Soci di cooperative di lavoro con rapporto di lavoro subordinato. Agevolazioni contributive ex art. 8, commi 2 e 4, e art. 25, c. 9, della legge n. 223/1991, nonché ex art. 8, c. 9, della legge n. 407/1990. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti
Circolare INPS n. 77 del 25.05.2006
SOMMARIO: Fermo restando il rispetto di ogni requisito di legge, i benefici contributivi previsti dalla legge n. 223/1991 e dall’art. 8, c. 9, della legge n. 407/1990 possono trovare applicazione anche con riferimento ai lavoratori soci di cooperativa
1. Diritto alle agevolazioni.
In risposta a due diversi interpelli (1), il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali si è di recente pronunciato in senso favorevole alla possibilità di ammettere i soci lavoratori di cooperative alle agevolazioni ex art. 8, commi 2 e 4, della legge n. 223/1991 ed ex art. 8, c. 9, della legge n. 407/1990.
Al riguardo, si ricorda che l’Istituto aveva finora tenuto un orientamento negativo, in considerazione del fatto che le leggi sopra citate si riferiscono a benefici contributivi correlati ad assunzioni con rapporto di lavoro subordinato, mentre “la prestazione dell’attività lavorativa del socio in una cooperativa di produzione e lavoro costituisce adempimento del patto sociale e non esecuzione di un obbligo assunto con un contratto di lavoro subordinato” (2).
Tale posizione, tuttavia, deve oggi essere riveduta, tenendo conto delle significative novità introdotte nella disciplina sul socio di cooperativa dalla legge 3 aprile 2001, n. 142 e successive modifiche e integrazioni.
Come infatti disposto dall’art. 1, c. 3, “il socio lavoratore di cooperativa stabilisce con la propria adesione o successivamente all’instaurazione del rapporto associativo un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma o in qualsiasi altra forma, … con cui contribuisce comunque al raggiungimento degli scopi sociali. Dall’instaurazione dei predetti rapporti associativi e di lavoro in qualsiasi forma derivano i relativi effetti di natura fiscale e previdenziale e tutti gli altri effetti giuridici rispettivamente previsti dalla presente legge, nonché in quanto compatibili con la posizione del socio lavoratore, da altre leggi o da qualsiasi altra fonte”.
Al riguardo, l’art. 6 della legge n. 142/2001 richiede che le cooperative definiscano un regolamento - da depositare entro trenta giorni dall’approvazione dell’assemblea presso la competente Direzione provinciale del lavoro - sulla tipologia dei rapporti di lavoro che, in forma alternativa, si intendono attuare con i soci lavoratori.
Proprio in considerazione del mutato quadro legislativo, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha riconosciuto l’applicabilità delle agevolazioni in oggetto anche per i soci lavoratori di cooperativa, i quali abbiano instaurato con la stessa anche un rapporto di lavoro in forma subordinata.
In particolare, deve precisarsi che, in relazione ai benefici per l’assunzione di lavoratori dalle liste di mobilità, il citato Dicastero si è espressamente riferito ai benefici previsti per le assunzioni a termine e per la successiva trasformazione a tempo indeterminato (3), tenendo peraltro a sottolineare che il rapporto associativo non è soggetto ad alcun termine, indipendentemente dal fatto che il rapporto di lavoro abbia una durata temporalmente limitata.
Ciò premesso, si ritiene che, nei confronti delle cooperative che instaurano con i propri soci lavoratori un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, trovi applicazione anche l’agevolazione contributiva ex art. 25, c. 9, della legge n. 223/1991 (4); analogamente, troveranno applicazione le agevolazioni previste dall’art. 1, comma 1, legge n. 52/1998 e successive modificazioni e integrazioni.
2. Condizioni d’accesso.
Per l’accesso alle agevolazioni contributive di cui alla presente circolare, esclusivamente connesse all’instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato, si richiamano le disposizioni vigenti in relazione alle rispettive normative di riferimento.
3. Modalità operative.
3.1. Adempimenti a carico delle Sedi.
Le posizioni contributive riferite alle cooperative ammesse ai benefici in argomento dovranno essere contraddistinte dai già previsti codici di autorizzazione “5Q” e/o “5N”.
A tal fine, le Sedi avranno cura di acquisire agli atti la documentazione (5) ordinariamente richiesta per l’accesso alle agevolazioni di cui alla presente circolare
3.2. Modalità di compilazione del DM10/2.
Ai fini della esposizione dei lavoratori in parola nel DM10/2, le cooperative si atterranno alle istruzioni che seguono:
SOCI LAVORATORI ISCRITTI NELLE LISTE DI MOBILITÀ
SOCI ISCRITTI NELLE LISTE DI MOBILITÀ, CON I QUALI VIENE INSTAURATO UN RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO (LEGGE 223/1991, ART. 25 COMMA 9).
Le cooperative che instaurano con soci iscritti nelle liste di mobilità un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, beneficiano, per un periodo di 18 mesi, del versamento dei contributi a proprio carico in misura fissa pari a quella prevista per gli apprendisti. Resta ferma la quota a carico del lavoratore nella misura prevista.
I soci lavoratori saranno esposti nel quadro “B-C” del DM10/2, utilizzando il seguente nuovo codice tipo contribuzione, preceduto dall’apposito codice qualifica (1,2,O,Y):
CODICE | SIGNIFICATO |
S5 | Soci lav. assunti dalle liste mobilità a tempo ind. |
Le cooperative riporteranno:
- nella casella “n. dipendenti” il numero dei lavoratori interessati;
- nella casella “n. giornate” il numero delle giornate ovvero delle ore retribuite;
- nella casella “retribuzioni” l’ammontare delle retribuzioni complessive spettanti;
- nella casella “somme a debito del datore di lavoro” i contributi calcolati con la sola aliquota a carico del lavoratore .
Per esporre il versamento del contributo in misura fissa pari a quello previsto per gli apprendisti deve essere utilizzato il previsto codice S165,secondo le modalità già in uso.
Ai fini poi del recupero del contributo mensile ex art. 8, c. 4, legge 223/1991 – ove spettante – dovranno essere utilizzati i già previsti codici del quadro “D” del DM10/2, di seguito riportati:
Codice | Significato |
L400 | Rec. beneficio 50% indennità mobilità”. |
L401 | Rec. arretrati 50% indennità mobilità”. |
SOCI ISCRITTI NELLE LISTE DI MOBILITÀ, CON I QUALI VIENE INSTAURATO UN RAPPORTO DI LAVORO A TERMINE (LEGGE 223 DEL 1991, ART. 8 COMMA 2)
Le cooperative che instaurano con soci iscritti nelle liste di mobilità un rapporto di lavoro a termine di durata non superiore a 12 mesi, beneficiano, per la durata del contratto, del versamento dei contributi a proprio carico in misura fissa pari a quella prevista per gli apprendisti. Resta ferma la quota a carico del lavoratore nella misura prevista.
I soci lavoratori andranno esposti nel quadro “B-C” del DM10/2, utilizzando il seguente nuovo codice tipo contribuzione, preceduto dall’apposito codice qualifica (1,2,O,Y):
CODICE | SIGNIFICATO |
S6 | Soci lav. Assunti dalle liste mobilità a tempo determinato. |
Le cooperative riporteranno:
- nella casella “n. dipendenti” il numero dei lavoratori interessati;
- nella casella “n. giornate” il numero delle giornate ovvero delle ore retribuite;
- nella casella “retribuzioni” l’ammontare delle retribuzioni complessive spettanti;
- nella casella “somme a debito del datore di lavoro” i contributi calcolati con la sola aliquota a carico del dipendente.
Per esporre il versamento del contributo in misura fissa pari a quello previsto per gli apprendisti deve essere utilizzato il consueto codice S165,secondo le modalità già in uso.
SOCI CON CONTRATTO TRASFORMATO A TEMPO INDETERMINATO (LEGGE 223/1991, ART. 8 COMMA 2)
In caso di trasformazione a tempo indeterminato del rapporto di lavoro instaurato a termine, le cooperative beneficiano, per ulteriori 12 mesi, del versamento dei contributi a proprio carico in misura fissa pari a quella prevista per gli apprendisti. Resta ferma la quota a carico del lavoratore nella misura prevista.
I soci lavoratori andranno esposti nel quadro “B-C” del DM10/2, utilizzando il seguente nuovo codice tipo contribuzione preceduto dall’apposito codice qualifica (1,2,O,Y):
CODICE | SIGNIFICATO |
S7 | Soci lav. trasf. a tempo indeterminato |
Le cooperative riporteranno:
- nella casella “n. dipendenti” il numero dei lavoratori interessati;
- nella casella “n. giornate” il numero delle giornate ovvero delle ore retribuite;
- nella casella “retribuzioni” l’ammontare delle retribuzioni complessive spettanti;
- nella casella “somme a debito del datore di lavoro” i contributi calcolati con la sola aliquota a carico del dipendente.
Per esporre il versamento del contributo in misura fissa pari a quello previsto per gli apprendisti deve essere utilizzato il consueto codice S165,secondo le modalità già in uso.
Ai fini poi del recupero del contributo mensile ex art. 8, c. 4, legge 223/1991 – ove spettante – dovranno essere utilizzati i già previsti codici del quadro “D” del DM10/2, di seguito riportati:
Codice | Significato |
L400 | Rec. beneficio 50% indennità mobilità”. |
L401 | Rec. arretrati 50% indennità mobilità”. |
Soci lavoratori iscritti nelle liste di mobilità licenziati da aziende non rientranti nelle disciplina della cigs (art. 1, comma 1, della legge 52 del 1998).
· SOCI CON I QUALI VIENE INSTAURATO UN RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO (LEGGE 223/1991, ART. 25 COMMA 9).
I soci lavoratori andranno esposti nel quadro “B-C” del DM10/2, utilizzando il seguente nuovo codice tipo contribuzione, preceduto dall’apposito codice qualifica (1,2,O,Y):
CODICE | SIGNIFICATO |
S1 | Soci lav. a tempo indeterm. Iscritti nelle liste mobilità ex lege n. 52/98 |
Le cooperative riporteranno:
- nella casella “n. dipendenti” il numero dei lavoratori interessati;
- nella casella “n. giornate” il numero delle giornate ovvero delle ore retribuite;
- nella casella “retribuzioni” l’ammontare delle retribuzioni complessive spettanti;
- nella casella “somme a debito del datore di lavoro” i contributi calcolati con la sola aliquota a carico del dipendente.
Per esporre il versamento del contributo in misura fissa pari a quello previsto per gli apprendisti deve essere utilizzato il previsto codice “S169”,secondo le modalità già in uso.
· SOCI CON I QUALI VIENE INSTAURATO UN RAPPORTO DI LAVORO A termine (LEGGE 223 DEL 1991, ART. 8 COMMA 2)
I soci lavoratori andranno esposti nel quadro “B-C” del DM10/2, utilizzando il seguente nuovo codice tipo contribuzione, preceduto dall’apposito codice qualifica (1,2,O,Y):
CODICE | SIGNIFICATO |
S2 | Soci lav. a tempo determ. Iscritti nelle liste mobilità ex lege n. 52/98 |
Le cooperative riporteranno:
- nella casella “n. dipendenti” il numero dei lavoratori interessati;
- nella casella “n. giornate” il numero delle giornate ovvero delle ore retribuite;
- nella casella “retribuzioni” l’ammontare delle retribuzioni complessive spettanti;
- nella casella “somme a debito del datore di lavoro” i contributi calcolati con la sola aliquota a carico del dipendente.
Per esporre il versamento del contributo in misura fissa pari a quello previsto per gli apprendisti deve essere utilizzato il previsto codice S169,secondo le modalità già in uso.
· SOCI CON RAPPORTO TRASFORMATO A TEMPO INDETERMINATO (LEGGE 223/1991, ART. 8 COMMA 2)
In caso di trasformazione a tempo indeterminato del rapporto di lavoro instaurato a termine con soci iscritti nelle liste di mobilità ai sensi della legge n. 52/1998, le cooperative esporranno i soci lavoratori nel quadro “B-C” del DM10/2, utilizzando il seguente nuovo codice tipo contribuzione, preceduto dall’apposito codice qualifica (1,2,O,Y):
CODICE | SIGNIFICATO |
S3 | Soci lav. trasf. a tempo indeterminato |
I datori di lavoro riporteranno:
- nella casella “n. dipendenti” il numero dei lavoratori interessati;
- nella casella “n. giornate” il numero delle giornate ovvero delle ore retribuite;
- nella casella “retribuzioni” l’ammontare delle retribuzioni complessive spettanti;
- nella casella “somme a debito del datore di lavoro” i contributi calcolati con la sola aliquota a carico del dipendente.
Per esporre il versamento del contributo in misura fissa pari a quello previsto per gli apprendisti deve essere utilizzato il previsto codice S169,secondo le modalità già in uso.
SOCI LAVORATORI DISOCCUPATI O IN CIGS DA PIÙ DI 24 MESI (ART. 8 COMMA 9 LEGGE 407/1990)
· COOPERATIVE OPERANTI NEL CENTRO-NORD
Le cooperative che instaurano un rapporto di lavoro con soci lavoratori disoccupati o in CIGS da almeno 24 mesi, beneficiano della riduzione del 50% dei contributi a loro carico per un periodo di 36 mesi. Resta ferma la contribuzione a carico del lavoratore che continua ad essere dovuta nella misura prevista.
I soci lavoratori andranno esposti nel quadro “B-C” del DM10/2 utilizzando il seguente nuovo codice tipo contribuzione, preceduto dall’apposito codice qualifica (1,2,O,Y):
CODICE | SIGNIFICATO |
S8 | Soci lav. assunti ex art. 8 comma 9 L.407/1990 |
Le cooperative riporteranno:
- nella casella “n. dipendenti” il numero dei lavoratori interessati;
- nella casella “n. giornate” il numero delle giornate ovvero delle ore retribuite;
- nella casella “retribuzioni” l’ammontare delle retribuzioni complessive spettanti;
- nella casella “somme a debito del datore di lavoro” i contributi dovuti già ridotti del beneficio spettante (50% dei contributi a carico del datore di lavoro, al netto delle eventuali riduzioni contributive ex lege n. 388/2000 e/o n. 266/2005).
· COOPERATIVE OPERANTI NEL MEZZOGIORNO
Le cooperative in parola, che instaurano un rapporto di lavoro con soci lavoratori disoccupati o in CIGS da almeno 24 mesi, beneficiano della riduzione totale dei contributi a loro carico per un periodo di 36 mesi. Resta ferma la contribuzione a carico del lavoratore che continua ad essere dovuta nella misura prevista.
I soci lavoratori andranno esposti nel quadro “B-C” del DM10/2 utilizzando il seguente nuovo codice tipo contribuzione, preceduto dall’apposito codice qualifica (1,2,O,Y):
CODICE | SIGNIFICATO |
S9 | Soci lav. assunti ex art. 8 comma 9 L.407/1990 |
Le cooperative riporteranno:
- nella casella “n. dipendenti” il numero dei lavoratori interessati;
- nella casella “n. giornate” il numero delle giornate ovvero delle ore retribuite;
- nella casella “retribuzioni” l’ammontare delle retribuzioni complessive spettanti;
- nella casella “somme a debito del datore di lavoro” i contributi calcolati con la sola aliquota a carico del lavoratore.
· SOCI LAVORATORI IN CIGS ex Art. 4 LEGGE 236/1993 (6).
Le cooperative che instaurano un rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato con soci lavoratori in CIGS ai sensi dell’articolo 4, c. 3 della legge n. 236/1993, esporranno i suddetti lavoratori nel quadro “B-C” del DM10/2, utilizzando il seguente nuovo codice tipo contribuzione, preceduto dalla qualifica 1 o 2:
CODICE | SIGNIFICATO |
S4 | Soci lav. in CIGS ex art. 4 L.236/1993 |
I datori di lavoro riporteranno:
- nella casella “n. dipendenti” il numero dei lavoratori interessati;
- nella casella “n. giornate” il numero delle giornate retribuite;
- nella casella “retribuzioni” l’ammontare delle retribuzioni complessive spettanti;
- nella casella “somme a debito del datore di lavoro” i contributi calcolati con la sola aliquota a carico del lavoratore.
Per esporre il versamento del contributo in misura fissa pari a quello previsto per gli apprendisti deve essere utilizzato il consueto codice S165,secondo le modalità già in uso.
Ai fini poi del recupero del contributo mensile ex art. 8, c. 4, della legge n. 223/1991 dovranno essere utilizzati i già previsti codici del quadro “D” del DM10/2, di seguito riportati:
Codice | Significato |
L600 | Rec. beneficio 50% indennità mobilità”. |
L601 | Rec. arretrati 50% indennità mobilità”. |
Le nuove modalità di esposizione troveranno applicazione nei termini previsti dalla delibera n. 5 del Consiglio di Amministrazione dell’Istituto del 26.03.1993, approvata con D.M. 07.10.1993.
4. Regolarizzazione dei periodi pregressi.
Ai fini della sistemazione delle situazioni in essere dovranno essere osservate le seguenti modalità operative:
a) le note di rettifica emesse a seguito del disconoscimento dei benefici ai soci lavoratori e non ancora definite devono essere riproposte al calcolo utilizzando, per i soci lavoratori, i codici tipo contribuzione istituiti con la presente circolare.
Al riguardo si fa presente che, fino alla denuncia contributiva riferita al periodo di paga “dicembre 2005”, rimangono in uso i codici del quadro “D” del DM10/2 (L180 – L460 – L174 – L175), utilizzati per il conguaglio delle agevolazioni cui si riferiscono;
b) benefici collegati a periodi pregressi
Per l’accesso alle agevolazioni contributive riferite a periodi pregressi, le cooperative dovranno presentare apposita domanda di rimborso corredandola con gli elementi necessari alla quantificazione del credito.
A tal fine dovrà essere utilizzata la procedura delle regolarizzazioni contributive.
Al riguardo si fa presente che i modelli DM10/V devono essere compilati come segue:
periodi fino al “dicembre 2005”
Quadro D
Per l’esposizione delle somme a credito riferite alle agevolazioni di cui alle leggi n. 223/1991, n. 52/1998 e n. 407/1990, dovranno essere utilizzati i codici importo sotto elencati.
Cod.imp. | Descrizione |
L180 | Agevolazione per assunzione dalle liste di mobilità |
L460 | Agevolazione per assunzione dalle liste di mobilità (lavoratori iscritti nelle liste di mobilità ex lege 52/1998) |
L174 | Agevolazione 50% dei contributi c/datore di lavoro per soci lavoratori assunti art. 8 c. 9 legge 407/1990 |
L175 | Agevolazione 100% dei contributi c/datore di lavoro per soci lavoratori assunti art. 8 c. 9 legge 407/1990 |
Al riguardo si fa presente che il recupero della agevolazione spettante dovrà essere indicato al netto della quota di contribuzione a carico del datore di lavoro e dell’eventuale contribuzione in misura fissa.
Periodi da “gennaio 2006”
A seguito della nuova modalità di esposizione della contribuzione “nettizzazione dei contributi” di cui alla circ. n. 115 del 10 novembre 2005, il recupero delle agevolazioni dovrà essere effettuato con i codici di nuova istituzione di seguito riportati, da utilizzare esclusivamente nel quadro D del modello DM10/V:
Cod.imp. | Descrizione |
DQ99 | Agevolazione per assunzione dalle liste di mobilità |
DQ90 | Agevolazione per assunzione dalle liste di mobilità (lavoratori iscritti nelle liste di mobilità ex lege 52/1998) |
DQ83 | Agevolazione 50% dei contributi c/datore di lavoro per soci lavoratori assunti art. 8 c. 9 legge 407/1990 |
DQ84 | Agevolazione 100% dei contributi c/datore di lavoro per soci lavoratori assunti art. 8 c. 9 legge 407/1990 |
5. Istruzioni contabili
Nel far presente che per la rilevazione contabile delle agevolazioni contributive riferite a periodi correnti (cfr. punto 3.2. della presente circolare) trovano applicazione le disposizioni contenute nella già citata circolare n. 115 del 10 novembre 2005, si precisa che ai fini della contabilizzazione delle agevolazioni contributive in argomento, relative a periodi pregressi (cfr. il precedente punto 4.), occorre distinguere i periodi stessi cui le agevolazioni si riferiscono.
Per i periodi di paga fino a dicembre 2005 dette agevolazioni vengono rilevate secondo le modalità in vigore a tutto il 31 dicembre 2005.
A partire dal periodo di paga di gennaio 2006, le agevolazioni medesime, evidenziate nei modd. DM 10/V con i nuovi codici sopra riportati, devono essere rilevate ai seguenti conti istituiti nell’ambito della Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali:
GAW 37/106
per la rilevazione delle agevolazioni di cui all’ art. 8, comma 2, e all’art. 25, comma 9, della legge n. 223/1991 (codice DQ99);
GAW 37/107
per la rilevazione delle agevolazioni di cui all’art. 1, comma 1, della legge n. 52/1998 (codice DQ90);
GAW 37/108
per la rilevazione delle agevolazioni di cui all’art. 8, comma 9, della legge n. 407/1990 (codici DQ83 e DQ84).
In allegato vengono riportati i suddetti conti GAW 37/106, GAW 37/107 e GAW 37/108, di nuova istituzione.
_________________________________________
(1) Si tratta della nota prot. n. 1074 del 18 luglio 2005 e della nota prot. n. 25/0000540 del 23 gennaio 2006.
(2) V. mess. n. 22923/1999; in tal senso già la circolare n. 118 del 26 maggio 1988.
Si ricorda, comunque, che la preclusione delle agevolazioni non ha mai riguardato i soggetti privi dello status di socio, che fossero lavoratori dipendenti.
(3) È espressamente richiamato, infatti, solamente l’art. 8, commi 2 e 4, della legge n. 223/1991.
Art. 8, c. 2, della legge n. 223/1991:
“I lavoratori in mobilità possono essere assunti con contratto di lavoro a termine di durata non superiore a dodici mesi. La quota di contribuzione a carico del datore di lavoro è pari a quella prevista per gli apprendisti dalla legge 19 gennaio 1955, n. 25, e successive modificazioni. Nel caso in cui, nel corso del suo svolgimento, il predetto contratto venga trasformato a tempo indeterminato, il beneficio contributivo spetta per ulteriori dodici mesi in aggiunta a quello previsto dal comma 4”.
Art. 8, c. 4, della legge n. 223/1991:
“Al datore di lavoro che, senza esservi tenuto ai sensi del comma 1, assuma a tempo pieno e indeterminato i lavoratori iscritti nella lista di mobilità è concesso, per ogni mensilità di retribuzione corrisposta al lavoratore, un contributo mensile pari al cinquanta per cento della indennità di mobilità che sarebbe stata corrisposta al lavoratore. Il predetto contributo non può essere erogato per un numero di mesi superiore a dodici e, per i lavoratori di età superiore a cinquanta anni, per un numero superiore a ventiquattro mesi, ovvero a trentasei mesi per le aree di cui all'articolo 7, comma 6. Il presente comma non trova applicazione per i giornalisti”.
(4) art. 25, c. 9, della legge n. 223/1991
“Per ciascun lavoratore iscritto nella lista di mobilità assunto a tempo indeterminato, la quota di contribuzione a carico del datore di lavoro é, per i primi diciotto mesi, quella prevista per gli apprendisti dalla legge 19 gennaio 1955, n. 25, e successive modificazioni”.
(5) Negli ambiti territoriali in cui sussistono apposite convenzioni (v., al riguardo, la circolare n. 117 del 30 giugno 2003), la documentazione sarà acquisita anche tramite l’accesso agli archivi informatizzati condivisi con le competenti strutture territoriali (Regione e/o Provincia).
(6) Il beneficio ex art. 4 L. 236/1993 era già contemplato dalla legge stessa, in favore dei soci di cooperativa. Con la presente circolare vengono soltanto modificate le modalità di compilazione del DM10; il nuovo codice “S4” (in luogo del T.C. “86”, che continuerà ad essere utilizzato per i dipendenti) sarà operativo dalla data di emanazione della presente circolare.
Allegato 1
VARIAZIONI AL PIANO DEI CONTI
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Direttore responsabile: Riccardo Albanesi