Circolare INPS n. 45 del 23.02.2007

Determinazione per l’anno 2007 delle retribuzioni convenzionali di cui all’art. 1 e 4, comma 1, del decreto-legge 31.7.1987, n. 317, convertito con modificazioni in legge 3.10.1987, n. 398 per i lavoratori all’estero in Paesi non legati all’Italia da accordi in materia di sicurezza sociale. Regolarizzazioni contributive
Circolare INPS n. 45 del 23.02.2007

SOMMARIO: Pubblicazione, in allegato, del DM. 19.01.2007 (G.U. del 30 gennaio 2007, numero 24) di determinazione delle retribuzioni convenzionali valide per i lavoratori italiani all’estero in Paesi non legati all’Italia da convenzioni in materia di sicurezza sociale. Ambito territoriale di applicazione e istruzioni operative

Istruzioni per la regolarizzazione del mese di gennaio2007.

A) RETRIBUZIONI CONVENZIONALI PER L’ANNO 2007.
Con D.M. 19 gennaio 2007 (in G.U. del 30 gennaio 2007, n. 24), che si allega, sono state determinate le retribuzioni convenzionali di cui all'art. 4, co. 1, del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 317, convertito con modificazioni in legge 3 ottobre 1987, n. 398 che devono essere prese a riferimento per il calcolo dei contributi dovuti per l’anno 2007 a favore dei lavoratori operanti all’estero in Paesi extracomunitari non legati all’Italia da accordi di sicurezza sociale, ovvero per le assicurazioni obbligatorie non contemplate nei predetti accordi ove esistenti.

Campo di applicazione
Si ricorda che l’ambito territoriale di applicazione della legge n. 398/1987 è diverso da quello degli Stati membri della CE.
Come è noto, fanno parte della Comunità europea i seguenti Stati: Austria, Belgio, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Gran Bretagna, Grecia, Irlanda, Spagna, Lussemburgo, Olanda, Portogallo, Spagna, Svezia nonché a far tempo dal 1° maggio 2004- a seguito dell’entrata in vigore del Trattato di adesione all’Unione Europea stipulato tra gli Stati membri dell’Unione e 10 nuovi Stati- Repubblica Ceca, Repubblica di Cipro, Estonia, Lettonia, Lituania, Malta, Polonia, Slovenia, Slovacchia, Ungheria e a far data dal 1° gennaio 2007 Romania e Bulgaria (messaggio n. 0002309 del 25/01/2007).
Come precisato nel messaggio n. 13887 del 6 maggio 2004 (per i dieci nuovi Stati dell’Unione Europea) e da ultimo, con riferimento a Romania e Bulgaria, nella circolare 35 del 7 febbraio 2007, l’adesione dei nuovi Stati all’Unione Europea comporta, tra l’altro, l’applicazione nei confronti degli stessi del Regolamento C.E.E. n. 1408/71, come modificato dal Regolamento CE n. 1791/06, e la contestuale sospensione di tutti i precedenti accordi bilaterali già in vigore.
Sono esclusi inoltre dall’ambito di applicazione della legge n. 398/1987 anche i Paesi aderenti all’accordo SEE, che continua attualmente ad essere applicato nei rapporti con il Liechtenstein, la Norvegia, e l'Islanda, che quindi risultano per tale motivo destinatari della normativa comunitaria.
Per quanto attiene alla Convenzione europea di sicurezza sociale, essa rimane di fatto tuttora applicabile solo nei rapporti con la Turchia.
Si precisa, infine, che il 1° giugno 2002 è entrato in vigore l’Accordo tra la Comunità europea e i suoi Stati membri e la Confederazione svizzera sulla libera circolazione delle persone (circolare n. 118 del 25/06/2002).
Per effetto delle disposizioni sul coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale contenute nel predetto accordo a partire dalla stessa data trovano applicazione nei rapporti con la Svizzera il regolamento CEE n. 1408/71, come modificato dal Regolamento CE n. 1791/06, e il Regolamento n. 574/72.
Ai sensi di quanto previsto dall’ art. 13 del Regolamento 1408/71, i lavoratori interessati dall’applicazione dello stesso accordo possono essere soggetti alla legislazione di un solo Stato tra quelli interessati.
Conseguentemente nell’ipotesi di distacco di lavoratori italiani in Svizzera non trovano più applicazione i pregressi accordi italo-svizzeri né, in via residuale, il regime delle retribuzioni convezionali previsto dalla legge 398/87 per le forme assicurative non regolate dalle convenzioni.
Il regime di sicurezza sociale che deve essere applicato è quello italiano e pertanto la contribuzione dovuta per tutte le assicurazioni dovute deve essere calcolata sulla base delle retribuzioni effettive (messaggio n. 00112 del 3/10/2003).
Il regime delle retribuzioni convenzionali previsto dalla legge n. 398/1987 si applica in via residuale anche per le assicurazioni non contemplate dalle convenzioni in materia di sicurezza sociale vigenti (cfr. circolare n. 87 del 15 marzo 1994).
Si richiamano in proposito le convenzioni di sicurezza sociale stipulate dall’Italia con Paesi extracomunitari:
Argentina, Australia, Brasile, Canada e Quebec, Capoverde, Israele, Jersey e Isole del Canale (Guernsey, Alderney, Herm e Iethou), (ex) Jugoslavia (Bosnia-Erzegovina, Jugoslavia, Macedonia), Slovenia, Principato di Monaco, Tunisia, Uruguay, USA e Venezuela, Stato Città del Vaticano, Croazia e Corea (1).

Le tabelle retributive per l’anno 2007
Le tabelle retributive, allegate al decreto in esame, non presentano novità di impostazione rispetto a quelle dell’anno precedente.
Si precisa, al riguardo, che per motivi tecnici le tabelle riportate nella presente circolare presentano una diversa formulazione grafica.

Retribuzioni convenzionali
Le retribuzioni di cui al decreto citato costituiscono come noto base di riferimento per la liquidazione delle prestazioni pensionistiche, delle prestazioni economiche di malattia e maternità nonché per il trattamento ordinario di disoccupazione per i lavoratori rimpatriati.
Come precisato in premessa dette retribuzioni sono prese a riferimento per i lavoratori operanti nei Paesi extracomunitari non legati all’Italia da accordi di sicurezza sociale e, solo in via residuale per i lavoratori occupati in Paesi con i quali vigono accordi parziali, per le assicurazioni minori non contemplate dalle convenzioni.
Come stabilito dall’art. 2 del D.M. 19 gennaio 2007 – il quale, in sostanza, ripete il testo dei precedenti decreti ministeriali di determinazione delle retribuzioni convenzionali – “per i lavoratori per i quali sono previste fasce di retribuzione, la retribuzione convenzionale imponibile è determinata sulla base del raffronto con la fascia di retribuzione nazionale corrispondente, di cui alle tabelle citate all’art. 1”.
Al riguardo, si richiama il parere a suo tempo espresso dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali (v. circolare n. 72 del 21 marzo 1990) secondo cui , ai fini dell’attuazione della disposizione relativa alle fasce di retribuzione , per “retribuzione nazionale” deve intendersi il trattamento mensile determinato dividendo per 12 mensilità il trattamento da contratto collettivo previsto per il lavoratore , “comprensivo degli emolumenti riconosciuti per accordo tra le parti”, con esclusione dell’indennità estero.
I valori convenzionali individuati nelle tabelle sono divisibili in ragione di 26 giornate in caso di assunzioni, risoluzioni del rapporto di lavoro, trasferimenti da o per l’estero nel corso del mese, secondo quanto previsto all’art. 3 del DM in esame.
Al di fuori dei predetti casi i valori in questione non sono frazionabili (es. rapporto di lavoro a tempo parziale).
In merito all’applicazione di tali disposizioni, si richiamano le precisazioni fornite con circolari n. 141 R.C.V. del 20/6/1989 e n. 72 del 21/3/1990.
I valori contenuti nella tabella allegata sono espressi in Euro e, ai fini dell’individuazione delle retribuzioni imponibili da assoggettare a contribuzione, devono essere arrotondati all’unità di Euro secondo quanto stabilito dalla delibera del Consiglio di Amministrazione dell’Istituto n. 1123 del 17 novembre 1998. Si veda al riguardo la circolare n. 208/2001.
Relativamente all’ambito di applicabilità del regime introdotto dall’art. 36 della legge 21.11.2000, n. 342 (comma 8 bis dell’art. 51 del T.U.I.R.) si rinvia a quanto stabilito nel punto A della circolare n. 86/2001.
Per quanto attiene all’indennità sostitutiva del preavviso si precisa che anche per tale emolumento l’obbligo contributivo deve essere assolto secondo il sistema convenzionale.
Per le modalità di calcolo della contribuzione si rinvia a quanto disposto con messaggio n. 00159 del 30.12.2003.

B) REGOLARIZZAZIONI CONTRIBUTIVE.
Le aziende che per il mese di gennaio 2007 hanno operato in difformità dalle istruzioni di cui al punti A) della presente circolare possono regolarizzare tale periodo ai sensi della deliberazione n. 5 del Consiglio di amministrazione dell’Istituto del 26/3/1993, approvata con D.M. 7/10/1993 (cfr. circolare n. 292 del 23/12/1993).
La regolarizzazione deve essere effettuata entro il giorno 16 del terzo mese successivo a quello di emanazione della presente circolare, senza aggravio di oneri aggiuntivi.
Ai fini della compilazione del modello DM 10/2 con il quale viene effettuata la regolarizzazione in questione, le aziende interessate si atterranno alle seguenti modalità:
- calcoleranno le differenze in più tra le retribuzioni convenzionali in vigore al 1.1.2007 e quelle assoggettate a contribuzione per lo stesso mese;
- porteranno in aumento delle retribuzioni imponibili del mese in cui viene effettuata la regolarizzazione, le differenze come sopra determinate, calcolando i contributi dovuti sui totali ottenuti in base alle aliquote previste per il settore di appartenenza e vigenti per i relativi periodi di paga
- le retribuzioni imponibili del mese in cui viene effettuata la regolarizzazione saranno riportate nell’elemento < imponibile > del mese stesso dell’EMens.
Si riportano, in allegato, il decreto ministeriale e le tabelle delle retribuzioni per l’anno 2007, individuate con riferimento ai contratti collettivi nazionali di lavoro in vigore per le diverse categorie, raggruppati per settori di riscontrata omogeneità.

NOTE
(1) il 26 gennaio 2006 è entrata in vigore l’Intesa amministrativa per l’applicazione dell’Accordo di previdenza sociale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Corea. Per le istruzioni in merito all’applicazione del predetto accordo si rinvia alla circolare di prossima emanazione.

Allegati in formato pdf dal sito INPS

Allegato N. 1
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