INDICE
Premessa
Premessa
Il decreto-legge 20 marzo 2014, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 maggio 2014, n. 78, tra le varie misure a vantaggio delle imprese, è intervenuto sull’impianto a sostegno degli incentivi connessi ai contratti di solidarietà (CdS) difensivi accompagnati da trattamenti straordinari di integrazione salariale (CIGS), apportando rilevanti modifiche alla precedente disciplina dettata dall’articolo 6 del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608.
In particolare, il citato articolo 6, comma 4, del decreto-legge n. 510/1996, prevede, in favore dei datori di lavoro che stipulino contratti di solidarietà, una riduzione contributiva del 35 per cento per ogni lavoratore interessato alla riduzione dell’orario di lavoro in misura superiore al 20 per cento, per la durata del contratto e, comunque, per un periodo non superiore a 24 mesi, nei limiti delle risorse preordinate nel Fondo per l’occupazione.
Il successivo comma 4-bis, come modificato dall’articolo 1, comma 240, lett. c), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dispone che tale limite, a decorrere dall'anno 2017, è pari a 30 milioni di euro annui.
Con i decreti interministeriali 7 luglio 2014, n. 83312, e 14 settembre 2015, n. 17981, sono stati disciplinati i criteri di ammissione alla riduzione contributiva di cui all’articolo 6 del decreto-legge n. 510/1996, e successive modificazioni, in favore delle imprese interessate, a valere sulle risorse stanziate per gli anni 2014, 2015 e 2016[1].
Con il decreto interministeriale del 27 settembre 2017, n. 2, sono state rideterminate le modalità e le regole di accesso alla riduzione contributiva per le imprese che stipulino o abbiano in corso contratti di solidarietà ai sensi del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, o dell’articolo 21, comma 1, lett. c), del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148[2].
Con la circolare n. 18 del 22 novembre 2017 il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali ha emanato le istruzioni per la concessione delle riduzioni contributive disciplinate dal citato D.I. n. 2/2017. Il successivo decreto interministeriale del 30 settembre 2019, n. 278, ha previsto la presentazione delle domande di decontribuzione attraverso un nuovo applicativo web denominato “sgravicdsonline”. Con la circolare n. 17 del 3 ottobre 2019 il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali ha dato indicazioni alle imprese interessate sulle modalità di presentazione delle domande in argomento.
Con la presente circolare si illustrano le modalità per il recupero delle riduzioni contributive in oggetto, a valere sulle risorse stanziate per l’anno 2022.
1. Ambito soggettivo di applicazione. Misura e durata dello sgravio
Per l’anno 2022 sono destinatarie della riduzione contributiva le imprese che al 30 novembre 2022 avevano stipulato un contratto di solidarietà ai sensi del decreto legislativo n. 148/2015, nonché le imprese che avevano un contratto di solidarietà in corso nel secondo semestre dell’anno precedente.
Lo sgravio è riconosciuto, per la durata del contratto di solidarietà e, comunque, per un periodo non superiore a 24 mesi nel quinquennio mobile, sulla contribuzione a carico del datore di lavoro, dovuta sulle retribuzioni corrisposte ai lavoratori interessati alla contrazione dell’orario di lavoro in misura superiore al 20 per cento.
La misura della riduzione contributiva è pari al 35 per cento della contribuzione a carico del datore di lavoro.
2. Iter istruttorio
Completata l’istruttoria delle istanze, la Direzione generale degli Ammortizzatori sociali del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali ha adottato i provvedimenti di ammissione alla riduzione contributiva, per l’importo massimo indicato in ciascuna istanza.
L’Istituto, tenuto alla quantificazione dell’onere effettivo derivante dalla riduzione contributiva richiesta dalle imprese ammesse allo sgravio, può svolgere compiutamente i relativi controlli solo con riferimento a periodi per i quali siano state inviate ed elaborate le denunce Uniemens, recanti le informazioni sulla retribuzione imponibile, sulla contribuzione obbligatoria versata e sulle prestazioni di CIGS conguagliate, riferite ai lavoratori interessati dalla riduzione dell’orario di lavoro concordata nei contratti di solidarietà.
Per quanto attiene, in particolare, alla verifica delle prestazioni di CIGS conguagliate, si richiama l’articolo 7, comma 3, del decreto legislativo n. 148/2015, secondo cui il conguaglio delle integrazioni salariali erogate dalle aziende autorizzate deve essere effettuato, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del termine di durata della concessione o dalla data del provvedimento di concessione, se successivo.
Tanto premesso, si forniscono indicazioni e istruzioni per la fruizione della riduzione contributiva di cui al decreto-legge n. 510/1996 alle sole imprese, destinatarie dei decreti direttoriali di autorizzazione, i cui periodi di CIGS per contratto di solidarietà risultino conclusi entro il 30 giugno 2023 (Allegato n. 1).
Le predette aziende usufruiranno delle riduzioni contributive mediante le operazioni di conguaglio descritte al successivo paragrafo 6.
Le altre aziende, non indicate nell’elenco di cui al citato allegato alla presente circolare, ancorché già destinatarie dei decreti di ammissione alle riduzioni contributive, saranno autorizzate a operare i conguagli con successive comunicazioni.
Con riguardo all’effettiva misura della riduzione contributiva da conguagliare, si precisa che gli importi contenuti nei decreti direttoriali e comunicati alle imprese interessate costituiscono la misura massima dell’agevolazione fruibile.
Fermo il predetto limite massimo, potranno essere conguagliate solo le somme effettivamente spettanti, calcolate sulla base delle indicazioni fornite al successivo paragrafo 3.
3. Calcolo della riduzione contributiva
Come già illustrato nelle precedenti circolari pubblicate dall’Istituto in materia[3], la riduzione contributiva deve essere applicata sui contributi versati per ciascun dipendente interessato all'abbattimento dell’orario di lavoro, come stabilito nel contratto di solidarietà.
Il beneficio della riduzione contributiva deve essere rapportato a ciascun periodo di paga ricompreso nell’arco temporale di autorizzazione alla fruizione del beneficio stesso.
Considerato che l'obbligazione contributiva sorge alla scadenza del periodo di paga, le riduzioni contributive sono applicabili nel periodo cui si riferisce la denuncia contributiva, in relazione all'orario di lavoro effettuato da ogni lavoratore.
Conseguentemente, per ogni mese i datori di lavoro hanno diritto alla riduzione del 35 per cento sulla parte dei contributi a loro carico per ogni lavoratore che, in detto mese, abbia un orario ridotto in misura superiore al 20 per cento rispetto a quello contrattuale.
Non sono soggette alla riduzione contributiva in argomento le seguenti forme di contribuzione dovute dai datori di lavoro interessati:
L’applicazione del beneficio in esame rimane subordinata all’osservanza delle condizioni previste dall’articolo 1, comma 1175, della legge n. 296/2006, in materia di regolarità contributiva e al rispetto della parte economica degli accordi e contratti collettivi.
4. Cumulabilità della riduzione contributiva di cui al decreto-legge n. 510/1996, e successive modificazioni, con il beneficio contributivo Decontribuzione Sud
Secondo l’orientamento affermato nella circolare n. 192 del 23 giugno 1994 e ribadito nelle successive circolari in materia, il beneficio contributivo di cui al decreto-legge n. 510/1996, e successive modificazioni, è in linea generale considerato incompatibile con qualunque altro beneficio contributivo previsto, a qualsiasi titolo, dall’ordinamento; pertanto, i lavoratori, per i quali l’impresa fruisca del predetto esonero, non devono essere destinatari di altre agevolazioni contributive.
Tuttavia, come illustrato nelle circolari n. 55 del 29 aprile 2022 e n. 40 del 5 aprile 2023, il beneficio contributivo in argomento è cumulabile con l’esonero contributivo, denominato “Decontribuzione Sud”, introdotto dall’articolo 27, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, e successive modificazioni. Tale esonero è stato successivamente esteso dall’articolo 1, comma 161, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, fino al 31 dicembre 2029, con la previsione di una diversa modulazione dell’intensità della misura, escludendo dal beneficio i soggetti individuati all’articolo 1, comma 162, della medesima legge.
Quindi, anche le imprese indicate nell’Allegato n. 1 alla presente circolare, che debbono usufruire dell’esonero contributivo di cui al decreto-legge n. 510/1996, e successive modificazioni, per i medesimi lavoratori per i quali abbiano già fruito della “Decontribuzione Sud”, sono tenute a calcolare e applicare il predetto beneficio contributivo sulla contribuzione datoriale residua, che non sia oggetto di esonero ad altro titolo.
5. Adempimenti delle Strutture territoriali
La procedura per il conseguimento della riduzione contributiva deve essere attivata a iniziativa del datore di lavoro.
La Struttura INPS territorialmente competente, accertata la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della riduzione contributiva sulla base della documentazione prodotta dall’azienda (decreto direttoriale di ammissione al beneficio), provvede ad attribuire alla posizione aziendale il codice di autorizzazione "1W", avente il significato di "Azienda che ha stipulato contratti di solidarietà accompagnati da CIGS, ammessa alla fruizione delle riduzioni contributive ex lege 608/1996”.
6. Datori di lavoro che operano con il sistema Uniemens. Modalità di compilazione del flusso. Aziende destinatarie di decreti direttoriali di autorizzazione alla riduzione contributiva finanziata con le risorse stanziate per l’anno 2022
Le aziende interessate dai provvedimenti ministeriali in oggetto (cfr. il citato Allegato n. 1), per esporre nel flusso Uniemens le quote di sgravio spettanti per il periodo autorizzato, devono valorizzare all’interno di
In conformità a quanto stabilito nella deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 5 del 26 marzo 1993, approvata con il D.M. del 7 ottobre 1993, le predette operazioni di conguaglio dovranno essere effettuate entro il giorno 16 del terzo mese successivo a quello di pubblicazione della presente circolare.
Le aziende che hanno diritto al beneficio e che hanno sospeso o cessato l’attività, ai fini della fruizione dello sgravio spettante, devono avvalersi della procedura delle regolarizzazioni contributive (Uniemens/vig).
7. Istruzioni contabili
Per la rilevazione contabile degli oneri per gli sgravi contributivi in argomento riferiti ai contratti di solidarietà, a valere sulle risorse statali stanziate per l’anno 2022, contraddistinti tramite i flussi Uniemens con il codice causale “L991”, secondo le istruzioni riportate nel precedente paragrafo, si istituisce nell’ambito della Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali – evidenza contabile GAW (Gestione sgravi degli oneri sociali ed altre agevolazioni contributive) - il seguente conto di nuova istituzione:
GAW37352 - Sgravi di oneri contributivi a favore dei datori di lavoro per i contratti di solidarietà stipulati ai sensi del D.L. n. 726/1984 convertito, con modificazioni, dalla L. n. 863/1984 o del D.lgs n. 148/2015, Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali e del Ministero delle Economia e delle Finanze n. 2 del 27/09/2017 – anno 2022.
Come di consueto, la gestione dei rapporti finanziari con lo Stato, ai fini del rimborso dei relativi oneri sostenuti dall’Istituto, è di competenza della Direzione generale.
Si riporta nell’Allegato n. 2 la variazione intervenuta al piano dei conti.
Il Direttore Generale | ||
Valeria Vittimberga |
[1] Cfr. le circolari n. 153/2014, n. 77/2016, n. 65/2017 e n. 165/2017 (la circolare n. 98/2018 si riferisce allo stanziamento relativo all’anno 2017).
[2] Per l’illustrazione della disciplina introdotta dal D.I n. 2/2017, si rinvia alle circolari n. 98/2018, n. 133/2019 e n. 55/2022.
[3] Cfr. le circolari n. 192/1994, n. 178/1999, n. 153/2014, n. 98/2018, n. 133/2019, n. 100/2020, n. 55/2022 e, da ultimo, n. 40/2023.
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