Contributi dovuti per i piccoli coloni e concedenti a compartecipazione familiare per l’anno 2004
Circolare INPS n. 72 del 27.04.2004
SOMMARIO: 1. Contributi dovuti al fondo pensioni lavoratori dipendenti dal 1 gennaio 2004 - 2. Art. 120 della legge 23 dicembre 2000 n° 388. Riduzione degli oneri sociali - 3. Contributi INAIL 2004 - 4. Agevolazioni per zone tariffarie a decorrere dal 1 gennaio 2004 - 5. Tabelle
1. Contributi dovuti al fondo pensioni lavoratori dipendenti dal 1 gennaio 2004.
Per tutte le aziende agricole il Decreto Legislativo 146 del 16 aprile 1997 prevede, in attuazione della delega conferita dall’art. 2 comma 24 della legge 8 agosto 1995 n° 335, il graduale allineamento dell’aliquota per il settore agricolo agli altri settori produttivi.
Pertanto anche per i compartecipanti familiari ed i piccoli coloni per l’anno 2004 l’aliquota fondo pensioni lavoratori dipendenti è aumentata dello 0,20% a carico del concedente.
Resta fissa nella misura pari a 8,54% la quota a carico del colono o compartecipante familiare.
Aliquota dovuta al fondo pensioni lavoratori dipendenti dal 1 gennaio 2004
Concedente | Colono/compartecipante | Totale |
17,75% ( esclusa la quota base pari a 0,11%) | 8,54% | 26,29% |
2. Art. 120 della legge 23 dicembre 2000 n° 388: riduzione degli oneri sociali.
Come è noto anche per l’anno 2004 si applicano le disposizioni di cui all’art. 120 della legge 23 dicembre 2000 n° 388, finanziaria 2001(circolare n° 95 del 26 aprile 2001).
Esoneri aliquote contributive
Assegni familiari | 0,43% |
Tutela maternità | 0,03% |
Disoccupazione | 0,34% |
3. Contributi INAIL 2004.
Per la contribuzione dovuta per l’assistenza infortuni sul lavoro, anche per l’anno 2004, è confermato l’aumento già previsto dal D.lvo n° 38 del 23 febbraio 2000, art 28 comma 3.
Aliquote INAIL
Assistenza Infortuni sul Lavoro | 10,125% |
Addizionale Infortuni sul Lavoro | 3,1185% |
4. Agevolazioni per zone tariffarie a decorrere dal 1 gennaio 2004.
In applicazione della delibera CIPE 25 maggio 2000 avente per oggetto la riclassificazione delle aree svantaggiate, (circ. 56 del 9 marzo 2001), le riduzioni contributive previste dall’art. 11, comma 27, della Legge 24 dicembre 1993 n. 537, risultano, per l’anno 2004, così determinate:
a) nei territori montani particolarmente svantaggiati la riduzione contributiva compete nella misura del 70 per cento dei contributi a carico del datore di lavoro, previsti dall’art. 11 comma 27 della legge 537/1993;
b) nelle zone agricole svantaggiate, comprese le aree dell’obiettivo 1 del regolamento CEE n° 2081/93 del 20 luglio, i Comuni delle Regioni Abruzzo e Molise, la riduzione contributiva compete nella misura del 40%;
c) nelle restanti zone agricole sia particolarmente svantaggiate che svantaggiate oggetto del riordino , l’adeguamento alle nuove agevolazioni contributive, spettanti sui contributi a carico del datore di lavoro, è determinata nell’arco del quadriennio 2001-2004, con incrementi o decrementi che per ciascun anno sono pari al 25% della variazione totale e sono rappresentate nelle tabelle allegate alla circolare n° 56 del 9 marzo 2001.
Relativamente al punto c) è utile precisare che con l’anno 2004 viene raggiunto l’adeguamento al nuovo livello contributivo.
Così come precisato al punto 7 della circolare 53/2004, le aziende nella compilazione del modello ACC1 cf/pc, nell’indicare la zona tariffaria devono continuare ad utilizzare i codici previsti per i territori oggetti del riordino.
5. Tabelle.
Nelle tabelle allegate sono riportate le aliquote contributive valevoli per l’anno 2004 e le agevolazioni per i territori montani e svantaggiati.
Allegato 1
Tabella aliquote PC/CF anno 2004.
Voci contributive | Totale | Concedente | Concessionario |
Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti | 26,29% | 17,75% | 8,54% |
Quota base | 0,11% | 0,11% | |
Assistenza Infortuni sul Lavoro | 10,125% | 10,125% | |
Addizionale Infortuni sul lavoro | 3,1185% | 3,1185% | |
Disoccupazione | 2,75% | 2,75% | |
Esonero art. 120 L. 388/2000 | -0,34% | -0,34% | |
Prestazioni economiche di malattia | 0,683% | 0,683% | |
Tutela lavoratrici madri | 0,03% | 0,03% | |
Esonero art. 120 L. 388/2000 | -0,03% | -0,03% | |
Assegni familiari | 0,43% | 0,43% | |
Esonero art. 120 L. 388/2000 | -0,43% | -0,43% | |
Totale | 42,7365% | 34,1965% | 8,54% |
Allegato 2
AGEVOLAZIONI A CARICO DEL CONCEDENTE PER L’ANNO 2004 PER TERRITORI NON OGGETTO DEL RIORDINO D.lvo 146/97.
Descrizione del territorio | Agevolazione | Dovuto |
Territorio non svantaggiato del Centro/Nord- ex fiscalizzato nord | 0 | 100 |
Territorio svantaggiato del Sud compreso Abruzzo e Molise, ob. 1 Reg. CEE (ex Cassa del Mezzogiorno ) | 40% | 60% |
Territorio svantaggiato del Centro/Nord ( ex svantaggiato Nord) | 40% | 60% |
Territorio svantaggiato del Sud ( ex svantaggiato Sud) | 40% | 60% |
Territorio particolarmente svantaggiato ( ex zona montana) | 70 % | 30% |
AGEVOLAZIONI A CARICO DEL CONCEDENTE PER L’ANNO 2004 PER TERRITORI OGGETTO DEL RIORDINO D.lvo 146/97.
Territorio dopo il riordino | Territorio prima del riordino | Agevolazione | Dovuto |
Non svantaggiato ( ex fiscalizzato Nord) | Zona montana | 0% | 100% |
Aree svantaggiate ( ex svantaggiato Nord) | Fiscalizzata Nord | 40% | 60% |
Aree svantaggiate ( ex svantaggiato Nord) | Zona montana | 40% | 60% |
Aree svantaggiate – Comuni rientranti nelle regioni dell’obiettivo 1 del regolamento CEE ( ex svantaggiato Sud) | Zona montana | 40% | 60% |
Aree particolarmente svantaggiate | Svantaggiata Nord | 70% | 30% |
Aree particolarmente svantaggiate | Svantaggiata Sud | 70% | 30% |
Aree particolarmente svantaggiate | Fiscalizzata Nord | 70% | 30% |
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