Art. 13 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 e successive modifiche e integrazioni. Misure di incentivazione a favore delle agenzie autorizzate alla somministrazione di lavoro. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti
Circolare INPS n. 44 del 15.03.2006
SOMMARIO: Modalità operative per l’attuazione di quanto previsto all’art. 13, c. 1, lett. b) del D. Lgs. n. 276/2003
L’art. 13 del D. Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, e successive modifiche e integrazioni (allegato 1), nell’intento generale di favorire l’inserimento o il reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori svantaggiati (1), ha introdotto particolari misure di politica attiva del lavoro che operano nell’ottica del raccordo tra operatori pubblici e operatori privati del mercato del lavoro.
Più nello specifico, il c. 1, lett. a) consente alle agenzie autorizzate alla somministrazione di lavoro - a fronte dell’assunzione del lavoratore con contratto di durata non inferiore a sei mesi - di operare in deroga al regime generale della somministrazione di lavoro, ai sensi del comma 2 dell’articolo 23, ma solo in presenza di un piano individuale di inserimento o reinserimento nel mercato del lavoro, con interventi formativi idonei e il coinvolgimento di un tutore con adeguate competenze e professionalità.
Il c. 1, lett. b) prevede invece che, in caso di assunzione con contratto di durata pari ad almeno nove mesi e comunque per un periodo massimo di dodici mesi, dette agenzie possano determinare il trattamento retributivo del lavoratore, detraendo dal compenso dovuto quanto percepito dal lavoratore medesimo a titolo di indennità di mobilità, indennità di disoccupazione ordinaria o speciale, o altra indennità o sussidio la cui corresponsione è collegata allo stato di disoccupazione o inoccupazione, e detraendo dai contributi dovuti per l’attività lavorativa l’ammontare dei contributi figurativi eventualmente previsti.
L’agenzia di somministrazione chiederà quindi direttamente alla sede dell’INPS competente in relazione alla residenza-domicilio del lavoratore, le informazioni necessarie ai fini della concreta applicazione della disposizione sopra citata, secondo quanto specificato ai successivi punti 5 e 6.
A seguito dell’abrogazione (2) del comma 6 dell’art. 13 in commento - il quale rinviava a norme regionali che disciplinassero la materia - tale disposizione è diventata operativa in data 15 maggio 2005.
Nel rinviare alla circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 41 del 23 ottobre 2004 (allegato 2) per ogni altro aspetto, con la presente si forniscono le modalità operative per la concreta attuazione di quanto previsto dall’art. 13, c. 1, lett. b) del D. Lgs. n. 276/2003.
1. Lavoratori interessati.
Il regime di cui all’articolo 13, c. 1, lett. b), può operare nel caso di inserimento di lavoratori appartenenti alla categoria dei lavoratori svantaggiati, come individuati dall’art. 2, c. 1, lett. k) del D. Lgs. n. 276/2003 (1), i quali siano anche:
percettori di indennità ordinaria di disoccupazione con requisiti normali;
percettori di trattamenti speciali di disoccupazione (edilizia e frontalieri italiani in Svizzera);
lavoratori rimpatriati da paesi extracomunitari, percettori di trattamento ordinario di disoccupazione;
a) percettori di indennità ordinaria di disoccupazione con requisiti normali;
b) percettori di trattamenti speciali di disoccupazione (edilizia e frontalieri italiani in Svizzera);
c) lavoratori rimpatriati da paesi extracomunitari, percettori di trattamento ordinario di disoccupazione;
d) percettori di indennità di mobilità;
e) percettori di assegno ASU (o LSU);
f) percettori di sussidi straordinari e/o indennità speciali di sostegno al reddito (3).
Per le assunzioni di lavoratori percettori di indennità di mobilità, i quali non rientrino nella categoria generale dei lavoratori svantaggiati (1), possono trovare applicazione - nel rispetto delle condizioni di legge - i benefici di cui alla legge n. 223/1991.
Si chiarisce, infine, che non risultano interessati dalla disposizione in commento i lavoratori titolari di CIG o CIGS, sul presupposto che i relativi trattamenti non sono collegati ad uno stato di inoccupazione o disoccupazione in atto.
2. Contenuto e durata dei benefici.
L’art. 13, c. 1, lett. b) del D. Lgs. n. 276/2003 è espressione di una politica di cosiddetto workfare in quanto indirizzata a sostenere la presa in carico e l’assunzione, per il tramite delle agenzie private di somministrazione di lavoro, dei percettori di una serie di sussidi e indennità pubbliche.
In particolare, le agenzie di somministrazione possono in primo luogo determinare il trattamento retributivo del lavoratore, detraendo dal compenso dovuto quanto percepito dal lavoratore medesimo a titolo di indennità o sussidio.
Al riguardo, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha chiarito (4) che, durante il rapporto di lavoro, il lavoratore continua a ricevere direttamente dall’Istituto il sopra richiamato trattamento.
In secondo luogo, l’agenzia di somministrazione di lavoro può detrarre dai contributi complessivamente dovuti per l’attività lavorativa per ciascun lavoratore l’ammontare dei contributi figurativi, limitatamente ai lavoratori percettori del trattamento di mobilità o del trattamento di disoccupazione ordinaria o speciale.
A tal fine, i datori di lavoro si avvarranno dei dati, specificati al punto 5, forniti dall’Istituto, applicando sulla retribuzione presa a riferimento, per il periodo di spettanza del beneficio, l’aliquota del 32,70%.
Le citate forme di incentivazione, per espressa previsione di legge, competono solamente a fronte di assunzioni con contratto di durata non inferiore a nove mesi e, in ogni caso, per un periodo massimo di dodici mesi.
Si fa inoltre presente che le misure agevolative in esame non possono comunque trovare applicazione oltre il termine di scadenza del trattamento previdenziale o assistenziale a favore del lavoratore, né dal momento in cui il lavoratore dovesse decadere dal trattamento a suo favore nelle ipotesi esaminate al successivo punto 3.
Secondo lo stesso principio di “contestualità” della prestazione e dell’agevolazione in esame, occorre sottolineare altresì che quest’ultima può decorrere solamente da quando il lavoratore matura il diritto alla prestazione.
Si sottolinea, infine, che l’incentivazione di cui all’art. 13, c. 1, lett. b) del D. Lgs. n. 276/2003 non si applica con riguardo ai lavoratori svantaggiati che, durante l’erogazione del trattamento, maturino i requisiti per il trattamento pensionistico di vecchiaia o di anzianità.
3. Decadenza dalle indennità o dai sussidi.
I lavoratori, ai quali sia stato garantito il reinserimento nel mercato del lavoro da parte delle agenzie autorizzate alla somministrazione, decadono dai trattamenti di mobilità, di disoccupazione ordinaria o speciale, o da altra indennità o sussidio la cui corresponsione è collegata allo stato di disoccupazione o inoccupazione, nei seguenti casi:
- rifiutino di essere avviati a un progetto individuale di reinserimento nel mercato del lavoro ovvero rifiutino di essere avviati a un corso di formazione professionale autorizzato dalla regione o non lo frequentino regolarmente, salvo casi di forza maggiore;
- non accettino l’offerta di un lavoro inquadrato in un livello retributivo non inferiore del 20 per cento rispetto a quello delle mansioni di provenienza; tale disposizione non si applica ai lavoratori inoccupati;
- non abbiano provveduto a dare preventiva comunicazione alla competente sede dell’INPS del lavoro prestato ai sensi dell’articolo 8, commi 4 e 5 del decreto legge n. 86/1988, convertito dalla legge n 160/1988; tale disposizione non si applica ai lavoratori inoccupati.
Tali disposizioni trovano applicazione nel caso in cui le attività lavorative o di formazione offerte ai lavoratori siano congrue rispetto alle competenze e alle qualifiche degli stessi e si svolgano in un luogo che sia raggiungibile in 80 minuti, con mezzi pubblici, dalla residenza.
I responsabili dell’attività formativa ovvero le agenzie di somministrazione di lavoro dovranno comunicare direttamente all’INPS e al Servizio per l’impiego competente ai fini della cancellazione dalle liste di mobilità, i nominativi dei lavoratori che possono essere ritenuti decaduti dai trattamenti previdenziali.
L’INPS sospenderà cautelativamente l’erogazione del trattamento, dandone comunicazione agli interessati, i quali entro trenta giorni potranno produrre ricorso alle Direzioni provinciali del lavoro territorialmente competenti che decidono, in via definitiva, nei venti giorni successivi alla data di presentazione del ricorso. Tale decisone è comunicata al Servizio per l’impiego e all’INPS.
4. Principi generali per la concreta attuazione del sistema di incentivazione previsto.
Come già anticipato, ai fini dell’assolvimento degli obblighi contributivo-previdenziali, la norma dispone che le agenzie di somministrazione di lavoro possono detrarre dai contributi complessivamente dovuti per l’attività lavorativa, determinati sulla base del compenso complessivo spettante al lavoratore (compenso dovuto dall’agenzia più trattamento previdenziale o assistenziale), l’ammontare dei contributi figurativi limitatamente ai lavoratori percettori del trattamento di mobilità o del trattamento di disoccupazione ordinaria o speciale
Al riguardo, si evidenzia che le agenzie di somministrazione sono in ogni caso tenute al rispetto dei minimali contributivi di legge (5).
Su tale base saranno determinati i contributi complessivamente dovuti in base all’intera aliquota contributiva (sia la quota a carico del datore di lavoro che quella a carico del lavoratore) prevista per il settore di appartenenza (Terziario), senza operare alcuna riduzione.
Contestualmente, le agenzie di somministrazione conguaglieranno l’importo, pari alla contribuzione figurativa connessa al trattamento di mobilità o di disoccupazione ordinaria o speciale spettante al lavoratore, nel limite della contribuzione complessivamente riferita a ciascun soggetto.
5. Adempimenti a carico dei datori di lavoro.
Le agenzie di somministrazione di lavoro, ai fini dell’accesso alle misure di cui all’art. 13, c. 1, lett. b) del D. Lgs. n. 276/2003 inoltreranno alla Sede competente per territorio apposita domanda per conoscere, relativamente a ciascun lavoratore:
- l’ammontare, al lordo IRPEF, della prestazione erogata mensilmente dall’Istituto al lavoratore e la relativa durata;
- la retribuzione da prendere a riferimento per il calcolo della contribuzione figurativa (32,70%) e la durata di quest’ultima (6).
6. Adempimenti a carico delle sedi.
La sede competente, concretizzando sia all’interno sia all’esterno le necessarie e più opportune sinergie, accerterà gli elementi sopra elencati e fornirà sollecitamente idonea attestazione alla richiedente agenzia di somministrazione.
7. Modalità operative. Codifica aziende.
Le posizioni contributive relative ai datori di lavoro ammessi alla disciplina in commento saranno contrassegnate, oltre che dal già previsto codice di autorizzazione 9A e c.s.c. 7.07.08, anche dal codice di autorizzazione “8A”, avente il nuovo significato di “agenzia di somministrazione di lavoro ex art. 13, c. 1, lett. b) D. Lgs. n. 276/2003”.
7.1 Modalità di compilazione del mod. DM10/2.
Ai fini della compilazione del DM10/2, i datori di lavoro si atterranno alle istruzioni che seguono.
A) Esporranno i lavoratori in parola nel quadro “B-C” del DM10/2 utilizzando i nuovi codici tipo contribuzione che seguono, preceduti dall’apposito codice qualifica (1, 2, O, Y):
C.T.C | Significato |
M1 | Lav. percettori ind. di mobilità art. 13, c. 1, lett. b) del D. Lgs. n. 276/2003 |
M2 | Lav.percettori ind disoccup. ord. o speciale art. 13, c.1, lett. b) del D.Lgs. n. 276/2003 |
M3 | Lav.percettori di altre indennità o sussidi art. 13, c. 1, lett. b) del D. Lgs. n. 276/2003 |
Inoltre, i datori di lavoro riporteranno:
- nella casella “n. dipendenti” il numero dei lavoratori interessati;
- nella casella “n. giornate” il numero delle giornate ovvero delle ore retribuite;
- nella casella “retribuzioni” l’ammontare delle retribuzioni complessive spettanti, comprensive dell’importo corrispondente alla prestazione erogata dall’Istituto;
- nella casella “somme a debito del datore di lavoro” esporranno i contributi complessivamente dovuti per i lavoratori interessati calcolati in base all'intera aliquota contributiva prevista per il settore di appartenenza (sia la quota a carico del datore di lavoro che quella a carico del lavoratore), senza operare alcuna riduzione.
B) Porteranno a conguaglio l’importo totale del beneficio spettante, corrispondente alla contribuzione figurativa calcolata secondo le indicazioni contenute al punto 2, comunque nei limiti della contribuzione complessivamente dovuta riferita a ciascuno dei lavoratori, utilizzando nel quadro “D” del mod. DM10/2 il codice di nuova istituzione “L608”, avente il significato di “agevolaz. ex art. 13, c. 1, lett. b) D. Lgs. 276/2003”.
Posto che lo sgravio corrispondente alla contribuzione figurativa opera anche per la quota del lavoratore (8,89%), di tale beneficio dovrà in concreto usufruire il lavoratore stesso.
Di conseguenza, il datore di lavoro non dovrà operare la trattenuta nei limiti della quota di beneficio di spettanza del lavoratore.
7.2. Regolarizzazione dei periodi pregressi.
Le agenzie di somministrazione che, nelle more dell’emanazione della presente circolare, hanno assolto la contribuzione secondo le modalità ordinarie, potranno recuperare le somme relative a periodi pregressi, comunque non anteriori a “maggio 2005”.
A tal fine, esporranno l’importo del contributo nel quadro “D” del mod. DM10/2 con il codice “L609”, avente il significato di “arr. ex art. 13, c. 1, lett. b) D. Lgs. 276/2003”.
Tale operazione potrà essere effettuata entro il giorno 16 del terzo mese successivo a quello di emanazione della presente circolare (7).
Le agenzie di somministrazione si atterranno, inoltre, alle medesime modalità nei casi in cui ricevano la documentazione di cui al punto 6 successivamente al termine utile per la presentazione del modello DM10/2 relativo al mese in cui sia avvenuta l’assunzione dei soggetti interessati dalla norma in trattazione.
7.3. Modalità di compilazione del mod. E-mens.
Premesso che nei confronti dei lavoratori sarà accreditata la contribuzione obbligatoria dovuta in relazione al rapporto di lavoro, i datori di lavoro, ai fini della composizione del flusso E-mens, dovranno indicare nell’elemento
7.4. Riflessi sulla posizione assicurativa del lavoratore.
Come illustrato ai punti precedenti, i periodi di attività prestata alle dipendenze delle agenzie di somministrazione possono essere caratterizzati da una duplice modalità di erogazione dei compensi: il trattamento retributivo effettivo, che viene corrisposto dall’agenzia di somministrazione e l’indennità economica di mobilità o di disoccupazione (ordinaria o speciale) ovvero altra indennità o sussidio correlati allo stato di disoccupazione o inoccupazione, che vengono liquidati direttamente dall’Istituto.
Poiché il lavoratore instaura con l’agenzia di somministrazione un rapporto di lavoro subordinato, ai corrispondenti periodi di attività sono connesse una retribuzione imponibile (al lordo del trattamento previdenziale erogato dall’Istituto) e la relativa contribuzione obbligatoria.
Le più volte citate indennità economiche corrisposte dall’INPS vengono recuperate a cura del datore di lavoro dal compenso dovuto all’interessato per l’attività prestata, facendo venire meno le condizioni per l’accredito della contribuzione figurativa ad esse di norma correlata.
Da quanto sopra consegue che i periodi lavorativi in trattazione sono coperti esclusivamente da contribuzione obbligatoria e come tali devono essere utilizzati ai fini previdenziali.
Non devono essere pertanto prese in considerazione ai predetti fini le informazioni (da archivio PT) relative ai periodi indennizzati, qualora coincidenti con quelli dichiarati nelle denunce mensili (mod. E-Mens, per i tipi contribuzione M1, M2 e M3).
8. Istruzioni contabili.
L’onere per l’agevolazione contributiva di che trattasi, essendo pari alla contribuzione figurativa connessa al trattamento di mobilità o di disoccupazione ordinaria o speciale spettante al lavoratore, è posto a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e quindi va imputato, in corrispondenza dei codici “L608” e “L609”del mod. DM 10/2 di cui ai precedenti punti 7.1 e 7.2, al conto FPR 37/100, di nuova istituzione (allegato 3).
Le disposizioni vigenti prevedono, infatti, che al Fondo pensioni lavoratori dipendenti siano trasferite le somme relative alla contribuzione figurativa da parte delle Gestioni cui fanno carico i trattamenti sopra citati.
____________________________
1) L’art. 2, c. 1, lett. k) dello stesso decreto legislativo n. 276/2003 fornisce la definizione di lavoratore svantaggiato, come qualsiasi persona appartenente a una categoria che abbia difficoltà a entrare, senza assistenza, nel mercato del lavoro ai sensi dell'articolo 2, lettera f), del regolamento (CE) n. 2204/2002 della Commissione del 12 dicembre 2002 relativo alla applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore della occupazione, nonché ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 8 novembre 1991, n. 381.
2) Abrogazione disposta ex art. 1-bis, c. 1, lett. a) della legge 14 maggio 2005, n. 80, pubblicata in G.U. n. 111 del 14 maggio 2005 - Suppl. Ord. n. 91.
3) Si tratta di lavoratori disoccupati o inoccupati non titolari di nessuna delle prestazioni di cui alle lettere da a) ad e), che abbiano titolo a fruire di specifici programmi di politica attiva del lavoro, o di programmi similari, finanziati dal Fondo dell’Occupazione, dalle Regioni o da Enti locali come Province e Comuni.
4) V. circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 41 del 23 ottobre 2004.
5) V. il secondo punto dell’elenco contenuto al paragrafo 2 della circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 41 del 23 ottobre 2004.
6) Per ragioni organizzative, la sede fornirà in ogni ipotesi, compresa quindi quella di disoccupazione ordinaria, l’ultima retribuzione percepita dal lavoratore.
7) Delibera n.5 del Consiglio di Amministrazione dell’Istituto del 26/03/1993, approvata con D.M. 7/10/1993.
Allegato 1
DECRETO LEGISLATIVO 10 settembre 2003, n. 276
(aggiornato con le modifiche apportate dal D. Lgs. n. 251/2004 e dalla L. n. 80/2005)
Stralcio
Art. 13. - Misure di incentivazione del raccordo pubblico e privato
1. Al fine di garantire l'inserimento o il reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori svantaggiati, attraverso politiche attive e di workfare, alle agenzie autorizzate alla somministrazione di lavoro è consentito:
a) operare in deroga al regime generale della somministrazione di lavoro, ai sensi del comma 2 dell'articolo 23, ma solo in presenza di un piano individuale di inserimento o reinserimento nel mercato del lavoro, con interventi formativi idonei e il coinvolgimento di un tutore con adeguate competenze e professionalità, e a fronte della assunzione del lavoratore, da parte delle agenzie autorizzate alla somministrazione, con contratto di durata non inferiore a sei mesi;
b) determinare altresì, per un periodo massimo di dodici mesi e solo in caso di contratti di durata non inferiore a nove mesi, il trattamento retributivo del lavoratore, detraendo dal compenso dovuto quanto eventualmente percepito dal lavoratore medesimo a titolo di indennità di mobilità, indennità di disoccupazione ordinaria o speciale, o altra indennità o sussidio la cui corresponsione è collegata allo stato di disoccupazione o inoccupazione, e detraendo dai contributi dovuti per l’attività lavorativa l’ammontare dei contributi figurativi nel caso di trattamenti di mobilità e di indennità di disoccupazione ordinaria o speciale.
2. Il lavoratore destinatario delle attività di cui al comma 1 decade dai trattamenti di mobilità, qualora l’iscrizione nelle relative liste sia finalizzata esclusivamente al reimpiego, di disoccupazione ordinaria o speciale, o da altra indennità o sussidio la cui corresponsione è collegata allo stato di disoccupazione o inoccupazione, quando:
a) rifiuti di essere avviato a un progetto individuale di reinserimento nel mercato del lavoro ovvero rifiuti di essere avviato a un corso di formazione professionale autorizzato dalla regione o non lo frequenti regolarmente, fatti salvi i casi di impossibilità derivante da forza maggiore;
b) non accetti l’offerta di un lavoro inquadrato in un livello retributivo non inferiore del 20 per cento rispetto a quello delle mansioni di provenienza;
c) non abbia provveduto a dare preventiva comunicazione alla competente sede I.N.P.S. del lavoro prestato ai sensi dell’articolo 8, commi 4 e 5 del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160.
3. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano quando le attività lavorative o di formazione offerte al lavoratore siano congrue rispetto alle competenze e alle qualifiche del lavoratore stesso e si svolgano in un luogo raggiungibile in 80 minuti con mezzi pubblici da quello della sua residenza. Le disposizioni di cui al comma 2, lettere b) e c) non si applicano ai lavoratori inoccupati.
4. Nei casi di cui al comma 2, i responsabili della attività formativa ovvero le agenzie di somministrazione di lavoro comunicano direttamente all’I.N.P.S., e al servizio per l'impiego territorialmente competente ai fini della cancellazione dalle liste di mobilità, i nominativi dei soggetti che possono essere ritenuti decaduti dai trattamenti previdenziali. A seguito di detta comunicazione, l’I.N.P.S. sospende cautelativamente l’erogazione del trattamento medesimo, dandone comunicazione agli interessati.
5. Avverso gli atti di cui al comma 4 è ammesso ricorso entro trenta giorni alle direzioni provinciali del lavoro territorialmente competenti che decidono, in via definitiva, nei venti giorni successivi alla data di presentazione del ricorso. La decisione del ricorso è comunicata al competente servizio per l’impiego ed all’I.N.P.S.
6. Fino alla data di entrata in vigore di norme regionali che disciplinino la materia, le disposizioni di cui al comma 1 si applicano solo in presenza di una convenzione tra una o più agenzie autorizzate alla somministrazione di lavoro, anche attraverso le associazioni di rappresentanza e con l’ausilio delle agenzie tecniche strumentali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, e i comuni, le province o le regioni stesse.
7. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 5 si applicano anche con riferimento ad appositi soggetti giuridici costituiti ai sensi delle normative regionali in convenzione con le agenzie autorizzate alla somministrazione di lavoro, previo accreditamento ai sensi dell'articolo 7.
8. Nella ipotesi di cui al comma 7, le agenzie autorizzate alla somministrazione di lavoro si assumono gli oneri delle spese per la costituzione e il funzionamento della agenzia stessa. Le regioni, i centri per l’impiego e gli enti locali possono concorrere alle spese di costituzione e funzionamento nei limiti delle proprie disponibilità finanziarie.
Allegato 2 (in Raccolta di Tax & Lex)
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Circolare 23 ottobre 2004, n. 41
Applicazione delle misure di incentivazione del raccordo pubblico e privato di cui all'articolo 13 del decreto legislativo n. 276 del 2003.
Allegato 3
VARIAZIONI AL PIANO DEI CONTI
Tipo variazione
I
Codice conto
FPR 37/100
Denominazione completa
Onere per l’agevolazione contributiva a favore delle agenzie autorizzate alla somministrazione di lavoro che assumono lavoratori svantaggiati – Art. 13, comma 1, lett. b), del D.Lgs. n. 276/2003
Denominazione ridotta
ONERE AGEV.CTR/VA-ART.13 C.1 LETT.B) D.LGS.276/03
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