Aziende agricole - definizione agevolata dei contributi sospesi a seguito del sisma del 1997 che ha interessato le regioni Marche e Umbria
Circolare INPS n. 70 del 20.05.2009
SOMMARIO: 1. Premessa 2. definizione agevolata 3 .periodi di oggetto di agevolazione 4. modalità di pagamento 5. adempimenti delle sedi
PREMESSA
Con circolare n. 2 del 4 gennaio 2008 era stato comunicato il differimento al 30 aprile 2008 dei termini di pagamento dei contributi sospesi a seguito del sisma che ha colpito le regioni Marche e Umbria nel 1997.
Con la circolare n. 103 del 27 novembre 2008 è stato illustrato il disposto del DL n. 162 del 23 ottobre 2008, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2008 n. 201, che consente ai soggetti beneficiari della sospensione contributiva di definire in modo agevolato la propria posizione debitoria.
DEFINIZIONE AGEVOLATA
I soggetti interessati possono definire la propria situazione debitoria in maniera agevolata versando il 40% dell’ammontare dei contributi sospesi, al netto dei versamenti già eseguiti, in 120 rate mensili di pari importo e consecutive.
Le aziende interessate devono presentare alla sede competente, entro il 5 giugno 2009, una domanda di adesione al beneficio utilizzando il modello allegato. Tale domanda non ha carattere autorizzatorio,ma è necessaria per individuare e gestire il fenomeno.
La definizione è applicabile a ciascun carico iscritto a ruolo, oggetto delle sospensioni indicate e non è ammesso il rimborso delle somme spontaneamente pagate.
L’art. 3 comma 2 del decreto-legge n. 162 del 23/10/2008 prevede che le rate debbano essere versate entro il 16 di ogni mese a decorrere dal 16 gennaio 2009.
Il mancato versamento di una rata, in deroga ai principi generali, non comporta decadenza dal beneficio della rateazione ma concretizza esclusivamente un’omissione contributiva relativa alla singola rata, che determinerà l’applicazione delle specifiche sanzioni previste per il mancato o ritardato versamento dei contributi (art. 116 commi 8-20 legge n. 388/2000 – circolare n. 110 del 23 maggio 2001 )
Per il recupero delle somme non corrisposte alle prescritte scadenze l’Istituto, in applicazione dell'articolo 24 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, si avvarrà dell’iscrizione a ruolo.
CONTRIBUTI OGGETTO DI AGEVOLAZIONE
La contribuzione sospesa ed oggetto di agevolazione è quella già indicata nella circolare n. 165 del 6 novembre 2002.
MODALITA’ DI PAGAMENTO
Le aziende che intendono avvalersi della definizione agevolata della posizione debitoria riceveranno, dopo la presentazione della domanda sopra citata, una comunicazione contenente le indicazioni utili per effettuare il primo versamento comprensivo delle rate scadute entro il 16 giugno 2009.
Le aziende che, invece, non intendono usufruire della definizione agevolata oggetto della presente circolare, verseranno l’intero importo secondo le modalità ordinarie e precisamente in 56 rate mensili per i comuni dichiarati disastrati e in 176 rate mensili per i comuni dichiarati danneggiati.
ADEMPIMENTI DELLE SEDI
Si invitano i Direttori delle Sedi interessate a prendere contatti con le Associazioni datoriali e gli Enti di Patronato per illustrare i contenuti della presente circolare e sensibilizzarli, in clima di collaborazione, sull’esatta compilazione e sui termini di presentazione delle domande, al fine di procedere all’acquisizione delle stesse in tempo utile per la predisposizione delle modalità di pagamento che saranno portate a conoscenza delle aziende.
Nel raccomandare la massima tempestività nell’acquisizione delle domande, si evidenziano le sigle accettate dalla procedura che sono:
T97-DAN/E – comuni danneggiati
T97-DIS/E – comuni disastrati
Allegato N. 1 in formato pdf dal sito INPS
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