Circolare INPS n. 43 del 23.03.2009

Lavoratori autonomi e parasubordinati. Contribuzione volontaria per l’anno 2009
Circolare INPS n. 43 del 23.03.2009

SOMMARIO: 1. versamenti volontari nelle gestioni artigiani e commercianti 2. versamenti volontari nella Gestione separata

1) Artigiani e Commercianti
Il contributo dovuto dai soggetti autorizzati alla prosecuzione volontaria nelle gestioni degli Artigiani e dagli Esercenti attività commerciali viene determinato, come è noto, secondo i criteri in vigore dal 1° luglio 1990, stabiliti dall’art. 3 della legge 2 agosto 1990, n. 233 e successive modifiche e integrazioni (v. circolare n. 96 del 2003) .
La relativa contribuzione volontaria si determina applicando le aliquote stabilite per il versamento dei contributi obbligatori al reddito medio di ciascuna delle otto classi di reddito previste dalla citata norma.
Pertanto, l’importo dei contributi volontari degli artigiani e degli esercenti attività commerciali per il corrente anno dovrà essere calcolato con le seguenti aliquote:
a) prosecutori volontari nella Gestione artigiani:
20,00%, per i titolari di qualunque età e per i collaboratori di età superiore ai 21 anni;
17,00%, per i collaboratori di età non superiore ai 21 anni;
b) prosecutori volontari nella Gestione commercianti:
20,09%, per i titolari di qualunque età e per i collaboratori di età superiore ai 21 anni;
17,09%, per i collaboratori di età non superiore ai 21 anni.
Sulla base delle predette aliquote e dei valori reddituali aggiornati, sono state predisposte le tabelle di contribuzione che seguono, da applicare con effetto dal 1°gennaio 2009.

ARTIGIANI
Classi di reddito ai fini della prosecuzione volontaria
(decorrenza 01/01/2009)

Classi di reddito

Reddito medio

Contribuzione

mensile

imponibile

20,00%RM

17,00%RM

1

Fino € 14.240

14.240

237.33

201,73

2

da € 14.241 a € 18.878

16.560

276.00

234,60

3

da € 18.879 a € 23.516

21.198

353,30

300,31

4

da € 23.517 a € 28.154

25.836

430,60

366,01

5

da € 28.154 a € 32.792

30.474

507,90

431,72

6

da € 32.793 a € 37.430

35.112

585,20

497,42

7

da € 37.431 a € 42.068

39.750

662,50

563,13

8

da € 42.069

42.069

701,15

595,98

COMMERCIANTI
Classi di reddito ai fini della prosecuzione volontaria
(decorrenza 01/01/2009)

Classi di reddito

Reddito medio

Contribuzione

mensile

imponibile

20,09%RM

17,09%RM

1

Fino € 14.240

14.240

238,40

202,80

2

da € 14.241 a € 18.878

16.560

277,24

235,84

3

da € 18.879 a € 23.516

21.198

354,89

301,90

4

da € 23.517 a € 28.154

25.836

432,54

367,95

5

da € 28.154 a € 32.792

30.474

510,19

434,00

6

da € 32.793 a € 37.430

35.112

587,83

500,05

7

da € 37.431 a € 42.068

39.750

665,48

566,11

8

da € 42.069

42.069

704,31

599,13

N.B.
La classe di reddito da attribuire è quella il cui reddito medio è pari o immediatamente inferiore alla media dei redditi sui quali sono stati versati i contributi negli ultimi tre anni. Detta media va quindi rapportata ai soli importi indicati sub "reddito medio imponibile".
I valori sono stati definiti arrotondando all’unità di euro gli importi dei redditi che delimitano le otto classi di contribuzione e gli importi dei redditi medi imponibili; al centesimo di euro gli importi di contribuzione mensile relativi alle predette classi.

2) Gestione separata
L’importo del contributo volontario dovuto alla Gestione Separata deve essere determinato in base alle disposizioni di cui all'art. 7 del D.Lgs. n. 184/1997, cioè applicando all'importo medio dei compensi percepiti nell'anno di contribuzione precedente alla data della domanda, l’aliquota IVS di finanziamento della Gestione.
Ai fini della determinazione del contributo volontario deve essere presa in considerazione esclusivamente l’aliquota IVS vigente per i soggetti privi di tutela previdenziale (non assicurati e non titolari di pensione) pari, per l’anno 2009, come peraltro indicato nella circolare n. 13/2009, al 25,00%.
Poiché la contribuzione obbligatoria viene accreditata su base mensile, anche il contributo volontario dovrà essere calcolato a mese e poi versato per trimestri solari, alle scadenze previste per la generalità dei soggetti autorizzati.
Per l’anno 2009 l’importo minimo dovuto dai prosecutori volontari della gestione separata non potrà essere inferiore a € 3.560,00, su base annua, e ad € 296,66 su base mensile.
Tale importo viene determinato come segue:
- minimale per l’accredito contributivo
per l’anno 2009(1) € 14.240,00
- moltiplicato per l’aliquota IVS (25,00%) = € 3.560,00 : 12 = € 296,66.

Infine, si rammenta che i contributi volontari devono essere versati alle scadenze del 30 giugno 2009, 30 settembre 2009, 31 dicembre 2009 e 31 marzo 2010, rispettivamente per i periodi :
gennaio – marzo 1° trimestre
aprile – giugno 2° trimestre
luglio – settembre 3° trimestre
ottobre – dicembre 4° trimestre.

1) come stabilito dall’art. 2 del DM 2 maggio 1996, il minimale per l’accredito contributivo è quello previsto dall’art. 1, comma 3, della n. 233/1990 per la gestione degli esercenti attività commerciali

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