Circolare INPS n.56 del 08.04.2024

INDICE

1. Premessa. Quadro normativo

2.Regime contributivo introdotto a decorrere dal 1° gennaio 2024 con il decreto legislativo 30 novembre 2023, n. 175

2.1 Contributo di finanziamento dell’indennità di discontinuità a carico del datore di lavoro e del committente, pari all’1 per cento della retribuzione (art. 7, comma 1, del D.lgs n. 175/2023)

2.2 Contributo di solidarietà a carico dei lavoratori iscritti al Fondo Pensione Lavoratori dello Spettacolo per il finanziamento dell’indennità di discontinuità (art. 7, comma 1, del D.lgs n. 175/2023)

2.3 Contributo addizionale di cui all’articolo 2, comma 28, della legge 28 giugno 2012, n. 92, per i lavoratori subordinati di cui all’articolo 1 del D.lgs n. 175/2023 (art. 7, comma 2, del D.lgs n. 175/2023)

2.4 Cessazione dell’obbligo di versamento del contributo ALAS di cui all’articolo 66, comma 14, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 (art. 8, comma 3, del D.lgs n. 175/2023). Effetti sulla contribuzione

2.5 Riepilogo dell’assetto e della misura delle contribuzioni minori a seguito dell’entrata in vigore del decreto legislativo n. 175/2023

3. Istruzioni operative. Modalità di esposizione nel flusso Uniemens

3.1 Contributo di solidarietà. Modalità operative

4. Istruzioni contabili

1. Premessa. Quadro normativo

In attuazione della delega conferita all’articolo 2, commi 4 e 6, della legge 15 luglio 2022, n. 106, è stato emanato il decreto legislativo 30 novembre 2023, n. 175, recante “Riordino e revisione degli ammortizzatori e delle indennità e per l’introduzione di un’indennità di discontinuità in favore dei lavoratori del settore dello spettacolo”, con il quale è stata introdotta un’indennità di discontinuità in favore dei lavoratori del settore dello spettacolo al fine di garantire un sostegno economico, alla luce della specificità delle prestazioni di lavoro nel predetto settore e del loro carattere strutturalmente discontinuo.

In particolare, il comma 1 dell’articolo 1 del decreto legislativo n. 175/2023, a decorrere dal 1° gennaio 2024, prevede il riconoscimento di un'indennità di discontinuità, “quale indennità strutturale e permanente, in favore dei lavoratori autonomi, ivi compresi quelli con rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, e dei lavoratori subordinati a tempo determinato di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182, e di cui alla lettera b), individuati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 25 luglio 2023, recante «Individuazione, dei lavoratori discontinui del settore dello spettacolo»”.

Inoltre, il successivo comma 2 prevede l’estensione del riconoscimento dell’indennità in argomento anche ai lavoratori intermittenti a tempo indeterminato, del settore dello spettacolo, che non siano titolari della indennità di disponibilità e che siano in possesso, al pari dei lavoratori di cui al citato comma 1, dei requisiti soggettivi, reddituali e contributivi, di cui all’articolo 2 del medesimo decreto legislativo (cfr. la circolare n. 2 del 3 gennaio 2024).

In via transitoria, l’articolo 8 del decreto legislativo n. 175/2023, ha inoltre previsto la possibilità, per i potenziali beneficiari della misura, di presentare la domanda, entro il 15 dicembre 2023, per i periodi di competenza relativi all’anno 2022, con riferimento ai requisiti maturati dal richiedente nel medesimo anno.

Al contempo, ai sensi del comma 3 del citato articolo 8, la disciplina relativa all’indennità di disoccupazione per i lavoratori autonomi dello spettacolo (ALAS) di cui all’articolo 66, commi da 7 a 16, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, non si applica agli eventi di cessazione involontaria intervenuti a decorrere dal 1° gennaio 2024.

Con la circolare n. 2/2024, l’Istituto ha fornito le istruzioni amministrative relative alla suddetta indennità di discontinuità. Con la presente circolare si illustra il regime contributivo introdotto a decorrere dal 1° gennaio 2024 con il decreto legislativo n. 175/2023 e si forniscono chiarimenti circa la cessazione dell’obbligo di versamento del contributo di finanziamento per l’ALAS.

2. Regime contributivo introdotto a decorrere dal 1° gennaio 2024 con il decreto legislativo 30 novembre 2023, n. 175

Ai fini del finanziamento della misura in argomento, l’articolo 7, comma 1, del decreto legislativo n. 175/2023 ha previsto, a decorrere dal 1° gennaio 2024, con riferimento ai lavoratori di cui al citato articolo 1 del medesimo decreto legislativo, un contributo a carico del datore di lavoro o committente con aliquota pari all’1 per cento dell’imponibile contributivo che confluisce presso la Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti, di cui all’articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88.

Con la medesima disposizione è stato previsto altresì un contributo di solidarietà - confluente presso la suddetta Gestione - a carico dei lavoratori iscritti al Fondo Pensione Lavoratori dello Spettacolo (FPLS), pari allo 0,50 per cento della retribuzione o dei compensi eccedenti il massimale contributivo previsto per gli iscritti al Fondo medesimo e stabilito annualmente ai sensi dell’articolo 2, comma 18, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

Inoltre, il comma 2 dell’articolo 7 in esame, ha stabilito che il contributo addizionale di cui all’articolo 2, comma 28, della legge 28 giugno 2012, n. 92, dovuto per i lavoratori subordinati iscritti al Fondo Pensione Lavoratori dello Spettacolo di cui all’articolo 1 del decreto legislativo n. 175/2023, è determinato, a decorrere dal 1° gennaio 2024, in misura pari all'1,10 per cento dell’imponibile previdenziale (in luogo dell’aliquota ordinaria pari all’1,40 per cento).

Infine, con riferimento ai lavoratori autonomi, compresi i lavoratori esercenti attività musicali di cui all’articolo 3, commi 98, 99 e 100, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, ai sensi dell’articolo 8, comma 3, del decreto legislativo n. 175/2023, cessa l’obbligo di versamento del contributo ALAS di cui all’articolo 66, comma 14, del decreto-legge n. 73/2021.

2.1 Contributo di finanziamento dell’indennità di discontinuità a carico del datore di lavoro e del committente, pari all’1 per cento della retribuzione (art. 7, comma 1, del D.lgs n. 175/2023)

Con decorrenza dal 1° gennaio 2024, ai sensi dell’articolo 7, comma 1, del decreto legislativo n. 175/2023, è dovuta la contribuzione pari all’1 per cento dell’imponibile contributivo, a carico del datore di lavoro o committente, in relazione ai lavoratori del settore dello spettacolo individuati all’articolo 1 del citato decreto legislativo n. 175/2023, e segnatamente:

  • per tutti i lavoratori autonomi, ivi compresi quelli con rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e i lavoratori autonomi esercenti attività musicali di cui all’articolo 3, commi 98, 99 e 100, della legge n. 350/2003;
  • per tutti i lavoratori subordinati a tempo determinato di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182, ossia i lavoratori che prestano attività artistica o tecnica direttamente connessa con la produzione e la realizzazione di spettacolo e corrispondenti alle qualifiche professionali di cui al D.M. 15 marzo 2005[1], Gruppo A;
  • per i lavoratori subordinati a tempo determinato di cui all’articolo 2, comma 1, lettera b), del citato decreto legislativo n. 182/1997, ossia lavoratori che prestano attività al di fuori delle ipotesi di cui al punto precedente, individuati come destinatari dell’indennità di discontinuità con il decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali 25 luglio 2023, che specifica le seguenti qualifiche professionali tra quelle elencate nel D.M. 15 marzo 2005[2], Gruppo B:

- operatori di cabine di sale cinematografiche;

- impiegati amministrativi e tecnici dipendenti dagli enti e imprese esercenti pubblici spettacoli, dalle imprese radiofoniche, televisive o di audiovisivi, dalle imprese della produzione cinematografica, del doppiaggio e dello sviluppo e stampa;

- maschere, custodi, guardarobieri, addetti alle pulizie e al facchinaggio, autisti dipendenti dagli enti e imprese esercenti pubblici spettacoli, dalle imprese radiofoniche, televisive o di audiovisivi, dalle imprese della produzione cinematografica, del doppiaggio e dello sviluppo e stampa;

- impiegati e operai dipendenti dalle imprese di spettacoli viaggianti;

- lavoratori dipendenti dalle imprese esercenti il noleggio e la distribuzione dei film;

  • per tutti i lavoratori intermittenti, sia a tempo determinato che a tempo indeterminato, fatto salvo il caso dei lavoratori intermittenti a tempo indeterminato titolari di indennità di disponibilità di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.

Si precisa, al riguardo, che per il contributo di cui all’articolo 7, comma 1, del decreto legislativo n. 175/2023, non trova applicazione il massimale di legge.

Come anticipato, tale contribuzione versata confluisce presso la Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti, di cui all'articolo 24 della legge n. 88/1989 (cfr. l’art. 7, comma 1, del D.lgs n. 175/2023).

2.2 Contributo di solidarietà a carico dei lavoratori iscritti al Fondo Pensione Lavoratori dello Spettacolo per il finanziamento dell’indennità di discontinuità (art. 7, comma 1, del D.lgs n. 175/2023)

A decorrere dal 1° gennaio 2024 è altresì dovuto, come anticipato, un contributo di solidarietà a carico della generalità dei lavoratori iscritti al FPLS pari allo 0,50 per cento della retribuzione o dei compensi eccedenti il massimale contributivo annuo di cui all’articolo 2, comma 18, della legge n. 335/1995, che confluisce presso la Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti di cui all'articolo 24 della legge n. 88/1989 (cfr. l’art. 7, comma 1, del D.lgs n. 175/2023).

Tale contribuzione, pertanto, si aggiunge al contributo di solidarietà già previsto ai fini dell’assicurazione per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti (IVS) dall’articolo 1, commi 8 e 14, del decreto legislativo n. 182/1997, dovuto nella misura del 5 per cento, di cui 2,50 per cento a carico del datore di lavoro e 2,50 per cento a carico del lavoratore con le medesime modalità di versamento.

Al riguardo si rammenta che in ordine alle modalità di determinazione del massimale ai fini contributivi per i lavoratori iscritti al FPLS, oltre il quale è dovuto il suddetto contributo di solidarietà, occorre tenere conto della condizione di “vecchio” o “nuovo” iscritto in capo all’assicurato.

In particolare, con riferimento ai lavoratori dello spettacolo iscritti a forme pensionistiche obbligatorie successivamente al 31 dicembre 1995, il predetto contributo di solidarietà a carico del lavoratore nella misura dello 0,50 per cento, si applica sulla parte di retribuzione annua eccedente l’importo del massimale annuo della base contributiva e pensionabile di cui all’articolo 2, comma 18, della legge n. 335/1995, che sulla base dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati calcolato dall’ISTAT, è pari a 119.650,00 euro per l’anno 2024.

Con riferimento ai lavoratori dello spettacolo già iscritti a forme pensionistiche obbligatorie al 31 dicembre 1995, il citato contributo di solidarietà si applica sulla parte di retribuzione giornaliera eccedente il massimale di retribuzione giornaliera imponibile relativo a ciascuna fascia di retribuzione giornaliera e ai relativi massimali di retribuzione giornaliera determinate annualmente, in base all’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati calcolato dall'ISTAT.

2.3 Contributo addizionale di cui all’articolo 2, comma 28, della legge 28 giugno 2012, n. 92, per i lavoratori subordinati di cui all’articolo 1 del D.lgs n. 175/2023 (art. 7, comma 2, del D.lgs n. 175/2023)

L’articolo 2, comma 28, della legge n. 92/2012, disciplina il contributo addizionale di finanziamento della Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego (NASpI), pari all’1,4 per cento della retribuzione imponibile, dovuto dai datori di lavoro con riferimento ai rapporti di lavoro subordinato non a tempo indeterminato.

Il suddetto contributo è aumentato di 0,5 punti percentuali in occasione di ciascun rinnovo del contratto a tempo determinato, anche in regime di somministrazione, in forza di quanto disposto dall’articolo 2, comma 28, della legge n. 92/2012.

L’articolo 7, comma 2, del decreto legislativo n. 175/2023 dispone, con decorrenza dal 1° gennaio 2024, la riduzione del predetto contributo addizionale nella misura dell’1,10 per cento dell’imponibile previdenziale in relazione alle categorie di lavoratori dello spettacolo, assunti con contratto di lavoro subordinato non a tempo indeterminato, individuate dall’articolo 1 del medesimo decreto legislativo quali destinatari dell’indennità di discontinuità (cfr. l’elenco al paragrafo 2.1 della presente circolare).

Si ricorda, al riguardo, che per la suddetta contribuzione non trova applicazione il massimale di legge.

Resta fermo l’aumento dello 0,5 per cento previsto dal citato articolo 2, comma 28, della legge n. 92/2012, in occasione di ciascun rinnovo del contratto a tempo determinato.

Gli oneri per lo Stato derivanti dall’applicazione della riduzione contributiva in commento sono finanziati secondo le disposizioni contenute nell’articolo 9 del decreto legislativo n. 175/2023.

2.4 Cessazione dell’obbligo di versamento del contributo ALAS di cui all’articolo 66, comma 14, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 (art. 8, comma 3, del D.lgs n. 175/2023). Effetti sulla contribuzione

L’articolo 8, comma 3, del decreto legislativo n. 175/2023 ha previsto che l’articolo 66, commi da 7 a 16, del decreto-legge n. 73/2021, recante la disciplina dell’indennità per la disoccupazione involontaria (ALAS) - in favore dei lavoratori autonomi dello spettacolo di cui all’articolo 2, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo n. 182/1997, compresi quelli con rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e i lavoratori autonomi esercenti attività musicali di cui all’articolo 3, primo comma, n. 23-bis, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708 - non si applica agli eventi di disoccupazione involontaria intervenuti a decorrere dal 1° gennaio 2024.

Conseguentemente, con la medesima decorrenza, cessano i relativi obblighi contributivi con riferimento ai medesimi lavoratori autonomi.

Al riguardo, si rammenta che la contribuzione ALAS è stata determinata nella misura del 2 per cento e che, tuttavia, tenuto conto delle disposizioni di cui all’articolo 120 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all’articolo 1, commi 361 e 362, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e per effetto delle riduzioni contributive ivi previste, la suddetta contribuzione è stata rideterminata nella misura dell’1,06 per cento dell’imponibile contributivo. Al contempo, il contributo di finanziamento dell’assicurazione di malattia è stato calcolato nella misura piena pari al 2,22 per cento.

Pertanto, con il venire meno dell’obbligo contributivo relativo all’ALAS, per i datori di lavoro o i committenti che instaurano rapporti di lavoro autonomo con soggetti per i quali è previsto l’obbligo di assicurazione al Fondo Pensione Lavoratori dello Spettacolo, il contributo di finanziamento dell’assicurazione di malattia, dal 1° gennaio 2024, è determinato nella misura dell’1,28 per cento.

Si rammenta che il massimale giornaliero da prendere a riferimento ai fini del calcolo della contribuzione di finanziamento dell’indennità economica di malattia e di maternità per i lavoratori dello spettacolo con contratto a tempo determinato per l’anno 2024, è pari a 120,00 euro. La procedura di calcolo, a decorrere dal 1° gennaio 2024, è adeguata al fine di recepire le disposizioni sopra riportate. Eventuali scostamenti vengono gestiti tramite l’emissione di “Note di Rettifica”.

Per contro, per i lavoratori autonomi esercenti attività musicali (C.S.C. 7.07.11) e per i committenti appartenenti al novero delle pubbliche Amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (identificati dal C.S.C. 1.18.10), soggetti per i quali non trovano applicazione le predette riduzioni contributive, non si determinano impatti sulle ulteriori contribuzioni in conseguenza della cessazione dell’obbligo contributivo relativo all’ALAS.

2.5 Riepilogo dell’assetto e della misura delle contribuzioni minori a seguito dell’entrata in vigore del decreto legislativo n. 175/2023

Di seguito viene indicata la misura effettiva delle aliquote dovute dal 1° gennaio 2024 per le contribuzioni minori dai datori di lavoro che instaurano rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato con soggetti per i quali è previsto l’obbligo di assicurazione al Fondo Pensione Lavoratori dello Spettacolo elencati nell’articolo 1, comma 1, del decreto legislativo n. 175/2023 (cfr. il paragrafo 2.1 della presente circolare).

Assicurazione Aliquota

NASpI 1,31%

NASpI (contr. Art. 25 l. 845/1978) 0,30%

NASpI (contr. addizionale) 1,10%*

Discontinuità 1%

Ex CUAF 0,68%**

Maternità 0,46%

Malattia 2,22%

Fondo di garanzia TFR 0,20%

FIS (fino a 5 dip) 0,50%

(oltre i 5 dip) 0,80%

* Resta fermo l’aumento dello 0,5 per cento in occasione di ciascun rinnovo del contratto a tempo determinato.

** Misura al netto della riduzione prevista dall’articolo 120 della legge n. 388/2000 e dall’articolo 1, commi 361 e 362, della legge n. 266/2005, pari complessivamente all’1,80 per cento.

Per i rapporti di lavoro intermittente a tempo indeterminato senza indennità di disponibilità richiamati dall’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 175/2023, si riporta la misura effettiva delle aliquote dovute dal 1° gennaio 2024 relativamente alle contribuzioni minori.

Assicurazione Aliquota

NASpI 1,31%

NASpI (contr. Art. 25 l. 845/1978) 0,30%

Discontinuità 1%

Ex CUAF 0,68%*

Maternità 0,46%

Malattia 2,22%

Fondo di garanzia TFR 0,20%

FIS (fino a 5 dip) 0,50%

(oltre i 5 dip) 0,80%

* Misura al netto della riduzione prevista dall’articolo 120 della legge. n. 388/2000 e dall’articolo 1, commi 361 e 362, della legge n. 266/2005, pari complessivamente all’1,80 per cento.

Fatto salvo quanto sopra precisato con riferimento ai rapporti di lavoro intermittente a tempo indeterminato senza indennità di disponibilità, in relazione ai rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato il carico contributivo resta invariato.

Di seguito si riporta la misura effettiva delle aliquote dovute dal 1° gennaio 2024 per le contribuzioni minori dai committenti che instaurano rapporti di lavoro autonomo con soggetti per i quali è previsto l’obbligo di assicurazione al Fondo Pensione Lavoratori dello Spettacolo:

Assicurazione Aliquota

Maternità 0%*

Malattia 1,28%*

Discontinuità 1%

*Misura al netto della riduzione prevista dall’articolo 120, della legge n. 388/2000 e dall’articolo 1, commi 361 e 362, della legge n. 266/2005, pari complessivamente all’1,40 per cento (maternità 0,46 per cento azzerata; malattia 2,22 per cento - 0,94 per cento pari a 1,28 per cento).

Di seguito si riporta la misura delle aliquote dovute dal 1° gennaio 2024 per le contribuzioni minori dai lavoratori autonomi esercenti attività musicali:

Assicurazione Aliquota

Maternità 0,46%

Discontinuità 1%

Di seguito si riporta la misura delle aliquote dovute per le contribuzioni minori dal 1° gennaio 2024 dalle pubbliche Amministrazioni di cui al decreto legislativo n. 165/2001, per i rapporti di lavoro autonomo con soggetti assicurati al Fondo Pensione Lavoratori dello Spettacolo:

Assicurazione Aliquota

Maternità 0,46%

Malattia 2,22%

Discontinuità 1%

3. Istruzioni operative. Modalità di esposizione nel flusso Uniemens

A) Lavoratori autonomi e subordinati a tempo determinato tenuti al versamento del contributo IDIS (indennità di discontinuità)

A partire dal periodo di competenza di gennaio 2024, i datori di lavoro interessati, devono continuare a utilizzare le modalità operative in uso ai fini dell’esposizione dei lavoratori dello spettacolo (in particolare il codice tipo lavoratore uguale a “SC”, “SY”, “SR”, “SX”, “SI”) assunti con:

  • contratto di lavoro autonomo, ivi compresi i lavoratori autonomi esercenti attività musicali (CSC 7.07.11) e i lavoratori dello spettacolo presso enti pubblici non economici (CSC 1.18.10);
  • lavoratori con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato ad eccezione dei casi in cui vengono valorizzati i seguenti codici qualifica: “154”, “211”, “212”, “215”, “216”, “217”, “218”, “219”, “235”, “236”, “237”, “238”, “791”, “772”, “773”, “774”, “795”, “762”, “797”;
  • lavoratori con contratto intermittente a tempo determinato (Tipo contribuzione uguale a “H0”, “H1”), indipendentemente dal codice qualifica valorizzato.

La procedura di calcolo è adeguata dal periodo di paga gennaio 2024 al fine di consentire il corretto adempimento degli obblighi informativi e contributivi. Eventuali scostamenti nelle denunce determinati dalle disposizioni sopra descritte sono gestiti tramite l’emissione di “Note di Rettifica”.

Con riferimento ai lavoratori subordinati a tempo determinato, considerato che la riduzione dell’aliquota del contributo addizionale ai sensi dell’articolo 7, comma 2, del decreto legislativo n. 175/2023 è coperto da apposito finanziamento, il gettito complessivo per l’Istituto pari all’1,40 per cento è ripartito rispettivamente per l’1,10 per cento a carico del datore di lavoro e per lo 0,30 per cento a carico di apposito finanziamento secondo quanto previsto dall’articolo 9 del medesimo decreto legislativo.

B) Lavoratori subordinati a tempo determinato non tenuti al versamento del contributo IDIS

A partire dal periodo di competenza di gennaio 2024, per i datori di lavoro interessati, in relazione ai lavoratori con contratto a tempo determinato, diverso dal contratto intermittente, nei soli casi in cui debbano essere valorizzati i seguenti codici qualifica: “154”, “211”, “212”, “215”, “216”, “217”, “218”, “219”, “235”, “236”, “237”, “238”, “791”, “772”, “773”, “774”, “795”, “776”, “797”, si istituiscono i seguenti nuovi codici Tipo lavoratore:

- “SB” avente il significato di “Lavoratori spettacolo iscritti a forme pensionistiche obbligatorie dopo il 31.12.1995 per i quali NON è dovuto il contributo di discontinuità ex D.lgs 175/2023”;

- “SG” avente il significato di “Lavoratori spettacolo iscritti a forme pensionistiche obbligatorie al 31.12.1995 per i quali NON è dovuto il contributo di discontinuità ex D.lgs 175/2023”.

I datori di lavoro per la mensilità di gennaio 2024 devono procedere con l’invio di flussi regolarizzativi.

C) Lavoratori subordinati a tempo indeterminato

A partire dal periodo di competenza di gennaio 2024, i datori di lavoro interessati, per tutti i lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, devono continuare a utilizzare le consuete modalità espositive.

Si precisa che con riferimento ai lavoratori dello spettacolo assunti con contratto di lavoro intermittente a tempo indeterminato (Tipo contribuzione “G0”, “G1”) e privi di indennità di disponibilità (in quanto destinatari dell’indennità di discontinuità), la procedura di calcolo è adeguata al fine di consentire il corretto adempimento degli obblighi informativi e contributivi. In questi ultimi casi, eventuali scostamenti nelle denunce determinati dalle disposizioni sopra descritte sono gestiti tramite l’emissione di “Note di Rettifica”.

3.1 Contributo di solidarietà. Modalità operative

A decorrere dal 1° gennaio 2024 è dovuto un contributo di solidarietà a carico della generalità dei lavoratori iscritti al FPLS pari allo 0,50 per cento della retribuzione o dei compensi eccedenti il massimale contributivo annuo di cui all’articolo 2, comma 18, della legge n. 335/1995.

Tale contribuzione è aggiuntiva rispetto al contributo di solidarietà già previsto ai fini IVS dall’articolo 1, commi 8 e 14, del decreto legislativo n. 182/1997 e deve essere versata con le medesime modalità. In particolare, si rammenta che gli elementi informativi relativi all’eccedenza dei massimali retributivi, giornalieri o annui, devono essere valorizzati, a livello individuale, nell’elemento recante a sua volta gli elementi , e

La procedura di calcolo è adeguata con la medesima decorrenza al fine di consentire il corretto adempimento degli obblighi informativi e contributivi.

Eventuali scostamenti nelle denunce determinati dalle disposizioni sopra descritte sono gestiti tramite l’emissione di “Note di Rettifica”.

4. Istruzioni contabili

Ai fini delle rilevazioni contabili dei contributi di finanziamento dell’indennità di discontinuità sulla base delle disposizioni di cui all’articolo 7, comma 1, del decreto legislativo n. 175/2023, si istituiscono, nell’ambito dell’evidenza contabile PTN – Gestione dei trattamenti di disoccupazione, i seguenti conti:

PTN21174 – contributo dovuto dai datori di lavoro in relazione ai lavoratori del settore dello spettacolo per il finanziamento dell'indennità di discontinuità strutturale e permanente, riconosciuta a decorrere dal 1° gennaio 2024 – art. 7, comma 1, del decreto legislativo 30 novembre 2023, n. 175;

PTN21175 – contributo di solidarietà dovuto dai lavoratori iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo per il finanziamento dell'indennità di discontinuità strutturale e permanente, riconosciuta a decorrere dal 1° gennaio 2024 – art. 7, comma 1, del decreto legislativo 30 novembre 2023, n. 175.

Con riferimento al finanziamento a copertura del mancato gettito dovuto alla riduzione dell’aliquota del contributo addizionale di cui all’articolo 7, comma 2, del decreto legislativo n. 175/2023, si istituiscono i conti GAW32174 e PTA22174 per rilevare, rispettivamente, l’onere a carico della Gestione per gli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali e la rifusione alla gestione dei trattamenti della Nuova Assicurazione Sociale per l'Impiego.

Si riporta in allegato la variazione intervenuta al piano dei conti (Allegato n. 1).

Il Direttore Generale
Vincenzo Caridi


[1] Decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle finanze, del 15 marzo 2005, recante “Integrazione e ridefinizione delle categorie dei soggetti assicurati al fondo pensioni per i lavoratori dello spettacolo, istituito presso l’ENPALS”.

[2] Cfr. la nota 1.

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