Art. 7, c. 13 del D.lgs. n.81/2000. Incentivo alle agenzie di promozione di lavoro e d’impresa per la ricollocazione lavorativa di lavoratori ex LSU. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti
Circolare INPS n. 69 del 03.04.2002
SOMMARIO: Istruzioni operative per il conguaglio dell’incentivo, previsto dall’art. 7, c.13 del D.lgs. n. 81/2000, a favore delle agenzie di promozione di lavoro e d’impresa che hanno ricollocato lavoratori ex LSU con contratto di lavoro a tempo indeterminato
Premessa.
Il decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81 - contenente, tra l’altro, incentivi volti alla creazione di stabile occupazione per i lavoratori impegnati in lavori socialmente utili - all’art. 7, c.13, ha previsto la concessione, alle agenzie di promozione e di lavoro, di un contributo di lire 3 milioni a soggetto, per le ricollocazioni, con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato, successive all’entrata in vigore del decreto legislativo medesimo (1).
Quest’ultimo aveva subordinato la concessione del contributo alla ripartizione, nell'ambito del Fondo per l'occupazione, delle risorse necessarie.
Il Ministero del Lavoro – Dipartimento per le politiche del lavoro e dell’occupazione - Direzione generale ammortizzatori sociali ed incentivi all’occupazione - con nota protocollo n. 1389 del 6 febbraio 2002, ha fornito gli indirizzi utili all’erogazione dell’incentivo in parola.
Con la presente circolare, si forniscono le istruzioni per l'attuazione pratica della norma.
1. Destinatari.
Le agenzie di promozione di lavoro e d’impresa interessate, riconosciute al 31/12/1999, sono quelle individuate negli articoli 1 e 2 del Decreto Ministero del Lavoro 24 febbraio 1998 e già destinatarie delle disposizioni di cui all’art. 5, c.1 del DM 21/5/1998 (2).
2. Condizioni per l’ammissibilità al beneficio e modalità di erogazione.
Secondo gli orientamenti ministeriali, l’incentivo è contemplato:
- per le assunzioni, con contratto di lavoro a tempo indeterminato;
- per le assunzioni effettuate, entro il 31/12/2001, presso gli Enti locali e gli Enti pubblici economici dotati di autonomia finanziaria (art. 78, c. 6 della legge n. 388/2000) di lavoratori appartenenti al bacino indicato all’articolo 2 c.1 del Decreto legislativo n. 81/2000.
Per l’accesso all’incentivo, le agenzie di promozione di lavoro e d’impresa presenteranno domanda alla Sede dell’Istituto territorialmente competente, allegandovi:
a) elenco nominativo dei lavoratori ricollocati unitamente ai loro dati anagrafici, con l’indicazione del datore di lavoro che ha proceduto all’assunzione ed alla dichiarazione relativa alla specifica attività svolta per la ricollocazione dei lavoratori medesimi. La dichiarazione deve contenere anche la data di assunzione, intendendosi l’incentivo erogabile per le ricollocazioni intervenute a decorrere dal 22 aprile 2000 (data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 81/2000).
b) dichiarazione del datore di lavoro che attesti l’avvenuta assunzione a tempo indeterminato del lavoratore per il tramite dell’attività svolta dall’agenzia che richiede il beneficio. Detta dichiarazione deve essere conforme all’attestazione di cui al precedente punto a).
L'incentivo è erogato in unica soluzione mediante conguaglio sui versamenti contributivi dovuti dalle agenzie di promozione di lavoro e d’impresa, alle seguenti condizioni:
- che i lavoratori ricollocati siano stati impegnati in progetti di lavori socialmente utili e che abbiano effettivamente maturato dodici mesi di permanenza in tali attività nel periodo dal 1 gennaio 1998 al 31 dicembre 1999;
- che, a seguito dell’avvenuta assunzione, gli stessi abbiano cessato di percepire il relativo assegno.
Le Sedi, dopo aver verificato il rispetto delle condizioni sopra esposte avvalendosi, tra l’altro, dei dati contenuti nell’archivio dei pagamenti dell’assegno LSU, autorizzeranno le agenzie di promozione di lavoro e d’impresa a fruire dell’incentivo nella misura loro spettante.
3. Importo dell’incentivo e tipologia di assunzione.
Il beneficio consiste nell'erogazione di un incentivo pari a 3 milioni di lire per ogni lavoratore ricollocato con contratto di lavoro a tempo indeterminato.
L’incentivo è concesso in misura intera anche nelle ipotesi di ricollocazione con contratto a tempo indeterminato, con orario settimanale pari o superiore alle 30 ore.
Nei casi, invece, di assunzione con contratto a tempo indeterminato, con orario inferiore a 30 ore settimanali, il contributo non potrà essere corrisposto.
4. Codifica aziende - Modalità operative.
Le posizioni relative alle aziende ammesse al beneficio ex art. 7, comma 13 del decreto legislativo n. 81/2000, saranno contrassegnate con il già previsto codice di autorizzazione "6T" che assume il più ampio significato di “posizione relativa ad agenzia di promozione di lavoro e d’impresa avente titolo al beneficio ex art.5, c.1 del DM 21/5/98 e/o al beneficio ex art. 7, c. 13 del D.lgs n. 81/2000”.
5. Modalità di compilazione del mod. DM10/2.
Ai fini della compilazione del mod. DM10/2 le aziende autorizzate al beneficio in trattazione provvederanno a riportarne il relativo ammontare in uno dei righi in bianco del quadro "D" del mod.DM10/2 facendolo precedere dalla dicitura “contr. art 7, c. 13, D.lgs. n. 81/2000” e dal codice di nuova istituzione "L996".
I crediti risultanti dalle denunce di modello DM10/2 potranno, ovviamente, essere rimborsati ove il soggetto contribuente ne abbia fatto apposita richiesta nella denuncia stessa.
Si rammenta, a tal fine, che la denuncia a credito dell'azienda dovrà essere presentata direttamente alla Sede INPS competente per territorio entro le scadenze di legge.
Nell’ambito della riscossione unificata di tributi e contributi di cui al D.Lgs. n. 241/1997 e successive modificazioni e integrazioni, le somme in argomento potranno essere portate in compensazione sul modello F24 secondo le consuete modalità, a condizione che il soggetto contribuente non ne abbia richiesto il rimborso.
Al riguardo, si ricorda che l’articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Finanziaria 2001), a decorrere dal 1 gennaio 2001, ha fissato in lire 1 miliardo per ciascun anno solare il limite massimo dei crediti d’imposta e dei contributi compensabili.
6. Istruzioni contabili.
Ai fini della rilevazione contabile degli incentivi di che trattasi, evidenziati nei modd. DM 10/2 con il codice " L996" secondo le modalità previste al precedente punto 5., è stato istituito il conto GAW 32/39 (vedi allegato n. 1) in quanto i relativi oneri, posti a carico dello Stato, dovranno essere rilevati nella Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali.
Per la movimentabilità di detto conto, nei casi di acquisizione manuale delle registrazioni contabili, si richiamano le disposizioni contenute nel messaggio n. 00543 del 4.5.1994 (utilizzazione del codice utente "1" e del codice documento "95").
___________________
(1) vedi circolare n. 188 del 15 novembre 2000 – punto 8.
(2) vedi circolare n. 99 del 9 maggio 2001 - allegato 2.
Allegato 1
VARIAZIONI AL PIANO DEI CONTI
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