Circolare INPS n. 5 del 15.01.2004

Versamenti volontari del settore agricolo - anno 2003
Circolare INPS n. 5 del 15.01.2004

SOMMARIO: 1) Lavoratori agricoli dipendenti; - 2) Coltivatori diretti, mezzadri e coloni; - 3) Contributi integrativi volontari di cui all’art.4 del D.P.R. n.1432/1971: a) Operai agricoli a tempo determinato, b) Piccoli coloni e compartecipanti familiari; - 4) Contributi volontari dovuti da coloni e mezzadri reinseriti nell’Assicurazione Generale Obbligatoria: a) Contribuenti già autorizzati alla data del 12 luglio 1997; b) Contribuenti autorizzati dal 12 luglio 1997.

1. Lavoratori agricoli dipendenti.
Si ricorda che per effetto del D.lgs n. 184/1997 le aliquote poste a base del calcolo per la determinazione delle somme da versare da parte dei prosecutori volontari, risultano diversificate con riferimento alla data di decorrenza dell'autorizzazione.
Al riguardo si rileva altresì che per l’anno 2003 nei confronti dei soggetti autorizzati con la qualifica di lavoratori agricoli dipendenti, a tempo determinato, indeterminato e assimilati, indipendentemente dalla data di decorrenza dell'autorizzazione, è previsto un aumento della misura di 0,70 punti percentuali dell'aliquota del contributo dovuto al Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti, così come disposto dall'art. 3 del Decreto Legislativo 16 aprile 1997, n. 146.
Per quanto concerne, invece, i soggetti autorizzati con decorrenza dal 31 dicembre 1995, si applica l'aumento biennale nella misura dello 0,50 punti percentuali ai sensi dell'art. 27, comma 2 bis, della legge 28 febbraio 1997, n. 30.
Conseguentemente a partire dal 1° gennaio 2003 per i lavoratori agricoli autorizzati ante 31 dicembre 1995 l'aliquota è pari al 22,27%, mentre per quelli autorizzati dal 31 dicembre 1995 è pari al 24,27%.

Aliquote e Coefficienti di riparto
Decorrenza 1 gennaio 2003

Autorizzati prima del
31 dicembre 1995

Coefficienti di riparto

Aliquota Base
0,11%

0,004939

Quota Pensione
22,16%

0,995061

Totale IVS
22,27%

1,000000

Autorizzati dal
31 dicembre 1995

Coefficienti di riparto

0,11%

0,004532

24,16%

0,995468

24,27%

1,000000

2. Coltivatori diretti, mezzadri e coloni.
Per effetto dell'art.10 della legge 233/1990 i coltivatori diretti, coloni e mezzadri pagano i contributi volontari secondo quattro classi di reddito medio giornaliero stabilite ogni anno da un apposito decreto ministeriale
Gli importi dei contributi volontari che devono versare i coltivatori diretti per l'anno 2003 sono riportati nella tabella che segue.
Le quattro classi di reddito sono state adeguate mediante l'applicazione della percentuale di variazione annua del +2,4% verificatasi negli indici ISTAT dei prezzi al consumo nell’anno 2002.
Le aliquote contributive IVS sono state applicate nelle seguenti misure: 18,30% ex art. 7, comma 3 lettera b) della legge n. 233/90 e successive modificazioni, 2% ex art. 12, comma.4 della Legge n. 233/90. L'addizionale di cui alla Legge 160/1975 per l'anno 2003 è di € 0,53.

Classi di reddito settimanale e contributi ai fini della prosecuzione volontaria
Decorrenza 1 gennaio 2003

Numero
Classi

Classi di reddito
settimanali

Reddito
Settimanale
Medio
Imponibile

Quota pensione

18,30% RM

Addizionale
Legge 233/90
2,00% RM

Addizionale
Legge 160/75
(0,53 x 3)

Contributo
totale

fino a € 179,79

€ 179,79

€ 32,91

€ 3,60

€ 1,59

€ 38,10(a)

oltre € 179,79
fino a € 239,72

€ 209,76

€ 38,39

€ 4,20

€ 1,59

€ 44,18(a)

Oltre a € 239,72
Fino a € 299,65

€ 269,69

€ 49,36

€ 5,40

€ 1,59

€ 56,35

oltre € 299,65

€ 329,62

€ 60,33

€ 6,60

€ 1,59

€ 68,52

(a) Ai sensi dell'art. 10, comma 2 della Legge 2 agosto 1990, n. 233 l'importo del contributo settimanale non può essere inferiore a:
€ 44,35 settimanali se l''autorizzazione alla contribuzione volontaria è stata accordata prima del 31 dicembre 1995;
€ 47,57 settimanali se l'autorizzazione alla contribuzione volontaria è stata accordata dopo il 31 dicembre1995.

3. Contributi integrativi di cui all’art. 4 del D.P.R. n. 1432/1971.

a) Operai agricoli a tempo determinato.

Come è noto, in conformità con la disposizione di cui all'art. 4 del D.P.R. n.1432/1971 e successive modificazioni, l'importo del contributo integrativo volontario è pari a quello del contributo agricolo obbligatorio vigente nell'anno cui si riferiscono i versamenti volontari ad integrazione.
Detta integrazione può essere richiesta fino alla concorrenza di 270 giornate.
Pertanto i contributi integrativi dovranno essere commisurati all'imponibile contributivo dovuto sulle retribuzioni percepite nell'anno 2003.
Ai fini del calcolo del contributo occorre:
- determinare l'ammontare della retribuzione in misura intera complessivamente percepita dal lavoratore nell'anno (dal computo deve essere, quindi esclusa la retribuzione in misura ridotta);
- dividere l'ammontare predetto per il numero delle giornate retribuite in misura intera nell'anno;
- applicare alla retribuzione media giornaliera così determinata l'aliquota IVS vigente nel settore agricolo che per l'anno 2003 risulta essere: Fondo Pensione lavoratori 26,09% più quota base 0,11%.
Si precisa, inoltre che il calcolo delle giornate di integrazione per gli operai agricoli che usufruiscono delle provvidenze di cui all'art. 21, comma 6, della legge 223/1991, deve essere effettuato in base alla retribuzione effettiva corrisposta nell'anno calamitato e fino al numero di giornate complessivamente risultanti dalla sottrazione tra 270 e le giornate riconosciute per calamità.
Se le retribuzioni corrisposte sono inferiori a quelle spettanti nell'anno 1996, nelle singole province, in applicazione dei contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, ai sensi dell'art. 4 del Dlgs. 16 aprile 1997, n.146 saranno validi i salari medi anno 1996 riportati nella circ. n.211 del 7 dicembre 1999.

b) Piccoli coloni e compartecipanti familiari.

Con decreto direttoriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali del 19 maggio 2003 sono state determinate le nuove retribuzioni medie giornaliere da valere per l'anno 2003 previste dall'art. 28 del D.P.R. 27 aprile 1968, n. 488.
Le retribuzioni medie giornaliere, riportate in allegato, sono utilizzabili soltanto nei confronti dei piccoli coloni e compartecipanti familiari , limitatamente ai quali continuano a trovare applicazione i salari medi convenzionali determinati anno per anno per ciascuna provincia con i decreti previsti dall'art. 28, D.P.R.. n. 488/68.
Le aliquote contributive che debbono essere applicate sono quelle dovute al Fondo pensione lavoratori dipendenti per gli operai a tempo determinato sopra specificate per l'anno 2003.
Di seguito si fornisce la tabella da utilizzare per i contributi volontari ad integrazione relativa ai piccoli coloni e compartecipanti familiari, tenendo presente che nella prima colonna è rappresentata la retribuzione giornaliera imponibile indicata nel decreto direttoriale in premessa.

Provincia

Retribuzione

Contributo Giornaliero

Contributo Base

Agrigento

49,87

13,01

0,05

Alessandria

54,7

14,27

0,06

Ancona

51,44

13,42

0,06

Aosta

54,83

14,31

0.06

Arezzo

50,00

13,05

0,06

Ascoli Piceno

49,40

12,89

0,05

Asti

52,10

13,59

0,06

Avellino

49,88

13,01

0,05

Bari

50,86

13,27

0,06

Belluno

53,47

13,95

0,06

Benevento

49,12

12,82

0,05

Bergamo

51,91

13,54

0,06

Biella

53,40

13,93

0,06

Bologna

52,28

13,64

0,06

Bolzano

51,47

13,43

0,06

Brescia

52,89

13,80

0,06

Brindisi

50,52

13,18

0,06

Cagliari

50,17

13,09

0,06

Caltanissetta

50,23

13,11

0,06

Campobasso

47,08

12,28

0,05

Caserta

47,97

12,52

0,05

Catania

50,42

13,15

0,06

Catanzaro

48,92

12,76

0,05

Chieti

49,43

12,90

0,05

Como

53,93

14,07

0,06

Cosenza

47,44

12,38

0,05

Cremona

53,81

14,04

0,06

Crotone

46,10

12,03

0,05

Cuneo

52,55

13,71

0,06

Enna

51,49

13,43

0,06

Ferrara

51,73

13,50

0,06

Firenze

51,79

13,51

0,06

Foggia

54,50

14,22

0,06

Forlì Rimini

52,97

13,82

0,06

Frosinone

49,36

12,88

0,05

Genova

49,22

12,84

0,05

Gorizia

50,80

13,25

0,06

Grosseto

51,38

13,41

0,06

Imperia

49,68

12,96

0,05

Isernia

48,18

12,57

0,05

La Spezia

48,36

12,62

0,05

L'Aquila

48,81

12,73

0,05

Latina

49,27

12,85

0,05

Lecce

52,84

13,79

0,06

Lecco

53,93

14,07

0,06

Livorno

51,19

13,36

0,06

Lodi

51,81

13,52

0,06

Lucca

51,29

13,38

0,06

Macerata

51,00

13,31

0,06

Mantova

54,81

14,30

0,06

Massa Carrara

45,52

11,88

0,05

Matera

53,07

13,85

0,06

Messina

49,93

13,03

0,05

Milano

51,86

13,53

0,06

Modena

56,89

14,84

0,06

Napoli

47,60

12,42

0,05

Novara

53,25

13,89

0,06

Nuoro

54,54

14,23

0,06

Oristano

52,28

13,64

0,06

Padova

52,76

13,77

0,06

Palermo

50,67

13,22

0,06

Parma

53,30

13,91

0,06

Pavia

53,80

14,04

0,06

Perugia

51,99

13,56

0,06

Pesaro

50,35

13,14

0,06

Pescara

48,70

12,71

0,05

Piacenza

53,41

13,93

0,06

Pisa

51,10

13,33

0,06

Pistoia

55,67

14,52

0,06

Pordenone

50,69

13,23

0,06

Potenza

47,45

12,38

0,05

Prato

51,56

13,45

0,06

Ragusa

52,08

13,59

0,06

Ravenna

51,43

13,42

0,06

Reggio Calabria

48,63

12,69

0,05

Reggio Emilia

53,21

13,88

0,06

Rieti

50,14

13,08

0,06

Roma

49,79

12,99

0,05

Rovigo

50,73

13,24

0,06

Salerno

50,21

13,10

0,06

Sassari

50,41

13,15

0,06

Savona

50,09

13,07

0,06

Siena

53,06

13,84

0,06

Siracusa

50,60

13,20

0,06

Sondrio

50,68

13,22

0,06

Taranto

48,86

12,75

0,05

Teramo

48,39

12,62

0,05

Terni

49,42

12,89

0,05

Torino

54,07

14,11

0,06

Trapani

50,21

13,10

0,06

Trento

56,52

14,75

0,06

Treviso

53,97

14,08

0,06

Trieste

50,40

13,15

0,06

Udine

49,68

12,96

0,05

Varese

53,83

14,04

0,06

Venezia

52,04

13,58

0,06

Verb. C. Ossola

54,68

14,27

0,06

Vercelli

53,84

14,05

0,06

Verona

52,45

13,68

0,06

Vibo Valentia

48,45

12,64

0,05

Vicenza

53,31

13,91

0,06

Viterbo

50,08

13,07

0,06

4. Contributi volontari dovuti per l’anno 2003 da coloni e mezzadri reinseriti nell’assicurazione generale obbligatoria.
Per effetto del D.lgs 184/1997, art.7, commi 1 e 7, i coloni e mezzadri reinseriti nell’AGO versano i contributi volontari con differenti modalità se autorizzati prima o dopo il 12 luglio 1997, data di entrata in vigore dell’appena citato Decreto Legislativo.

a) Contribuenti già autorizzati alla data del 12 luglio 1997.

Si riportano di seguito gli importi dei contributi volontari per il periodo 1° gennaio-31 dicembre 2003, dovuti dai contribuenti autorizzati alla prosecuzione volontaria prima della data di entrata in vigore del Decreto Legislativo 184/1997.
Come è noto l'importo del contributo è commisurato alla retribuzione media settimanale della classe di contribuzione assegnata antecedentemente il 12 luglio 1997, aggiornata all'indice del costo della vita calcolato dall'Istat, che per l'anno 2002 è pari al + 2,4%.

Classi di contr.

Retribuzione Settimanale

Retribuzione settimanale
media imponibile

Base IVS

Contr. integrat.

Totale

18

160,93

160,85

0,18

29,45

29,63

19

160,93-171,57

166,34

0,18

29,95

30,13

20

171,57-183,09

177,44

0,20

30,95

31,15

21

183,09-195,80

189,52

0,21

32,04

32,25

22

195,80-210,25

202,92

0,22

32,08

32,30

23

210,25-225,88

217,93

0,24

34,61

34,85

24

225,88-241,42

233,66

0,26

36,03

36,29

25

241,42-259,35

250,38

0,28

37,54

37,82

26

259,35-280,15

269,91

0,30

39,31

39,61

27

280,15-301,06

290,76

0,32

41,19

41,51

28

301,06-321,64

311,51

0,34

43,07

43,41

29

321,64-342,66

332,32

0,37

44,95

45,32

30

342,66-362,98

352,98

0,39

46,82

47,21

31

362,98-386,27

374,90

0,41

48,80

49,21

32

386,27-409,42

398,01

0,44

50,89

51,33

33

409,42-432,50

420,96

0,46

52,96

53,43

34

432,50-455,74

444,12

0,49

55,06

55,55

35

455,74-478,77

467,12

0,51

57,14

57,65

36

478,77-501,74

490,31

0,54

59,23

59,77

37

501,74-524,72

513,29

0,56

61,31

61,88

38

524,72-548,01

536,45

0,59

63,41

64,00

39

548,01-571,32

559,48

0,62

65,49

66,10

40

571,32-594,07

582,67

0,64

67,58

68,22

41

594,07-617,27

605,68

0,67

69,66

70,33

42

617,27-640,62

629,00

0,69

71,77

72,46

43

640,62-663,87

652,13

0,72

73,86

74,58

44

663,87-687,17

675,44

0,74

75,97

76,71

45

687,17-710,36

698,71

0,77

78,07

78,84

46

ed oltre 710,36

710,75

0,78

79,16

79,94

b) Contribuenti autorizzati alla contribuzione volontaria dal 12 luglio 1997.

Il contributo volontario settimanale è determinato dalla somma del contributo integrativo e del contributo base, calcolati sulla media delle retribuzioni imponibili percepite nell’anno precedente la data della domanda.
Al riguardo si precisa che per le domande accolte con decorrenza collocata nell’anno 2003 si devono utilizzare le seguenti modalità:

Contributo integrativo

E’ costituito dalla somma tra:
- l’importo dovuto dal concedente in regime obbligatorio pari a € 14,91;
- l’importo a titolo di contribuzione obbligatoria IVS calcolata sulla media delle retribuzioni imponibili percepite nell'anno precedente la data della domanda di autorizzazione ai versamenti volontari, applicando l'aliquota percentuale pari al 9,04% (aliquota dell'8,54% prevista per gli operai agricoli, aumentata dello 0,50% di cui all'art. 3 della Legge 29 maggio 1982, n. 297).

Contributo base

Importo dovuto a titolo di contribuzione obbligatoria IVS calcolato sulla media delle retribuzioni imponibili percepite nell'anno precedente la data della domanda di autorizzazione ai versamenti volontari, applicando l'aliquota percentuale pari allo 0,11%.

Coefficienti di ripartizione
(Calcolati sulla 18° classe)

Dal 1° gennaio 2003 al 31 dicembre 2003

Base IVS 0,00608
Quota Pensione 0,99392
Totale 1,00000

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