INDICE
1. Premessa
2. Datori di lavoro che possono accedere al beneficio
3. Rapporti di lavoro incentivati
4. Assetto e misura dell’incentivo
5. Condizioni di spettanza dell’incentivo
6. Compatibilità con la normativa in materia di aiuti di Stato
7. Coordinamento con altri incentivi
8. Modalità di esposizione dei dati relativi alla fruizione dell’esonero nella sezione
9. Modalità di esposizione dei dati relativi alla fruizione dell’esonero nella sezione
10. Modalità di esposizione dei dati relativi alla fruizione dell’esonero nella sezione
11. Istruzioni contabili
1. Premessa
La legge 29 dicembre 2022, n. 197 (di seguito, anche legge di Bilancio 2023), all’articolo 1, comma 294, prevede che: “Al fine di promuovere l'inserimento stabile nel mercato del lavoro dei beneficiari del reddito di cittadinanza di cui agli articoli da 1 a 13 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, ai datori di lavoro privati che, dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, assumono tali soggetti con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato è riconosciuto, per un periodo massimo di dodici mesi, l'esonero dal versamento del 100 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, nel limite massimo di importo pari a 8.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche. L'esonero non si applica ai rapporti di lavoro domestico”.
Ai sensi del successivo comma 295 del medesimo articolo, l’esonero è riconosciutoanche per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato effettuatedal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023.
Inoltre, come espressamente previsto dal comma 296 della citata disposizione, l’esonero in oggetto è alternativo all’esonero di cui all'articolo 8 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.
Infine, come disposto dal comma 299 dell’articolo 1 della legge di Bilancio 2023, l’efficacia della previsione di cui al comma 294 in commento è subordinata all’autorizzazione della Commissione europea, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
La Commissione europea, con la decisione C(2023) 7480 final del 31 ottobre 2023, ha autorizzato la concessione dell’esonero in commento fino al 31 dicembre 2023, mentre con successiva decisione C(2024) 2326 final del 5 aprile 2024, l’applicabilità della misura è stata prorogata al 30 giugno 2024.
Tanto premesso, a seguito delle citate decisioni, con la presente circolare si illustra l’esonero in oggetto e si forniscono indicazioni per la gestione dei relativi adempimenti previdenziali.
2. Datori di lavoro che possono accedere al beneficio
L’esonero in oggetto è riconosciuto in favore di tutti i datori di lavoro privati, a prescindere dalla circostanza che assumano o meno la natura di imprenditore, ivi compresi i datori di lavoro del settore agricolo[1].
Pertanto, la misura in trattazione non si applica nei confronti della pubblica Amministrazione, individuabile assumendo a riferimento la nozione e l’elencazione recate dall’articolo 1, comma 2, del D.lgs 30 marzo 2001, n. 165.
3. Rapporti di lavoro incentivati
L’incentivo in esame spetta per le nuove assunzioni a tempo indeterminato e per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato, effettuate dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, di soggetti che, alla data dell’evento incentivato, siano beneficiaridel reddito di cittadinanza di cui agli articoli da 1 a 13 del decreto-legge n. 4/2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 26/2019.
Considerata la ratio sottesa all’agevolazione in trattazione, consistente nella volontà del legislatore di promuovere l'inserimento stabile nel mercato del lavoro dei beneficiari del reddito di cittadinanza, non rientra nell’ambito di applicazione della norma il rapporto di lavoro a tempo indeterminato di personale con qualifica dirigenziale, tenuto conto delle peculiarità della specifica disciplina del rapporto di lavoro e delle eventuali causali di cessazione dello stesso (in particolare, la possibilità di recesso ad nutum riconosciuta al datore di lavoro e giustificata dal carattere prettamente fiduciario del rapporto).
Parimenti, in virtù della specialità della disciplina, l’incentivo non spetta per i rapporti di lavoro intermittente né nelle ipotesi di instaurazione delle prestazioni di lavoro occasionale. Restano, inoltre, esclusi dal beneficio i rapporti di apprendistato, in relazione ai quali il quadro normativo in vigore già prevede l’applicazione di aliquote previdenziali in misura ridotta rispetto a quella ordinaria.
Infine, per espressa previsione dell’articolo 1, comma 294, ultimo periodo, della legge di Bilancio 2023, l’esonero non si applica ai rapporti di lavoro domestico.
Considerata, infine, la sostanziale equiparazione, ai fini del diritto agli incentivi all’occupazione, dell’assunzione a scopo di somministrazione ai rapporti di lavoro subordinato, da ultimo affermata con il D.lgs 14 settembre 2015, n. 150, l’agevolazione contributiva di cui alla norma in commento spetta anche per le assunzioni a tempo indeterminato a scopo di somministrazione.
L’incentivo spetta anche in caso di part-time, secondo le modalità illustrate nel successivo paragrafo 4, e per i rapporti di lavoro subordinato instaurati in attuazione del vincolo associativo stretto con una cooperativa di lavoro, ai sensi della legge 3 aprile 2001, n. 142.
4. Assetto e misura dell’incentivo
L’incentivo in esame, applicabile alle sole assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato effettuate dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, è pari all’esonero dal versamento del 100 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, nel limite massimo di importo pari a 8.000 euro annui, riparametrato e applicato su base mensile.
La soglia massima di esonero della contribuzione datoriale riferita al periodo di paga mensile è, pertanto, pari a 666,66 euro (€ 8.000/12) e, per rapporti di lavoro instaurati e risolti nel corso del mese, detta soglia va riproporzionata assumendo a riferimento la misura di 21,50 euro (€ 666,66/31) per ogni giorno di fruizione dell’esonero contributivo.
Nelle ipotesi di rapporti di lavoro a tempo parziale, il massimale dell’agevolazione deve essere proporzionalmente ridotto.
Nella determinazione delle contribuzioni oggetto dello sgravio è necessario fare riferimento alla contribuzione datoriale che può essere effettivamente esonerabile.
Si ricorda, in particolare, che non sono oggetto di sgravio le seguenti contribuzioni:
- i premi e i contributi dovuti all’INAIL, come espressamente previsto dall’articolo 1, comma 294, della legge n. 197/2022;
- il contributo, ove dovuto, al “Fondo per l’erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all’articolo 2120 del codice civile” di cui all’articolo 1, comma 755, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per effetto dell’esclusione dall’applicazione degli sgravi contributivi operata dall’articolo 1, comma 756, ultimo periodo, della medesima legge;
- il contributo, ove dovuto, ai Fondi di cui agli articoli 26, 27 e 29 del D.lgs 14 settembre 2015, n. 148, per effetto dell’esclusione dall’applicazione degli sgravi contributivi prevista dall’articolo 33, comma 4, del medesimo decreto legislativo, nonché al Fondo di solidarietà territoriale intersettoriale della Provincia autonoma di Trento e al Fondo di solidarietà bilaterale della Provincia autonoma di Bolzano-Alto Adige Sudtirol di cui all’articolo 40 del D.lgs n. 148/2015, nonché il contributo al Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale, previsto dal decreto interministeriale n. 95269 del 7 aprile 2016, adottato ai sensi dell’articolo 40, comma 9, del medesimo decreto legislativo;
- il contributo previsto dall’articolo 25, quarto comma, della legge 21 dicembre 1978, n. 845, in misura pari allo 0,30 per cento della retribuzione imponibile, destinato, o comunque destinabile, al finanziamento dei Fondi interprofessionali per la formazione continua istituiti dall’articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
Sono, inoltre, escluse dall’applicazione dell’esonero le contribuzioni che non hanno natura previdenziale e quelle concepite allo scopo di apportare elementi di solidarietà alle gestioni previdenziali di riferimento.
Pertanto, come già chiarito con riferimento ad altri esoneri contributivi, si precisa che non sono oggetto di agevolazione le seguenti forme di contribuzione:
- il contributo di solidarietà sui versamenti destinati alla previdenza complementare e/o ai fondi di assistenza sanitaria di cui al decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 giugno 1991, n. 166;
- il contributo di solidarietà per i lavoratori dello spettacolo, di cui all’articolo 1, commi 8 e 14, del D.lgs 30 aprile 1997, n. 182;
- il contributo di solidarietà per gli sportivi professionisti, di cui all’articolo 1, commi 3 e 4, del D.lgs 30 aprile 1997, n. 166.
Si precisa inoltre che, trattandosi di una contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro, il contributo aggiuntivo IVS, previsto dall’articolo 3, quindicesimo comma, della legge 29 maggio 1982, n. 297, destinato al finanziamento dell’incremento delle aliquote contributive del Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti in misura pari a 0,50 per cento della retribuzione imponibile, è soggetto all’applicazione dell’esonero contributivo. Al riguardo, si sottolinea che il successivo sedicesimo comma del citato articolo 3 prevede contestualmente l’abbattimento della quota annua del trattamento di fine rapporto in misura pari al predetto incremento contributivo. Pertanto, una volta applicato l’esonero dal versamento del contributo aggiuntivo IVS, il datore di lavoro non deve operare l’abbattimento della quota annua del trattamento di fine rapporto ovvero deve effettuare detto abbattimento in misura pari alla quota del predetto contributo esclusa, per effetto dell’applicazione del massimale annuo di 8.000 euro, dalla fruizione dell’esonero contributivo.
Poiché, inoltre, l’esonero contributivo introdotto dalla legge di Bilancio 2023 opera sulla contribuzione effettivamente dovuta, in caso di applicazione delle misure compensative di cui all’articolo 10, commi 2 e 3, del D.lgs 5 dicembre 2005, n. 252 – relative alla destinazione del trattamento di fine rapporto ai fondi pensione e al Fondo per l’erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all’articolo 2120 del c.c. - l’esonero è calcolato sulla contribuzione previdenziale dovuta, al netto delle riduzioni che scaturiscono dall’applicazione delle predette misure compensative.
Si fa altresì presente che, nei casi di trasformazione di rapporti di lavoro a termine o di stabilizzazione dei medesimi entro sei mesi dalla relativa scadenza, trova applicazione la previsione di cui all’articolo 2, comma 30, della legge 28 giugno 2012, n. 92, riguardante la restituzione al datore di lavoro del contributo addizionale dell’1,40 per cento prevista per i contratti a tempo determinato.
Con riferimento alla durata del periodo di fruizione dell’agevolazione, l’articolo 1, comma 294, della legge di Bilancio 2023, stabilisce che l’esonero spetta in riferimento alle sole assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato effettuate dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, per un periodo massimo di dodici mesi.
Come già chiarito per altre agevolazioni, il periodo di fruizione dell’incentivo può essere sospeso esclusivamente nei casi di assenza obbligatoria dal lavoro per maternità, consentendo, in tale ipotesi, il differimento temporale del periodo di godimento del beneficio.
5. Condizioni di spettanza dell’incentivo
Il diritto alla fruizione dell’esonero contributivo è subordinato al rispetto, da un lato, dei principi generali in materia di incentivi all’assunzione, stabiliti dall’articolo 31 del D.lgs n. 150/2015, e, dall’altro, delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro e dell’assicurazione obbligatoria dei lavoratori.
In particolare, per quanto riguarda i principi generali di fruizione degli incentivi stabiliti dall’articolo 31 del D.lgs n. 150/2015, l’esonero contributivo di cui si tratta spetta ove ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni:
Si ricorda, inoltre, che l’inoltro tardivo delle comunicazioni telematiche obbligatorie inerenti all’instaurazione del rapporto di lavoro o di somministrazione incentivato produce la perdita di quella parte dell’incentivo relativa al periodo compreso tra la decorrenza del rapporto agevolato e la data della tardiva comunicazione (art. 31, comma 3, del D.lgs n. 150/2015).
Con riferimento al rispetto delle norme fondamentali in materia di condizione di lavoro e di assicurazione sociale obbligatoria, la fruizione dell’esonero contributivo per l’assunzione di beneficiari del reddito di cittadinanza di cui all’articolo 1, comma 294, della legge di Bilancio 2023, è subordinata al rispetto, da parte del datore di lavoro che assume, delle condizioni fissate dall’articolo 1, comma 1175, della legge n. 296/2006 di seguito elencate:
6. Compatibilità con la normativa in materia di aiuti di Stato
Ai sensi dell’articolo 1, comma 299, della legge di Bilancio 2023, l’efficacia della previsione di cui al comma 294 del medesimo articolo 1 è subordinata all’autorizzazione della Commissione europea, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
La Commissione europea, con la decisione C(2023) 7480 final del 31 ottobre 2023, ha autorizzato la concessione dell’esonero in trattazione fino al 31 dicembre 2023, mentre con successiva decisione C(2024) 2326 final del 5 aprile 2024, l’applicabilità della misura è stata prorogata al 30 giugno 2024.
La misura è stata autorizzata nel rispetto delle condizioni previste dalla sezione 2.1 della Comunicazione della Commissione europea C(2022) 1890 final del 23 marzo 2022, recante “Quadro temporaneo di crisi e transizione per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina” (c.d. Temporary Crisis and Transition Framework o TCTF).
Al riguardo, si precisa che, in base alla sezione 2.1 “Aiuti di importo limitato”, del citato
Temporary Crisis and Transition Framework, la Commissione europea considera aiuti di Stato compatibili con il mercato interno ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, quelli che rispettino, tra le altre, le seguenti condizioni:
- siano di importo non superiore a 2,25 milioni di euro (per impresa e al lordo di qualsiasi imposta o altro onere) o non superiore a 335.000 euro per impresa attiva nei settori della pesca e dell’acquacoltura e a 280.000 euro nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli;
- siano concessi entro e non oltre il 30 giugno 2024;
- l’aiuto sia concesso a imprese colpite dalla crisi.
Con specifico riferimento ai suddetti massimali, si evidenzia che, se un datore di lavoro opera in più settori per i quali si applicano massimali diversi, per ciascuna di tali attività deve essere rispettato il relativo massimale di riferimento e non può, comunque, mai essere superato l'importo massimo complessivo di 2,25 milioni di euro per datore di lavoro.
Per quanto riguarda la sussistenza del requisito dello stato di crisi dell’impresa, è necessario che le imprese destinatarie siano state colpite direttamente o indirettamente dalla crisi attuale, ingenerata dall’aggressione russa all’Ucraina.
Pertanto, ai fini della legittima fruizione degli aiuti, questi ultimi non devono necessariamente essere ricollegati a un aumento dei prezzi dell’energia in quanto la crisi e le misure restrittive nei confronti della Russia hanno determinato a vario titolo ripercussioni negative sull’economia nazionale nel suo complesso, ad esempio provocando una perturbazione delle catene di approvvigionamento fisiche e creando notevoli incertezze economiche.
Di conseguenza, in conformità a quanto previsto nella sezione 1.4 “Misure di aiuto di Stato adeguate”, punto 41, del Temporary Crisis and Transition Framework, gli aiuti in trattazione possono essere concessi anche alle imprese in difficoltà, diversamente dalla disciplina prevista nel Temporary Framework, che escludeva espressamente dal proprio ambito di applicazione le imprese che già versassero in una condizione di difficoltà.
Inoltre, rilevato che gli aiuti in argomento sono riconosciuti in conformità a quanto disposto dal Temporary Crisis and Transition Framework, trova applicazione la previsione normativa di cui all’articolo 53, comma 1-quater, del decreto–legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 [2], secondo la quale i soggetti beneficiari di agevolazioni di cui è obbligatorio il recupero in esecuzione di una decisione della Commissione europea e per i quali non sarebbe possibile richiedere la concessione di nuovi aiuti in assenza della restituzione dei primi (c.d. clausola Deggendorf), accedono agli aiuti previsti da atti legislativi o amministrativi adottati, a livello nazionale, regionale o territoriale, ai sensi e nella vigenza del Temporary Crisis and Transition Framework, al netto dell'importo dovuto e non rimborsato, comprensivo degli interessi maturati fino alla data dell'erogazione.
Infine, si conferma che l’esonero in trattazione non può trovare applicazione in relazione ai settori del lavoro domestico e del settore finanziario[3].
In considerazione della natura dell’esonero in trattazione quale aiuto di Stato, si rammenta che l’INPS provvederà a registrare l’agevolazione nel Registro Nazionale degli aiuti di Stato o nei registri SIAN e SIPA per gli aiuti rispettivamente del settore agricolo e della pesca e acquacoltura. Con specifico riferimento alle assunzioni a scopo di somministrazione, si precisa che l’agevolazione verrà registrata nel Registro Nazionale degli aiuti di Stato e l’onere di non superare il massimale previsto sarà a carico dell’utilizzatore.
7. Coordinamento con altri incentivi
L’esonero in trattazione, considerata la sua entità (100 per cento dei contributi datoriali nel limite massimo di 8.000 euro annui), deve ritenersi strutturalmente non cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente.
Nelle diverse ipotesi in cui l’utilizzo dell’esonero in trattazione non esaurisca l’intera contribuzione datoriale oggetto di sgravio, lo stesso può ritenersi cumulabile con altre agevolazioni, nei limiti della complessiva contribuzione.
Per l’effettiva applicazione della seconda misura agevolata deve farsi riferimento alla eventuale contribuzione ancora “dovuta”, e più specificamente alla contribuzione residua “dovuta”, in ragione del primo esonero applicato.
Quanto alla sequenza secondo cui debba operarsi la cumulabilità tra gli esoneri, ove consentita, la stessa deve avvenire in ragione delle norme approvate, in ordine temporale, sul presupposto che l’ultimo esonero introdotto nell’ordinamento si cumula (ove così previsto) con i precedenti sulla contribuzione residua “dovuta”. Pertanto, laddove si intenda cumulare la misura in trattazione con altri regimi agevolati riguardanti i medesimi lavoratori, la stessa troverà applicazione in via residuale sulla contribuzione datoriale non esonerata ad altro titolo.
Come espressamente previsto dall’articolo 1, comma 296, della legge di Bilancio 2023, l’esonero in oggetto è alternativo all’esonero di cui all'articolo 8 del decreto-legge n. 4/2019.
In ragione di tale rapporto di alternatività disposto dal legislatore, pertanto, le due agevolazioni non risultano tra loro cumulabili.
L’esonero in oggetto è, infine, cumulabile con le agevolazioni consistenti in una riduzione della contribuzione previdenziale a carico del lavoratore quale, ad esempio, l’esonero sulla quota dei contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore, previsto, in via eccezionale, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, dall’articolo 1, comma 281, della medesima legge di Bilancio 2023.
8. Modalità di esposizione dei dati relativi alla fruizione dell’esonero nella sezione
Con riferimento alle assunzioni a tempo indeterminato e alle trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato di beneficiari del reddito di cittadinanza effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2023 e fino al 31 dicembre 2023, i datori di lavoro che intendono fruire dell’esonero previsto dall’articolo 1, comma 294, della legge n. 197/2022, devono esporre i lavoratori per i quali spetta l’esonero valorizzando, secondo le consuete modalità, l’elemento
In particolare, nell’elemento
Per esporre il beneficio in oggetto dal periodo di competenza successivo alla pubblicazione della presente circolare, devono essere valorizzati all’interno di
- nell’elemento
- nell’elemento
Si fa presente che, nel caso in cui nell’elemento
Nel caso delle agenzie di somministrazione relativamente alla posizione per i lavoratori assunti per essere impegnati presso l’impresa utilizzatrice (posizione contributiva contraddistinta dal C.S.C. 7.07.08 e dal C.A. 9A), oltre all'elemento
- nell’elemento
– nell’elemento
- nell’elemento
I dati esposti nell’Uniemens, come sopra specificati, devono essere successivamente riportati, a cura dell’Istituto, nel DM2013 “VIRTUALE” ricostruito dalle procedure come segue:
- con il codice di nuova istituzione “L597”, avente il significato di “Conguaglio esonero per assunzioni/trasformazioni dall’articolo 1, comma 294, della legge 29 dicembre 2022, n. 197”;
- con il codice di nuova istituzione “L598”, avente il significato di “Conguaglio arretrati esonero per assunzioni/trasformazioni dall’articolo 1, comma 294, della legge 29 dicembre 2022, n. 197”.
Si sottolinea che la sezione “InfoAggcausaliContrib” deve essere ripetuta per tutti i mesi di arretrato e che la valorizzazione dell’elemento
I datori di lavoro che hanno diritto al beneficio, ma hanno sospeso o cessato l’attività e vogliono fruire dell’esonero spettante, devono avvalersi della procedura delle regolarizzazioni (Uniemens/vig).
9. Modalità di esposizione dei dati relativi all’esonero nella sezione
I datori di lavoro privati con iscritti alla Gestione pubblica che intendono fruire dell’esonero previsto dall’articolo 1, comma 294, della legge n. 197/2022 devono compilare, a partire dalla denuncia del mese successivo alla pubblicazione della presente circolare, la sezione
Per esporre il beneficio spettante deve essere compilato, per ciascun mese oggetto dell’esonero, l’elemento
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La possibilità di esporre l’esonero relativamente ai mesi pregressi (da gennaio 2023 a giugno 2024) è consentita esclusivamente nelle denunce ListaPosPA dei mesi di luglio, agosto e settembre 2024.
10. Modalità di esposizione dei dati relativi all’esonero nella sezione
I datori di lavoro agricoli che intendono fruire dell’esonero previsto dall’articolo 1, comma 294, della legge n. 197/2022, devono valorizzare, a partire dalla competenza di luglio 2024, in
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Per dichiarare l’importo dell’esonero spettante relativamente alle competenze pregresse, da gennaio 2023 a giugno 2024, devono essere valorizzati i seguenti elementi:
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Il codice agevolazione “CK” deve essere essere utilizzato, per conguagliare l’importo dell’esonero spettante rispetto ai periodi pregressi, esclusivamente nella competenza di luglio 2024 inviata entro il terzo periodo di trasmissione 2024 (entro 30 novembre 2024).
11. Istruzioni contabili
La rilevazione contabile dell’esonero contributivo in oggetto viene effettuata, nell’ambito della gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali – evidenza contabile GAY (Gestione degli oneri per il reddito e la pensione di cittadinanza), al conto già in uso GAY37100, istituito con il messaggio n. 4099 dell’8 novembre 2019, la cui denominazione viene adeguata alla nuova norma in esame.
Al citato conto, già destinato ad accogliere le somme pertinenti a titolo di esonero di cui all’articolo 8, del decreto-legge n. 4/2019, conguagliate con i codici “L522” e ”L523”, secondo le istruzioni riportate nel messaggio richiamato, sono altresì attribuite le somme spettanti per l’esonero in esame e dichiarate in Uniemens con i codici evento “L597” e “L598”, relativi al conguaglio dell’esonero corrente e degli arretrati per le assunzioni e trasformazioni del rapporto di lavoro, secondo le istruzioni operative illustrate nel precedente paragrafo 8.
Il medesimo conto rileva anche gli oneri per gli sgravi a favore dei datori di lavoro che utilizzano la dichiarazione Uniemens sezione
Si rammenta che la Direzione generale cura direttamente i rapporti finanziari con lo Stato ai fini del rimborso degli oneri di cui all’incentivo in argomento.
Si riporta, in allegato, la variazione apportata al piano dei conti (Allegato n. 1).
Il Direttore Generale | ||
Valeria Vittimberga |
[1] Con riferimento all’individuazione dei datori di lavoro privati, cfr. la circolare n. 40/2018, relativa all’esonero contributivo previsto dalla legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di Bilancio 2018), per l’assunzione a tempo indeterminato di giovani.
[2] L’articolo 53, comma 1-quater, del decreto-legge n. 34/2020, è stato introdotto dall’articolo 50, comma 5, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91.
[3] Le attività escluse sono quelle indicate nella classificazione NACE al settore “K” – Financial and insurance activities.
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Periodico telematico Reg. Tribunale di Piacenza n. 587 del 20/02/2003
Direttore responsabile: Riccardo Albanesi