Aziende agricole assuntrici di manodopera ed autonome delle Province di Campobasso e Foggia: Ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3496 del 17/02/2006 e 3507 del 05/04/2006
Circolare INPS n. 64 del 03.05.2006
SOMMARIO: Premessa - Sisma 2002: Provincia di Campobasso e Provincia di Foggia - Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3507 del 05/04/2006 - Adempimenti delle Aziende - Adempimenti delle Sedi
1. Premessa
Con circolare n. 91 del 7/06/2004, sono state portate a conoscenza delle Sedi le disposizioni contenute nelle O. P.C.M. n. 3344 del 19/03/2004 per la Provincia di Campobasso e n. 3354 del 7/05/2004 per la provincia di Foggia aventi per oggetto “ Disposizioni urgenti di protezione civile”.
L’art. 5, comma 2, dell’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3344/2004 stabiliva che “ i termini previsti rispettivamente dall’art. 6 dell’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 aprile 2003, n. 3279 e dall’art. 6 dell’Ordinanza del Presidente del consiglio dei Ministri dell’ 11 luglio 2003 n. 3300, sono prorogati fino al 31 dicembre 2005”
L’art. 3, comma 2, dell’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3354/2004 stabiliva che “I termini previsti rispettivamente, dall'art. 6 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 aprile 2003, n. 3279, e dall'art. 4, comma 4, dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 settembre 2003, n. 3308, sono prorogati fino al 31 dicembre 2005, con oneri a carico del commissario delegato - presidente della regione Puglia.”
2. Sisma 2002: Provincia di Campobasso e Provincia di Foggia.
Sulla G.U. n. 50 del 1/03/2006 è stata pubblicata l’ O.P.C.M. n. 3496 del 17 febbraio2006“ Ulteriori misure urgenti di protezione civile diretta a fronteggiare i danni conseguenti ai gravi eventi sismici verificatisi nel territorio della provincia di Campobasso e Foggia”-.
L’art. 3, comma 1,cita testualmente che “Ai datori di lavoro privati aventi sede legale od operativa nei seguenti comuni:
Castellino del Biferno; Colletorto; Larino; San Giuliano di Puglia; Santa Croce di Magliano; Bonefro; Ripabottoni; Montelongo; Casacalenda; Montano nei Frentani; Marrone del Sannio; Rotella; Ururi; Casalnuovo Monterotaro; Provvidenti; Pietra Montecorvino
è concessa per il periodo contributivo dal 1° gennaio 2006 al 31 dicembre 2006 la sospensione del versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi, ivi compresa la quota a carico dei lavoratori dipendenti”.
2.a Periodi oggetto di sospensione
A seguito delle nuove disposizioni, il periodo di sospensione dei contributi previdenziali ed assistenziali interessa i pagamenti in scadenza dal 1 gennaio 2006 al 31 dicembre 2006, come dal seguente prospetto:
Soggetti contribuenti | Contributi sospesi |
Aziende agricole assuntrici di manodopera (anche CD che si avvalgono di lavoratori dipendenti) | 3°e 4° trim. 2005 |
Piccoli coloni e compartecipanti familiari | 4^ rata 2005 |
2.b Modalità di recupero
Le modalità di recupero sono stabilite dall’art. 4 comma 1, dell’O.P.C.M. n. 3496/2006.
Pertanto, dal mese di gennaio 2007 le aziende interessate sono tenute alla ripresa del pagamento della contribuzione sospesa con rateizzazione pari a 12 rate mensili ovvero in un’unica soluzione.
Per i periodi antecedenti il 2006, e per tutti i comuni della provincia di Campobasso e Foggia, valgono le regole dettate dalla circ. 91 del 7 giugno 2004.
3. Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3507 del 5 aprile 2006
Sulla Gazzetta Ufficiale del 13/04/2006 n. 87 è stata pubblicata l’O.P.C.M. n. 3507 “Ulteriori disposizioni di protezione civile dirette a fronteggiare i danni conseguenti ai gravi eventi sismici verificatisi nel territorio della provincia di Campobasso”.
L’art. 2, comma 2, dispone che “la sospensione dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi, per la quota a carico dei lavoratori dipendenti prevista dall’art. 3 dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3496 del 2006, si applica anche ai lavoratori residenti nei medesimi comuni della regione Molise dipendenti di datori privati avente sede legale altrove “.
Il lavoratore interessato potrà usufruire del beneficio presentando al proprio datore di lavoro apposita richiesta allegando un’autocertificazione attestante il requisito della residenza che non deve essere successivo al mese di ottobre 2002, data dell’evento calamitoso.
Il datore di lavoro, a sua volta, dopo aver ricevuto l’ F24 relativo ai trimestri interessati, autonomamente ridefinerà l’importo da versare, detraendo la somma a carico dei lavoratori interessati, tenendo presente che l’aliquota da prendere in considerazione è genericamente l’8.54% da calcolare sulla retribuzione dichiarata.
Per quanto riguarda la Regione Puglia, l’art. 3 della presente ordinanza, rimanda ad ulteriori disposizioni di protezione civile.
4. Adempimenti delle Aziende
Si precisa che le sospensioni in argomento non riguardano la presentazione delle dichiarazioni trimestrali (Mod. DMAG) ed annuali (modd ACC1/PC/CF), in quanto funzionali all’aggiornamento delle posizioni assicurative dei lavoratori interessati.
In allegato alla circolare sono stati predisposti i moduli da presentare alle Sedi competenti a mezzo dei quali le aziende agricole, aventi diritto ai benefici , potranno optare per il pagamento in un’unica soluzione o in un numero di rate pari o inferiore a quanto disposto per legge.
In relazione alla scelta operata ed ai requisiti dichiarati, sarà recapitata al domicilio delle aziende la lettera di accoglimento accompagnata da un prospetto-guida con l’indicazione dell’importo rateale da versare mensilmente, ovvero dell’importo complessivo in caso di scelta di pagamento in unica soluzione.
Il pagamento dovrà essere effettuato, tramite il modello F24, entro il 16 del mese, considerata l’unificazione dei versamenti fiscali e previdenziali.
E’ di tutta evidenza che il contribuente che non provveda tempestivamente all’invio del modello predisposto per il versamento dei contributi sospesi o riceva i modelli F24 in ritardo, con la prima rata utile dovrà provvedere al pagamento delle eventuali rate scadute.
Nel silenzio della legge, il mancato versamento di una rata non comporta decadenza dal beneficio della rateazione ma concretizza esclusivamente un’omissione contributiva relativa alla singola rata, che determinerà l’applicazione delle specifiche sanzioni previste per il mancato o ritardato pagamento dei contributi (art. 116 commi 8-20 della legge 23 dicembre 2000 n. 388, G.U. n. 302 del 29 dicembre 2000, cfr circolare n. 110 del 23 maggio 2001).
5. Adempimenti delle Sedi
Si raccomanda ai Direttori delle Sedi interessate di prendere contatti con le Associazioni datoriali e gli Enti di Patronato per illustrare i contenuti della presente circolare e sensibilizzarli, in clima di collaborazione, sull’esatta compilazione delle domande di rateizzazione e sui termini di presentazione delle domande al fine di procedere all’acquisizione delle stesse in tempo utile per la predisposizione delle modalità di pagamento, che saranno portate a conoscenza delle aziende.
Per quanto attiene l’acquisizione dei provvedimenti legislativi e delle domande, si richiamano le disposizioni contenute nella circolare n. 158 del 23 ottobre 2002 che ha previsto l’implementazione della procedura “gestione ex SCAU” per gestire le partite sospese e si evidenziano, in particolare, le sigle accettate dalla procedura che sono:
SOSP7/B FOGGIA
SOSP8/C CAMPOBASSO
Allegati in formato pdf dal sito INPS
Allegato N. 1
Allegato N. 2
AteneoWeb s.r.l.
AteneoWeb.com - AteneoWeb.info
Via Nastrucci, 23 - 29122 Piacenza - Italy
staff@ateneoweb.com
C.f. e p.iva 01316560331
Iscritta al Registro Imprese di Piacenza al n. 01316560331
Capitale sociale 20.000,00 € i.v.
Periodico telematico Reg. Tribunale di Piacenza n. 587 del 20/02/2003
Direttore responsabile: Riccardo Albanesi