Circolare INPS n. 59 del 24.03.2003

Assistenza fiscale prestata dall’INPS: gestione delle risultanze contabili ed elaborazioni dei conguagli
Circolare INPS n. 59 del 24.03.2003

SOMMARIO: Vengono fornite le istruzioni per la gestione dei Modelli 730 presentati dai pensionati e delle risultanze contabili dei Modelli 730 presentati dai pensionati ai CAF

1 - Modelli 730/2003 presentati dai pensionati all'INPS
L'INPS, con messaggio n. 10 del 13 gennaio 2003 (allegato 1), ha confermato anche per l’anno 2003 l'effettuazione dell'assistenza diretta nei confronti dei propri sostituiti.
Come da norma, le Sedi riceveranno i modelli 730/2003 compilati fino al 30 aprile 2003 e provvederanno alla loro acquisizione.
Nella fase di acquisizione si dovrà porre la massima attenzione al fine di evitare errori che possano far incorrere l’Istituto nelle sanzioni stabilite dalla circolare 10/E del 13 febbraio 2003 dell’Agenzia delle Entrate pubblicata sulla G.U. n. 57 del 10 marzo 2003 (allegato 2); si rammenta che la cancellazione delle dichiarazioni è permessa solo su richiesta scritta del dichiarante, ma non può essere richiesta dagli eredi.
Sulla base delle linee evolutive del sistema informativo dell’Istituto, la procedura per l’acquisizione dei modelli 730/2003, presentati direttamente alle Sedi e alle Agenzie dell’INPS dai soggetti amministrati dall’Istituto, è stata completamente reingegnerizzata ed è disponibile in ambiente INTRANET nel menu “Assicurato e Pensionato”, selezionando la scelta “Assistenza Fiscale”.
Si invitano le Sedi ad utilizzare questa funzione in fase di ricezione dei modelli 730/2003 in quanto la stessa oltre ad effettuare la corretta acquisizione delle dichiarazioni, congiunte e con tutore, permette di ottenere una statistica aggiornata dei modelli ricevuti, in modo da conoscere non solo il numero di quelli acquisiti, ma anche quali sono le dichiarazioni ricevute e ancora non acquisite.
Le prestazioni offerte dalla nuova procedura in ambiente web permettono alle Sedi e alle Agenzie di organizzarsi in modo da ricevere e acquisire le dichiarazioni in tempo reale, rilasciando all’interessato, oltre alla ricevuta, un prospetto dei dati acquisiti.
Le funzioni di trasmissione dati e di elaborazione del prospetto di liquidazione saranno gestite con elaborazioni centrali automatiche con scadenza giornaliera. I Modelli 730 e 730-3 saranno fatti pervenire direttamente agli interessati, entro il termine del 16 giugno 2003, tramite elaborazioni centrali e con l’utilizzo del sistema POSTEL.
Se il contribuente rileva nella sua dichiarazione errori a lui imputabili che comportino un maggior credito o un minor debito di imposta, può presentare una dichiarazione integrativa, entro il 31 ottobre, ad un CAF-dipendenti, anche se la prima dichiarazione è stata presentata al sostituto d'imposta. Si sottolinea che l'eventuale rimborso deve essere limitato esclusivamente alle somme relative all'annualità di produzione del reddito (2002) e non può riguardare le rate d'acconto per il 2003.
Nel caso, invece, in cui l'errore comporti un debito d'imposta, il contribuente dovrà sanare la sua posizione mediante la presentazione, nei previsti termini ordinari, di un modello Unico 2003 o, qualora i suddetti termini siano scaduti, tramite l'istituto del ravvedimento operoso (articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472).
Resta confermato che i conguagli conseguenti all'elaborazione del modello 730 originario devono comunque essere effettuati.
Gli eventuali errori riscontrati, attribuibili al soggetto che presta l'assistenza fiscale, possono essere corretti soltanto mediante elaborazione di un nuovo modello 730-3, da comunicare al sostituto, se elaborato da un Caf-dipendenti, in tempo utile per consentire la gestione dei conguagli entro il periodo d'imposta (31 dicembre 2003). Qualora dalla correzione scaturisca un ritardo nel versamento, vanno applicati gli interessi dovuti dal contribuente nella misura dello 0,40% mensile per il differito pagamento.
La scadenza per l’invio telematico delle dichiarazioni modelli 730/2003 all’Amministrazione Finanziaria è stabilita al 20 ottobre 2003, mediante l’utilizzo del servizio Entratel e sarà curata dalla Direzione Centrale Sistemi Informativi. Al fine di effettuare nei termini indicati l’invio telematico a Entratel, le funzioni di gestione e di trasmissione al sistema centrale delle dichiarazioni, utilizzate dalle Sedi e dalle Agenzie, saranno disponibili fino alla data del 30 settembre 2003.
Entro il medesimo termine del 30 settembre 2003 il contribuente può comunicare al sostituto che non vuole effettuare alcun versamento a titolo di seconda o unica rata di acconto o che vuole effettuare un versamento inferiore a quello dovuto in base al modello 730 presentato.
Entro il 20 ottobre dovranno inoltre essere consegnate anche le buste chiuse contenenti i modelli 730-1. Come di consueto le buste vanno consegnate a cura delle Sedi ad un ufficio postale o a una Banca convenzionata unitamente alla bolla di consegna (vedi allegato 1 al provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 10 gennaio 2003) senza indicare i codici fiscali dei contribuenti. Le buste devono essere raggruppate in pacchi chiusi contenenti fino a cento pezzi. Su ciascun pacco, numerato progressivamente, devono essere indicatigli estremi del sostituto d’imposta: codice fiscale, denominazione e domicilio fiscale che, per l’Istituto, è l’indirizzo della Direzione Generale.

2 – Modalità di trasmissione delle risultanze contabili dei Modelli 730 presentati dai pensionati ai CAF-dipendenti.
I CAF-dipendenti, come indicato nel comma 3.2 della circolare 10/E del 13 febbraio 2003 (allegato 2) emanata dall'Agenzia delle Entrate, devono trasmettere entro il 20 giugno 2003 al sostituto d'imposta il risultato contabile e, per quanto riguarda i soggetti amministrati dall'INPS, tale trasmissione deve avvenire esclusivamente in modalità telematica via Internet.
Come avvenuto negli precedenti e in relazione al notevole numero di dichiarazioni 730 gestite dai CAF per conto di contribuenti pensionati amministrati dall’INPS (mediamente circa 3.500.000 soggetti), l’Istituto, al fine di ridurre disguidi o ritardi nelle operazioni, esclude qualsiasi altra forma di comunicazione del risultato contabile diversa dalla trasmissione telematica.
Pertanto, nessuna struttura centrale e periferica dell’Istituto può ricevere dichiarazioni "Modello 730-4" con altre modalità (supporti cartacei e/o magnetici, fax, ecc.) e dovrà immediatamente restituire al CAF-dipendenti che le ha inviate le eventuali risultanze pervenute con questa modalità e, comunque, difformi dal sistema di comunicazione telematica.
Le risultanze contabili pervenute in via telematica, se conformi al tracciato stabilito dalle specifiche tecniche emanate dall’Agenzia delle Entrate il 25 gennaio 2003, saranno registrate negli archivi centrali.
Le procedure centrali provvederanno all’abbinamento con le prestazioni erogate dall'Istituto.
Per tutte le operazioni di trasmissione, consultazione e monitoraggio dello stato dei file e delle singole dichiarazioni inviate, i CAF-dipendenti e pensionati devono utilizzare il servizio di comunicazione dedicato, accedendo al sito WEB http://www.inps.it/, selezionando in sequenza “Servizi On line” – “per i CAF”.
La lista delle posizioni trasmesse, con il risultato dell'abbinamento dell'assistenza fiscale, costituisce ricevuta dell'invio.
Le modalità operative sono descritte nell’allegato 3.

3 - Abbinamento delle risultanze contabili con le prestazioni erogate dall’INPS

3.1 – Risultanze contabili abbinate.
Le risultanze contabili segnalate dai CAF-dipendenti vengono abbinate con le prestazioni per le quali l'INPS è sostituto d’imposta nell'anno 2003.
Anche le dichiarazioni dei soggetti sostituiti nel 2002 dall’INPDAI, che in applicazione dell’articolo 42 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 è stato soppresso ed è confluito nella gestione INPS, dovranno essere trasmesse all’INPS.
Secondo quando chiarito al punto 1.1 della citata circolare 10/E rimane validamente presentato il Mod. 730/2003 dei lavoratori per i quali, successivamente alla presentazione della dichiarazione, si interrompa il rapporto di sostituzione (cessazione della prestazione o decesso del titolare). Pertanto in tali casi non può essere restituita al CAF-dipendenti la posizione, il sostituto d’imposta gestirà, secondo quanto precisato al punto 4.2 – SITUAZIONI PARTICOLARI, della circolare 10/E dell'Agenzia delle Entrate (allegato 2), il conguaglio o l'interruzione dell'assistenza fiscale, informandone il contribuente o i suoi eredi.
Se dal risultato contabile della liquidazione scaturisce un credito per il contribuente, il relativo importo deve essere rimborsato, anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro o di aspettativa senza retribuzione o situazioni analoghe. Il rimborso del credito non deve essere invece effettuato in caso di decesso del contribuente.
Non è previsto l’abbinamento con le prestazioni pensionistiche per le quali l’INPS non è sostituto d'imposta: VOBANC, IOBANC, SOBANC e per le prestazioni esenti IRPEF: AS, PS e INVCIV.

3.2 – Risultanze contabili non abbinate

3.2.1 – Risultanze contabili di soggetti non presenti negli archivi
Le posizioni che non hanno trovato abbinamento con prestazioni in essere nel 2003 saranno restituite telematicamente al CAF senza essere segnalate alle strutture INPS.
Le strutture CAF-dipendenti, accedendo al sito web dell'INPS, possono prelevare la lista delle posizioni trasmesse con il relativo esito dell'abbinamento che rappresenta sia ricevuta dei modelli trasmessi (punto 3.2 della circolare 10/E) e sia, relativamente alle posizioni non abbinate, restituzione delle posizioni per le quali l'Istituto non è sostituto d'imposta (punto 4.1 circolare 10/E).
Al fine di agevolare le comunicazioni alle Sedi INPS da parte dei CAF sarà attivata sul web dell'INPS una funzione che segnalerà, per ogni struttura dell'Istituto, i numeri telefonici degli operatori preposti all'assistenza fiscale con il livello di Responsabile di procedura, Utente Master e Utente Operativo.
Si rammenta che detti numeri telefonici sono segnalati alla procedura solo dagli operatori, sopra indicati, in fase di variazione del proprio codice di accesso.
Le posizioni restituite ai CAF-dipendenti possono essere riattivate dalle Sedi INPS, su richiesta dei CAF-dipendenti, con la funzione di Inserimento prestazione. Eventuali variazioni anagrafiche sugli archivi ARCA possono essere effettuate solo dopo aver avuto la convalida del codice fiscale da parte dell'Agenzia delle Entrate tramite il tasto funzionale F4 Fisco.
Le Sedi e le Agenzie, mediante incontri locali con i CAF che operano sul territorio di propria competenza, provvederanno ad illustrare adeguatamente le modalità operative descritte nella presente circolare.

4 - Modalità di gestione dei conguagli su pensioni

4.1 - Modalità generali
Le operazioni di conguaglio, per le posizioni pervenute entro il 20 giugno, saranno effettuate in occasione del pagamento della rata del mese di agosto 2003 in modo da permettere una eventuale rateizzazione fino ad un massimo di quattro rate.
I conguagli derivanti da assistenza fiscale a credito e a debito del pensionato, vengono gestiti come un unico “gruppo” di conguagli; la rateizzazione sarà effettuata, se richiesta, nel caso in cui il conguaglio complessivo, senza tener conto della seconda rata d’acconto, sia a debito del contribuente.
In caso di rateizzazione si applicheranno, sulle mensilità successive ad agosto, gli interessi dello 0,5 per cento mensile.
Nel caso in cui l’importo della pensione risulti insufficiente, i conguagli non recuperati verranno trattenuti sugli emolumenti dei mesi successivi maggiorati dell’interesse dello 0,4 per cento mensile.

4.2 – Conguagli a credito dei pensionati
Nel caso in cui risultino presenti solo conguagli a credito del pensionato o se il saldo dei conguagli è a credito del pensionato, i conguagli vengono elaborati sulla rata di agosto 2003 anche nel caso in cui il pagamento della pensione non debba essere disposto, perché già effettuato come “semestrale” o “annuale”.

4.3 – Conguagli a debito dei pensionati
Nel caso in cui risultino presenti solo conguagli a debito del pensionato o se il saldo dei conguagli sia a debito del pensionato, i conguagli vengono detratti dalla rata di agosto 2003 fino a capienza della rata stessa.
Il recupero dei conguagli a debito viene disposto sul cumulo di tutte le pensioni del soggetto che ha presentato la dichiarazione dei redditi. Per la determinazione del cumulo vengono presi in considerazione gli importi mensili delle pensioni e vengono esclusi eventuali conguagli a credito del pensionato, non collegati con l'assistenza fiscale.

4.4 - Priorità dei conguagli da 730 a debito
I conguagli a debito derivanti dall’assistenza fiscale hanno una priorità inferiore rispetto ad altre tipologie di recupero; vengono effettuati dopo che dalla pensione sono già stati detratti eventuali conguagli per sostituzione Stato, rivalsa Enti locali, recupero crediti, recupero addizionali regionale e comunale dell’anno 2002, recupero IRPEF e addizionali da rettifica CUD, ecc.

5 – Situazioni per le quali non vengono gestiti i conguagli con procedura automatizzata

5.1 - Posizioni non elaborate
Non potranno essere effettuati i conguagli derivanti da assistenza fiscale nelle seguenti situazioni:
- il soggetto è titolare solo di pensioni VOBANC, IOBANC, SOBANC, PS, AS e/o INVCIV, in quanto l’INPS non ha, nei confronti di tali soggetti, la figura di “sostituto d’imposta”; al contrario, nei casi in cui il soggetto sia titolare di più pensioni, le trattenute saranno effettuate sul cumulo delle pensioni, incluse PS, AS e/o INVCIV;
- le pensioni risultano eliminate per decesso o per altri motivi, diversi dal trasferimento ad altra Sede (GP1AM01 uguale a 1, 3, 4 o 6 );
- il codice fiscale del dichiarante non risulta presente in alcuna anagrafica dei soggetti titolari o contitolari di pensione (GP3CB08 con GP3CB09 pari a T o C) ovvero i dati anagrafici del dichiarante non sono congrui con il codice fiscale che a sua volta non è validato al Fisco;
- il dichiarante è un contitolare scaduto prima della rata su cui viene effettuato il conguaglio (il valore di GP3CK02 è minore del valore della rata da pagare);
- il dichiarante è un contitolare al quale viene corrisposto il pagamento scisso della sua quota di pensione (piano di recupero Z9 o M7);
- il dichiarante è beneficiario di assegno alimentare o divorzile;.
- il pagamento della pensione è localizzato presso un ufficio pagatore di Sede.

5.2 – Attività delle Sedi
Le Sedi dovranno operare in modo da facilitare, nei casi in cui i conguagli non siano stati gestiti, ove possibile, l’esecuzione degli stessi sulle rate successive. Nei casi in cui i conguagli non possono essere effettuati le Sedi ne daranno comunicazione agli interessati perché provvedano al pagamento diretto.
Nei casi di assenza di emolumenti la citata circolare 10/E prevede che venga inviata la comunicazione agli interessati affinché questi, se si trovano in momentanea assenza di emolumenti, possano richiedere, per scritto, la trattenuta della somma a debito, maggiorata dello 0,40 per cento mensile, se il sostituto deve loro erogare emolumenti entro l'anno d'imposta (punto 4.2 - SITUAZIONI PARTICOLARI della circolare 10/E).
Nel caso di conguagli effettuati manualmente le Sedi avranno cura di seguire le scadenze previste per i conguagli determinati dalle procedure.
In particolare le Sedi dovranno:
- comunicare agli eredi gli importi non conguagliati, nei casi in cui il titolare della pensione risulti deceduto. A tal fine dovrà essere utilizzata la funzione di INTERRUZIONE DELL'ASSISTENZA FISCALE;
- sistemare i dati anagrafici in ARCA, con validazione del codice fiscale da parte dell'Agenzia delle Entrate, nei casi in cui il conguaglio non sia stato gestito per la presenza di dati anagrafici non corretti;
- predisporre, il pagamento degli eventuali crediti, incluse le somme derivanti dal modello integrativo, se già pervenuto, a decorrere dal mese di agosto, per i titolari di pensioni eliminate per cause diverse dal decesso, per i contitolari cessati o con in pagamento la quota scissa (M7 e Z9) e per i beneficiari di assegni alimentari (M6) o divorzili (M4). Le operazioni effettuate devono essere segnalate tramite la funzione di GESTIONE CONTABILE SALDI E ACCONTI, notificando gli eventuali importi a debito, incluso l'importo del secondo o unico acconto IRPEF da pagare a novembre, tramite la funzione di INTERRUZIONE DELL'ASSISTENZA FISCALE. Si precisa che il pagamento deve essere disposto solo nei casi in cui il totale dei conguagli, escluso il secondo acconto, se non ancora scaduto, sia a credito del pensionato.
Gli importi trattenuti, fuori dalle procedure automatizzate, dovranno essere comunicati entro il giorno 5 del mese successivo, con le consuete modalità, alla Direzione Centrale Finanza, Contabilità e Bilancio, Ufficio Normativa fiscale, affinché questa provveda entro il 15 dello stesso mese al versamento dei relativi importi in Tesoreria.
Le disposizioni prevedono che, se entro la fine dell'anno non è possibile trattenere l'intero importo dovuto per insufficienza degli emolumenti, devono essere comunicati al sostituito con lettera, da far pervenire entro il mese di dicembre, gli importi ancora dovuti, utilizzando le stesse voci previste nel modello 730-3.
Gli importi dovranno essere versati autonomamente dall'interessato al fisco entro e non oltre il mese di gennaio, maggiorati degli interessi nella misura dello 0,40 per cento mensile, considerando nel computo anche il mese di gennaio.

5.3 - Precisazioni per l’interruzione dell’assistenza fiscale in caso di decesso del pensionato
Nel caso di decesso del pensionato la Sede non dovrà effettuare alcun conguaglio e operare con l'INTERRUZIONE DELL'ASSISTENZA FISCALE al fine di far risultare il credito non rimborsato sul modello CUD.
Il credito non rimborsato può essere computato nella successiva dichiarazione che gli eredi devono o possono presentare per conto del contribuente, ai sensi dell'articolo 65 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602. Gli eredi hanno la facoltà, in alternativa, di presentare istanza di rimborso all’Amministrazione finanziaria, ai sensi dell'articolo 38 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602.
Qualora vengano rilevate delle incongruenze nel modello 730 presentato, gli eredi del contribuente possono presentare il modello UNICO 2003 Persone fisiche per integrare redditi non dichiarati in tutto o in parte e per evidenziare oneri deducibili o detraibili non indicati in tutto o in parte.
Non possono essere accettate dalle Sedi, richieste presentate dagli eredi, di restituzione del modello 730/2003 presentato dal de cuius.
Se il deceduto è un contribuente che ha presentato la dichiarazione in forma congiunta come dichiarante, il coniuge superstite deve separare la propria posizione tributaria, utilizzando i dati che il sostituto d’imposta deve comunicare secondo le indicazioni analitiche contenute nel modello 730-3.
Il debito dovuto dal coniuge superstite deve essere tempestivamente versato; non sono applicate le sanzioni per tardivo versamento. Il credito può essere fatto valere nella successiva dichiarazione.

5.4 - Eliminazione della pensione
Le Sedi dovranno, al momento dell’eliminazione di una pensione sulla quale è stata operata l’assistenza fiscale, verificare se i conguagli non fossero contenuti in una rata successiva alla perdita del diritto.
La nuova procedura di eliminazione, rilasciata con le circolari n. 234 del 30 dicembre 1999 e n. 53 del 25 febbraio 2001, verifica la presenza di conguagli per l’assistenza fiscale per i soggetti titolari o contitolari della pensione e ne visualizza l’informazione. La Sede dovrà provvedere a gestire i conguagli con le modalità sopra riportate.
Mensilmente sarà attivata una procedura centrale che chiuderà tutte le posizioni relative a soggetti che, in base ai dati presenti sull’ARCHIVIO PENSIONI, risultano deceduti. La procedura predisporrà inoltre le comunicazioni da inviare agli eredi.
Nel caso in cui il conguaglio sia stato operato su una cedola dovuta al pensionato deceduto, ma non riscossa da questi, dovrà comunque essere considerato come effettuato se si tratta di conguaglio a debito e la rata di pensione verrà messa in pagamento per il suo importo netto in occasione del pagamento dei ratei maturati e non riscossi in favore degli eredi. Se si tratta di somma a credito, qualora non ci sia richiesta di ratei maturati e non riscossi, il credito d'imposta già messo in pagamento in favore dell'interessato e da lui non riscosso, dovrà, a cura dell'INPS essere restituito al Fisco. Tale situazione e l'importo da versare al Fisco, dovranno essere tempestivamente comunicati alla Direzione Centrale Finanza, Contabilità e Bilancio, Area Normativa Fiscale.

6 – Consultazione dei dati relativi ai conguagli effettuati
I conguagli da assistenza fiscale operati sulla rata di agosto e, nei casi previsti, anche sulle successive rate, saranno memorizzati in GP8MD50, con i codici riportati nell’allegato 4.
Nei casi in cui i conguagli a debito siano recuperati su più pensioni a pagamento unificato, verrà registrata su ogni pensione la quota di recupero effettuato.

7 – Comunicazione ai pensionati
Come già previsto per l’assistenza fiscale effettuata nell’anno 2002, e come previsto per la generalità dei conguagli, i pensionati riceveranno dall’Ente pagatore la comunicazione della composizione del pagamento.
Nei casi in cui il recupero derivante dall’assistenza fiscale sia superiore all’importo netto della rata delle pensioni spettanti, il pensionato riceverà, tramite POSTEL la comunicazione, allegato 5.
Sono in corso di completamento le procedure che permetteranno lo svolgimento automatico di alcune parti dell'attività come sopra delineate; sarà data comunicazione alle Sedi del rilascio.

Le Sedi avranno cura di informare i CAF circa le modalità con le quali vengono effettuati i conguagli e, considerata la delicatezza della materia, di prestare la massima attenzione nella gestione delle operazioni collegate all’assistenza fiscale.

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