Indennità antitubercolari
Circolare INPS n. 5 del 09.01.2006
SOMMARIO: Aumenti delle indennità antitubercolari determinati dagli artt. 1 e 2 del Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 18 novembre 2005
Per effetto degli aumenti determinati dall’art.1 e dall’art.2 del decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 18 novembre 2005 - nelle misure, rispettivamente del 2% dal 1°gennaio 2005 (in luogo del 1,9% attribuito con D.M. del 20 novembre 2004) e (in via provvisoria) del 1,7 %, dal 1°gennaio 2006 - gli importi delle indennità antitubercolari, correlate legislativamente alla dinamica del trattamento minimo delle pensioni a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, per il 2005 e per il 2006 sono i seguenti:
1°gennaio 2005 | 1°gennaio 2006 | |
Indennità giornaliera spettante agli assistiti in qualità di assicurati. | Euro 11,02 | Euro 11,21 |
Indennità giornaliera spettante agli assistiti in qualità di familiari di assicurato, nonché ai pensionati o titolari di rendita ed ai loro familiari ammessi a fruire delle prestazioni antitubercolari ai sensi dell’art.1 della legge n.419/1975 (1). | Euro 5,51 | Euro 5,60 |
Indennità post-sanatoriale spettante agli assistiti in qualità di assicurati (giornaliera). | Euro 18,36 | Euro 18,67 |
Indennità post-sanatoriale spettante agli assistiti in qualità di familiari di assicurato, nonché ai pensionati o titolari di rendita ed ai loro familiari ammessi a fruire delle prestazioni antitubercolari ai sensi dell’art.1 della legge n.419/1975 (giornaliera). | Euro 9,18 | Euro 9,34 |
Assegno di cura o di sostentamento (mensile). | Euro 74,02 | Euro 75,28 |
Tanto si comunica per gli adempimenti di competenza, tenuto conto che la procedura automatizzata di liquidazione delle prestazioni antitubercolari verrà opportunamente adeguata.
Si rammenta che l’aggiornamento di cui trattasi sarà operato, sempre a decorrere dal 1° gennaio 2006, anche sulle indennità giornaliere in corso di godimento a quest’ultima data, spettanti agli assicurati contro la tubercolosi in misura pari all’indennità di malattia per i primi 180 giorni di assistenza ai sensi dell’art.1, 1° comma, della legge 14 dicembre 1970, n. 1088 (2). Si ricorda che in ogni caso dovrà essere assicurata la corresponsione dell’indennità giornaliera nella misura fissa di Euro 11,21.
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(1)v. “Atti Ufficiali” 1975, pag.1692
(2)v. “Atti Ufficiali” 1971, pag. 162
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