Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3496 del 17 febbraio 2006 concernente “ulteriori misure urgenti di protezione civile dirette a fronteggiare i danni conseguenti ai gravi eventi sismici verificatisi nel territorio delle province di Campobasso e Foggia”. Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3507 del 5 aprile 2006, recante “ulteriori misure urgenti di protezione civile dirette a fronteggiare i danni conseguenti ai gravi eventi sismici veriicatisi nel territorio delle province di Campobasso”. Modalità operative per la sospensione. Recupero dei contributi sospesi. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti
Circolare INPS n. 67 del 05.05.2006
SOMMARIO: Si illustra il disposto dell’’art. 3 dell’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3496- applicabile esclusivamente ai datori di lavoro privati aventi sede legale od operativa nei comuni puntualmente individuati nello stesso articolo - e dell’art. 2 dell’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3507- applicabile solo ai lavoratori residenti nei comuni individuati al c. 3 dell’OPCM 3496 ricadenti nella provincia di Campobasso, dipendenti di datori di lavoro privati aventi sede legale od operativa altrove. Infine si impartiscono le disposizioni attuative in materia di recupero dei contributi sospesi
PREMESSA
Con Ordinanza n. 3496 del 17 febbraio 2006, pubblicata nella G.U. n. 50 del 1 marzo 2006, è stata disposta una nuova sospensiva limitata quanto ai soggetti beneficiari, ai territori interessati ed alle modalità di recupero.
Infatti, l’art. 3 espressamente recita: “Ai datori di lavoro privati aventi sede legale od operativa nei seguenti comuni: Castellino del Biferno; Colletorto; Larino; San Giuliano di Puglia; Santa Croce di Magliano; Bonefro; Ripabottoni; Montelongo; Casacalenda; Montano nei Frentani; Marrone del Sannio; Rotella; Ururi; Casalnuovo Monterotaro; Provvidenti; Pietra Montecorvino, e' concessa per il periodo contributivo dal 1° gennaio 2006 al 31 dicembre 2006 la sospensione del versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi, ivi compresa la quota a carico dei lavoratori dipendenti”.
L’art. 4 -che disciplina le modalità di recupero -prevede che “ La riscossione dei contributi e premi non corrisposti per effetto della sospensione di cui all'art. 3 avverra' mediante 12 rate mensili a decorrere dal mese di gennaio 2007”.
Si precisa che la sospensione disposta dall’Ordinanza 3253/2002 e successive proroghe, per quanto concerne i contributi previdenziali ed assicurativi, è terminata il 31/12/2005. Pertanto dal 16 marzo 2006 è iniziato il relativo recupero in 304 rate mensili.
Con Ordinanza n. 3507 del 5 aprile 2006 pubblicata nella G.U. n. 87 del 13 aprile 2006, è stato inoltre previsto, limitatamente alla provincia di Campobasso che “ La sospensione del versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi, per la quota a carico dei lavoratori dipendenti prevista dall'art. 3 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3496 del 2006, si applica anche ai lavoratori residenti nei medesimi comuni della regione Molise dipendenti di datori di lavoro privati avente sede legale od operativa altrove”.
1) SOGGETTI INTERESSATI
L’art. 3 precisa che la sospensione si applica nei confronti dei datori di lavoro privati aventi sede legale od operativa nei comuni successivamente enucleati.
Si precisa che i soggetti beneficiari dovevano operare alla data dell’evento (ottobre 2002). Pertanto i datori di lavoro privato che hanno intrapreso l’attività in epoca successiva non possono beneficiare delle disposizioni contenute nella presente ordinanza.
Dall’espressione usata dal legislatore discendono i seguenti principi:
- tutti i datori di lavoro “ pubblici” sono esclusi da tale beneficio. Rientrano in tale categoria non solo le Amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, ma anche gli Enti territoriali e quelli previdenziali. I datori di lavoro privati che possono beneficiarne sono quelli inquadrati in tutti i settori merceologici (industria, commercio, artigianato, agricoltura, credito e assicurazioni) a condizione che si avvalgano di lavoratori dipendenti e/o parasubordinati;
- I datori di lavoro che si avvalgono della norma in questione sospendono anche la quota a carico del lavoratore;
- Ai sensi dell’art. 2 dell’OPCM 3507, esclusivamente per i comuni individuati nell’art. 3 dell’OPCM 3496, ricadenti nella provincia di Campobasso, il lavoratore ha un diritto autonomo di avvalersi della sospensione della propria quota, anche se il datore di lavoro non se ne avvale perché ha la sede legale od operativa altrove. La sospensione decorre dalla data di presentazione dell’istanza presentata dal lavoratore al proprio datore di lavoro privato. Si sottolinea che il requisito della residenza deve sussistere alla data dell’evento (ottobre 2002). Poiché l’ordinanza in oggetto non prevede efficacia retroattiva, si precisa che le disposizioni contenute decorrono dalla data di pubblicazione nella G.U.; pertanto, a far data dal 14 aprile, i lavoratori residenti nei comuni colpiti dall’evento calamitoso, che prestano attività lavorativa in comuni non calamitati, possono inoltrare istanza tesa ad ottenere la sospensione della quota a proprio carico, ma il periodo dal 31/12/2005 al 13/04/2006 non può essere oggetto di sospensione. Tale disposizione, ai sensi dell’art.3, non è attualmente applicabile alla regione Puglia.
2) COMUNI INTERESSATI
I comuni cui si applica la sospensione sono i seguenti:
Castellino del Biferno; Colletorto; Larino; San Giuliano di Puglia; Santa Croce di Magliano; Bonefro; Ripabottoni; Montelongo; Casacalenda; Montano nei Frentani; Marrone del Sannio; Rotella; Ururi; Casalnuovo Monterotaro; Provvidenti; Pietra Montecorvino.
3) PERIODO DI SOSPENSIONE
Il periodo oggetto di sospensione è quello compreso tra il 1 gennaio 2006 ed il 31 dicembre 2006 per i soggetti destinatari dell’ordinanza n. 3496 e tra il 14 aprile 2006 ed il 31 dicembre 2006 per i lavoratori destinatari dell’ordinanza n. 3507. Ciò comporta che per i primi beneficiari possono essere sospesi i contributi oggetto delle denunce mensili (modelli DM10/2) dei mesi da dicembre 2005 a novembre 2006, mentre per le quote a carico dei lavoratori dipendenti possono essere sospese le denunce da marzo a novembre 2006.
4) AZIENDE
4.1) CODIFICA AZIENDE E MODALITA’ DI COMPILAZIONE DM/10.
Alla posizione contributiva delle aziende interessate alla sospensione in discorso deve essere attribuito il codice di autorizzazione “8J” avente il significato di “azienda interessata alla sospensione contributiva eventi sismici verificatisi nel territorio della provincia di Campobasso e Foggia, ordinanze n. 3496/2006 e 3507/2006”.
La volontà di beneficiare della sospensione deve essere manifestata espressamente con la presentazione delle denunce contributive compilate secondo le indicazioni di seguito fornite.
La sede, nell’apporre il C.A. 8J, avrà cura di verificare se l’azienda richiedente aveva la sede operativa nei comuni precedentemente indicati e se era attiva all’epoca del verificarsi degli eventi sismici di cui trattasi.
Ai fini della predisposizione dei mod. DM10/2 devono essere osservate le seguenti regole:
- compilare i quadri B/C del mod. DM10/2, riferiti a tutti i lavoratori , con le consuete modalità;
- compilare il quadro D con le consuete modalità senza effettuare la sommatoria del totale B;
- determinare l'importo di contributi previdenziali e assistenziali riferiti ai lavoratori per i quali si richiede la sospensione dei contributi;
- calcolare la differenza tra il predetto importo dei contributi e gli importi eventualmente esposti nel quadro D a titolo di agevolazioni contributive riferite ai lavoratori stessi;
- esporre tale differenza (che rappresenta l'importo dei contributi sospesi) nel quadro D facendola precedere dal codice importo di nuova istituzione “N952” avente il significato di "contr. sosp. ex art. 3 Ordinanza 3496/2006 e 3507/2006”.
- effettuare la sommatoria delle partite esposte nel quadro D e riportarle nel totale;
- effettuare la differenza tra gli importi indicati nei totali dei quadri B/C e del quadro D mod. DM10/2 e riportare la stessa come differenza a debito o a credito del datore di lavoro;
- versare il saldo della denuncia a credito I.N.P.S. con le consuete modalità (F24). Tale ipotesi ricorre se non tutti i lavoratori sono interessati dalla sospensione (ad esempio, a seguito di accentramento contributivo) ovvero nei casi in cui la sospensione riguardi la sola quota del lavoratore.
- qualora il saldo risulti a “0” ovvero a credito, il modello deve essere comunque trasmesso telematicamente secondo le vigenti modalità.
4.2) MODALITA’ DI RECUPERO AZIENDE
Secondo quanto disposto dall’art.4, il recupero avverrà entro il 16 gennaio 2007 in unica soluzione o in 12 rate mensili di cui la prima con scadenza 16 gennaio 2007.
Il pagamento deve essere effettuato mediante il Mod. F24 da compilare con le modalità esposte nell’esempio che segue, utilizzando il codice contributo DSOS istituito con la circolare n. 98 del 28.5.2002 ed esponendo la matricola dell’azienda seguita dallo stesso codice utilizzato nel quadro D di denuncia per la rilevazione del credito.
Sezione Inps
SEDE | Codice Contributo | Matricola INPS/ codice INPS/ filiale azienda | Periodo dal | Periodo al | Importi a debito versati | Importi a credito compensati |
Xxxx | DSOS | PPNNNNNNCCN952 | mm/aaaa | Mm/aaaa |
5) GESTIONE SEPARATA
5.1) MODALITA’ DI SOSPENSIONE
Per quanto concerne la contribuzione dovuta dai committenti in favore di propri collaboratori coordinati e continuativi, si precisa che la sospensione riguarda le scadenze comprese tra il 1 gennaio 2006 e il 31 dicembre 2006 e cioè la contribuzione dovuta per i mesi da dicembre 2005 a novembre 2006.
Nella denuncia individuale Emens riferita ai periodi di sospensione, dovrà essere riportato, nell’elemento
04 | Sospensione contributi province Campobasso e Foggia. Ordinanza n. 3496 del 17 febbraio 2006 (validità da dicembre 2005 a novembre 2006) |
05 | Sospensione quota collaboratore residente provincia Campobasso. Ordinanza n. 3507 del 5 aprile 2006 (validità da aprile 2006 a novembre 2006 |
5.2) MODALITA’ DI RECUPERO COLLABORATORI
Il pagamento dei contributi sospesi in unica soluzione verrà effettuato con Mod. F24, utilizzando le causali già in uso per i pagamenti correnti e cioè C10, per gli iscritti ad altra forma assicurativa pensionistica obbligatoria e CXX, per i non iscritti. Deve essere utilizzato un rigo per ogni mese.
Invece, coloro che intendono avvalersi del pagamento dilazionato dovranno presentare la richiesta di rateazione in forma libera e versare con il Mod. F24 inserendo nella causale contributo il codice “COC” istituito con la circolare n. 98/2002. Nel campo successivo ( matr.INPS /codice inps/filiale azienda) deve essere inserito il codice di 12 caratteri cosi composto: 049999999999 per la sospensione ex ord. 3496(Campobasso e Foggia) ed il codice 059999999999 per la sospensione ex ord.3507 (Campobasso).
6) CONVENZIONE INPS/REGIONE
Si fa presente che l’art. 5 dell’Ordinanza n. 3496 prevede che l’onere per il mancato introito dei contributi sospesi, valutato per l’anno 2006 in 5,4 milioni di euro per la regione Molise e in 1 milione di euro per la regione Puglia, sia anticipato dalle regioni medesime e che la regolazione dei rapporti finanziari tra l’Istituto e le regioni stesse sia disciplinata da apposita convenzione, da stipulare entro 60 giorni dalla data di pubblicazione dell’ordinanza.
Si fa, pertanto, riserva di fornire lo schema di convenzione e le conseguenti istruzioni operative e contabili.
7) PRECISAZIONI
1. Si precisa che eventuali versamenti già effettuati dai soggetti beneficiari della sospensione, non possono essere oggetto di restituzione, né di compensazione nei successivi DM.
2. La sospensione disposta dall’ordinanza 3496 è, sia per quanto riguarda i soggetti, che per i territori, una nuova sospensione. Ne consegue che dal 16/3/2006 decorre il recupero della sospensione disposta dall’OPCM 3253/2002 per tutti i soggetti, non potendosi ravvedere continuità nei due provvedimenti.
3. l’espressione sede legale od operativa va interpretata nel senso che la sospensione del versamento dei contributi spetta unicamente con riferimento ai lavoratori impiegati nelle zone colpite dagli eventi calamitosi, indipendentemente dalla circostanza che in tali zone vi sia o meno la sede legale del datore di lavoro.
4. A seguito dell’incontro presso il Dipartimento della Protezione Civile tenuto mercoledì 1 marzo, nel corso del quale è stato analizzato l’art. 4 della L. 286/2002 in relazione alla nota di precisazioni emessa dallo stesso Dipartimento ed alla circolare n. 6/2006 dell’Istituto, è stata confermata la legittimità dell’orientamento dell’Istituto. Infatti, la proroga dello stato di emergenza opera automaticamente il differimento dei termini di cui all’art. 4 della L. 286/2002, in quanto l’espressione usata nel testo “ …in scadenza nel periodo di vigenza delle dichiarazioni di emergenza…” non può assumere significati diversi. Restano pertanto confermate le disposizioni contenute nella circolare n. 6/2006.
8) ISTRUZIONI CONTABILI
8.1) SOSPENSIONE CONTRIBUTIVA
Per la rilevazione contabile dei contributi sospesi ai datori di lavoro delle province di Campobasso e Foggia, per effetto dell’art. 3 dell’Ordinanza n. 3496/2006 e dell’art. 2 dell’Ordinanza n. 3507/2006, secondo quanto specificato nel precedente punto 4), evidenziati nei modelli DM 10/2 con il previsto codice “N952”, è stato istituito il conto GPA 00/110, che deve essere assistito da apposito partitario contabile.
Il programma di ripartizione contabile della procedura DM provvede, tra l’altro, alla emissione in duplice copia di apposita lista di analisi delle posizioni aziendali affluite al conto di cui sopra è cenno. Copia di detta lista deve essere trasmessa all'Ufficio competente per la contabilità ai fini dell’apertura e della gestione dei crediti sul citato partitario.
8.2) RECUPERO CONTRIBUTI SOSPESI
Per quanto attiene il recupero dei contributi in questione, le relative riscossioni sono imputate al sopra citato conto GPA 00/110, mediante scritture di storno, esclusivamente di cassa, delle contabilizzazioni effettuate provvisoriamente al conto GPA 52/099.
Per l’effettuazione di tali scritture di storno e per l’aggiornamento del partitario del conto GPA 00/110 si fa rinvio alle istruzioni di cui al messaggio n. 39828 del 7.12.2004.
Attraverso le risultanze del suddetto partitario, per una più incisiva azione di recupero, al competente Ufficio amministrativo devono essere segnalate le aziende la cui situazione contabile evidenzi il mancato versamento delle somme dovute, ovvero il mancato rispetto della periodicità prevista per l’effettuazione dei versamenti medesimi.
Inoltre, si fa presente che al conto GPA 00/110 viene abbinata la causale esistente di modello FL02 10106, in quanto le conseguenti riscossioni sono relative a contributi contenuti nelle denunce di mod. DM 10/2.
Il recupero dei contributi dovuti dai committenti per gli iscritti alla Gestione ex art. 2, comma 26, legge n. 355/1995, secondo le modalità previste al precedente punto 5), viene imputato al conto PAR 52/010, se il pagamento avviene in unica soluzione, oppure al conto PAR 52/020, nei casi di pagamento dilazionato.
Per quanto riguarda, infine, le modalità di contabilizzazione del recupero – a partire dal 16 marzo 2006 - dei contributi sospesi, a seguito dell’Ordinanza n. 3253/2002 e successive proroghe, si rimanda alle istruzioni contenute nella circolare n. 105 del 13 luglio 2004.
Nell’allegato che segue viene riportato il conto GPA 00/110, di nuova istituzione.
Allegato 1
VARIAZIONI AL PIANO DEI CONTI
(omesso)
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