Mancato rispetto di accordi e contratti collettivi nel settore edile: disciplina contributiva dei rapporti di lavoro a tempo parziale e attività di vigilanza nei confronti di aziende edili che utilizzano contratti di lavoro a tempo parziale
Circolare INPS n. 6 del 13.01.2010
SOMMARIO: 1. .Premessa. 2. Il c.c.n.l. edilizia industria. 3. Disciplina contributiva dei contratti di lavoro a tempo parziale nel settore edile: 3.1 quantificazione degli oneri contributivi; 3.2.benefici normativi e contributivi 4. Adempimenti ispettivi
1. Premessa
Con circolare n. 51 del 18 aprile 2008 è stata illustrata la portata della disposizione contenuta dall’art. 1, co. 1175 della L. 27 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria 2007), secondo cui “a decorrere dal 1 luglio 2007, i benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale sono subordinati al possesso, da parte dei datori di lavoro, del documento unico di regolarità contributiva, fermi restando gli altri obblighi di legge ed il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale”.
Sono stati, in particolare, chiariti nella stessa circolare sia il concetto di benefici che quello di violazione delle disposizioni contrattuali rilevanti ai fini dell’applicazione della norma. Inoltre, con circolare n. 34 del 2008, lo stesso Ministero del lavoro ha fornito specifici chiarimenti in ordine alle modalità di verifica del requisito del rispetto degli accordi e contratti collettivi ai fini dell’applicazione della predetta norma.
2. Il C.C.N.L. Edilizia Industria
Nell’ambito degli indirizzi finalizzati alla prevenzione e al contrasto di fenomeni di lavoro sommerso ed irregolare, il vigente CCNL del settore Edilizia Industria, firmato il 18/06/2008, disciplina l’istituto del lavoro a tempo parziale con la finalità di contribuire alle attività di contrasto di fenomeni di improprio utilizzo di tale tipologia contrattuale nel settore.
In particolare l’articolo 78 dello stesso contratto, dopo aver previsto per il lavoro a tempo parziale le tre modalità, orizzontale, verticale e misto, stabilisce che:
“Fermo restando quanto previsto dalla legge, nelle more dell'adozione dei criteri di congruità da parte delle Casse Edili le parti stabiliscono che un'impresa edile non può assumere operai a tempo parziale per una percentuale superiore al 3% del totale dei lavoratori occupati a tempo indeterminato”.
Dalla formulazione della norma si evince che nella stessa devono essere ricompresi anche i dipendenti con contratto part-time, purché a tempo indeterminato.
La stessa norma contrattuale dispone inoltre che:
“Resta ferma la possibilità di impiegare almeno un operaio a tempo parziale, laddove non ecceda il 30% degli operai a tempo pieno dipendenti dell'impresa”.
Quanto indicato nelle richiamate disposizioni contrattuali comporta che, una volta raggiunta l’indicata percentuale del 3% del totale dei lavoratori a tempo indeterminato nell’impresa, o superato il limite pari al 30 per cento degli operai a tempo pieno dipendenti dell’impresa, ogni ulteriore contratto a tempo parziale stipulato deve considerarsi adottato in violazione delle regole contrattuali.
Si precisa al riguardo che il predetto limite del 3% è riferibile soltanto alle assunzioni a tempo parziale effettuate dopo l’entrata in vigore del nuovo CCNL, rimanendo esclusi dal calcolo i contratti part-time che a tale data risultino già stipulati.
Con la presente circolare si forniscono chiarimenti in merito alla disciplina contributiva da applicare ai contratti a tempo parziale stipulati in eccedenza rispetto al limite percentuale fissato dal contratto collettivo in questione, alla luce delle previsioni normative in premessa richiamate e si forniscono al personale ispettivo indicazioni operative in relazione a tale fattispecie.
3. Disciplina contributiva dei contratti di lavoro a tempo parziale nel settore edile.
3.1 Quantificazione oneri contributivi
Istituto caratteristico in materia di trattamento previdenziale per i lavoratori del settore edile è quello della contribuzione virtuale[1], che trova applicazione ove non si verifichi l'impiego del lavoratore per tutto l'orario contrattualmente previsto e tale minore prestazione lavorativa non sia dovuta ad eventi ben determinati. Per l’identificazione di tali eventi, oltre alle esclusioni tassative [2] individuate dall’art. 29 del D.L. n. 244 del 1995, convertito con modificazioni in legge 8 agosto 1995, n. 341, si deve fare riferimento a quelle ulteriori previste nel DM 16.12.1996 ed ai chiarimenti interpretativi dell’Istituto [3].
Considerato che, fra le predette esclusioni, non compare il caso di rapporto di lavoro a tempo parziale, si ritiene, in accordo col Ministero del lavoro, che l’istituto della contribuzione virtuale debba essere applicato anche al part-time in edilizia nel caso in cui la stipula di tale tipologia di rapporto sia avvenuta in violazione del limite contrattualmente stabilito di cui al paragrafo 2.
Pertanto, per ogni rapporto stipulato in violazione di tale limite, la carenza di legittimazione contrattuale alla stipula comporta l’applicazione della contribuzione virtuale, come se il rapporto non fosse a tempo parziale.
3.2 Benefici normativi e contributivi
In applicazione di quanto disposto dall’art. 1, co. 1175 della L. 27 dicembre 2006, n. 296, richiamato in premessa, si precisa che la stipula di contratti a tempo parziale in violazione del limite percentuale di cui al paragrafo 2 costituisce inosservanza delle disposizioni contrattuali di settore e, dunque, determina la non spettanza di benefici contributivi con riferimento a ciascun rapporto di lavoro a tempo parziale stipulato in violazione del limite predetto.
4. Adempimenti ispettivi
Da quanto fin qui illustrato consegue che, in sede di accertamento ispettivo, occorre verificare il numero di contratti a tempo parziale stipulati nella singola impresa dopo l’entrata in vigore della disposizione contrattuale in esame e verificare che non ecceda i limiti illustrati al paragrafo 2. Tutto ciò premesso, si ritiene che, qualora il personale ispettivo, all’esito dell’accertamento, rilevi un superamento della citata percentuale dei lavoratori assunti con contratto part-time rispetto al totale dei lavoratori occupati a tempo indeterminato, debba procedere al recupero dei benefici contributivi eventualmente fruiti con riferimento ai lavoratori che superano detto limite percentuale, con effetto dal periodo di paga successivo alla data del citato superamento.
Ciò in ottemperanza alle indicazioni della circolare del Ministero del Lavoro n. 34/2008 nella parte in cui afferma che, sotto il profilo procedimentale, la verifica da parte del personale ispettivo del mancato rispetto della parte economica o normativa del contratto collettivo comporterà “l’eventuale recupero da parte degli Istituti Previdenziali delle somme non versate a titolo di agevolazioni fruite a far data dal momento in cui il datore di lavoro non ha osservato le condizioni di legge”.
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[1] L’art. 29 del D.L. n. 244 del 1995, convertito con modificazioni in legge 8 agosto 1995, n. 341, prevede che i datori di lavoro esercenti attività edile “sono tenuti ad assolvere la contribuzione previdenziale ed assistenziale su di una retribuzione commisurata ad un numero di ore settimanali non inferiore all'orario di lavoro normale stabilito dai contratti collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale e dai relativi contratti integrativi territoriali di attuazione”.
[2] Sulla natura tassativa delle esclusioni si veda il costante orientamento della Corte di Cassazione, sezione lavoro, e, in particolare, la recente sent. n. 29324/2008.
[3] Si vedano le circolari n. 209 del 27.7.1995, n. 269 del 30.10.1995, n. 9 del 18.1.1997 e n. 81 del 27.3.1997.
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