Articolo 78, comma 19, della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Aumento dell’indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti normali. Prolungamento dell’indennità per i lavoratori che abbiano una età pari o superiore a 50 anni. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti
Circolare INPS n. 54 del 06.03.2001
SOMMARIO: Aumento dell’indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti normali dal 30 al 40 per cento della retribuzione di riferimento dal 1° gennaio 2001. Proroga dell’indennità da sei a nove mesi per i lavoratori con età anagrafica pari o superiore a 50 anni.
L’articolo 78, comma 19, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, pubblicata sul supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29 dicembre 2000 ed entrata in vigore dal 1° gennaio 2001, ha disposto, tra l’altro, l’elevazione della percentuale di commisurazione alla retribuzione dell’indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti normali dal 30 al 40 per cento dal 1° gennaio 2001 e, per i lavoratori di età anagrafica pari o superiore a 50 anni, l’indennità è estesa fino a nove mesi.
Tale comma dispone che gli incrementi non si applicano ai trattamenti di disoccupazione agricola, ordinari e speciali, né all’indennità ordinaria di disoccupazione con requisiti ridotti, agricola e non agricola, di cui all’articolo 7, comma 3, del decreto legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n.160.
L’aumento al 40 per cento della percentuale della retribuzione da prendere a riferimento per determinare l’importo della prestazione in parola trova applicazione a partire dalla data del 1° gennaio 2001 e riguarda, pertanto, oltre le indennità con decorrenza dall’1° gennaio 2001 in poi, anche le indennità in pagamento a tale data anche se aventi una decorrenza iniziale anteriore. Di conseguenza le prestazioni comprendenti periodi indennizzabili antecedenti al 1° gennaio 2001 e che scadono successivamente a tale data, dovranno, pertanto, essere liquidate nella misura del 30 per cento fino al 31 dicembre 2000 e del 40 per cento dal 1° gennaio in poi. Si precisa che tali aumenti non debbono comunque superare gli importi massimi mensili che, per l’anno 2001, sono pari a L. 1.471.235 (euro 759,83) e a L. 1.768.283 (euro 913,24).
Per quanto riguarda l’età da prendere in considerazione al fine di determinare la durata della prestazione, da sei a nove mesi, si precisa che il possesso del requisito dell’età richiesto -50 anni- deve essere accertato con riferimento alla data di cessazione del rapporto di lavoro a decorrere dal 1° gennaio 2001.
La procedura automatizzata per la liquidazione della prestazione in parola è in corso di modificazione e sarà messa a disposizione della Agenzie non appena possibile con apposito messaggio della Direzione Centrale Sistemi Informativi e Telecomunicazioni.
ALLEGATO
VARIAZIONI AL PIANO DEI CONTI
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