Circolare INPS n. 72 del 27.04.2004

Contributi dovuti per i piccoli coloni e concedenti a compartecipazione familiare per l’anno 2004
Circolare INPS n. 72 del 27.04.2004

SOMMARIO: 1. Contributi dovuti al fondo pensioni lavoratori dipendenti dal 1 gennaio 2004 - 2. Art. 120 della legge 23 dicembre 2000 n° 388. Riduzione degli oneri sociali - 3. Contributi INAIL 2004 - 4. Agevolazioni per zone tariffarie a decorrere dal 1 gennaio 2004 - 5. Tabelle

1. Contributi dovuti al fondo pensioni lavoratori dipendenti dal 1 gennaio 2004.
Per tutte le aziende agricole il Decreto Legislativo 146 del 16 aprile 1997 prevede, in attuazione della delega conferita dall’art. 2 comma 24 della legge 8 agosto 1995 n° 335, il graduale allineamento dell’aliquota per il settore agricolo agli altri settori produttivi.
Pertanto anche per i compartecipanti familiari ed i piccoli coloni per l’anno 2004 l’aliquota fondo pensioni lavoratori dipendenti è aumentata dello 0,20% a carico del concedente.
Resta fissa nella misura pari a 8,54% la quota a carico del colono o compartecipante familiare.

Aliquota dovuta al fondo pensioni lavoratori dipendenti dal 1 gennaio 2004

Concedente Colono/compartecipante Totale
17,75% ( esclusa la quota base pari a 0,11%) 8,54% 26,29%

2. Art. 120 della legge 23 dicembre 2000 n° 388: riduzione degli oneri sociali.
Come è noto anche per l’anno 2004 si applicano le disposizioni di cui all’art. 120 della legge 23 dicembre 2000 n° 388, finanziaria 2001(circolare n° 95 del 26 aprile 2001).

Esoneri aliquote contributive

Assegni familiari 0,43%
Tutela maternità 0,03%
Disoccupazione 0,34%

3. Contributi INAIL 2004.
Per la contribuzione dovuta per l’assistenza infortuni sul lavoro, anche per l’anno 2004, è confermato l’aumento già previsto dal D.lvo n° 38 del 23 febbraio 2000, art 28 comma 3.

Aliquote INAIL

Assistenza Infortuni sul Lavoro 10,125%
Addizionale Infortuni sul Lavoro 3,1185%

4. Agevolazioni per zone tariffarie a decorrere dal 1 gennaio 2004.
In applicazione della delibera CIPE 25 maggio 2000 avente per oggetto la riclassificazione delle aree svantaggiate, (circ. 56 del 9 marzo 2001), le riduzioni contributive previste dall’art. 11, comma 27, della Legge 24 dicembre 1993 n. 537, risultano, per l’anno 2004, così determinate:
a) nei territori montani particolarmente svantaggiati la riduzione contributiva compete nella misura del 70 per cento dei contributi a carico del datore di lavoro, previsti dall’art. 11 comma 27 della legge 537/1993;
b) nelle zone agricole svantaggiate, comprese le aree dell’obiettivo 1 del regolamento CEE n° 2081/93 del 20 luglio, i Comuni delle Regioni Abruzzo e Molise, la riduzione contributiva compete nella misura del 40%;
c) nelle restanti zone agricole sia particolarmente svantaggiate che svantaggiate oggetto del riordino , l’adeguamento alle nuove agevolazioni contributive, spettanti sui contributi a carico del datore di lavoro, è determinata nell’arco del quadriennio 2001-2004, con incrementi o decrementi che per ciascun anno sono pari al 25% della variazione totale e sono rappresentate nelle tabelle allegate alla circolare n° 56 del 9 marzo 2001.
Relativamente al punto c) è utile precisare che con l’anno 2004 viene raggiunto l’adeguamento al nuovo livello contributivo.
Così come precisato al punto 7 della circolare 53/2004, le aziende nella compilazione del modello ACC1 cf/pc, nell’indicare la zona tariffaria devono continuare ad utilizzare i codici previsti per i territori oggetti del riordino.

5. Tabelle.
Nelle tabelle allegate sono riportate le aliquote contributive valevoli per l’anno 2004 e le agevolazioni per i territori montani e svantaggiati.

Allegato 1

Tabella aliquote PC/CF anno 2004.

Voci contributive

Totale

Concedente

Concessionario

Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti

26,29%

17,75%

8,54%

Quota base

0,11%

0,11%

Assistenza Infortuni sul Lavoro

10,125%

10,125%

Addizionale Infortuni sul lavoro

3,1185%

3,1185%

Disoccupazione

2,75%

2,75%

Esonero art. 120 L. 388/2000

-0,34%

-0,34%

Prestazioni economiche di malattia

0,683%

0,683%

Tutela lavoratrici madri

0,03%

0,03%

Esonero art. 120 L. 388/2000

-0,03%

-0,03%

Assegni familiari

0,43%

0,43%

Esonero art. 120 L. 388/2000

-0,43%

-0,43%

Totale

42,7365%

34,1965%

8,54%

Allegato 2

AGEVOLAZIONI A CARICO DEL CONCEDENTE PER L’ANNO 2004 PER TERRITORI NON OGGETTO DEL RIORDINO D.lvo 146/97.

Descrizione del territorio

Agevolazione

Dovuto

Territorio non svantaggiato del Centro/Nord- ex fiscalizzato nord

0

100

Territorio svantaggiato del Sud compreso Abruzzo e Molise, ob. 1 Reg. CEE (ex Cassa del Mezzogiorno )

40%

60%

Territorio svantaggiato del Centro/Nord ( ex svantaggiato Nord)

40%

60%

Territorio svantaggiato del Sud ( ex svantaggiato Sud)

40%

60%

Territorio particolarmente svantaggiato ( ex zona montana)

70 %

30%

AGEVOLAZIONI A CARICO DEL CONCEDENTE PER L’ANNO 2004 PER TERRITORI OGGETTO DEL RIORDINO D.lvo 146/97.

Territorio dopo il riordino Territorio prima del riordino Agevolazione Dovuto

Non svantaggiato ( ex fiscalizzato Nord)

Zona montana

0%

100%

Aree svantaggiate ( ex svantaggiato Nord)

Fiscalizzata Nord

40%

60%

Aree svantaggiate ( ex svantaggiato Nord)

Zona montana

40%

60%

Aree svantaggiate – Comuni rientranti nelle regioni dell’obiettivo 1 del regolamento CEE ( ex svantaggiato Sud)

Zona montana

40%

60%

Aree particolarmente svantaggiate
( ex zona montana)

Svantaggiata Nord

70%

30%

Aree particolarmente svantaggiate
(ex zona montana)

Svantaggiata Sud

70%

30%

Aree particolarmente svantaggiate
(ex zona montana

Fiscalizzata Nord

70%

30%

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