Emissione della modulistica reddituale per l’anno 2004. Il progetto nuovo RED
Circolare INPS n. 61 del 02.05.2005
SOMMARIO: L’emissione della modulistica reddituale relativa l’anno 2004 viene effettuata secondo le nuove linee definite dagli Organi dell’Istituto
1 – Le linee del Progetto Nuovo RED.
Il progetto nuovo RED, le cui linee sono state approvate dal Consiglio di Amministrazione si pone l’obiettivo di contenere il fenomeno delle prestazioni indebite.
Le innovazioni procedurali che vengono introdotte riguardano i seguenti punti:
- La unicità della dichiarazione reddituale
Per la dichiarazione dei redditi da parte del pensionato è previsto un modello unificato che contempla l’elencazione di tutte quelle voci reddituali rilevanti per l’erogazione di prestazioni previdenziali collegate al reddito.
La dichiarazione da parte dell’interessato di tutte le voci reddituali – indipendentemente dal tipo di prestazione percepita – potrà consentire di migliorare il servizio all’utenza rendendo possibile, al verificarsi di determinate condizioni, l’erogazione in modo automatico di ulteriori prestazioni senza necessità di integrazioni delle dichiarazioni.
Peraltro, nello spirito di quanto stabilito dal decreto leg.vo 30 giugno 2003 n. 196, l’interessato può sia dichiarare di astenersi dal fornire la dichiarazione reddituale nel suo complesso (con conseguente sospensione dell’erogazione di qualsiasi prestazione collegata col reddito) sia avvalersi della possibilità di non dichiarare singole voci reddituali. In questo caso la certificazione relativa alla dichiarazione reddituale conterrà in dettaglio la descrizione delle prestazioni collegate alla tipologia dei redditi non dichiarati.
La nuova impostazione renderà possibile l’unificazione (rispetto alla pluralità attuale) delle dichiarazioni rilasciate dal pensionato titolare di più prestazioni e di quelle rilasciate dal coniuge che è anche esso titolare di prestazioni collegate al reddito.
- L’aggiornamento delle posizioni pensionistiche.
L’elaborazione dei dati reddituali a fini pensionistici avviene attualmente con modalità batch al termine della campagna reddituale. Ciò rappresenta un elemento di criticità in quanto consente il protrarsi di situazioni di indebito per il tempo che intercorre tra il momento della conoscenza dei dati reddituali e quello dell’effettivo aggiornamento delle posizioni pensionistiche.
Obiettivo del nuovo progetto è quello di contrarre , tramite elaborazioni periodiche, l’intervallo di tempo compreso tra l’acquisizione dei dati reddituali e l’aggiornamento degli archivi e di pervenire in un arco di tempo ragionevole all’aggiornamento degli archivi in tempo reale.
- La sospensione dei pagamenti per i soggetti che si sottraggono all’obbligo di dichiarare.
E’ necessario rendere più incisiva l’azione dell’Istituto nei confronti dei soggetti che si sottraggono all’obbligo di dichiarare, evitando così sperequazioni tra i soggetti inadempienti e coloro ai quali vengono ridotte o annullate le prestazioni in seguito alla dichiarazione relativa ai redditi, rilasciata in ottemperanza della legge. Nel nuovo progetto è prevista quindi la sospensione dell’erogazione di prestazioni collegate al reddito nei confronti di coloro che, pur avendo con certezza ricevuto il sollecito, si sottraggono all’obbligo di dichiarare.
- La creazione di una banca reddituale per soggetto.
Attualmente la banca dati reddituale è organizzata per prestazione; qualora l’interessato richieda un’altra prestazione è obbligato a rilasciare comunque una nuova dichiarazione reddituale.
La nuova banca dati sarà organizzata per soggetto e collegata con l’Archivio anagrafico unico (ARCA) al fine di semplificare gli adempimenti richiesti ai pensionati, utilizzando:
- i dati immessi per successive erogazione di altre prestazioni
- mettere a disposizione delle Istituzioni le informazioni possedute sull’assistenza
- confrontare periodicamente con il fisco i dati trasmessi
- fornire notizie all’ISTAT sui livelli di reddito dei nostri pensionati
- Gli ulteriori obiettivi:
- incidere sulle cause che determinano un alto numero di scarti di lavorazione delle dichiarazioni reddituali
- utilizzare le informazioni provenienti dai nuovi RED per sistemare – mediante un più stretto collegamento tra banca dati pensioni e Arca - gli archivi dei pensionati in particolare per lo stato civile (nel sistema attuale uno stesso soggetto può presentare uno stato civile diverso per ognuna delle prestazioni che percepisce) l’indirizzo, la residenza (Italia o estero)
2. Le modalità di svolgimento della nuova campagna reddituale.
La nuova operazione ha come oggetto la rilevazione delle dichiarazioni reddituali relative all’anno 2004 per tutti i percettori di prestazioni collegate al reddito con esclusione dei soggetti ultraottantenni che risultavano nell’ultima campagna reddituale non possedere alcun reddito e degli invalidi civili, di età inferiore ai sessantacinque anni ,per i quali sono previste specifiche procedure di comunicazione dei redditi.
La procedura emette inoltre solleciti, secondo il nuovo schema, per coloro che nell’anno 2003 non hanno rilasciato dichiarazioni reddituali estendendo per tali soggetti la richiesta anche all’anno 2002 se mancante.
Come anticipato nel messaggio n. 2322 del 21/01/2005 ai pensionati che percepiscono prestazioni collegate al reddito viene inviata una busta contenente oltre la modulistica relativa a Mod. OBIS, il Mod CUD 2004 e la particolare modulistica per le prestazioni INVCIV, anche la lettera di richiesta dei redditi.
In particolare, l’operazione prevede:
a) L’individuazione dei soggetti interessati alla verifica reddituale
L’individuazione è stata effettuata elaborando l’archivio delle pensioni unitamente alle operazioni di rinnovo dei mandati di pagamento per l’anno 2005.
I dati per la predisposizione delle lettere personalizzate di richiesta redditi vengono rilevati dal data base delle pensioni, dal Casellario Centrale dei Pensionati e dall’archivio reddituale.
b) l’invio da parte dell’INPS della “Richiesta REDDITI ” (allegato 1) con la quale vengono richiesti i redditi per l’anno 2004 e ove mancanti i redditi relativi all’anno 2003 e 2002. Nella richiesta sono indicate:
- le pensioni interessate alla verifica reddituale con la relativa motivazione. Si riporta in allegato l’elenco delle motivazioni (rilevanze) , e dei relativi codici, per le quali viene inviata ai pensionati la richiesta reddituale:
- i dati identificativi dei soggetti (titolare, coniuge e familiari) per i quali debbono essere rilasciate le dichiarazioni
- una “stringa” contenente le informazioni necessarie alla gestione personalizzata delle dichiarazioni.
La stringa, riportata anche con codici a barre per consentirne la lettura ottica è costituita da 22 caratteri così suddivisi:
DESCRIZIONE | NUM. CARATTERI | VALORI AMMESSI |
Codice fiscale | 16 | |
Emissione | 1 | 4 = 2004 |
Anni richiesti | 1 | 1 = anno emissione (2004) 3 = ultimi 2 anni (2003 e 2004) 7 = ultimi 3 anni (2002 2003 e 2004) |
Codice stato civile | 1 | Può assumere valori da 0 a 5 |
Codice reddito del coniuge | 1 | 0 = non è richiesta la dichiarazione 1 = da dichiarare da parte del titolare 2 = da dichiarare da parte del coniuge che è titolare di altra prestazione |
Numero figli | 1 | Numero figli per i quali vengono percepiti assegni |
Controcodice stringa | 1 | |
22 |
Tali informazioni forniscono alla procedura di acquisizione tutte le indicazioni che consentono di facilitare e controllare l’immissione dei dati.
Al titolare viene inviato anche il facsimile del modello REDN/T con la tipologia dei redditi da dichiarare (vedi all.2)
c) l’acquisizione delle dichiarazioni reddituali, da parte dei soggetti abilitati, rese dai titolari delle prestazioni.
I soggetti autorizzati a ricevere le dichiarazioni reddituali sono i CAF, i consulenti tributari, i ragionieri commercialisti, i consulenti del lavoro, i revisori dei conti, i dottori commercialisti, con i quali vengono stipulate apposite convenzioni per la acquisizione e la trasmissione delle dichiarazioni. La delibera del Consiglio di Amministrazione contiene lo schema di convenzione che dovrà essere sottoscritta dai CAF e dagli altri soggetti abilitati che ne fanno richiesta.
La consulenza dei soggetti abilitati sarà fornita gratuitamente, sia da parte dei CAF che dei professionisti convenzionati.
Le Sedi dovranno sottolineare con ogni mezzo la gratuità dell’assistenza.
I pensionati dovranno dichiarare soltanto i redditi diversi dalle pensioni. Anche i pensionati che non possiedono altri redditi dovranno presentare la dichiarazione.
I dati saranno acquisiti previo riscontro della corrispondenza dei dati dichiarati con i dati contenuti nella dichiarazione dei redditi o in altra documentazione fiscale in possesso dei pensionati ovvero sulla base di autocertificazione resa in applicazione di quanto previsto dal D.P.R. 28 dicembre 2000, pubblicato sulla G.U. del 20 febbraio 2001, n. 42.
Negli allegati 3 e 4 sono riportati il riepilogo dei “righi reddito” per i quali è prevista la dichiarazione e la tabella con gli incroci rilevanze/redditi da dichiarare.
d) la stampa, in duplice copia, della dichiarazione reddituale CERT REDN 1 (vedi allegato 5) unitamente ai modelli CERT.REDN /T (allegato 6) e , ove necessario, il modello CERT RED N/C-F per i coniugi e i familiari (allegato 7).
In alternativa (in caso di rinuncia alla dichiarazione reddituale) viene stampato il modello CERT REDN 2 (allegato 8 ovvero il modello CERT REDN 3 in caso di morte o di espatrio del pensionato(allegato 9).
Sui modelli contraddistinti dalle sigle T o C-F sarà riportato apposita dicitura “Redditi acquisiti sulla base del controllo della documentazione presentata dal pensionato” o “Redditi acquisiti sulla base dell’autocertificazione presentata dal pensionato” .
e) la trasmissione telematica all’INPS dei dati delle dichiarazioni rese dai pensionati, con cadenze ravvicinate.
I soggetti convenzionati dovranno provvedere alla trasmissione delle dichiarazioni reddituali esclusivamente in modalità telematica tramite la rete Internet. Le informazioni “tecniche” aggiornate vengono rese disponibili sul sito Internet dell’Istituto nell’apposita sezione riservata ai modelli reddituali.
f) la custodia da parte dei soggetti abilitati delle copie delle dichiarazioni (Modd. CERT.RED) per un periodo non inferiore a dieci anni, per gli opportuni controlli.
Per quanto riguarda le dichiarazioni reddituali presentate dagli interessati direttamente presso le Strutture periferiche dell’INPS si precisa che, con successivo messaggio, sarà rilasciata, a breve, un’apposita procedura in ambiente intranet che consentirà l’acquisizione dei modelli presentati.
Per consentire ai pensionati di provvedere agevolmente alla presentazione della dichiarazione reddituale e per risolvere eventuali situazioni particolari i Direttori Provinciali, Subprovinciali e di Agenzia dovranno porre in essere tutte le iniziative necessarie per garantire la massima collaborazione con i soggetti che hanno stipulato la convenzione.
Allegati in formato pdf dal sito INPS
Allegato N.1
Allegato N.2
Allegato N.3
Allegato N.4
Allegato N.5
Allegato N.6
Allegato N.7
Allegato N.8
Allegato N.9
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