Circolare INPS n. 69 del 29.05.2014

Lavoratori addetti all?industria tessile/abbigliamento/moda. Una Tantum. Ricalcolo delle prestazioni economiche di maternit?, di malattia, di integrazione salariale e di congedo matrimoniale

 

Sommario:

Gli arretrati retributivi previsti dall?Accordo 4 febbraio 2014 per il rinnovo del C.C.N.L. per l?industria tessile/abbigliamento/moda (euro 250,00 lordi per il periodo 01.04.2013 - 31.12.2013) sono valutati pure ai fini della determinazione delle prestazioni economiche di malattia, di maternit?, di congedo matrimoniale e di integrazione salariale.

L?Accordo 4 febbraio 2014, per il rinnovo del C.C.N.L. per i lavoratori dell?industria tessile/abbigliamento/moda ha previsto, tra l?altro, la corresponsione a titolo di arretrati retributivi, ai lavoratori in forza alla data del 5 dicembre 2013, di un importo forfettario di euro 250,00 lordi, da corrispondere in due tranches di uguale importo: euro 125,00 con la retribuzione del mese di febbraio 2014 ed euro 125,00 con la retribuzione del mese di giugno 2014 da commisurare all?anzianit? di servizio maturata nel periodo 1 aprile - 31 dicembre 2013 (v. testo contrattuale, allegato n. 1).

L?una tantum ? ridotta proporzionalmente, per i contratti di lavoro part-time, in ragione del minore orario di lavoro convenuto.

L?importo dell?una tantum non ? utile agli effetti del computo di alcun istituto contrattuale e legale ed ? esclusa, altres?, dalla base di calcolo del trattamento di fine rapporto.

L?una tantum non compete per i periodi mensili nei quali si ? verificata una sospensione della prestazione lavorativa senza diritto alla retribuzione (ad. es., a causa di servizio militare, aspettativa, congedo parentale, cassa integrazione guadagni a zero ore settimanali).

Sono, invece, considerate utili ai fini della maturazione dell?una tantum le assenze dal lavoro per malattia, infortunio, gravidanza e puerperio, congedo matrimoniale, donazione di sangue intervenute nel periodo 1 aprile 2013 - 31 dicembre 2013, che abbiano dato luogo al pagamento di trattamenti economici previdenziali a carico dell?Istituto competente e, ove dovuto, all?integrazione a carico delle aziende.

Ai lavoratori che nel periodo considerato abbiano fruito di trattamenti di Cassa integrazione guadagni, di riduzione dell?orario di lavoro per contratti di solidariet? e/o di altre prestazioni economiche previdenziali, l?importo dell?una tantum sar? corrisposto secondo le disposizioni vigenti in materia.

Circa i riflessi sulle prestazioni economiche di malattia e di maternit? (nonché sui riposi orari post-partum, sulle "retribuzioni? corrisposte ai donatori di sangue e sulle altre prestazioni a carico dell?INPS, conguagliabili con i contributi) erogate nel periodo a cui si riferiscono gli arretrati retributivi in questione, si ribadiscono, in quanto applicabili, le disposizioni fornite, secondo le quali detti emolumenti vanno conteggiati nei limiti della quota riferita al mese considerato, da computare secondo le regole previste per le mensilit? aggiuntive o premi (v. circolare 127 del 17.05.1991 e le altre precedenti ivi richiamate, a cui si deve aver riguardo anche per le modalit? di conguaglio).

Ovviamente, in relazione al sistema vigente per il calcolo delle prestazioni economiche di malattia e di maternit?, la particolare applicazione potr? interessare i soli eventi iniziati tra i mesi di maggio 2013 e di gennaio 2014 (salvo, per la malattia, il caso di ricaduta).

Per quanto attiene agli effetti riflessi sulle integrazioni salariali, sia ordinarie che straordinarie, erogate nell?ambito del periodo cui si riferisce la spettanza dell?importo in questione (1? aprile 2013 ? 31 dicembre 2013), devono applicarsi le istruzioni impartite in materia di ricalcolo delle prestazioni in argomento con la circolare n. 58 del 05.03.1991.

Resta fermo che le quote di "una tantum? relative ai periodi integrati nell?arco di tempo sopraindicato potranno essere poste in pagamento entro la capienza del limite stabilito dai massimali mensili che, come noto (cfr. circ. n. 25 del 27.01.1996), riguardano anche le integrazioni salariali ordinarie.

In merito, infine, ai riflessi sull?ammontare delle integrazioni salariali relative ai contratti di solidariet? (art. 1 DL 726/84 convertito dalla legge 863/84) ? il cui importo, si rammenta, ? pari per i periodi di competenza dell?anno 2013 all?80% della retribuzione persa a seguito della riduzione di orario (cfr. msg. n. 1114 del 18.01.2013, nonché le ulteriori istruzioni operative di cui al msg. n. 3234 dell?11.03.2014 nella parte esclusivamente riferibile al 2013) - e dell?assegno per congedo matrimoniale si richiamano le disposizioni contenute nella circolare n. 247 del 23.10.1992.


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