Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 7 dicembre 2010 “ Modifica del saggio di interesse legale”
Circolare INPS n. 6 del 14.01.2011
SOMMARIO: Variazione all’1,50% del saggio di interesse legale dal 1 gennaio 2011. Riflessi sul calcolo delle somme aggiuntive per omesso o ritardato versamento dei contributi previdenziali e assistenziali
Sulla Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 292 del 15 dicembre 2010 è stato pubblicato il Decreto 7 dicembre 2010 del Ministro dell’Economia e delle Finanze con il quale, a decorrere dal 1° gennaio 2011, è stata fissata all’1,50% la misura del saggio degli interessi legali, di cui all’art. 1284 del codice civile.
L’art. 116, comma 15, della legge 23 dicembre 2000 n.388 ha disciplinato l’ipotesi di riduzione delle sanzioni civili, di cui al comma 8 del medesimo articolo, alla misura prevista per gli interessi legali 1.
Al riguardo, si precisa che tale previsione è subordinata all’integrale pagamento dei contributi dovuti.
In presenza di domanda di pagamento dilazionato, tale condizione si realizza a seguito dell’accoglimento della domanda stessa che, come noto, richiede il rispetto delle condizioni di correntezza e regolarità dei versamenti dovuti.
La misura dell’1,50%, di cui al decreto in esame, si applica ai contributi con scadenza di pagamento a partire dal 1° gennaio 2011.
Per le esposizioni debitorie pendenti alla predetta data, tenuto conto delle variazioni della misura degli interessi legali intervenute nel tempo, il calcolo degli interessi dovuti verrà effettuato secondo i tassi vigenti alle rispettive decorrenze (allegato 2).
1. Circolare n. 88 del 9 maggio 2002
Allegato 1)
Gazzetta Ufficiale N. 292 del 15 Dicembre 2010
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 7 dicembre 2010
Misura del saggio di interesse legale, con decorrenza dal 1° gennaio 2011. (10A15099)
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visto l'articolo 2, comma 185, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante "misure di razionalizzazione della finanza pubblica" che, nel fissare al 5 per cento il saggio degli interessi legali di cui all'articolo 1284, primo comma, del codice civile, prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze può modificare detta misura sulla base del rendimento medio annuo lordo dei titoli di Stato di durata non superiore a dodici mesi e tenuto conto del tasso di inflazione registrato nell’anno;
Visto il proprio decreto 4 dicembre 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 291 del 15 dicembre 2009, con il quale la misura del tasso di interesse legale è stata fissata all'1 per cento in ragione d'anno, con decorrenza dal 1° gennaio 2010;
Visto il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia);
Tenuto conto del rendimento medio annuo lordo dei predetti titoli di Stato e del tasso d'inflazione annuo registrato;
Decreta:
Art.1 1
La misura del saggio degli interessi legali di cui all'articolo 1284 del codice civile è fissata all'1,5% in ragione d'anno, con decorrenza dal 1° gennaio 2011.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 7 dicembre 2010
Il Ministro: Tremonti
Allegato 2)
Tasso interessi legali | Periodo di validità | |
5% | fino al 15/12/1990 | |
10% | dal 16/12/1990 | al 31/12/1996 |
5% | dal 1/1/1997 | al 31/12/1998 |
2,5% | dal 1/1/1999 | al 31/12/2000 |
3,5% | dal 1/1/2001 | al 31/12/2001 |
3,0% | dal 1/1/2002 | al 31/12/2003 |
2,5% | dal 1/1/2004 | al 31/12/2007 |
3,0% | dal 1/1/2008 | al 31/12/2009 |
1,0% | dal 1/1/2010 | al 31/12/2010 |
1,5% | dal 1/1/2011 |
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