In data 15 febbraio 2013 il Presidente dell?INPS ha sottoscritto con lo S.N.A.L.A. ? Sindacato Nazionale Autonomo Lavoratori Agricoli una convenzione per la riscossione dei contributi associativi sulle prestazioni temporanee ai sensi di quanto previsto dall?art. 18 della legge 1991, n. 223 (all.1).
Si illustrano, di seguito, i punti salienti relativi all?applicazione della predetta convenzione.
I soggetti beneficiari dei trattamenti previdenziali di mobilit?, trattamenti di disoccupazione ordinari, di disoccupazione ASpI, Mini ASpI e Mini ASpI 2012, di disoccupazione speciale e trattamenti ordinari e straordinari di integrazione salariale e dei sussidi per lavori socialmente utili, possono versare i contributi associativi a favore dello S.N.A.L.A. ? Sindacato Nazionale Autonomo Lavoratori Agricoli mediante trattenuta sulle prestazioni predette.
Le trattenute si effettuano previo rilascio della delega, il cui testo ? compreso nel modello INPS relativo alla richiesta della prestazione, sottoscritta dal lavoratore che deve recare anche il timbro dell?Organizzazione e la firma del legale rappresentante.
La delega ? priva di effetto se non ? contenuta nel modello di domanda INPS oppure nel caso in cui non rechi la sottoscrizione del lavoratore o il timbro e la firma del legale rappresentante dell'organizzazione.
Il codice identificativo dello S.N.A.L.A.- Sindacato Nazionale Autonomo Lavoratori Agricoli ? "4401?.
Nel caso di pagamento diretto da parte dell?INPS dei trattamenti d?integrazione salariale, il datore di lavoro dovr? comunicare all?Istituto, contestualmente agli elenchi, i dati relativi alle deleghe rilasciate da ciascun lavoratore, compresa l?autorizzazione ad effettuare le ritenute previste dall?art. 18 legge 223/1991. Tale documentazione, cos? come eventuali revoche e nuove deleghe, dovr? essere depositata e conservata presso il datore di lavoro, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.18, terzo comma, della legge 1991, n. 223.
In caso di contestazione concernente l?effettivo rilascio della delega da parte di uno o pi? lavoratori, oggetto di apposita comunicazione da parte del datore di lavoro o dei lavoratori interessati, l?Istituto cesser? di operare le relative trattenute a far tempo dal mese successivo alla ricezione della comunicazione medesima. L?Organizzazione sindacale, in tal caso, restituir? le somme indebitamente ricevute a favore dei lavoratori interessati.
La delega esaurisce i suoi effetti col pagamento della prestazione richiesta.
Per le prestazioni la cui domanda ha efficacia per periodi superiori all?anno ? possibile revocare o presentare una nuova delega entro il 20 del mese di ottobre precedente all?anno per cui si vuole revocare o modificare la delega stessa.
Nel caso in cui l?INPS riceva apposita comunicazione da parte del lavoratore interessato, avente ad oggetto la volont? di revocare la delega per la riscossione del contributo associativo, la Struttura competente dovr? procedere, nel pi? breve tempo possibile, all?acquisizione di detta revoca.
In caso di revoca o annullamento della prestazione, l'Organizzazione sindacale ? tenuta a restituire al lavoratore interessato le somme gi? trattenute sulla prestazione a titolo di contributo associativo.
La misura del contributo da trattenere deve essere indicata espressamente nell'atto di delega, in misura percentuale alla prestazione previdenziale e uguale per tutti gli iscritti all?Organizzazione.
A tal proposito lo S.N.A.L.A. ? Sindacato Nazionale Autonomo Lavoratori Agricoli ha comunicato la misura di dette percentuali, come di seguito riportate:
Le strutture territoriali INPS che liquidano le prestazioni effettueranno i versamenti, senza gravami di interessi e dedotte le spese di cui all?art. 7 della convenzione allegata, entro il mese successivo a quello del pagamento della prestazione e metteranno a disposizione dello S.N.A.L.A. ? Sindacato Nazionale Autonomo Lavoratori Agricoli gli elenchi dei nominativi per i quali sono state effettuate le trattenute, con i relativi dati anagrafici e l'importo delle trattenute stesse.
L?Associazione s?impegna a corrispondere all?INPS il costo del servizio che ? stato determinato in € 0,74 (settantaquattro centesimi) per singola delega.
L?eventuale variazione annuale dei costi verr? comunicata con raccomandata a/r o, in alternativa, mediante Posta Elettronica Certificata (PEC), a seguito della quale lo S.N.A.L.A. ? Sindacato Nazionale Autonomo Lavoratori Agricoli ha facolt? di recedere entro 60 giorni dalla stessa comunicazione.
Dall?applicazione della convenzione di cui trattasi non dovranno derivare oneri aggiuntivi a carico dell?INPS, rimanendo l?Istituto estraneo al rapporto associativo intercorrente tra l?associato e lo S.N.A.L.A. ? Sindacato Nazionale Autonomo Lavoratori Agricoli e alle vicende ad esso relative.
Inoltre l'INPS si intende sollevato da ogni e qualsiasi responsabilit? comunque derivante dall'applicazione della presente convenzione e, in particolare, in caso di pignoramento presso terzi eseguito sulle somme oggetto della presente convenzione da creditori della struttura nazionale dell?organizzazione sindacale stipulante, anche in relazione a pignoramenti in corso o gi? eseguiti alla data di stipula della presente convenzione.
Nelle ipotesi di controversie riguardanti l?effettivo e valido rilascio della delega, l?Organizzazione, che risulti soccombente nel giudizio eventualmente instauratosi, dovr? rimborsare all?interessato la ritenuta operata.
L?Organizzazione stipulante inoltre si impegna, in caso di controversie giudiziarie derivanti dall?applicazione dell?allegata convenzione, a ristorare l?INPS per le spese sostenute, a semplice presentazione di nota specifica.
La convenzione ha validit? triennale con decorrenza dalla data di sottoscrizione. La richiesta di rinnovo dovr? pervenire almeno 90 giorni prima della scadenza.
Nel caso di giusta causa ? fatta salva la possibilit? di disdetta a favore di ciascuna delle parti con preavviso di almeno sei mesi.
Si comunica che la sede legale dello S.N.A.L.A. ? Sindacato Nazionale Autonomo Lavoratori Agricoli ? in Via Cairoli n.115 Roma.
I versamenti devono essere eseguiti sul conto corrente che verr? comunicato completo del codice IBAN alle strutture dell?Istituto con successivo messaggio.
Ai fini della rilevazione contabile dei contributi associativi di che trattasi e dei conseguenti versamenti a favore dello S.N.A.L.A. ? Sindacato Nazionale Autonomo Lavoratori Agricoli, sono stati istituiti i seguenti conti:
I pagamenti a favore dell?Organizzazione in argomento vanno imputati in DARE del conto GPA11347, il cui saldo eventualmente risultante a fine esercizio deve essere ripreso in carico nel nuovo esercizio.
Gli importi relativi al rimborso delle spese per il servizio di esazione dei contributi in questione, da trattenere sulle somme da versare allo S.N.A.L.A. ? Sindacato Nazionale Autonomo Lavoratori Agricoli, devono essere imputati al conto esistente GPA24042.
Per quanto riguarda le ulteriori istruzioni procedurali e contabili inerenti alla definizione dei rapporti finanziari con la citata organizzazione si rinvia alle disposizioni contenute nel punto 3) della circolare n. 167 del 7 luglio 1992.
Infine, nell'allegato n. 2, vengono riportati i conti GPA11347, GPA25347 e GPA35347 sopra indicati.
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