Circolare INPS n. 47 del 05.03.2007

Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 6 dicembre 2006 pubblicato nel supplemento ordinario n. 241 alla gazzetta ufficiale n. 296 del 21.12.2006. Approvazione dello schema di certificazione unica “CUD 2007”, con le relative istruzioni nonché di definizione delle modalità di certificazione dei redditi diversi di natura finanziaria
Circolare INPS n. 47 del 05.03.2007

SOMMARIO: Precisazioni sulle modalità di compilazione da parte dei datori di lavoro del riquadro relativo ai dati previdenziali ed assistenziali INPS della Certificazione CUD 2007. Chiarimenti in merito alle istruzioni contenute nel provvedimento

Premessa
L’Agenzia delle Entrate con il provvedimento del 6 dicembre 2006, G.U. n. 296 del 21.12.2006 (All.1), ha approvato lo schema di certificazione unica modello CUD 2007, unitamente alle informazioni per il contribuente, da utilizzare ai fini dell’attestazione dell’ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente, equiparati ed assimilati , di cui agli articoli 49 e 50 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente delle Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni (di seguito: ”TUIR”), corrisposti nell’anno 2006 ed assoggettati a tassazione ordinaria o separata – arretrati di anni precedenti, indennità di fine rapporto, compresi i relativi acconti ed anticipazioni, erogati nell’anno 2006 a seguito di cessazioni avvenute dal 1974 o non ancora avvenute e prestazioni pensionistiche di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, erogate in forma di capitale – delle relative ritenute di acconto operate , delle detrazioni effettuate, dei dati previdenziali ed assistenziali relativi alla contribuzione, versata o dovuta all’INPS e all’INPDAP e all’IPOST.
A seguito dell’approvazione della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) con l’art. 1, commi 1234, 1235 e 1236, è stata prevista la facoltà per i contribuenti di destinare una quota pari al cinque per mille dell’IRPEF a determinate finalità e con il comma 400 della legge stessa sono estese anche al periodo d’imposta 2006 le disposizioni dell’art. 1 comma 335, della legge 23 dicembre 2005, n. 266: pertanto si è resa necessaria l’integrazione alla predetta certificazione con il provvedimento del 15 gennaio 2007, pubblicato sul supplemento ordinario n. 16 alla G.U. del 24 gennaio 2007, n. 19 (All. 2).

Certificazioni relative ai contributi INPS
La certificazione CUD 2007 deve essere rilasciata, limitatamente ai dati previdenziali ed assistenziali relativi all’INPS, anche dai datori di lavoro non sostituti d’imposta (Ambasciate, Organismi Internazionali, aziende straniere che occupano lavoratori italiani all’estero assicurati in Italia), già tenuti alla presentazione delle denunce individuali delle retribuzioni dei lavoratori dipendenti previste dall’art. 4 del decreto-legge 6 luglio 1978, n. 352, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1978, n. 467 (modello 01/M) ovvero alla presentazione del modello DAP/12 per i dirigenti di aziende industriali.
Inoltre, devono essere certificati i compensi corrisposti durante l’anno 2006 ai soggetti iscritti alla gestione separata INPS il cui reddito è assimilato a quello di lavoro dipendente. La certificazione CUD 2007, rilasciata dal datore di lavoro, può essere presentata dall’interessato all’INPS ai fini degli adempimenti istituzionali.

Termine di rilascio
La certificazione unica dei redditi di lavoro dipendente e di quelli a questi assimilati va consegnata al contribuente dai datori di lavoro o enti eroganti e dagli enti pubblici o privati che erogano trattamenti pensionistici, entro il 15 marzo 2007 del periodo d’imposta successivo a quello cui si riferiscono i redditi certificati ovvero entro 12 giorni dalla richiesta dell’interessato in caso di cessazione del rapporto di lavoro.

CUD 2007: Parte Previdenziale
La parte C del CUD 2007 (Dati previdenziali ed assistenziali INPS), (All. 3) è rimasta invariata nel tracciato rispetto a quella dell’anno scorso, già notevolmente semplificata,a seguito dell’introduzione, dal 1 gennaio 2005, della denuncia EMens, prevista dall’art. 44 del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito con la legge 24 novembre 2003, n. 326.
Tuttavia, l’istituzione dell’obbligo di presentazione delle denunce retributive mensili EMens, non ha fatto venir meno, ai fini previdenziali. l’obbligo della certificazione CUD previsto dal D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, art. 4, co. 6 ter.

Casi Particolari

Operai Agricoli a tempo determinato ed indeterminato
Per gli operai agricoli a tempo determinato e indeterminato l’obbligo della certificazione dei dati previdenziali ed assistenziali viene assolto dall’INPS in base ai dati comunicati dal datore di lavoro tramite le dichiarazioni trimestrali della manodopera occupata. Il datore di lavoro è, pertanto esentato dal certificare i dati previdenziali ed assistenziali già dichiarati e che saranno certificati dall’INPS. Tali lavoratori sono altresì esclusi dalla denuncia EMens.
Per gli operai agricoli a tempo determinato e indeterminato dipendenti dalle Cooperative previste dalla legge n. 240 del 1984, non dovranno essere certificati i dati previdenziali relativi alle forme assicurative CIG, CIGS, Mobilità e ANF, versate con il sistema DM10 (posizioni inquadrate con CSC 1.01.06). Per tali lavoratori è invece prevista la denuncia EMens per effetto dell’allineamento di quest’ultima con il mod. DM10.

Lavoratori autonomi dello spettacolo
Per i lavoratori autonomi dello spettacolo, per effetto della qualificazione autonoma del reddito, non è previsto il rilascio del mod. CUD. Rimane tuttavia necessaria la presentazione della denuncia EMens per i motivi sopra specificati.
Il CUD 2007, per i dati previdenziali, deve essere compilato anche per i sottoindicati casi particolari:
- Contribuzione “aggiuntiva” versata facoltativamente dagli organismi sindacali ai sensi dell’art. 3, co. 5 e 6, del decreto legislativo n. 564 del 1996 e successive modificazioni.
- Contribuzione “figurativa” correlata ai periodi di erogazione dell’assegno straordinario per il sostegno del reddito (esuberi aziende del credito) versata ai sensi dell’art. 6, co. 3, dei decreti ministeriali 28 aprile 2000, n. 157 e n. 158.
- Contribuzione dovuta ai sensi dell’art. 86 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali), per gli amministratori locali.
Il CUD 2007,per i dati previdenziali, non deve essere compilato da parte del datore di lavoro nel caso in cui nell’intero anno il lavoratore ha svolto funzioni pubbliche elettive o ha ricoperto cariche sindacali nazionali o provinciali in relazione alle quali è stato collocato in aspettativa non retribuita ai sensi dell’art. 31 della legge 20 maggio 1970,n. 300. Per tale fattispecie di lavoratori le informazioni saranno individuate nell’EMens.

Modalità di compilazione
Per le modalità di compilazione si rinvia alle istruzioni allegate al citato Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate (All. 4 – Istruzioni per il datore di lavoro, ente pensionistico o altro sostituto d’imposta).
Per la compilazione del riquadro dei dati previdenziali ed assistenziali INPS, si forniscono alcune precisazioni con riferimento alle predette istruzioni.

Dati previdenziali ed assistenziali INPS
La parte C dei Dati previdenziali ed assistenziali INPS è suddivisa in due sezioni:

Sezione 1 : lavoratori subordinati

Sezione 2: Collaboratori coordinati e continuativi

Sezione 1
Punto 1 – Matricola azienda - deve essere indicato il numero di matricola attribuito dall’INPS al datore di lavoro.
Punto 2 – Ente Pensionistico – deve essere barrato quando i contributi pensionistici sono versati all’INPS (FPLD, ex Fondo di previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di trasporto; ex Fondo speciale di previdenza per i dipendenti dell’ENEL e delle Aziende elettriche private; ex Fondo speciale di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di telefonia in concessione; Fondo speciale di previdenza per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea; Fondo speciale di previdenza per i dipendenti delle Ferrovie dello Stato; Fondo di previdenza per il personale addetto alle gestioni delle imposte di consumo (dazieri); Gestione speciale ex enti pubblici creditizi).
Nelle “Annotazioni” potrà essere specificata l’iscrizione al Fondo di appartenenza.
Punto 3 – Altro ente pensionistico – deve essere barrato per i lavoratori iscritti, ai fini pensionistici, ad enti diversi dall’INPS.
Punto 4 – Imponibile previdenziale – deve essere indicato l’importo complessivo delle retribuzioni mensili dovute nell’anno solare, sia intere che ridotte (stipendio base contingenza, competenze accessorie, ecc) nonché l’importo complessivo delle competenze non mensili (arretrati relativi ad anni precedenti dovuti in forza di legge o di contratto, emolumenti ultra-mensili come la 13° o 14° mensilità ed altre gratifiche, premi di risultato, importi dovuti per ferie e festività non godute, valori sottoposti a ordinaria contribuzione riferiti a premi per polizze extra professionali, mutui a tasso agevolato, utilizzo di autovetture o altri fringe benefits). Per i lavoratori per i quali gli adempimenti contributivi sono assolti su retribuzioni convenzionali, devono essere indicate le predette contribuzioni convenzionali.
Nell’ipotesi in cui le forme contributive sono versate su basi imponibili diverse:
- lavoratori occupati all’estero in paesi con i quali vigono convenzioni parziali,
- soci di cooperative ex DPR n. 602/70,
- lavoratori soggetti al massimale di cui all’art. 2, co. 18, della legge 335/1995, fissato per l’anno 2006 in euro 85.478,00,
la retribuzione da indicare in tale punto è quella assoggettata al contributo IVS.

Premi di risultato
Per i premi di risultato deve essere indicata in tale campo la sola parte assoggettata a contribuzione previdenziale ed assistenziale e non quella soggetta al contributo di solidarietà del 10 per cento, non pensionabile (legge n. 67/1997).

Indennità di preavviso
L’indennità di preavviso va indicata in tale campo e ai fini dell’accreditamento contributivo il periodo di riferimento viene specificato nell’elemento “preavviso” dell’EMens.

Arretrati di retribuzione
Gli arretrati di retribuzione da includere in tale punto sono unicamente quelli spettanti a seguito di norme di legge o di contratto aventi effetti retroattivo, corrisposti nell’anno 2006. Sono esclusi gli arretrati corrisposti nell’anno 2006 ma riferiti ad anni precedenti, liquidati a seguito di transazione, conciliazione o sentenza che debbono essere assoggettati, a contribuzione utilizzando il DM10/V e imputati agli anni e/o ai mesi di spettanza, utilizzando i modelli O1/M-vig, SA/vig ovvero per i periodi da 01.2005 utilizzando l’EMens.Per questa tipologia di arretrati dovrà essere consegnata al lavoratore una certificazione sostitutiva per la parte previdenziale di quella eventualmente già emessa (O1/M-vig o CUD sostitutivo).

Fondi Integrativi
Nel caso di lavoratori iscritti anche ai Fondi integrativi gestiti dall’INPS (Fondo esattoriale, GAS e Porto di Genova e Trieste) dovrà essere indicato nel modello CUD il solo imponibile riferito alla contribuzione al F.P.L.D.
Si ricorda che nelle “Annotazioni” potrà essere esposta la circostanza di iscrizione anche ai predetti Fondi.

Imponibile relativo alla contribuzione “Aggiuntiva” art. 3, co.5 e 6 D.Lgs.564/96 (sindacalisti)
In considerazione del più ampio termine di versamento (30 settembre dell’anno successivo a quello di riferimento), nel CUD 2007 dovrà essere indicato l’imponibile assoggettato a contribuzione nell’anno 2006, ancorché riferito alla competenza 2005. Il periodo di riferimento, ai fini della implementazione della posizione individuale, viene infatti specificato nell’elemento “contribuzione aggiuntiva” dell’EMens. Tuttavia, nelle annotazioni del CUD 2007 potrà essere riportata la precisazione in questione.
Imponibile relativo alla contribuzione “figurativa” art. 6, co. 3, DM 28 aprile 2000, n. 157 (credito cooperativo) e n. 158 (credito).
Relativamente ai periodi per i quali è stata versata la contribuzione correlata all’assegno a sostegno del reddito, deve essere indicato l’importo complessivo della retribuzione di riferimento. Nel caso in cui nell’anno 2006 siano state corrisposte competenze riferite a periodi antecedenti all’atto della risoluzione del rapporto di lavoro,queste ultime devono essere aggiunte all’imponibile stesso.
Le informazioni in merito alla collocazione temporale dei suddetti imponibili sono desumibili dall’EMens. In tale caso per il mese in cui è stata versata oltre alla contribuzione “figurativa” anche quella ordinaria, dovrà essere prodotta un’unica denuncia EMens composta di due sezioni “DatiRetributivi” una con il tipo lavoratore “CR” o “CF”, l’altra caratterizzata dall’assenza del tipo lavoratore.

Operai dell’edilizia
Le norme contrattuali del settore prevedono che il trattamento economico spettante per ferie, riposi annui e gratifica natalizia è assolto dall’impresa con la corresponsione di una percentuale calcolata su alcuni degli elementi della retribuzione.
Le stesse norme stabiliscono che le imprese possono, attraverso accordi integrativi locali, prevedere l’assolvimento di detto obbligo mediante versamento alla Cassa edile, in forma mutualistica, di apposito contributo, con conseguente accollo da parte di quest’ultima dell’onere della corresponsione del predetto trattamento.
Per quanto riguarda l’evidenziazione dei dati inerenti le predette somme, va tenuto presente, avuto riguardo alla loro finalizzazione, quanto segue:
- i periodi di ferie godute sono da considerare retribuiti e, quindi, devono dar luogo alla relativa copertura contributiva obbligatoria. L’importo assoggettato a contribuzione a titolo di compenso ferie (maggiorazione corrisposta al dipendente o contributo versato alla Cassa edile in caso di assolvimento dell’onere in forma mutualistica) deve essere incluso in tale punto;
- i periodi di riposo compensati attraverso la maggiorazione percentuale di cui sopra vanno del pari considerati retribuiti. L’importo assoggettato a contribuzione a tale titolo (maggiorazione corrisposta al dipendente o contributo versato alla Cassa edile in caso di assolvimento dell’onere in forma mutualistica) deve essere incluso in tale campo;
- l’importo assoggettato a contribuzione a titolo di gratifica natalizia (maggiorazione corrisposta al dipendente o contributo versato alla Cassa edile in caso di assolvimento dell’onere in forma mutualistica) deve essere incluso in tale campo.
In tale campo va altresì compreso il 15 per cento delle somme da versare alle Casse Edili, a carico del datore di lavoro e del lavoratore, diverse da quelle dovute per ferie, gratifica natalizia e riposi annui soggette a contribuzione di previdenza ed assistenza (contribuzione istituzionale, contributo scuole edili, contributo per l’anzianità professionale edile ed ogni altra contribuzione con esclusione delle quote di adesione contrattuale);

Lavoranti a domicilio
I contratti collettivi di categoria prevedono maggiorazioni della retribuzione assoggettabili a contribuzione a titolo sostitutivo, della gratifica natalizia, delle ferie annuali e delle festività nazionali ed infrasettimanali. I relativi periodi vanno evidenziati secondo le modalità previste per l’analoga situazione dei lavoratori del settore edile; in particolare, il datore di lavoro deve seguire le seguenti modalità per la compilazione di tale campo:
- indicare l’importo di maggiorazione della retribuzione prevista a titolo di gratifica natalizia
- indicare gli importi di maggiorazione della retribuzione previsti a titolo di ferie annuali e delle festività infrasettimanali

Variabili Retributive
Si ricorda che nel modello Cud l’imponibile riferito al 2006 dovrà essere rettificato: (1)
- degli importi pagati o recuperati nel mese di gennaio o febbraio 2006 ma riferiti a dicembre 2005 (tali importi avranno rettificato le certificazioni e le dichiarazioni del 2005);
- degli importi pagati o recuperati nel mese di gennaio o febbraio 2007, ma riferiti a dicembre 2006.
Analogamente nella denuncia Emens del mese di gennaio o febbraio 2006 sarà stato utilizzato l’elemento “VarRetributive” con attributo anno 2005 e gli elementi “AumentoImponibile” o, in alternativa, “DiminuzioneImponibile”. Tali elementi hanno così rettificato le certificazioni e le dichiarazioni dell’anno 2005. Nella denuncia EMens del mese di gennaio o febbraio 2007 sarà utilizzato l’elemento “VarRetributivo” con attributo anno 2006 e gli elementi“ AumentoImponibile” o, in alternativa, “DiminuzioneImponibile”.

Punti da 5 a 7 – Contributi dovuti –

Punto 5 - Sono stati interamente versati –
Punto 6 - Sono stati parzialmente versati –
Punto 7 - Non sono stati versati -
Tali punti riguardano l’attestazione del versamento intero o parziale ovvero il mancato versamento del complesso dei contributi dovuti, sia per la quota a carico del datore di lavoro, che per quella a carico del lavoratore dipendente, scaduti all’atto della consegna della certificazione.
Qualora i contributi non siano stati versati in tutto o in parte (ad esempio per calamità naturali) nelle annotazioni potrà essere indicato il motivo dell’omesso versamento.
L’art. 37, commi 32 e 33 del D.L. 233/2006, convertito con modificazioni dalla legge n. 248/2006, ha previsto delle novità in materia di deducibilità fiscale dei contributi in caso di sospensione dei termini per calamità naturali. Viene stabilito che nei periodi di imposta in cui i termini di versamento di contributi deducibili dal reddito o che non concorrono a formare il reddito sono sospesi in conseguenza di calamità naturali, resta ferma la deducibilità degli stessi , se prevista da disposizioni di legge. Ovviamente è stabilito che tali contributi non possono essere ulteriormente dedotti o esclusi dal reddito nel periodo di imposta in cui sono effettivamente versarti.

Punto 8 – Contributi a carico del lavoratore trattenuti – deve essere indicato il solo importo dei contributi obbligatori trattenuti al lavoratore.
In tale punto non deve essere indicata né la trattenuta per i pensionati che lavorano, né le altre contribuzioni, anche se obbligatorie, non dovute all’INPS (es: contributi INPDAP, ecc.).
Di norma devono essere indicati i seguenti contributi a carico del lavoratore:
- 8,89 % (IVS) o diversa aliquota dovuta a fondi pensionistici;
- 0,30% (CIGS);
- 0,125% (contributo lavoratori aziende del credito e credito cooperativo, D.M. n. 157 e 158 del 2000);
- 1% (IVS) sulla parte di retribuzione eccedente la prima fascia pensionabile;
- contributo integrativo per i lavoratori in miniera;
- contributo di solidarietà del 2% a carico degli iscritti agli ex fondi integrativi gestiti dall’INPS.
Le ritenute previdenziali ed assistenziali riferite a componenti variabili della retribuzione (D.M. 7 ottobre 1993), per le quali gli adempimenti contributivi vengono assolti nel mese di gennaio dell’anno successivo, non devono essere riportate nel campo in questione.

Punto 9 – Bonus L.243/2004 – deve essere indicato l’ammontare del bonus riferito ai contributi pensionistici maturati nell’anno di competenza della certificazione per i lavoratori che hanno esercitato la facoltà prevista dall’art. 1, co. 12, della legge 29 agosto 2004, n. 243.
Nel caso di disposizioni che determinano la sospensione della contribuzione come a seguito di calamità naturali anche il bonus sarà assoggettato alla stessa normativa vedi messaggio n. 017966 del 22.06.2006.

Punti 10 e 11 – Mesi per i quali è stata presentata la denuncia EMens – La compilazione di tale campo è obbligatoria e certifica i mesi per i quali, per il lavoratore cui si riferisce il CUD, sono state trasmesse le denunce retributive individuali con il flusso telematico EMens.

Punto 10 – Tutti - deve essere barrata la casella qualora in tutti i mesi dell’anno solare di riferimento sia stata presentata la denuncia dei lavoratori EMens.
Punto 11 - Alternativo al punto 10 - devono essere barrate le caselle relative ai singoli mesi dell’anno solare in cui non è stata presentata la denuncia EMens.
Nel caso in cui alla data del rilascio del CUD non siano stati ancora trasmessi i flussi telematici per uno o più mesi nelle “Annotazioni” è possibile dare comunicazione della situazione.

Sezione 2: Collaborazioni coordinate e continuative.
In questa sezione si certificano i compensi corrisposti, durante l’anno 2006, ai collaboratori coordinati e continuativi, ivi compresi i collaboratori a progetto e agli altri soggetti iscritti alla Gestione Separata INPS, di cui all’art. 2, comma 26, legge 8/8/1995, n. 335, il cui reddito è assimilato a quello di lavoro dipendente.
Pertanto il modello CUD non va presentato per:
- lavoratori autonomi occasionali
- titolari borse di studio e dottorati di ricerca MIUR
- associati in partecipazione.

Punto 12 – Compensi corrisposti al collaboratore – deve essere indicato il totale dei compensi corrisposti nell’anno, nei limiti del massimale contributivo annuo di cui all’art. 2, co. 18, della legge n. 335/1995, pari all’anno 2006 ad euro 85.478,00. Si devono considerare erogate nel 2006 anche le somme corrisposte entro il 12 del mese di gennaio 2007, ma relative all’anno 2006 (art. 51, co.1, DPR n. 917/1986).

Punto 13 – Contributi dovuti – deve essere indicato il totale dei contributi dovuti all’INPS in base alle aliquote vigenti nella Gestione Separata nell’anno 2006.

Punto 14 – Contributi a carico del collaboratore – deve essere indicato il totale dei contributi trattenuti al collaboratore per la quota a suo carico (un terzo dei contributi dovuti).

Punto 15 – Contributi versati - deve essere indicato il totale dei contributi effettivamente versati dal committente.

Punti 16 e 17 – Mesi per i quali è stata presentata la denuncia EMens – Tale campo riguarda le denunce retributive dei collaboratori trasmesse con il flusso telematico EMens, a partire dalle retribuzioni corrisposte nel mese di gennaio 2006.
Il punto 16 deve essere barrato qualora in tutti i mesi dell’anno solare di riferimento sia stata presentata la denuncia EMens.
Nel Punto 17, alternativo al punto 16, devono essere barrate le caselle relative ai singoli mesi dell’anno solare in cui non è stata presentata la denuncia EMens.

Riferimenti normativi
(1) Vedi circolare INPS n. 153 del 22 dicembre 2006 e Msg n. 001888 del 19.01.2007

Allegati in formato pdf dal sito INPS:

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