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Circolare INPS n. 55 del 08.04.2009

Decreto Interministeriale 4 dicembre 2008. Rimborso dei maggiori oneri sostenuti dalle aziende del settore del trasporto pubblico. Modalità operative. Istruzioni contabili. Variazione al piano dei conti
Circolare INPS n. 55 del 08.04.2009

SOMMARIO: L’art. 1 comma 273, primo periodo, della legge n. 266/2005 stabilisce che i maggiori oneri derivanti dagli accordi nazionali stipulati dalle associazioni datoriali e dalle organizzazioni sindacali di categoria in attuazione dell’art. 1, comma 148, della legge n. 311/2004 siano finanziati utilizzando le somme residuate dagli importi destinati al fine di assicurare il rinnovo del contratto collettivo relativo al settore del trasporto pubblico locale

Come noto, l'art. 1, comma 148 della Legge n. 311/2004, ha abrogato – con effetti dal 1° gennaio 2005 - l’allegato B del Regio Decreto n. 148/1931, che poneva a carico dell’INPS una serie di trattamenti economici di malattia speciali ed aggiuntivi a favore dei lavoratori addetti ai pubblici servizi di trasporto.
Con la medesima decorrenza, ai suddetti lavoratori, si applica il trattamento previdenziale di malattia secondo le modalità e i limiti previsti dalla legge per la generalità dei lavoratori del settore industria. La norma citata(1), dispone – peraltro - che trattamenti aggiuntivi, rispetto a quelli erogati dall'INPS ai lavoratori del settore industria, possano essere definiti mediante la contrattazione collettiva di categoria.
L’art. 1 comma 273, primo periodo, della legge n. 266/2005, stabilisce che i maggiori oneri derivanti dagli accordi nazionali stipulati dalle associazioni datoriali e dalle organizzazioni sindacali di categoria in attuazione dell’art. 1, comma 148, della legge n. 311/2004, siano finanziati utilizzando le somme residuate dagli importi destinati al fine di assicurare il rinnovo del contratto collettivo relativo al settore del trasporto pubblico locale.
La quantificazione dei maggiori oneri contrattuali sostenuti dalle aziende di pubblico trasporto e l’individuazione dei criteri e delle modalità di ripartizione delle risorse finanziarie da destinare a copertura degli oneri medesimi, sono stati affidati (2) ad un apposito Decreto interministeriale Lavoro - Infrastrutture e trasporti.
Il Decreto 4 dicembre 2008 (allegato 1) quantifica - per l’anno 2006 - l’ammontare del maggior onere derivante dagli accordi nazionali stipulati dalle associazioni datoriali e dalle organizzazioni sindacali di categoria e affida all’Istituto l’erogazione alle aziende degli importi - trasferiti dal Ministero dei trasporti, con apposita evidenza contabile, nell’ambito della Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali - secondo i criteri e la ripartizione indicati nel prospetto allegato al decreto medesimo, del quale costituisce parte integrante.

Modalità operative. Adempimento a carico delle Sedi.
Le aziende di trasporto interessate potranno effettuare il recupero delle somme anticipate per le integrazioni delle indennità di malattia in argomento - per l’anno 2006 – utilizzando, nel quadro “D” del DM10, il già previsto codice “L215”, avente il significato di “rec trattamento speciale aggiuntivo di malattia lav. Pubblici servizi di trasporto.”
Le operazioni di conguaglio dovranno essere effettuate dai datori di lavoro con una delle denunce contributive aventi scadenza entro il giorno 16 del terzo mese successivo a quello di emanazione della presente circolare.(3)
Propedeutica alle operazioni di conguaglio, è l’attribuzione del previsto codice di autorizzazione “4H”, avente il significato di “azienda di trasporto autorizzata al recupero somme anticipate per trattamenti speciali aggiuntivi di malattia”.
A tal fine, le Sedi accerteranno il possesso dei requisiti di regolarità contributiva delle aziende e provvederanno al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC) (4).

Istruzioni contabili.
Le somme conguagliate dai datori di lavoro con il citato codice “L215” devono essere imputate al conto GAZ 32/106, istituito con la circolare n. 22 del 22 febbraio 2008 alle cui istruzioni contabili si fa rinvio.
Nell’allegato n. 2 viene riportato il suddetto conto GAZ 32/106 al quale, in tale circostanza, si ritiene opportuno di integrare la denominazione.
___________________________________________________________________________________
1) Si osserva che il testo originario è stato parzialmente sostituito dall'art. 3 ter della Legge n. 58/2005.
2) Cfr. art. 1 c. 273, secondo periodo, della legge n. 266/2005.
3) Deliberazione n. 5 del Consiglio di amministrazione dell’Istituto del 26/3/1993, approvata con D.M. 7/10/1993.
4) Il recupero degli oneri in trattazione non configura la fattispecie di agevolazione contributiva. Ne consegue che il possesso dei requisiti di regolarità non sarà accertato in sede di controllo delle denunce DM10 (DURC virtuale).

Allegato 1

MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI
DECRETO 4 dicembre 2008 (GU n. 65 del 19-3-2009)
Copertura, fino a concorrenza degli oneri derivanti dagli accordi nazionali stipulati dalle associazioni datoriali e dalle organizzazioni sindacali del trasporto pubblico locale in attuazione dell'articolo 1, comma 148, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

IL MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI
di concerto con
IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
(Visto - omissis- )
Decreta:

Art. 1.
1. Le somme, come quantificate nelle premesse, sono utilizzate, ai sensi dell'art. 1, comma 273, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, secondo i criteri e le modalità di cui al presente decreto.

Art. 2.
1. Il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, sulla base dei dati acquisiti mediante il comunicato del predetto Ministero pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 222 del 24 settembre 2007, ripartisce tra le aziende aventi titolo le somme residuate ai sensi dell'art. 1, comma 273, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, con riferimento all'anno di competenza 2006, secondo il prospetto allegato, parte integrante del presente decreto, stabilendo - considerato che le risorse residue non offrono completa capienza – la percentuale di riparto del 68,95935675% data dal rapporto tra la somma disponibile e il totale delle richieste;

Art. 3.
1. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvede a trasferire all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) le risorse complessive di cui al prospetto allegato, a valere su apposita evidenza contabile nell'ambito della Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali.
2. L'INPS provvede ad erogare le somme alle aziende destinatarie tramite procedura automatizzata, nelle modalità previste per il versamento della contribuzione previdenziale obbligatoria.
3. L'erogazione di cui al comma 2 é subordinata alla verifica della correntezza contributiva o del possesso del documento unico di regolarità contributiva (DURC) da parte delle aziende interessate, ai fini dell'eventuale conguaglio.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Allegato n. 2

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