Circolare INPS n. 54 del 12.04.2006

Legge 11 marzo 2006, n. 81. Benefici contributivi a favore delle imprese agricole. Rideterminazione delle misure per le imprese agricole ex lege n. 537/1993
Circolare INPS n. 54 del 12.04.2006

SOMMARIO: Modalità operative per il conguaglio della nuova misura delle agevolazioni in favore delle imprese agricole di cui alla legge n. 537/1993 (zone montane e svantaggiate)

In sede di conversione del DL 10 gennaio 2006, n. 2 - recante “interventi urgenti per i settori dell'agricoltura, dell’agroindustria, della pesca, nonché in materia di fiscalità d'impresa” - la legge 11 marzo 2006, n. 81, tra l’altro, ha apportato modifiche in materia di benefici contributivi per il settore agricolo.
L’articolo 1, c. 2 della menzionata legge (allegato 1), infatti, ha rideterminato - per il triennio 2006/2008 - il complesso delle agevolazioni contributive in favore dei datori di lavoro agricolo di cui alla legge n. 537/1993 (zone montane e svantaggiate) secondo le seguenti misure:
a) riduzione del 75% dei contributi a carico del datore di lavoro, nei territori montani particolarmente svantaggiati;
b) riduzione del 68% della contribuzione datoriale, nelle zone agricole svantaggiate, compresi le aree dell’obiettivo 1 di cui al regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, nonché i territori dei comuni delle regioni Abruzzo, Molise e Basilicata.
Poiché le agevolazioni contributive, oltre che per le aziende agricole assuntrici di manodopera, trovano applicazione anche nei confronti del personale con qualifica di impiegato, quadro e dirigente, con la presente circolare si forniscono le istruzioni operative per i datori di lavoro agricolo, con riferimento ai lavoratori per i quali il versamento dei contributi è effettuato con il DM10/2.
Al riguardo si ricorda che nel settore agricolo sono versati con il sistema DM:
- i contributi relativi al personale con qualifica di impiegato, quadro e dirigente;
- i contributi CIG, CIGS, CUAF e mobilità per gli operai agricoli a tempo indeterminato dipendenti da cooperative che trasformano, manipolano e commercializzano i prodotti agricoli e zootecnici propri (L. 240/1984).

1. Criteri di distinzione dei territori e delle aree svantaggiate.
Ai fini dell’individuazione dei criteri di distinzione dei territori e delle aree svantaggiate, si richiamano le precisazioni già fornite (1) .

2. Modalità operative.

2.1. Aziende agricole ubicate nei “territori montani particolarmente svantaggiati”.
Le posizioni contributive relative alle aziende in epigrafe continueranno ad essere contraddistinte dal codice di autorizzazione “8M” avente il significato di “Impresa agricola operante nei territori montani di cui all’articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, avente diritto alla riduzione dei contributi ai sensi dell’art. 9, comma 5, della legge 11 marzo 1988, n. 67 e successive modificazioni”.

2.1.1. Modalità di compilazione delle denunce contributive di mod. DM10/2.
Per il conguaglio dei benefici contributivi spettanti i datori di lavoro continueranno ad utilizzare il previsto codice del quadro "D" del mod. DM10/2 "L194" preceduto dalla dicitura "RID. 75% L. 81/2006".

2.2. Aziende agricole ubicate nelle “altre zone agricole svantaggiate”.
Le posizioni contributive relative alle aziende in epigrafe continueranno ad essere contraddistinte dal codice di autorizzazione “8N”.

2.2.1. Modalità di compilazione delle denunce contributive di mod. DM10/2.
Per il conguaglio dei benefici contributivi spettanti i datori di lavoro continueranno ad utilizzare il previsto codice del quadro "D" del mod. DM10/2 "L196" preceduto dalla dicitura "RID. 68% L. 81/2006".

3. Regolarizzazione dei periodi pregressi.
La previsione di cui all’articolo 1, c. 2 della legge n. 81/2006, ha determinato, ovviamente, delle differenze tra la misura dell’agevolazione contributiva operata e quella spettante per l’anno in corso.
I datori di lavoro potranno provvedere a regolarizzare tali differenze a credito con una delle denunce DM10/2 aventi scadenza entro il giorno 16 del terzo mese successivo all'emanazione della presente circolare (deliberazione n. 5 del Consiglio d’amministrazione dell'Istituto del 26/3/1993, approvata con D.M. 7/10/1993).
A tal fine, opereranno come segue:
- determineranno la differenza tra misura dell’agevolazione operata e quella spettante ex lege n. 81/2006;
- riporteranno il relativo ammontare nel quadro "D" del DM10/2 facendolo precedere dalla dicitura "Cong.Diff. ex lege 81/2006" e dal codice di nuova istituzione "L213".
Si vedano, al riguardo, le circolari n. 56 del 9 marzo 2001 e n. 92 del 13 aprile 2001.

Allegato 1

Legge 11 marzo 2006, n. 81 (G.U. n. 59 del 11 marzo 2006 - Supplemento Ordinario n. 58).
"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, recante interventi urgenti per i settori dell'agricoltura, dell’agroindustria, della pesca, nonché in materia di fiscalità d'impresa"

(stralcio)
Art . 1. - Disposizioni in materia di previdenza agricola
1. Per il triennio 2006-2008 sono sospesi gli aumenti di aliquota di cui all'articolo 3, commi 1 e 2, del decreto legislativo 16 aprile 1997, n. 146.
2. Dal 1° gennaio 2006, per lo stesso periodo di cui al comma 1, le agevolazioni contributive previste dall'articolo 9, commi 5, 5-bis e 5-ter, della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni, sono così determinate:
a) nei territori montani particolarmente svantaggiati la riduzione contributiva compete nella misura del 75 per cento dei contributi a carico del datore di lavoro, previsti dal citato articolo 9, commi 5, 5-bis e 5-ter, della legge n. 67 del 1988;
b) nelle zone agricole svantaggiate, compresi le aree dell'obiettivo 1 di cui al regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, nonché i territori dei comuni delle regioni Abruzzo, Molise e Basilicata, la riduzione contributiva compete nella misura del 68 per cento.

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