Circolare INPS n. 75 del 11.04.2002

Modifiche alla cartella unica di pagamento
Circolare INPS n. 75 del 11.04.2002

SOMMARIO: Si illustrano le innovazioni relative alla cartella di pagamento:· nuova valuta· nuovo regime sanzionatorio· introduzione di nuovi codici tributo· gestione ART/COM - quote eccedenti il minimale - infasamento in sede centralizzata

Cartelle in EURO
Si comunica che sono in corso di notifica le cartelle uniche di pagamento, formate dal C.N.C. sulla base dei ruoli telematici relativi ai crediti di competenza degli anni 2000 e precedenti.
Poiché è stata effettuata la conversione degli archivi dei ruoli alla nuova moneta sia da parte del Consorzio Nazionale Concessionari che da parte dei concessionari, le cartelle in fase di notifica, relative ai crediti compresi nei ruoli trasmessi al Consorzio entro il 25 dicembre 2001, infasati in lire e non cartellati entro lo stesso anno, evidenziano gli importi relativi ai contributi e/o sanzioni in euro e riportano, tra l'altro, una serie di elementi innovativi dovuti sia all'applicazione delle modifiche normative intervenute (nuovo regime sanzionatorio), sia all’istituzione di nuovi codici relativi alle ulteriori tipologie di tributi posti in riscossione.

Regime sanzionatorio
In seguito all'applicazione del nuovo regime sanzionatorio ex L. 388/2000, in vigore dal 1° ottobre dello stesso anno, si può verificare che in una medesima cartella coesistano crediti afferenti sia il periodo precedente che successivo alla data suindicata con l’indicazione delle due tipologie di sanzioni.
Al fine di dare una corretta indicazione del regime sanzionatorio al quale è stata assoggettata la partita, nella sezione INPS relativa al dettaglio degli addebiti, a livello di descrizione della partita stessa, è stata inserita tale informazione, secondo il seguente schema:
- Legge n. 662/96
- Legge n. 388/2000 art. 116, comma 8, lett. a
- Legge n. 388/2000 art. 116, comma 8, lett. b
Ad ogni buon conto si riporta un esempio della descrizione partita con le nuove indicazioni inserite:

- Assicurazioni sociali dei lavoratori dipendenti, matricola xxxx, inadempienza xxxx, tipo modello xxxx,
regime sanzionatorio L. 662/96.
Descrizione
1. modello (DM10)
contributi periodo aaaa/mm € xxxxxx,xx
ulteriore somma aggiuntiva € xxx,xx
2. somma aggiuntiva € xxx,xx
3. sanzione una - tantum- € xxx,xx

- Assicurazioni sociali dei lavoratori dipendenti, matricola xxxx, inadempienza xxxx, tipo modello xxxx,
regime sanzionatorio L. 388/2000, art. 116, comma 8, lett. b.
Descrizione
4. modello (DM10)
contributi periodo aaaa/mm € xxxxxx,xx
ulteriore somma aggiuntiva € xxx,xx
5. somma aggiuntiva € xxx,xx
6. interessi di mora del aaaa/mm

L'introduzione delle indicazioni del regime sanzionatorio si è resa necessaria in quanto, come è noto, il pagamento tardivo della cartella, oltre i 60 giorni dalla data di notifica, comporta per il contribuente il ricalcolo degli ulteriori oneri accessori le cui modalità variano a seconda del regime sanzionatorio cui il credito è stato assoggettato.
A tale scopo si è proceduto ad integrare, in base alla Legge 388/2000, le istruzioni riportate nella pagina: "Quando e come il contribuente può presentare ricorso" alla voce "Modalità di calcolo degli ulteriori oneri accessori".
Si fa presente che, in base alle disposizioni di quest'ultima, sono state riportate le diverse ipotesi riconducibili:
- alla morosità (art. 116 comma 8 lett. a),
- alla evasione (art. 116 comma 8 lett. b),
- agli interessi di mora (art. 116, comma 9),
secondo i criteri esposti nella circolare n. 110/2001.
Si ricorda che, nel caso di pagamento tardivo effettuato presso il Concessionario, quest’ultimo provvederà direttamente all'effettuazione del ricalcolo.
Alla presente circolare si allega la pagina della nuova cartella relativa alle istruzioni per le nuove modalità di calcolo ( All. n.1).

Casistiche particolari
Se nella partita è presente esclusivamente il tributo relativo a somme aggiuntive e/o interessi di mora ed è assente il relativo contributo, l’importo richiesto si riferisce a sanzioni per ritardato versamento calcolate alla data del pagamento; in questi casi infatti non viene indicato il tetto relativo alla voce “ulteriore somma aggiuntiva”.
Nei casi di ditte sottoposte a procedure fallimentari le somme aggiuntive e gli interessi di mora iscritti in cartella sono cristallizzati alla data di fallimento.

Nuovi codici tributo
L'introduzione, prevista dalla nuova normativa, degli interessi di mora, successivamente al raggiungimento del tetto massimo delle somme aggiuntive, pari rispettivamente al 40% in caso di morosità ed al 60% in caso di evasione dei contributi iscritti a ruolo, ha comportato la necessità di utilizzare nuovi codici tributo.
In particolare:
per la gestione DM e per la gestione Agricola viene utilizzato un codice comune: 8092;
per le gestioni Art/Comm si è proceduto all'attribuzione di codici tributo diversificati in base alla tipologia di contributo:
8152- interessi di mora omesso versamento contributi IVS entro il minimale
8153- interessi di mora tardivo versamento contributi IVS entro il minimale
8154- interessi di mora omesso versamento contributi SSN fissi
8155- interessi di mora tardivo versamento contributi SSN fissi
8156- interessi di mora omesso versamento contributi IVS eccedenti il minimale
8157- interessi di mora tardivo versamento contributi IVS eccedenti il minimale
8158- interessi di mora omesso versamento contributi SSN a percentuale
8159- interessi di mora tardivo versamento contributi SSN a percentuale
Per la gestione Agricola è stato istituito il codice 8143 per le sanzioni per ritardato versamento.

Innovazioni riportate in cartella riferite ad ogni singola gestione

Gestione DM
Come precedentemente ricordato, nella gestione in argomento possono coesistere nella medesima cartella crediti soggetti ai due diversi regimi sanzionatori.
Il contribuente che dovesse versare oltre la data stabilita per il pagamento dovrà utilizzare le istruzioni per l’adeguamento delle somme aggiuntiva relativamente alla fattispecie di interesse e seguendo le relative istruzioni.
Gli eventuali interessi di mora, previsti dall'art. 116, comma 9 della L. 388/2000, presenti in cartella in quanto è stato raggiunto il tetto massimo previsto dalla normativa vigente sono individuati dal nuovo codice tributo "8092".

Gestione Artigiani e Commercianti.
Tra le novità più rilevanti si evidenzia l’iscrizione a ruolo degli esiti della liquidazione per l’anno 1998 effettuati dall’Amministrazione Finanziaria. Preme, in questa sede, ricordare che, con circ. n° 178 del 24.10.2000 veniva comunicato che l'Erario stava provvedendo ad inviare ai contribuenti le "comunicazioni di irregolarità", finalizzate al pagamento delle somme che, a seguito dei controlli automatizzati effettuati ai sensi dell'art. 36 bis D.P.R. n. 600/1973, risultavano dovute, a titolo di imposte, ritenute, contributi previdenziali e premi, nonché a titolo di interessi e sanzioni sulla scorta dei dati dichiarati tramite mod. UNICO 99, relativo ai redditi 1998.
Successivamente il Ministero dell’Economia e Finanze ha trasmesso all’Istituto i dati delle liquidazioni effettuate sul contributo dovuto da Artigiani e Commercianti sul reddito eccedente il minimale per la conseguente iscrizione a ruolo che è stata effettuata in sede centralizzata nel mese di dicembre 2001.
Il controllo delle dichiarazioni è stato effettuato direttamente dall'Amministrazione Finanziaria, sulla scorta dei dati dichiarati dai contribuenti nel quadro RR del già citato modello UNICO'99 e previo raffronto con le somme versate, allo stesso titolo per l'anno 1998.
Le Agenzie delle Entrate hanno trasmesso all'Istituto un flusso telematico contenente i dati relativi ai contribuenti che non hanno dato riscontro alle comunicazioni di irregolarità.
La D.C.S.I.T. ha provveduto ad abbinare le posizioni risultanti a debito con i versamenti effettuati dai contribuenti tramite le richieste di pagamento inviate dall’Amministrazione Finanziaria e contraddistinte dal codice 9301A.
Per le posizioni risultanti ancora scoperte totalmente o parzialmente si è proceduto, a livello centrale, all'iscrizione a ruolo. L'importo è costituito dal totale dei contributi non versati, dall’eventuale credito contributivo dichiarato dall’assicurato e risultato non spettante nonché dalle somme aggiuntive.
Queste ultime decorrono dal 30 giugno 1999, data di scadenza del saldo per l’anno 1998, al 25 dicembre 2001, data di consegna dei ruoli ai concessionari.
Per il calcolo delle sanzioni, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 116 della L. 388/2000 sono stati applicati i criteri previsti dalla legge n. 662/1996 in quanto il credito è stato accertato dal Ministero dell’ Economia e delle Finanze antecedentemente al 30 settembre 2000.
In relazione a tale operazione si richiama, comunque, il messaggio n. 000253 del 26/03/2002, con il quale si illustrano nel dettaglio le modalità operative dell'iscrizione stessa nonché i provvedimenti che le Sedi dovranno adottare per la corretta gestione delle diverse casistiche.

Gestione agricola
In riferimento al nuovo codice tributo, 8143, relativo alle sanzioni per il ritardato versamento per tutte le categorie della gestione, nella descrizione dell'articolo, viene riportata la dicitura "Somme aggiuntive per ritardato pagamento emissione xxxx (anno)"
Pertanto, in cartella è presente l’importo relativo alle sanzioni calcolate alla data di pagamento ma non viene riportato l’importo del contributo al quale le sanzioni si riferiscono in quanto già pagato.
La somma richiesta è relativa, per i lavoratori autonomi, alla rata/rate o parte della rata/rate dell’anno indicato pagate in ritardo; per i datori di lavoro ad un trimestre dell’anno di emissione.

Allegato 1

MODALITA’ DI CALCOLO DEGLI ULTERIORI ONERI ACCESSORI

1) Regime sanzionatorio Legge n° 662/96
Le ulteriori somme aggiuntive per ritardato pagamento, da versare in sostituzione degli interessi di mora, vanno calcolate come segue:
- determinare il numero dei giorni intercorrenti tra la data di notifica della cartella e la data di pagamento;
- moltiplicare tale numero per il tasso vigente e per l’importo di ciascun contributo da versare e dividere per 36500;
- verificare che l’importo così ottenuto sia inferiore o uguale a quello indicato come “ ulteriore somma aggiuntiva” , esposto nella sezione Dettaglio degli addebiti,per ogni contributo interessato e procedere al versamento.

2) Regime sanzionatorio Legge n° 388/2000, art. 116 comma 8, lett. a)
Se è presente l'importo "ulteriore somma aggiuntiva" gli oneri accessori ( somme aggiuntive e/o interessi di mora) per il ritardato pagamento, per ogni contributo interessato, vanno calcolati come segue:
- determinare il numero dei giorni intercorrenti tra la data di notifica della cartella e la data di pagamento;
- moltiplicare tale numero per il T.U.R maggiorato del 5,5 e per l’importo del contributo e dividere per 36500;
- verificare che l’importo ottenuto sia inferiore o uguale a quello indicato come “ ulteriore somma aggiuntiva” esposto nella sezione Dettaglio degli addebiti ed effettuare il versamento.
Una volta raggiunto, mediante tale calcolo, l’importo indicato come “ ulteriore somma aggiuntiva “ si dovrà procedere ad un successivo conteggio, in ragione degli ulteriori giorni di ritardo nel pagamento, al tasso stabilito per gli interessi di mora solo sull’importo dovuto per contributi (vedi calcolo per “interessi di mora”) e procedere al versamento.
Se non è presente l'importo "ulteriore somma aggiuntiva", in quanto il tetto massimo previsto è già stato raggiunto, occorre procedere al calcolo degli interessi di mora secondo le istruzioni riportate al punto 4). Lo stesso calcolo andrà effettuato nel caso in cui sia presente la sola voce "interessi di mora",.

3) Regime sanzionatorio Legge n° 388/2000, art. 116, comma 8, lett. b)
Se è presente l'importo "ulteriore somma aggiuntiva" gli oneri accessori ( somme aggiuntive e/o interessi di mora) per il ritardato pagamento, per ogni contributo interessato, vanno calcolati come segue:
- determinare il numero dei giorni intercorrenti tra la data di notifica della cartella e la data di pagamento;
- moltiplicare tale numero per 30 % in ragione d’anno, per l’importo del contributo e dividere per 36500;
- verificare che l’importo ottenuto sia inferiore o uguale a quello indicato come “ ulteriore somma aggiuntiva” esposto nella sezione Dettaglio degli addebiti e provvedere al pagamento..Una volta raggiunto, mediante tale calcolo, l’importo indicato come “ ulteriore somma aggiuntiva “, si dovrà procedere ad un successivo conteggio in ragione degli ulteriori giorni di ritardo nel pagamento, al tasso stabilito per gli interessi di mora solo sull’importo dovuto per contributi (vedi calcolo per “interessi di mora”).
Se non è presente l'importo "ulteriore somma aggiuntiva" occorre procedere al calcolo degli interessi di mora secondo le istruzioni riportate al punto 4). Lo stesso calcolo andrà effettuato nel caso in cui sia presente la sola voce "interessi di mora".

4) Calcolo degli interessi di mora - Legge n° 388/2000, art. 116, comma 9
Gli interessi di mora per il ritardato pagamento per ogni contributo per il quale si sia già raggiunto il tetto massimo previsto per le somme aggiuntive, vanno calcolati come segue:
- determinare il numero dei giorni intercorrenti tra il giorno in cui è stato raggiunto il “ tetto massimo “ e il giorno di pagamento;
- moltiplicare tale numero per il tasso stabilito per gli interessi di mora in ragione d’anno, per l’importo del solo contributo e dividere per 36500;
- sommare l’importo così calcolato agli importi richiesti in cartella ed effettuare il versamento.
Per conoscere il tasso vigente per il calcolo delle somme aggiuntive si dovrà fare riferimento all’apposito provvedimento della Banca d’Italia con il quale viene determinato il Tasso Ufficiale di Riferimento (T.U.R.).
Per conoscere il tasso vigente per il calcolo degli interessi di mora si dovrà invece far riferimento all’apposito decreto ministeriale

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Periodico telematico Reg. Tribunale di Piacenza n. 587 del 20/02/2003
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