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Circolare INPS n. 63 del 23.04.2009

Art. 18 legge 23 luglio 1991, n. 223: convenzione con il la Confederazione dei lavoratori (CONF.LAVORATORI) per la trattenuta dei contributi sindacali sulle prestazioni temporanee non pensionistiche. Istruzioni procedurali e contabili. Variazioni al piano dei conti
Circolare INPS n. 63 del 23.04.2009

SOMMARIO: Istruzioni per le trattenute sindacali in favore della Conf.lavoratori sulle prestazioni temporanee

In data 17 novembre 2008 il Presidente dell’INPS, giusta determinazione n. 67 del 4 novembre 2008, ha sottoscritto una convenzione con la CONF.LAVORATORI per la riscossione dei contributi associativi sulle prestazioni temporanee, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 18 della legge 23 luglio 1991, n. 223 (vedi all. 1).
Si illustrano, di seguito, i punti utili all’applicazione della convenzione in oggetto:
i soggetti beneficiari dei trattamenti previdenziali di mobilità, trattamenti di disoccupazione ordinari e speciali e trattamenti ordinari e straordinari di integrazione salariale e dei sussidi per lavori socialmente utili, possono versare i contributi sindacali a favore della CONF.LAVORATORI mediante trattenuta sulle indennità predette.
La delega sottoscritta dal lavoratore, deve recare anche il timbro dell’Organizzazione e la firma del legale rappresentante.
Il codice identificativo della CONF.LAVORATORI è: 3301.
Per consentire all'Istituto di effettuare la trattenuta sindacale, il datore di lavoro dovrà indicare all'atto della comunicazione dei dati da utilizzare per il pagamento diretto del trattamento d’ integrazione salariale, per ciascun lavoratore che abbia rilasciato delega, il codice distintivo dell’ Associazione sindacale destinataria del contributo associativo, nonché la misura percentuale dello stesso.
Le deleghe stesse dovranno essere conservate dal datore di lavoro ai sensi e per gli effetti di cui all'art.18, terzo comma, della legge n. 223/1991.
La delega, deve essere contestuale alla domanda di prestazione. Essa esaurisce i suoi effetti col pagamento della prestazione richiesta.
Le sedi INPS dovranno provvedere a fornire alle Organizzazioni le istruzioni in merito.
Per le prestazioni la cui domanda ha efficacia per periodi superiori all’anno è possibile revocare o presentare una nuova delega entro il 20 del mese di ottobre precedente all’anno per cui si vuole revocare la delega stessa.
La misura del contributo da trattenere deve essere indicata espressamente nell'atto di delega, in misura percentuale alla prestazione previdenziale e uguale per tutti gli iscritti all’ Organizzazione.
A tal proposito la CONF.LAVORATORI ha comunicato la misura di dette percentuali, valevoli per le associazioni aderenti, come di seguito riportate:
- 3 % sull'indennità di disoccupazione con requisiti ridotti;
- 0,50% sulla CIG edile, ordinaria e straordinaria;
- 1% sui restanti trattamenti (CIG ordinaria e straordinaria, CISOA, disoccupazione non agricola, ordinaria e speciale, indennità di mobilità e sussidio per lavori socialmente utili).
Il costo del servizio è stato determinato in € 0,60 (sessanta centesimi) per singola delega.
La CONF.LAVORATORI si impegna ad accettare ogni ulteriore variazione del costo relativo all'espletamento del servizio, come previsto dall'art. 6 della convenzione allegata.
Le Sedi INPS metteranno a disposizione della CONF.LAVORATORI gli elenchi dei nominativi per i quali sono state effettuate le trattenute, con i relativi dati anagrafici e l'importo delle trattenute stesse.
Si comunica che la sede della CONF.LAVORATORI è piazza B. Cairoli, n. 2 – 00186 Roma.
I versamenti devono essere eseguiti sul conto corrente che verrà comunicato completo del codice IBAN alle Strutture dell’Istituto con successivo messaggio.
La D.C. Sistemi Informativi e Tecnologici darà comunicazione, con messaggi distinti per singola procedura di pagamento, della disponibilità dei nuovi programmi e delle modalità operative da seguire per il loro utilizzo.

ISTRUZIONI PROCEDURALI E CONTABILI
Ai fini della rilevazione contabile dei contributi sindacali di che trattasi e dei conseguenti versamenti a favore della CONF.LAVORATORI, sono stati istituiti i seguenti conti:
- GPA 25/215 – per l'imputazione dei contributi sindacali trattenuti sulle prestazioni economiche temporanee;
- GPA 35/215 – per l'accreditamento alla CONF.LAVORATORI dei contributi sindacali sopra citati;
- GPA 11/215 – per la rilevazione del debito verso la CONF.LAVORATORI.
I pagamenti a favore dell’Organizzazione in argomento vanno imputati in DARE del conto GPA 11/215, il cui saldo eventualmente risultante a fine esercizio deve essere ripreso in carico nel nuovo esercizio.
Gli importi relativi al rimborso delle spese per il servizio di esazione dei contributi in questione e all'imposta sul valore aggiunto, cui è assoggettato il rimborso stesso, da trattenere sulle somme da versare alla CONF.LAVORATORI, devono essere imputati, rispettivamente, ai conti esistenti GPA 24/042 e GPA 24/025.
Per quanto riguarda le ulteriori istruzioni procedurali e contabili inerenti la rilevazione dei contributi sindacali in argomento e la definizione dei rapporti finanziari con la citata Organizzazione, si rinvia alle disposizioni contenute nel punto 3) della circolare n. 167 del 7 luglio 1992.
Infine, nell'allegato n. 2, vengono riportati i conti GPA 11/215, GPA 25/215 e GPA 35/215 sopra indicati.

Allegato 1
Convenzione tra l’INPS e la Confederazione dei lavoratori, per la riscossione dei contributi associativi, dovuti dai propri iscritti, sulle prestazioni temporanee, ai sensi dell’art. 18 della legge 23 luglio 1991, n. 223.

L'anno 2008 il giorno 17 del mese di novembre in Roma, tra l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (in seguito denominato INPS) nella persona del Presidente, quale rappresentante legale, dott. Antonio Mastrapasqua

e

la Confederazione dei lavoratori, (CONF.LAVORATORI), nella persona del Segretario generale, quale legale rappresentante, Giuseppe Carbone;

visto:

- la determinazione n.67 del 4 novembre 2008;
- l’art.18 della Legge 23 luglio 1991 n. 223;
- il decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 in materia di protezione dei dati personali;
- le note n. 15/IV/1945 del 4 febbraio 2008e n.24/VII/0003892 del 10 marzo 2008, con le quali il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha autorizzato la stipula della convenzione stessa;
- che il servizio di esazione di cui sopra non interferisce con le attività istituzionali dell’Istituto;

si conviene quanto segue:

Art. 1
Il diritto di versare i contributi sindacali alla CONF.LAVORATORI mediante trattenute effettuate da parte dell’INPS, ai sensi dell'art.18 della legge 23 luglio 1991, n. 223, può essere esercitato dai lavoratori aventi titolo alle seguenti prestazioni: indennità di mobilità, trattamenti di disoccupazione ordinari e speciali e trattamenti ordinari e straordinari di integrazione salariale e i sussidi per lavori socialmente utili.

Art.2
Il diritto di versare i contributi sindacali alla CONF.LAVORATORI viene esercitato mediante rilascio della delega personale sottoscritta dal titolare della prestazione, il cui testo è compreso nel modello INPS relativo alla richiesta della prestazione medesima.
La delega, oltre che essere sottoscritta dal lavoratore delegante, dovrà recare il timbro della Organizzazione delegata e la firma del rappresentante legale. L'Organizzazione viene indicata nel testo di delega con apposito codice assegnato dall’INPS.
Nei casi di pagamento diretto da parte dell'INPS dei trattamenti di integrazione salariale, il datore di lavoro comunicherà all'INPS, contestualmente agli elenchi di cui al successivo art.3, primo comma, i dati relativi alle deleghe rilasciate dai lavoratori, compresa l'autorizzazione ad effettuare le ritenute sindacali previste dall'art.18 della legge 223/1991, che lo stesso datore di lavoro avrà cura di conservare ai fini di eventuali verifiche da parte dell'INPS (comma terzo, art.18).
In caso di revoca o annullamento della prestazione, l'Organizzazione sindacale è tenuta a restituire al lavoratore interessato le somme già trattenute sulla prestazione a titolo di contributo sindacale.

Art.3
E' priva di effetto la delega non contenuta nel modello di domanda o che, pur contenuta in detto modello, sia priva della sottoscrizione del lavoratore o del timbro dell’ Associazione e della firma del rappresentante della CONF.LAVORATORI. Nei casi di pagamento diretto di integrazione salariale, è priva di effetti la delega del lavoratore i cui dati non vengano comunicati dal datore di lavoro contestualmente agli elenchi relativi ai lavoratori aventi diritto alla prestazione.
Qualora i dati comunicati dal datore di lavoro riguardino uno o più lavoratori che contestino la trattenuta sindacale, affermando di non aver rilasciato delega, l'Istituto, sia che ne sia venuto a conoscenza a seguito di comunicazione del datore di lavoro, o direttamente dai lavoratori interessati,cesserà le relative trattenute sindacali a far tempo dal mese successivo alla comunicazione stessa. La CONF.LAVORATORI, a cui favore le trattenute siano state effettuate, restituirà ai lavoratori interessati i contributi trattenuti sulla prestazione.
Agli effetti della presente convenzione, la delega esaurisce i suoi effetti con il pagamento della prestazione richiesta.
Per le prestazioni la cui domanda ha efficacia per periodi superiori all'anno, è possibile revocare o presentare una nuova delega entro il 20 del mese di ottobre precedente all'anno per cui si vuole revocare o modificare la delega stessa.
Nei casi di trattenuta sui pagamenti diretti da parte dell'INPS dei trattamenti di integrazione salariale, la cui delega è depositata presso il datore di lavoro ai sensi dell'art.18, comma terzo, della legge 23 luglio 1991 n.223, la revoca o una nuova delega, redatta quest'ultima secondo le modalità di cui all'art.2, del presente testo di convenzione, deve essere consegnata al datore di lavoro, che provvederà a comunicarne i dati all'INPS secondo le modalità indicate nello stesso art.2. La revoca e la nuova delega dovranno essere conservate dallo stesso datore di lavoro, ai sensi e per gli effetti del citato art.18, comma terzo.

Art.4
La misura, in percentuale, del contributo da trattenere sarà espressamente indicata nell'atto di delega, in misura uguale per tutti gli iscritti e per tipo di prestazione. Sarà cura della CONF.LAVORATORI comunicare annualmente tale misura percentuale all’INPS, Direzione generale.

Art.5
Le Strutture territoriali INPS che liquidano le prestazioni verseranno alla CONF.LAVORATORI, senza gravami di interessi, l'importo delle trattenute operate sui pagamenti effettuati, dedotte le spese di cui al successivo art.6, con la relativa IVA e le eventuali trattenute già versate e non dovute.
Detti versamenti avverranno entro il mese successivo a quello del pagamento della prestazione.
Il versamento degli importi di cui sopra verrà eseguito a mezzo ordine di bonifico su apposito conto corrente bancario indicato all'INPS dall’ Associazione.
Le Strutture territoriali INPS metteranno a disposizione della CONF.LAVORATORI gli elenchi dei nominativi per i quali sono state effettuate le trattenute, con i relativi dati anagrafici e l'importo delle trattenute.
La CONF.LAVORATORI s'impegna, qualora non risulti possibile il recupero di eventuali trattenute già versate e non dovute, al rimborso delle somme stesse a semplice richiesta dell'INPS.

Art. 6
L’ Associazione si impegna a corrispondere all’Istituto, fin dalla stipula della convenzione, gli importi che saranno determinati a seguito della revisione dei costi. Attualmente i costi in vigore sono quelli previsti dalla delibera del C.d.A. n. 39 del 5 febbraio 2002, cioè:
- Gestione delega per singola prestazione € 0.60.
La CONF.LAVORATORI si impegna ad accettare ogni ulteriore variazione del costo relativo all’espletamento del servizio.
L’Associazione s’impegna ad accettare, senza riserva, tutte le clausole relative ai costi e ai rapporti finanziari inserite nella presente convenzione.

Art.7
L'INPS si intende sollevato da ogni e qualsiasi responsabilità, comunque derivante dall'applicazione della presente convenzione ed è altresì estraneo ai rapporti intercorrenti tra i titolari delle prestazioni assoggettate alle ritenute sindacali e la organizzazione sindacale alla quale i predetti titolari sono iscritti.
Pertanto l'Organizzazione sindacale stipulante esonera l'INPS da ogni e qualsiasi responsabilità derivante dai suddetti rapporti e, in particolare, nelle ipotesi di controversie conseguenti a contestazioni sull'effettiva validità e regolarità nel rilascio della delega, si obbliga a rimborsare all’interessato la ritenuta operata e a ristorare l'INPS per ogni eventuale effetto negativo comunque derivante dalle predette controversie.
L'Organizzazione sindacale stipulante è tenuta al rimborso, a semplice presentazione di nota specifica, delle spese sostenute in dipendenza di eventuali controversie giudiziarie attinenti la legittimità, l'efficacia o comunque l'applicazione della presente convenzione.

Art.8
La presente convenzione ha validità fino al 31 dicembre 2009. La richiesta di rinnovo annuale da parte della CONF.LAVORATORI dovrà pervenire all’Istituto, a mezzo di lettera raccomandata, entro il 30 settembre di ciascun anno, cioè almeno tre mesi prima della scadenza.

Art. 9
Tutte le spese o gli oneri, anche fiscali, inerenti alla presente convenzione sono a carico dell'Organizzazione sindacale stipulante.

Letto, ritenuto conforme all'intendimento delle parti e sottoscritto:

IL PRESIDENTE DELL’INPS IL SEGRETARIO GENERALE DELLA CONF.LAVORATORI
Dott. Antonio Mastrapasqua Giuseppe Carbone


Allegato 2

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