Circolare INPS n. 76 del 11.04.2002

Inquadramento previdenziale delle imprese che gestiscono il gioco del “Bingo”
Circolare INPS n. 76 del 11.04.2002

SOMMARIO: Case da gioco “Bingo”.

1) Quadro normativo
Con il D.M. 31 gennaio 2000, n. 29, il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha dato attuazione al “Regolamento recante norme per l’istituzione del gioco del “Bingo” ai sensi dell’articolo 16 della L. 13 maggio 1999, n. 133”.
Il citato Regolamento ed i successivi Decreti direttoriali dello stesso Ministero dell’Economia e delle Finanze, competente all'assegnazione - a seguito dell'espletamento di apposite gare - delle concessioni per la gestione del gioco del Bingo, il cui esercizio è riservato al suddetto Dicastero, hanno disciplinato la materia, dettando i requisiti di cui devono essere in possesso sia le persone fisiche o società per l'assegnazione della concessione, sia i locali in cui si svolge il gioco, nonché le modalità e le garanzie con le quali lo stesso deve essere effettuato. Con circolare n. 16 dell'11.2.2002 (allegata), l'Agenzia delle Entrate ha infine disciplinato il trattamento tributario di tale attività.
Tra i requisiti richiesti per le strutture in cui si compie il gioco, si evidenzia che lo stesso deve svolgersi "in sale non dedicate all'esercizio di altri giochi e comunque non collegate con locali nei quali siano installati apparecchi da divertimento e intrattenimento, nonché biliardi, biliardini e apparecchi similari". E' consentito, nell'ambiente dedicato al gioco, l'esercizio di “attività di piccola ristorazione e di somministrazione di bevande, qualora il concessionario sia munito della relativa licenza comunale”.

2) Classificazione previdenziale
Quanto alla classificazione previdenziale, tenuto conto del carattere innovativo di tale attività, è stato chiesto al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, un parere se l’attività stessa – fermo restando l’iscrizione all’ENPALS per gli impiegati e operai come illustrato al successivo punto 3 – dovesse essere considerata attività di spettacolo ovvero di servizi.
Il Ministero del Lavoro, con nota del 27 marzo 2002, ha chiarito che la classificazione previdenziale delle sale Bingo debba essere effettuata nel settore terziario. Elemento significativo e determinante di tale soluzione è stata la valutazione della tipologia della licenza per l’esercizio dell’attività di cui trattasi.
Infatti il Decreto ministeriale 31 gennaio 2000, n. 29 stabilisce al n.9 punto 2. che il concessionario presenti, per ciascuna sala Bingo, la dichiarazione di inizio di attività dopo aver ottenuto l'autorizzazione di cui all'art. 88 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773. Tale articolo dispone che: "La licenza per l'esercizio delle scommesse può essere concessa esclusivamente a soggetti concessionari o autorizzati da parte dei Ministeri o di altri enti ai quali la legge riserva la facoltà di organizzazione e gestione di scommesse , nonché a soggetti incaricati dal concessionario o dal titolare di autorizzazione in forza della stessa autorizzazione o concessione" Il citato art. 88 ricade nel Titolo III Capo II del Regio Decreto n. 773/1931, denominato "Degli esercizi pubblici" e non nel Capo I dello stesso Titolo III, denominato "Degli spettacoli e trattenimenti" che parimenti regolamenta il rilascio di licenze di pubblica sicurezza.
Il datore di lavoro concessionario della gestione di sale per il gioco del Bingo dovrà essere pertanto classificato nel settore terziario, c.s.c. 7.07.09, accompagnato dal c.a. 4J, che assume - con decorrenza 1.01.2001 - il duplice significato di" azienda tenuta al versamento delle contribuzioni di malattia e maternità nella misura delle aziende commerciali" e di "azienda tenuta al versamento della contribuzione IVS al Fondo pensioni lavoratori dipendenti per il personale dirigente", Cod. ISTAT 1991 92.34.2.

3) Enti previdenziali competenti all'assicurazione IVS del personale dipendente

- Impiegati ed operai
Le modalità con cui viene effettuato il gioco connotano l’espletamento – da parte delle imprese aggiudicatarie della concessione alla gestione delle sale Bingo - di attività di gestione di case da gioco, i cui dipendenti, indipendentemente dalla classificazione previdenziale ed assistenziale, devono essere assicurati all’ENPALS, a norma dell’art. 3 punto. 21) del D.Lgs.C.P.S. 16 luglio 1947, n. 708, ratificato, con modificazioni, nella legge 29 novembre 1952, n. 2388 che elenca tassativamente alla punto 21) gli impiegati ed operai dipendenti dalle case da gioco.
Il suddetto obbligo assicurativo deve intendersi esteso a tutti i dipendenti con qualifica impiegatizia ed operaia, compresi quelli adibiti alle “attività di piccola ristorazione e di somministrazione di bevande” svolte all’interno della sala, in quanto dipendenti della casa da gioco.

- Dirigenti
A ragione della classificazione attribuita alle imprese che gestiscono l'esercizio del gioco del Bingo, il personale dirigente, non ricompreso tra quello di cui all'art. 3 punto 21) del D.Lgs.C.P.S. 16 luglio 1947, n. 708, dovrà essere assicurato all'INPS.

4) Istruzioni operative

Adempimenti delle Sedi
Attesa l'attività svolta, di prestazione di servizi, i datori di lavoro che effettuano la gestione delle sale dovranno essere classificati, come precisato al punto 2), nel settore terziario, c.s.c. 7.0.7.09, con obbligo contributivo IVS all'ENPALS per gli impiegati e gli operai.
Per quanto attiene alle contribuzioni per malattia e maternità, le stesse dovranno essere corrisposte con le aliquote del settore terziario (allegate tabelle), non essendo il personale dipendente dalle sale Bingo qualificabile come appartenente al settore dello spettacolo presso l'ENPALS.
Per il personale con qualifica dirigenziale, la contribuzione è dovuta al Fondo pensioni lavoratori dipendenti dell'INPS.
Pertanto, le Sedi provvederanno a far seguire al c.s.c. 7.07.09 il c.a. 4J, riclassificando le aziende in oggetto secondo le istruzioni sopra indicate.

Adempimenti delle aziende
Le aziende che hanno operano in difformità da quanto indicato con la presente circolare, provvederanno alla sistemazione dei periodi di pregressi - dalla data di inizio dell'attività - attraverso la procedura delle regolarizzazioni contributive.

Allegato 1

Aliquote contributive in vigore dal 1 Gennaio 2001

Tabella 9.8 : SALE BINGO – settore TERZIARIO
CSC 7.07.09 C.A. 4J

QUALIFICHE

VOCI CONTRIBUTIVE
Operai Impiegati Dirigenti
Minimale giornaliero L. 70.333 L. 70.333 L. 194.590
Fondo Pensioni (*) - - 32,70
Disoccupazione 1,61 1,61 1,61
Fondo garanzia TFR (L.297/82) 0,20 0,20 0,20
CUAF 2,48 2,48 2,48
CIG straordinaria - - -
MOBILITÀ - - -
Indennità economica di MALATTIA 2,44 2,44 -
Indennità economica di MATERNITÀ 0,24 0,24 -
TOTALE 6,97 6,97 36,99
di cui a carico del lavoratore
Fondo Pensioni - - 8,89
CIG straordinaria - - -
TOTALE a carico LAVORATORE - - 8,89

(*) Per OPERAI e IMPIEGATI il Fondo pensioni viene versato all’ENPALS.
Dal 1 febbraio 2001 le aziende di cui alla presente tabella hanno diritto all’esonero dello 0,80% da operare sul contributo CUAF secondo le modalità appresso indicate:
Esonero CUAF = 0,80% codice R600 (quadro “D” mod. DM10/2)

Allegato 2

Aliquote contributive in vigore dal 1 Gennaio 2002

Tabella 9.8 : SALE BINGO – settore TERZIARIO
CSC 7.07.09 C.A. 4J

QUALIFICHE

VOCI CONTRIBUTIVE
Operai Impiegati Dirigenti
Minimale giornaliero € 37,31 € 37,31 € 103,21
Fondo Pensioni (*) - - 32,70
Disoccupazione 1,61 1,61 1,61
Fondo garanzia TFR (L.297/82) 0,20 0,20 0,20
CUAF 2,48 2,48 2,48
CIG straordinaria - - -
MOBILITÀ - - -
Indennità economica di MALATTIA 2,44 2,44 -
Indennità economica di MATERNITÀ 0,24 0,24 -
TOTALE 6,97 6,97 36,99
di cui a carico del lavoratore
Fondo Pensioni - - 8,89
CIG straordinaria - - -
TOTALE a carico LAVORATORE - - 8,89

(*) Per OPERAI e IMPIEGATI il Fondo pensioni viene versato all’ENPALS.
Le aziende di cui alla presente tabella hanno diritto all’esonero dello 0,80% da operare sul contributo CUAF secondo le modalità appresso indicate:
Esonero CUAF = 0,80% codice R600 (quadro “D” mod. DM10/2)

Allegato 3

Ministero dell'economia e delle finanze - Agenzia delle Entrate - Circolare n.16 del 11/02/2002

Altri utenti hanno acquistato

AteneoWeb s.r.l.

AteneoWeb.com - AteneoWeb.info

Via Nastrucci, 23 - 29122 Piacenza - Italy
staff@ateneoweb.com

C.f. e p.iva 01316560331
Iscritta al Registro Imprese di Piacenza al n. 01316560331
Capitale sociale 20.000,00 € i.v.
Periodico telematico Reg. Tribunale di Piacenza n. 587 del 20/02/2003
Direttore responsabile: Riccardo Albanesi

Progetto, sviluppo software, grafica: AI Consulting S.r.l.
SEGUICI

Social network e Canali informativi

Canali RSS