Convenzione per la raccolta e la trasmissione delle dichiarazioni rese dai pensionati ai fini delle detrazioni d’imposta previste dall’art. 23 del D.P.R. 1973, n. 600 per gli anni 2008/2009. Sistema Web di gestione con autenticazione tramite certificato digitale
Circolare INPS n. 78 del 22.07.2008
SOMMARIO: I professionisti abilitati alla trasmissione delle dichiarazioni rese dai pensionati ai fini delle detrazioni d’imposta possono stipulare convenzioni singole presso le Direzioni provinciali o subprovinciali INPS
A seguito della modifica introdotta dall’art. 1, comma 221, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244 all’art. 23 del D.P.R. 29.09.1973 n. 600 in materia di detrazione di imposta sui redditi, le stesse detrazioni sono riconosciute se il percipiente dichiara annualmente di avervi diritto, indicando le condizioni di spettanza, il codice fiscale dei soggetti per i quali si usufruisce delle detrazioni e impegnandosi a comunicare tempestivamente le eventuali variazioni.
In considerazione di tale innovazione normativa, a partire dall’anno 2008, i sostituti d’imposta devono acquisire annualmente, o al momento della variazione di una situazione preesistente, i dati dei sostituiti (pensionati e dipendenti) relativi al diritto alle detrazioni d’imposta.
In tal senso con delibera del C.d.A. n. 60 del 21 maggio 2008 è stata approvata la convenzione con i Centri di assistenza fiscale (CAF) e liberi professionisti per la raccolta e la trasmissione all’INPS delle dichiarazioni rese dai pensionati ai fini delle detrazioni d’imposta previste dall’art. 23 del D.P.R. 1973, n. 600.
E’ stato autorizzato il Presidente dell’Istituto alla stipula di convenzioni con validità per gli anni 2008 e 2009 con i CAF ed i soggetti abilitati alla trasmissione di cui al dlgs 9 luglio 1997, n. 241.
Per le convenzioni a livello periferico con i professionisti abilitati alla raccolta e alla trasmissione delle dichiarazioni presentate dai pensionati ai fini delle detrazioni d’imposta, la sottoscrizione presso le Direzioni Provinciali e Subprovinciali sarà a cura dei Direttori di Sede.
Le convenzioni per la raccolta e l’invio telematico delle dichiarazioni suddette vengono sottoscritte a livello centrale dai CAF e da alcune associazioni professionali a livello nazionale che si impegnano a trasmettere l’elenco dei propri iscritti alla D.C.S.I.T. per l’abilitazione.
Le associazioni professionali di cui sopra sono:
- Consiglio Nazionale Consulenti del Lavoro;
- Sindacato Nazionale Ragionieri Commercialisti;
- Consulenti Tributari:
- ANCIT;
- ANCOT;
- INT;
- LAPET.
Pertanto i professionisti, in possesso dei requisiti richiesti, che fanno riferimento alle suddette associazioni, per l’inserimento del proprio nominativo nelle liste degli abilitati alla trasmissione delle dichiarazioni per detrazioni d’imposta, devono prendere contatto con le stesse, oppure possono stipulare convenzioni singole presso le Direzioni provinciali o subprovinciali INPS, territorialmente competenti.
Comunque tutti i professionisti abilitati possono stipulare convenzioni individuali presso le Sedi territoriali di appartenenza.
Il professionista che voglia stipulare con l’Istituto la convenzione per la trasmissione delle dichiarazioni per detrazioni d’imposta, deve essere in possesso dei seguenti requisiti:
a) essere abilitato a certificare il reddito;
b) essere iscritto nel Registro delle chiavi pubbliche degli utenti del “fisco telematico” del Dipartimento delle Entrate del Ministero dell’Economia e Finanze;
c) possedere un certificato digitale valido emesso dal Dipartimento delle Entrate del Ministero dell’Economia e Finanze ovvero da una delle seguenti Autorità di Certificazione: “InfoCamere”, “Actalis”, “Postecom”, “CNIPA”.
La sussistenza dei suddetti requisiti dovrà essere verificata dai Direttori provinciali e subprovinciali all’atto della stipula della convenzione.
Il Dipartimento delle Entrate del Ministero dell’Economia e Finanze ha messo a disposizione di tutti coloro che sono abilitati a certificare il reddito un proprio sistema di firma digitale e di autenticazione tramite certificato, adattandolo su richiesta dell’Istituto, anche allo standard di formato PKCS12.
Le operazioni di autenticazione e firma possono essere effettuate, oltre che col già citato certificato digitale del Ministero dell’Economia e Finanze, anche con i certificati di “Infocamere”, di “Actalis”, di “Postecom” e di “CNIPA”, purché abilitati a tale funzione dai Certificatori.
Si rammenta che i Direttori delle Sedi provinciali e subprovinciali, per accedere al sistema, devono utilizzare, come per la campagna Red, il certificato digitale emesso dall’Istituto su smart card o su floppy disk ed essere dotato di postazioni di lavoro corredate di lettore di smart card.
Si rappresenta la necessità, all’atto della stipula della convenzione, di chiarire al professionista stipulante che i certificati digitali, che egli dichiara di possedere e che intende utilizzare per effettuare l’accesso al sistema, sono gli unici che garantiranno l’autenticazione per l’accesso al sistema stesso.
Chi stipula la convenzione in nome e per conto dell’Istituto deve verificare, a mezzo delle procedure messe a disposizione, la validità dei certificati.
Nel caso in cui ci siano più professionisti associati ad uno stesso studio e tutti sicuramente in possesso di certificato digitale abilitato, al momento della stipula della convenzione che potrà essere sottoscritta da uno solo degli associati, il sottoscrittore deve dichiarare i certificati digitali che intende utilizzare in quanto solo quelli dichiarati al momento della firma della convenzione e verificati dal sistema saranno ritenuti validi.
La procedura prevede la stampa personalizzata della convenzione stessa una volta acquisiti, verificati e confermati i dati necessari alla stipula.
Copia della convenzione sottoscritta verrà consegnata al professionista interessato il quale dovrà essere informato che le modalità di accesso e firma sono reperibili sul sito internet dell’Istituto: http://www.inps.it/, sezione “Servizi Online”, sezione “Servizi in Convenzione”, sezione “Accesso ai Servizi in Convenzione”. In figura è riportata la pagina Web dell’applicazione.(omissis)
Pagina Web delle convenzioni
Selezionando “Istruzioni per la configurazione del sistema”, si accede ad una pagina dove sono riportate tutte le informazioni necessarie per lo scarico e l’installazione dei programmi client occorrenti per la trasmissione; selezionando, invece, “Risoluzione problemi” si accede ad una pagina dove sono riportate le risposte ad alcuni quesiti.
Si rammenta l’obbligo, a carico del professionista che sottoscrive la convenzione presso la struttura territoriale INPS, dell’apposizione della marca da bollo di €14,62 sull’originale custodito dalla struttura stessa.
Infine, si invitano i Direttori a fornire, se richiesta, una copia della presente circolare.
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