Prestazioni economiche di malattia, di maternità e dell’assicurazione tubercolosi. Salari medi e convenzionali e altre retribuzioni o importi. Anno 2001
Circolare INPS n. 72 del 26.03.2001
SOMMARIO: importi da prendere a riferimento per l’erogazione nell’anno 2001 delle prestazioni di malattia, maternità e TBC per: 1. Lavoratori soci degli organismi cooperativi di cui al DPR 602/1970, art. 4. 2. Lavoratori agricoli a tempo determinato e piccoli coloni e compartecipanti familiari. 3. Lavoratori italiani operanti all’estero, in Paesi extracomunitari. 4. Lavoratrici addette ai servizi domestici e familiari (solo maternità). 5. Lavoratrici commercianti, artigiane, CD - CM (solo maternità). 6. Lavoratrici iscritte alla gestione separata dei lavoratori autonomi (solo maternità).
Ai fini della liquidazione delle indennità di malattia, di maternità e dell’assicurazione tubercolosi (1), la cui misura deve essere calcolata con riferimento a periodi di paga compresi nell’anno 2001, si portano a conoscenza gli importi giornalieri sulla cui base vanno determinate, per le seguenti categorie di lavoratori interessati, le prestazioni economiche di cui trattasi.
1) LAVORATORI SOCI DI SOCIETÀ E DI ENTI COOPERATIVI ANCHE DI FATTO DI CUI AL D.P.R. 30 APRILE 1970, N. 602, ART. 4.
Per i lavoratori in epigrafe, in applicazione della normativa vigente circa il limite minimo della retribuzione giornaliera - art. 1, comma 3, del D.L. 29.7.1981, n. 402, convertito nella legge 26.9.1981, n. 537 (2) -, i trattamenti economici previdenziali in oggetto relativi ad eventi indennizzabili sulla scorta di periodi di paga cadenti nell’anno 2001 - e, cioè, quelli insorti a partire dal 1° febbraio 2001, salvo che l’evento, pur iniziato nel mese di gennaio 2001, debba essere indennizzato con la retribuzione del medesimo mese, in quanto il rapporto di lavoro è sorto nel mese di gennaio 2001 (3) - sono da liquidare, nella misura percentuale prevista, sulla base dell’importo di Ł 39.060, pari a Euro 20.17 (4).
Le Sedi, nel dare notizia di quanto precede alle Società ed Enti Cooperativi interessati, disporranno, altresì, per le necessarie integrazioni relativamente alle prestazioni di cui trattasi e, cioè, quelle di malattia, di maternità e dell’assicurazione tubercolosi, riferite ad eventi indennizzabili sulla scorta di periodi di paga inclusi nell’anno 2001, eventualmente liquidate con le precedenti misure.
2) LAVORATORI AGRICOLI A TEMPO DETERMINATO E PICCOLI COLONI E COMPARTECIPANTI FAMILIARI.
Anche per l’anno 2001 (art. 4 decreto legislativo 16.4.1997, n. 146) il salario medio convenzionale da utilizzare per il pagamento, ai lavoratori agricoli a tempo determinato, delle prestazioni temporanee corrisponde a quello rilevato nel 1995 (a quello, cioè, riportato nei decreti ministeriali pubblicati nel 1996 - v. circ. n. 242/1997).
Si rammenta che, in base alla citata norma, a far data dal 1.1.1998, i suddetti salari convenzionali valgono soltanto nel caso - e fino al momento - in cui, nella provincia interessata, il contratto collettivo provinciale abbia stabilito, per la qualifica per la quale è assunto il lavoratore, una retribuzione superiore a quella convenzionale come sopra individuata (v. circolare n. 182/1998).
Si rammenta altresì che, ai fini del calcolo delle prestazioni economiche in argomento nei confronti dei compartecipanti familiari e dei piccoli coloni, continuano invece ad essere presi a riferimento i salari medi convenzionali determinati anno per anno per ciascuna provincia con i decreti previsti dall’art. 28 del DPR n. 488/68.
I relativi salari saranno rilevabili dalla specifica circolare che sarà emanata sull’argomento.
3) LAVORATORI ITALIANI OPERANTI ALL’ESTERO, IN PAESI EXTRACOMUNITARI.
Con D.M. 23.1.2001 (G.U. 30 gennaio 2001, n. 24) sono state determinate le retribuzioni convenzionali da prendere a base per il calcolo dei contributi dovuti, a favore dei lavoratori italiani operanti all’estero, in paesi extracomunitari, per le assicurazioni obbligatorie non contemplate da accordi in materia di sicurezza sociale.
Le predette retribuzioni, utilizzabili anche per la liquidazione delle prestazioni economiche in oggetto per le quali sono da prendere a riferimento le retribuzioni relative all’anno 2001, sono riportate in circolare a parte, in corso di emanazione.
4) LAVORATRICI COMUNITARIE ED EXTRACOMUNITARIE ADDETTE AI SERVIZI DOMESTICI E FAMILIARI.
Per il pagamento della indennità di maternità per astensione obbligatoria alle lavoratrici in argomento, devono essere utilizzate le seguenti retribuzioni convenzionali orarie, valevoli dal 1.1.2001 al 31.12.2001 (v. circ. n. 71 del 22.3.2001):
- Ł. 10.300 (Euro 5,32) per le retribuzioni orarie effettive fino a Ł. 11.590 (Euro 5,99)
- Ł. 11.590 (Euro 5,99) per le retribuzioni orarie effettive da Ł. 11.591 fino a Ł. 14.150 (Euro 7,31)
- Ł. 14.150 (Euro 7,31) per le retribuzioni orarie effettive oltre Ł. 14.150 (Euro 7,31)
- Ł. 7.480 (Euro 3,86) per i rapporti di lavoro con orario superiore a 24 ore settimanali.
5) LAVORATRICI AUTONOME COMMERCIANTI, ARTIGIANE, CD - CM.
Per il pagamento della indennità di maternità per astensione obbligatoria e facoltativa alle coltivatrici dirette, mezzadre e colone, il cui parto sia avvenuto nell’anno 2001 (anche quando il periodo indennizzabile ante partum sia iniziato nel 2000) ed alle commercianti e artigiane, per le quali il periodo indennizzabile abbia inizio nell’anno 2001, devono essere utilizzati i seguenti importi.
Coltivatrici dirette, colone e mezzadre: Ł. 60.980 (Euro 31,49) corrispondenti al limite minimo di retribuzione giornaliera fissata per l’anno 2000 per gli operai agricoli a tempo indeterminato (v. tab. A allegata alla circolare n. 17 del 28.1.2000).
Artigiane: Ł. 62.630 (Euro 32,35) corrispondenti al limite minimo di retribuzione giornaliera fissata per l’anno 2001 per la qualifica di impiegato dell’artigianato (v. tab A allegata alla circolare n. 33 del 8.2.2001)
Commercianti: Ł. 54.890 (Euro 28,35) corrispondenti al limite minimo di retribuzione giornaliera fissata per l’anno 2001 per la qualifica di impiegato del commercio (v. tab A allegata alla circolare n. 33 del 8.2.2001)
6) LAVORATRICI ISCRITTE ALLA GESTIONE SEPARATA DEI LAVORATORI AUTONOMI
Con successive istruzioni saranno comunicati gli importi delle prestazioni di maternità da corrispondere alle lavoratrici iscritte alla gestione separata (collaboratrici coordinate e continuative e libere professioniste) che versano il contributo del 13% (aliquota contributiva confermata per il 2001).
Nelle more, le prestazioni dovranno essere liquidate in base a quanto previsto nella circ. n. 56 del 2.3.2000.
Note
1) Relativamente all’indennità dell’assicurazione tubercolosi i criteri indicati valgono soltanto per i primi 180 giorni di assistenza e per i soggetti che hanno diritto all’indennità di malattia; per le restanti categorie aventi diritto all’indennità di tbc, si rammenta che le prestazioni vanno commisurate alla misura fissa (v. da ultimo circ. n.1 del 2.1.2001).
2) Il comma 19 dell’art. 5 della legge 19.12.1984, n. 863, che stabiliva, relativamente ai salari convenzionali, un ulteriore parametro di retribuzione minima giornaliera (c.d. minimo dei minimi) è stato infatti abrogato dall’art. 11 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 61. Per i lavoratori in questione, pertanto, vale il limite minimo di retribuzione giornaliera calcolato annualmente secondo il meccanismo di cui al citato art. 1, comma 3 del D.L. n. 402/1981, convertito nella legge n. 537/1981, fatto salvo l’eventuale importo superiore fissato con decreto ministeriale (v. circolare n. 100 del 22.5.2000).
3) V. circolare n. 134396 AGO/83 del 6 aprile 1982.
4) V. anche circolare n. 33 dell’8 febbraio 2001.
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