Circolare INPS n. 67 del 30.04.2009

Legge 9 aprile 2009, n. 33, articolo 7 quater, comma 6: affidamento agli Agenti della Riscossione della prosecuzione dei procedimenti esecutivi relativi ai crediti in gestione presso gli Uffici Legali dell’Istituto, già oggetto di procedimenti civili di cognizione ordinaria e di esecuzione
Circolare INPS n. 67 del 30.04.2009

SOMMARIO: Si illustrano le modalità per procedere all’affidamento agli Agenti della riscossione di crediti già in carico agli Uffici Legali in base a quanto dispone la legge 9 aprile 2009, n. 3,3 entrata in vigore l’11 aprile 2009

Premessa
L’art. 7 quater, comma 6, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5 convertito in legge 9 aprile 2009, n. 33 (1), ha disposto che la “prosecuzione dei procedimenti esecutivi relativi ai crediti di cui all’art. 13, comma 6, della legge 23/12/1998, n. 448 e successive modificazioni, già oggetto di procedimenti civili di cognizione ordinaria e di esecuzione, è affidata agli agenti della riscossione, di cui all’art. 3 del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito con modificazioni, dalla legge 2/12/2005, n. 248, che provvederanno alla loro esazione ai sensi e con le modalità previste dal decreto del Presidente della Repubblica 29/9/1973, n. 602, e successive modificazioni.”
La finalità della norma è quella di ricondurre ad unitarietà le procedure coattive di recupero nei confronti di debitori già conosciuti e di ottenere una maggiore efficacia dell’attività di esazione coattiva in virtù delle più ampie possibilità di azioni attribuite, in base alle disposizioni vigenti, agli Agenti della Riscossione (A.d.R.).

Disposizioni Attuative
La nuova norma dispone perciò l’affidamento agli Agenti della Riscossione dei crediti previdenziali in carico agli Uffici Legali dell’Istituto oggetto, a suo tempo, di cessione e non iscritti a ruolo secondo quanto previsto dall’art. 13, comma 6, della 23/12/1998, della legge n. 448 e successive modificazioni (2).
Trattasi di quei crediti contributivi, vantati nei confronti di aziende con dipendenti e di lavoratori autonomi e agricoli, non interessati da procedure concorsuali e/o da procedimenti giudiziari in corso, rispetto ai quali l’attività di recupero non proseguirà più in via ordinaria, bensì mediante l’attivazione del procedimento di riscossione coattiva a mezzo ruolo.
L’ iscrizione a ruolo dei crediti sopra descritti avverrà in via prioritaria per quelli vantati nei confronti delle aziende con dipendenti e, successivamente, si estenderà a quelli dei lavoratori autonomi e agricoli.
Per porre in essere tutte le attività propedeutiche all’infasamento dei crediti sopra individuati, presso ogni Sede dovrà essere costituito un gruppo di lavoro composto da un legale della Sede provinciale e da due o più funzionari, rispettivamente dell’ufficio legale e dell’unità di processo aziende con dipendenti, esperti nelle attività di recupero crediti, in relazione alla quantità dei crediti da affidare agli Agenti della riscossione.
Il gruppo di lavoro provvederà ad individuare i crediti di cui sopra e ad aggiornare la procedura recupero crediti (pgm. 4654).
Al riguardo, con riferimento ai crediti da infasare, si forniscono le seguenti indicazioni:
1. per i crediti con procedura esecutiva in corso, l’iscrizione a ruolo avverrà al termine della esecuzione per la parte di credito non soddisfatta;
2. per i crediti insinuati nel passivo di procedura concorsuale, l’iscrizione a ruolo avverrà, al termine della procedura, per la parte di credito non soddisfatta nella ipotesi di ritorno in bonis del debitore;
3. per il crediti ancora in attesa di essere insinuato nel passivo di una procedura concorsuale pendente l’iscrizione a ruolo avverrà immediatamente.
4. per il crediti con titolo esecutivo da azionare nuovamente, l’iscrizione a ruolo avverrà immediatamente.
E’ necessario sottolineare la necessità che le strutture periferiche, in attesa dell’affidamento dei crediti all’Agente della riscossione, dovranno continuare a svolgere tutte le attività giudiziali ed extragiudiziali ai fini della tutela del credito dell’Istituto.
In considerazione della circostanza che l’istanza di fallimento per i crediti previdenziali non è atto di riscossione coattiva ma atto di parte, così come precisato dall’Avvocatura Centrale, si ritiene opportuno provvedere alla presentazione delle istanze di fallimento nei confronti di tutti i debitori per i quali le procedure ordinarie di esecuzione si siano concluse negativamente.

Disposizioni procedurali
L’aggiornamento della procedura recupero crediti avverrà con la trasformazione dei c.s.l. 0416 e 8416 nei seguenti codici di nuova istituzione:
- 8161 - credito con titolo esecutivo da azionare nuovamente (vedi n. 1 e n. 4 del precedente punto 1.);
- 8162 - credito insinuato nel passivo di procedura concorsuale, (vedi n. 2 del precedente punto 1.);
- 8163 - credito non insinuato nel passivo di una procedura concorsuale pendente (vedi n. 3 del precedente punto 1.).
L’importo del credito da affidare all’agente della riscossione dovrà risultare così composto:
- contributi previdenziali ed assistenziali dovuti
- sanzioni civili;
- spese vive liquidate dal giudice ovvero sostenute in precedenti esecuzioni;
- diritti ed onorari legali liquidati dal giudice.
La procedura recupero crediti aziende verrà opportunamente modificata per consentire l’acquisizione degli ultimi due dati riferiti all’attività legale svolta.
Dopo la conclusione della fase di aggiornamento della procedura recupero crediti, ciascuna Sede provvederà all’iscrizione a ruolo dei crediti nei termini sopra indicati, avendo cura di affidare all’agente della riscossione con assoluta priorità i crediti per i quali risulta più vicino lo spirare del termine di prescrizione, atteso che dalla data di entrata in vigore della norma in esame, l’Istituto non può dar corso a nuove espropriazioni forzate secondo le norme del codice di procedura civile.
Con successivi messaggi si provvederà a comunicare gli aggiornamenti della procedura recupero crediti aziende (pgm. 4654), al fine di consentire la variazione dei nuovi codici stato lavorazione, nonché ulteriori istruzioni che si renderanno necessarie nel corso dello svolgimento delle descritte attività.
L’iscrizione a ruolo dei crediti in oggetto, quale azione propedeutica che consentirà la loro esazione da parte degli Agenti della Riscossione, costituisce un’attività imprescindibile per l’Istituto al fine di dare piena attuazione al dettato legislativo.
Le strutture periferiche avranno cura di concludere la fase di aggiornamento dell’archivio recupero crediti entro il 30 giugno 2009.
Le Sedi regionali, anche in relazione al nuovo modello organizzativo previsto con le disposizioni comunicate con circolare n. 37 del 4 marzo 2009, svolgeranno un ruolo di regia e di controllo di gestione e di verifica diretta sulla corretta esecuzione dei compiti affidati ai gruppi di lavoro, in relazione alla quantificazione dei crediti da iscrivere a ruolo ed alla tempestività dell’intera operazione che verrà costantemente monitorata a livello centrale a cura delle direzioni competenti.

(1) Supplemento ordinario n. 49 della G.U. n. 85 dell’11 aprile 2009
(2) art. 13, comma 6, legge 448/1998:
omissis …
“L’Inps iscrive a ruolo i crediti oggetto della cessione, secondo le modalità previste dall’art. 24 del decreto leg.vo 26 febbraio 1999, n. 46, ad eccezione dei crediti oggetto di dilazione concessa antecedentemente al 30 novembre 1999, dei crediti di regolarizzazione contributiva agevolata prevista da norme di legge e dei crediti già oggetto di procedimenti civili di cognizione ordinaria e di esecuzione…”

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