Emissione della modulistica reddituale per l’anno 2005
Circolare INPS n. 66 del 05.05.2006
SOMMARIO: L’emissione della modulistica reddituale relativa all’anno 2005 viene effettuata secondo le linee già attuate per l’emissione 2004
L’emissione dei modelli reddituali, relativi ai redditi 2005, viene effettuata secondo le linee già approvate dal Consiglio di Amministrazione per l’emissione 2004 per quanto attiene alla rilevazione dei redditi a livello di soggetto mediante una unica dichiarazione.
La nuova operazione riguarda tutti i percettori di prestazioni collegate al reddito ivi compresi gli invalidi civili, con la sola esclusione dei soggetti ultrasettancinquenni che, nell’ultima campagna reddituale, risultavano non possedere alcun reddito.
Inoltre, quest’anno l’operazione reddituale interessa anche i percettori di prestazioni pensionistiche collegate al reddito erogate da INPDAP e ENPALS. In tal modo, si rende possibile una ulteriore semplificazione degli adempimenti a carico dei pensionati che potranno rilasciare una unica dichiarazione, valida per tutti e tre gli Enti.
La richiesta dei redditi è stata inviata in occasione dell’inoltro della modulistica attinente il Mod. OBIS e il Mod CUD 2005 ai soggetti percettori di prestazioni pensionistiche collegate a reddito e a carico dell’Istituto. La richiesta è stata inviata direttamente da INPDAP e ENPALS agli altri soggetti che non risultano destinatari delle comunicazioni dell’’INPS, La acquisizione e la trasmissione delle dichiarazioni, ancorché pertinenti solamente alle altre Amministrazioni interessate, avverrà a cura dei CAF o degli altri soggetti abilitati con l’utilizzazione delle specifiche e delle procedure predisposte dall’INPS.
Contestualmente all’invio delle richieste per il rilascio delle dichiarazioni relative ai redditi 2005 vengono inoltre emessi solleciti per quei soggetti che nell’anno 2004 non hanno provveduto a rilasciare dichiarazioni.
Dal punto di vista procedurale, l’operazione prevede:
a) l’individuazione dei soggetti interessati alla verifica reddituale.
L’individuazione è stata effettuata consultando l’archivio delle pensioni al momento delle operazioni di rinnovo dei mandati di pagamento per l’anno 2006.
I dati per la predisposizione delle lettere personalizzate di richiesta redditi sono stati rilevati dal data base delle pensioni, dal Casellario Centrale dei Pensionati e dall’archivio reddituale.
b) l’invio da parte dell’INPS della “Richiesta REDDITI ” (allegato 1) con la quale vengono richiesti i redditi per l’anno 2005 e ove mancanti i redditi relativi all’anno 2004.
La richiesta è stata effettuata con i modelli allegati 2 e 3 nell’ipotesi di soggetti ammessi a presentare la dichiarazione di non varianza dei redditi. Tale dichiarazione è stata resa possibile nel caso di conferma di non possesso di redditi e di non variazione dello stato ciivile.
Nella richiesta sono indicate:
- le pensioni e gli Enti oltre l’INPS interessati alla verifica reddituale
- i dati identificativi dei soggetti (titolare, coniuge e familiari) per i quali debbono essere rilasciate le dichiarazioni
- una “stringa” contenente le informazioni necessarie alla gestione personalizzata delle dichiarazioni.
La stringa, riportata anche con codici a barre per consentirne la lettura ottica è così strutturata:
MATRICOLA: la matricola è costituita da 30 caratteri alfanumerici (i caratteri alfabetici sono in lettere maiuscole) | |||||
Numero carattere | Distanza | Lunghezza | Tipo | Descrizione | Valori |
1 | 0 | 15 | AN | Codice fiscale senza CC | Codice fiscale senza controcodice |
2 | 15 | 1 | A | CC del codice fiscale | Controcodice del codice fiscale |
3 | 16 | 1 | AN | Emissione | Cifra delle unità dell'ultimo anno richiesto. Quest'anno vale: |
5 = Inps A = Inpdap B = Enpals | |||||
4 | 17 | 1 | N | Anni richiesti | Bittario degli anni richiesti: |
1 = anno emissione: = 2005 | |||||
2 = anno emissione meno 1: quest'anno = 2004 (il codice 2 da solo non compare mai) | |||||
3 = 1 + 2: 2004 e 2005 | |||||
5 | 18 | 1 | N | Codice stato civile | 0 = Non noto |
1 = Non coniugato/a | |||||
2 = Coniugato/a | |||||
6 | 19 | 1 | N | Codice rilevanza coniuge | 0 = Non rilevante (coniuge non richiesto anche se presente) |
1 = Rilevante (coniuge richiesto se presente) | |||||
2 = Rilevante ma non richiesto (richiesto con dichiarazione separata) | |||||
7 | 20 | 1 | AN | Numero figli | Numero dei figli per i quali vengono percepiti assegni (da 0 a 14): i numeri da 10 a 14 sono rappresentati dalle lettere da A a E |
8 | 21 | 1 | N | Codice invarianza | Dichiarazione di invarianza 0 = non ammessa |
1 = ammessa | |||||
9 | 22 | 3 | N | Codice righi del dichiarante | Codice da 001 a 028 secondo la tabella allegata |
10 | 25 | 3 | N | Codice righi del nucleo | Codice da 001 a 028 secondo la tabella allegata |
11 | 28 | 1 | A disposizione | Sempre 0 | |
12 | 29 | 1 | A | Controcodice matricola | |
Totale | 30 |
Le informazioni sopradescritte forniscono alla procedura di acquisizione tutte le indicazioni che consentono di facilitare e controllare l’immissione dei dati.
In particolare il codice righi (campi n. 9 e 10) permette di collegare il soggetto con i righi reddito che debbono essere necessariamente dichiarati in relazione alle prestazioni in corso. Gli altri righi pur non necessari per la continuità dell’erogazione, se forniti, possono consentire all’Ente di procedere d’ufficio al pagamento di eventuali ulteriori prestazioni spettanti.
In linea generale per ciascun soggetto deve essere utilizzato il codice rigo presente nel campo 9 (codice righi del dichiarante). Si deve far riferimento al campo 10 (codice righi nucleo) solo nell’ipotesi di soggetto coniugato che presenti codice rilevanza coniuge = 2 (nel caso cioè in cui è ammesso che il coniuge presenti dichiarazione reddituale a parte).
Nell’allegato 4 è riportata la tabella dei codici righi attribuibili a livello di soggetto correlati alle tipologie di reddito che debbono essere necessariamente dichiarati, in funzione delle prestazioni in godimento.
c) l’acquisizione da parte dei soggetti abilitati delle dichiarazioni reddituali, rese dai titolari delle prestazioni.
I soggetti autorizzati a ricevere le dichiarazioni reddituali sono i CAF, i consulenti tributari, i ragionieri commercialisti, i consulenti del lavoro, i revisori dei conti, i dottori commercialisti, con i quali vengono stipulate apposite convenzioni per la acquisizione e la trasmissione delle dichiarazioni. La delibera del Consiglio di Amministrazione contiene lo schema di convenzione che dovrà essere sottoscritta dai CAF e dagli altri soggetti abilitati che ne fanno richiesta.
La consulenza ai dichiaranti da parte dei soggetti abilitati (CAF e professionisti convenzionati) sarà fornita gratuitamente.
Le Sedi dovranno sottolineare con ogni mezzo la gratuità dell’assistenza.
I pensionati dovranno dichiarare soltanto i redditi diversi dalle pensioni. Anche i pensionati che hanno ricevuto la richiesta e non possiedono altri redditi dovranno presentare la dichiarazione.
I dati saranno acquisiti previo riscontro della corrispondenza dei dati dichiarati con quelli risultanti al fisco ovvero sulla base di autocertificazione resa in applicazione di quanto previsto dal D.P.R. 28 dicembre 2000, pubblicato sulla G.U. del 20 febbraio 2001, n. 42.
d) la stampa, in duplice copia, della dichiarazione reddituale CERT REDN 1 unitamente ai modelli CERT.REDN /T e, ove necessario, il modello CERT RED N/C-F per i coniugi e i familiari.
In alternativa (in caso di rinuncia alla dichiarazione reddituale) viene stampato il modello CERT REDN 2 ovvero il modello CERT REDN 3 in caso di morte o di espatrio del pensionato
Il complesso dei modelli ottenuti dalla procedura - compresi quelli non già citati - è riportato nell’allegato 5.
e) la trasmissione telematica all’INPS dei dati delle dichiarazioni rese dai pensionati.
I soggetti convenzionati dovranno provvedere alla trasmissione delle dichiarazioni reddituali esclusivamente in modalità telematica tramite la rete Internet. Le informazioni “tecniche” aggiornate vengono rese disponibili sul sito Internet dell’Istituto nell’apposita sezione riservata ai modelli reddituali.
f) la custodia da parte dei soggetti abilitati delle copie delle dichiarazioni reddituali .
g) l’applicazione di una penale correlata ad un graduato indice di difettosità in caso di dati errati.
h) l’attribuzione di un indice di difettosità a livello di intermediario determinato sulla base della rilevanza degli errori rapportata al numero delle dichiarazioni complessivamente trasmesse.
Per quanto riguarda le dichiarazioni reddituali presentate dagli interessati direttamente presso le Strutture periferiche dell’INPS si precisa che a breve, con successivo messaggio, sarà rilasciata un’apposita procedura in ambiente intranet che consentirà l’acquisizione dei modelli presentati.
Per consentire ai pensionati di provvedere agevolmente alla presentazione della dichiarazione reddituale e per risolvere eventuali situazioni particolari i Direttori Provinciali, Subprovinciali e di Agenzia dovranno porre in essere tutte le iniziative necessarie per garantire la massima collaborazione con i soggetti che hanno stipulato la convenzione.
Allegati dal sito INPS
Allegato N. 1
Allegato N. 2
Allegato N. 3
Allegato N. 4
Allegato N. 5
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