Aziende agricole assuntrici di manodopera ed autonome delle Regioni Marche ed Umbria: Ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri per la proroga della sospensione dei versamenti dei contributi previdenziali ed assistenziali
Circolare INPS n. 49 del 24.03.2006
SOMMARIO: 1. Premessa - 2. Regioni Marche ed Umbria: Ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3485 del 22 dicembre 2005
1. Premessa
Con circolari n. 91 del 7 giugno 2004 e n. 56 del 5 aprile 2005 sono state portate a conoscenza delle Sedi le disposizioni contenute nelle Ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3333 del 23 gennaio 2004 e 3390 del 29 dicembre 2004, relative alle Regioni Marche ed Umbria colpite dal sisma del 26 settembre 1997.
In data 20 gennaio 2006, peraltro, è stata pubblicata sulla G.U. n. 16 l’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3485 del 22 dicembre 2005 che ha ulteriormente modificato quanto già disposto in precedenza.
2. Regioni Marche ed Umbria: Ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3485 del 22 dicembre 2005
L’art. 12, comma 2, dell’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 dicembre 2005 n. 3485 - Disposizioni urgenti di protezione civile - dispone che il termine (già prorogato al 31.12.2005) “di cui all’art. 3, dell’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 dicembre 2004, n. 3390, è prorogato fino al 31 dicembre 2006”.
In ottemperanza a tale norma il recupero dei contributi sospesi riprenderà dal 2007 mentre, in mancanza di ulteriori disposizioni, resta confermato il numero delle rate stabilite in n. 56 mensili per i comuni dichiarati “disastrati” e n. 176 per quelli dichiarati “danneggiati.”
In proposito si fa presente che il termine per il pagamento delle singole rate viene fissato al giorno 16 di ciascun mese, a cominciare dal 16 gennaio 2007, in armonia con le analoghe scadenze formalizzate dal Ministero dell’Economia e delle Finanze nonché dall’INAIL per i pagamenti effettuati con il modello F24.
Si precisa, infine, che la sospensione in argomento non riguarda la presentazione delle dichiarazioni trimestrali (Mod. DMAG) o annuali (Mod. ACC1/PC/CF/CD1) e neppure le eventuali denunce di variazione dei lavoratori autonomi, denunce tutte funzionali all’aggiornamento delle posizioni assicurative dei lavoratori interessati.
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