Sommario:
Titolari di trattamento pensionistico di vecchiaia o di anzianit? che siano dirigenti di societ? controllate da amministrazioni o enti pubblici.
Chiarimenti.
1. Premessa
La legge 30 ottobre 2013, n. 125, nel disporre la conversione in legge del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101,recante disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni, ha introdotto, nell?ambito dell?articolo 3, il comma 7 ter.
Il citato comma 7 ter prevede, nell'ultimo periodo, una disposizione riguardante i titolari di trattamento pensionistico di vecchiaia o anzianit?.
La norma dispone quanto segue:
"I dirigenti delle societ? controllate direttamente o indirettamente da amministrazioni o enti pubblici, ad esclusione di quelle emittenti strumenti finanziari di cui al comma 7-bis, che alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto risultino titolari di trattamento pensionistico di vecchiaia ovvero di anzianit?, la cui erogazione sia stata gi? disposta, cessano il proprio rapporto di lavoro improrogabilmente al 31 dicembre 2013, qualora le stesse societ? abbiano chiuso l'ultimo esercizio in perdita. Alle societ? medesime ? fatto divieto di coprire, mediante nuove assunzioni, le posizioni resesi disponibili in organico con la cessazione dei rapporti di lavoro di cui al periodo precedente. In caso di societ? con esercizio in avanzo, aidirigenti titolari di trattamento pensionistico di vecchiaia o dianzianit?, il trattamento medesimo ? sospeso per tutta la duratadell'incarico dirigenziale?.
La legge n. 125 in esame ? entrata in vigore il 31 ottobre 2013.
Con la presente circolare si forniscono le prime istruzioni applicative.
2. Titolari di trattamento pensionistico dirigenti di societ? controllate da amministrazioni o enti pubblici
Al fine di individuare i soggetti destinatari della sospensione della pensione, prevista dal menzionato articolo 3, comma 7 ter, le societ? devono trasmettere apposite dichiarazioni di responsabilit? alle sedi territoriali.
2.1 Societ? interessate
La norma ? riferita anche a societ? con esercizio in avanzo, controllate direttamente o indirettamente da amministrazioni o enti pubblici, ad esclusione di quelle emittenti strumenti finanziari di cui al comma 7-bis dello stesso articolo 3 in oggetto.
Dal tenore letterale della norma risultano esclusi dall?applicazione della stessa le societ? emittenti strumenti finanziari di cui al comma 7-bis, nonché gli organismi con forma giuridica diversa dalle societ? come consorzi, fondazioni, istituzioni, aziende speciali.
Le societ? interessate sono quelle controllate direttamente o indirettamente da amministrazioni o enti pubblici.
Le societ? controllate sono definite dall?articolo 2359 del codice civile.
Sono pertanto considerate societ? controllate:
1) le societ? in cui un'altra societ? dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria;
2) le societ? in cui un'altra societ? dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria;
3) le societ? che sono sotto influenza dominante di un'altra societ? in virt? di particolari vincoli contrattuali con essa.
Ai fini dell'applicazione dei numeri 1) e 2) si computano anche i voti spettanti a societ? controllate, a societ? fiduciarie e a persona interposta: non si computano i voti spettanti per conto di terzi.
2.2 Titolari di trattamento pensionistico-dirigenti di societ?
La disposizione in argomento si riferisce ai soggetti che si trovano nelle seguenti condizioni:
- ricoprono, nell?ambito dell?amministrazione societaria, una posizione dirigenziale, come individuata dai contratti collettivi di lavoro;
- sono titolari di pensione di vecchiaia o di anzianit? alla data del 31 ottobre 2013, data di entrata in vigore della legge n. 125 del 2013.
La disposizione peraltro opera anche nei confronti di titolari di pensione anticipata, tenuto conto che la pensione di anzianit? ? sostituita dalla pensione anticipata ai sensi dell?articolo 24, comma 3, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito con legge 22 dicembre 2011, n. 214.
2.3 Dichiarazioni delle societ? interessate
Al fine di procedere alla sospensione della pensione, le dichiarazioni delle societ? di cui al p. 2 devono recare ogni utile elemento di cognizione, in particolare devono attestare:
a) le generalit? complete dei propri dirigenti, titolari di pensione di vecchiaia o di anzianit? erogata dall?Inps, gestione privata e gestione pubblica;
b) la data dell?incarico dirigenziale conferito;
c) la durata dell?incarico stesso;
d) lo status di societ? controllata da amministrazioni o enti pubblici;
e) la sussistenza di esercizio in avanzo riferito all?anno 2012 ovvero all?anno precedente il conferimento dell?incarico dirigenziale.
La dichiarazione rilasciata dalla societ? deve essere trasmessa con la massima tempestivit? e deve essere riferita agli incarichi in essere al 31 ottobre 2013, conferiti ai predetti soggetti, nonché agli incarichi conferiti in data successiva ai soggetti titolari di pensione di vecchiaia o di anzianit? o anticipata alla data del 31 ottobre 2013, data di entrata in vigore della citata legge n. 125.
3. Sospensione della pensione
A seguito della dichiarazione della societ? l?Istituto procede alla sospensione della pensione di vecchiaia o di anzianit? o anticipata corrisposta ai soggetti sopra indicati.
Le societ? devono pertanto rilasciare la dichiarazione con la massima tempestivit?, tenuto conto della sospensione che ne consegue e tenuto altres? conto che l?Istituto non risponde di ritardi imputabili alle societ? in argomento.
La sospensione della pensione decorre da data non anteriore al 1? novembre 2013 ed opera per tutta la durata dell?incarico dirigenziale.
I soggetti interessati ricevono dall?Istituto la comunicazione della sospensione della pensione.
4. Ripristino del trattamento pensionistico sospeso
Il pagamento del trattamento pensionistico sospeso ? ripristinato dalla data di prima decorrenza utile successiva alla scadenza dell?incarico dirigenziale, come comunicata dalla societ? o dal dirigente interessato, salvo che intervenga la risoluzione del rapporto di lavoro in data anteriore.
L?importo della pensione messo in pagamento ? perequato secondo le regole di carattere generale.
5. Modalit? operative
Con successivo messaggio verranno fornite istruzioni in merito all?acquisizione delle dichiarazioni rese dalle societ?, alla sospensione della pensione ed al recupero delle rate di pensione che nel frattempo sono state pagate nel periodo intercorrente tra la data di decorrenza della sospensione e la data di adozione del provvedimento.
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