Circolare INPS n. 50 del 10.03.2003

Trasferimento ad altro Ente di contribuzione dovuta ma non versata, applicazione del principio dell’automatismo delle prestazioni
Circolare INPS n. 50 del 10.03.2003

SOMMARIO: Ricongiunzione verso altri Enti anche per periodi per i quali i contributi risultino dovuti ma non versati, purché non ancora prescritti

Con sentenza n. 374 del 26.11/5.12.1997 la Corte Costituzionale ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 2, c.2, e dell’art. 6, c.2 della legge n. 29 nella parte in cui non prevede il principio di automatismo delle prestazioni previdenziali nei casi di contributi non effettivamente versati , ma dovuti nei limiti della prescrizione decennale, affermando che tale principio opera anche nel caso di ricongiunzione e rinviando al giudice ordinario il problema relativo a quale gestione deve far carico l’onere dei contributi dovuti e non riscossi.
La Corte Suprema di Cassazione, sezione lavoro, con sentenza n. 5767 del 20 aprile 2002 ha stabilito che per la contribuzione dovuta all’INPS l’onere dei contributi non versati spetti all’INPS cui per effetto dell’automatismo delle prestazioni fa carico il rischio derivante da eventuali inadempimenti del datore di lavoro nei limiti della prescrizione, dal momento che il lavoratore ha diritto all’integrità della sua posizione assicurativa correlata alla durata del rapporto e all’adempimento dell’obbligo contributivo non ancora prescritto.
In considerazione dei principi affermati dalla giurisprudenza è possibile operare la ricongiunzione verso altri Enti anche per i periodi per i quali i contributi risultino dovuti ma non versati, purché non ancora prescritti.
Considerato che come sottolineato dalla Corte Costituzionale, l'ente previdenziale, a cui per effetto del principio dell'automatismo deve far carico il rischio derivante da eventuali inadempimenti del datore di lavoro ai propri obblighi contributivi, e nei limiti della prescrizione, tenuto a garantire la integrità della posizione assicurativa, il trasferimento della posizione assicurativa richiesta dal lavoratore per la ricongiunzione in un'unica gestione dei periodi assicurativi esistenti in gestioni diverse deve comprendere anche la contribuzione ancora non recuperata dal datore di lavoro tenuto a versarla.
Resta inteso che nelle situazioni in argomento, le Sedi dovranno attivarsi per il recupero del credito contributivo nei confronti dell'azienda inadempiente, provvedendo in ogni caso all'interruzione dei termini prescrizionali.

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