Convenzione per la trasmissione dei modelli Red relativi agli anni 2008, 2009 e 2010 - emissione 2009, 2010 e 2011. Sistema Web di gestione con autenticazione tramite certificato digitale
Circolare INPS n. 51 del 03.04.2009
SOMMARIO: I professionisti abilitati alla trasmissione dei modelli RED possono stipulare convenzioni singole presso le Direzioni provinciali o subprovinciali INPS
Con determinazione del Commissario straordinario n. 79 del 19 novembre 2008 è stato dato avvio all’operazione RED con riferimento alle campagne 2009, 2010 e 2011, relative alla verifica dei redditi dei pensionati per gli anni 2008, 2009 e 2010 e ai solleciti relativi agli anni precedenti. Il Commissario straordinario ha determinato di stipulare convenzioni con validità triennale – per la durata delle campagne RED 2009, 2010 e 2011, relative rispettivamente ai redditi 2008, 2009 e 2010 – con i soggetti abilitati per legge alla certificazione del reddito.
Con la suddetta determinazione, il Commissario straordinario ha inoltre confermato la linea già adottata negli anni precedenti autorizzando, conformemente a quanto previsto dalla deliberazione n. 75 del 13 giugno 2007, i Direttori delle Sedi a sottoscrivere, a livello periferico, le convenzioni con i professionisti abilitati alla certificazione delle dichiarazioni reddituali.
Le convenzioni per l’invio telematico dei modelli RED vengono sottoscritte a livello centrale dai CAF e da alcune associazioni professionali a livello nazionale, le quali si impegnano a trasmettere l’elenco dei propri iscritti alla D.C.S.I.T. per l’abilitazione.
Le associazioni professionali di cui sopra sono:
- Consiglio Nazionale Consulenti del Lavoro;
- Istituto Nazionale Revisori Contabili;
- Associazione Nazionale Ragionieri Commercialisti;
- per i Consulenti Tributari:
° ANCIT;
° ANCOT;
° INT;
° LAPET.
Per l’inserimento del proprio nominativo nelle liste degli abilitati alla trasmissione dei modelli RED, i professionisti che sono in possesso dei requisiti richiesti e che fanno riferimento alle suddette associazioni devono pertanto prendere contatto con le stesse; in alternativa, essi possono stipulare convenzioni singole presso le Direzioni provinciali o subprovinciali INPS, territorialmente competenti.
Il professionista, che voglia stipulare con l’Istituto la convenzione per la trasmissione dei RED, deve essere in possesso dei seguenti requisiti:
a) abilitazione alla certificazione del reddito;
b) iscrizione nel Registro delle chiavi pubbliche degli utenti del “fisco telematico” del Dipartimento delle Entrate del Ministero dell’Economia e delle Finanze;
c) possesso di un certificato digitale valido emesso dal Dipartimento delle Entrate del Ministero dell’Economia e delle Finanze ovvero, ai soli fini della trasmissione e firma digitale, da una delle seguenti Autorità di Certificazione: “InfoCamere”, “Actalis”, “Postecom”, “CNIPA”.
La sussistenza dei suddetti requisiti dovrà essere verificata dai Direttori provinciali e subprovinciali all’atto della stipula della convenzione.
Il Dipartimento delle Entrate del Ministero dell’Economia e delle Finanze ha messo a disposizione di tutti coloro che sono abilitati a certificare il reddito un proprio sistema di firma digitale e di autenticazione tramite certificato, adattandolo anche allo standard di formato PKCS12, su richiesta dell’Istituto.
Le operazioni di autenticazione e firma sono effettuate con il già citato certificato digitale del Ministero dell'Economia e delle Finanze.
Si rammenta che i Direttori delle Sedi provinciali e subprovinciali, per accedere al sistema, devono utilizzare, come in passato, il certificato digitale emesso dall’Istituto su smart card o su floppy disk; essi devono inoltre dotarsi di postazioni di lavoro corredate di lettore di smart card.
Si rappresenta la necessità, all’atto della stipula della convenzione, di chiarire al professionista stipulante che il certificato digitale, che egli dichiara di possedere e che intende utilizzare per effettuare l’accesso al sistema, è l’unico che garantirà l’autenticazione per l’accesso al sistema stesso.
Chi stipula la convenzione in nome e per conto dell’Istituto deve verificare, a mezzo delle procedure messe a disposizione, la validità dei certificati.
In fase di stipula della convenzione, deve essere dichiarato esclusivamente il certificato digitale rilasciato dall'Agenzia delle Entrate (certificato "Entratel").
Nel caso di più professionisti associati ad uno stesso studio, la convenzione deve essere stipulata dal rappresentante dello studio dichiarando il proprio certificato Entratel, mentre gli associati possono chiedere, dichiarando i propri certificati Entratel, l'aggiunta di autorizzazioni alla convenzione stipulata dal rappresentante dello studio.
La procedura prevede la stampa personalizzata della convenzione, una volta confermati o acquisiti e verificati i dati necessari alla stipula.
Copia della convenzione verrà consegnata al professionista firmatario, il quale dovrà essere informato che le modalità di accesso e firma sono reperibili sul sito internet dell’Istituto: http://www.inps.it/, sezione “Servizi Online”, sezione “Servizi in Convenzione”, sezione “Accesso ai Servizi in Convenzione”.
La figura che segue riporta la pagina Web dell’applicazione. (omissis)
Pagina Web delle convenzioni
Selezionando “Istruzioni per la configurazione del sistema”, si accede ad una pagina sulla quale sono riportate tutte le informazioni necessarie per lo scarico e l’installazione dei programmi client occorrenti per la trasmissione; selezionando invece “Risoluzione problemi” si accede ad una pagina sulla quale sono riportate le risposte ad alcuni quesiti.
Si rammenta l’obbligo, a carico del professionista firmatario della convenzione presso la struttura territoriale INPS, dell’apposizione di una marca da bollo di € 14,62 ogni quattro facciate dell’originale della convenzione stessa, che viene custodito dalla detta struttura.
Si invitano infine i Direttori a fornire, ove richiesta, una copia della presente circolare.
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