Convenzione fra l’INPS e l’Associazione Nazionale Autonoma Liberi Imprenditori (ASNALI) per la riscossione dei contributi associativi degli artigiani e dei commercianti, ai sensi della legge 4 giugno 1973, n. 311
Circolare INPS n. 65 del 07.04.2011
SOMMARIO: L’INPS assume il servizio di esazione dei contributi associativi che gli iscritti all’ASNALI verseranno congiuntamente ai contributi obbligatori
In data 11 febbraio 2011, fra l’INPS e l’Associazione Nazionale Autonoma Liberi Imprenditori (ASNALI) è stata stipulata una convenzione, approvata con determinazione presidenziale n. 35 del 31 gennaio 2011, per la riscossione, a mezzo del mod. F24, dei contributi associativi dovuti dagli artigiani e dai commercianti iscritti all’Associazione stessa, ai sensi della legge 4 giugno 1973, n. 311.
Nel trasmettere, in allegato, il testo dell’atto convenzionale, si impartiscono, nel merito, le seguenti istruzioni:
1. La riscossione del contributo associativo sarà effettuata congiuntamente alla riscossione dei contributi obbligatori con le modalità previste per gli stessi. Sull’avviso di pagamento, inviato ai contribuenti, l’Istituto indicherà l’ammontare del contributo associativo con la denominazione dell’associazione;
2. l’entità del rimborso spese, che l’ASNALI verserà all’INPS per l’espletamento del servizio, è regolata dalla determinazione commissariale n. 29 del 4 marzo 2009;
3. è a carico dell’Associazione, inoltre, qualsiasi costo imputato dall’Agenzia delle Entrate all’INPS, in base a quanto previsto dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, art. 2 commi 16 e 17, per la riscossione dei contributi associativi mediante l’utilizzo dell’F24;
4. l’ASNALI farà pervenire alla Direzione Generale – Direzione centrale sistemi informativi e tecnologici - i supporti telematici contenenti i dati identificativi degli associati per i quali, in base alle deleghe ricevute, chiede la riscossione del contributo associativo, nonché i nominativi di coloro che hanno revocato l’adesione o hanno dichiarato di non voler pagare più la quota associativa;
5. la Direzione centrale sistemi informativi e tecnologici renderà disponibili per le Strutture INPS territorialmente competenti, i supporti telematici affinché le stesse ne confermino il contenuto dopo averli verificati con le deleghe rilasciate dagli associati;
6. gli adempimenti relativi alla tenuta e alla definizione dei rapporti finanziari con l’ASNALI, saranno curati direttamente dalla Direzione Generale – Direzione centrale bilanci e servizi fiscali -;
7. la convenzione ha validità fino al 31 dicembre 2012. La richiesta di rinnovo, da parte dell’ASNALI, dovrà pervenire all’Istituto, a mezzo di lettera raccomandata, entro il 30 settembre di ogni anno, cioè almeno tre mesi prima della scadenza.
Si precisa che l’Associazione Nazionale Autonoma Liberi Imprenditori (ASNALI) ha sede legale in Via Santa Croce in Gerusalemme, 67 – 00185 Roma.
Allegato N. 1 dal sito INPS
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