Circolare INPS n.79 del 07.09.2023

NDICE

1. Premessa

2. Requisiti di accesso alla prestazione

2.1 Casi di esclusione

3. Importo erogabile a titolo di anticipazione del TFS/TFR

4. Tasso di interesse e spese di amministrazione

5. Modalità di presentazione della domanda

5.1 Presentazione della domanda da parte di soggetto delegato

5.2 Presentazione della domanda tramite CAF e Istituti di patronato

6. Responsabile del procedimento e determinazione della competenza per l’istruttoria della domanda di anticipazione ordinaria del TFS/TFR

7. Istruttoria della domanda di anticipazione ordinaria del TFS/TFR agli iscritti alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali

7.1 Bozza di proposta di cessione

7.2 Proposta di cessione

7.3 Perfezionamento contratto di cessione. Presa d’atto

8. Erogazione del finanziamento

8.1 Determina/biglietto contabile relativa all’erogazione del finanziamento

8.2 Budget annuale previsto per l’anticipazione ordinaria del TFS/TFR agli iscritti alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali

9. Modalità di rimborso dell’anticipazione

10. Recesso ed estinzione anticipata

11. Istruzioni contabili

1. Premessa

Con la deliberazione n. 219 del 9 novembre 2022 del Consiglio di Amministrazione dell’INPS è stata istituita in via sperimentale per un triennio la nuova prestazione di Anticipazione ordinaria del Trattamento di Fine Servizio (TFS) e del Trattamento di Fine Rapporto (TFR) in favore degli iscritti alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali (di seguito, Gestione unitaria), compresi i dipendenti dell’INPS iscritti alla medesima gestione. La prestazione integra l’anticipazione agevolata del TFS/TFR di cui all’articolo 23 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, e quella ordinaria già erogata dagli istituti bancari/finanziari in favore degli aventi diritto.

Con la medesima deliberazione è stato adottato il “Regolamento per l’erogazione di Anticipazioni ordinarie del TFS e TFR agli iscritti alla Gestione unitaria delle Prestazioni Creditizie e Sociali” in vigore dal 1° febbraio 2023 (di seguito, Regolamento).

Inoltre, con il messaggio n. 430 del 30 gennaio 2023 sono state fornite le prime indicazioni operative relative alla nuova prestazione e sono state indicate le modalità di presentazione della domanda.

2. Requisiti di accesso alla prestazione

L’Anticipazione ordinaria del TFS/TFR in oggetto può essere richiesta dagli aventi diritto a una prestazione di TFS/TFR riferita a un rapporto di lavoro concluso, per i relativi importi maturati, disponibili e non ancora esigibili e rientranti in una delle seguenti fattispecie:

  • titolari di pensione diretta che abbiano confermato e ottenuto l’adesione alla Gestione unitaria per il periodo di pensione;
  • soggetti cessati dal servizio senza avere maturato il diritto a pensione e titolari di nuovo impiego che risultino nuovamente iscritti alla Gestione unitaria ex lege o volontariamente;
  • personale militare in ausiliaria che risulta iscritto alla Gestione unitaria ex lege o volontariamente.

2.1 Casi di esclusione

Non possono beneficiare della prestazione in argomento:

  • il personale in servizio, con riferimento al TFS/TFR relativo all’attività lavorativa in corso di svolgimento, anche se iscritto alla Gestione unitaria;
  • i titolari di pensione non iscritti alla Gestione unitaria per il periodo successivo al pensionamento, anche nel caso in cui fossero stati iscritti durante il servizio;
  • i soggetti cessati dal servizio senza avere maturato il diritto a pensione e non iscritti alla Gestione unitaria successivamente alla cessazione stessa e all’atto della presentazione della domanda;
  • il personale militare in ausiliaria non iscritto alla Gestione unitaria;
  • i soggetti cessati dal servizio che percepiscano esclusivamente uno o più dei seguenti “emolumenti/trattamenti”:

- pensioni sociali (categoria 077);

- assegni sociali (categoria 078);

- prestazioni agli invalidi civili (categoria 044);

- pensioni facoltative (categorie 030 e 031);

- pensioni della mutualità, pensioni a favore delle casalinghe (categorie 035 e 036);

- pensioni del soppresso Fondo Spedizionieri (categorie 010, 011 e 012);

- pensioni ex Enpao (categoria 076);

- indennizzo per la cessazione dell’attività commerciale (categoria 043);

- assegni straordinari di sostegno al reddito (categorie 027, 028 e 029, 127, 128, 198, 199, 200);

- assegni ordinari di invalidità di tutte le categorie:

  • Fondi speciali
  • AOI – categorie 045, 051, 054, 063, 094 - 3° byte numero certificato 2 o 5; decorrenza > 07/1984; GP1AV37N = 5 (assegno ordinario di invalidità);
  • Superstiti 024, 037, 040, 045, 048, 051, 054, 057, 060, 063, 066, 094, 097 - 3° byte certificato 3 o 6; GP1AV37N = 7;
  • AGO e Convenzioni internazionali
  • AOI – categorie 002, 005, 008, 016, 019, 022, 086, 089, 092; decorrenza > 07/1984; codice natura GP1AF02 con 1° byte diverso da 3; 4; 5; categoria 083 con presa in carico GP1AF09Z > 11/2003 e decorrenza > 07/1997;

- pensioni ai superstiti di tutte le categorie (003, 006, 009, 014, 017, 020, 023, 034, 072, 075, 084, 087, 090, 093, 172, 215, 218, 221, 224 e 227);

- pensioni delle gestioni Sport e Spettacolo (categorie da 201 a 206);

- APE sociale;

- APE volontaria.

3. Importo erogabile a titolo di anticipazione del TFS/TFR

Il finanziamento è erogato in unica soluzione ai richiedenti aventi diritto, dietro cessione pro solvendo della corrispondente quota maturata, disponibile e non ancora esigibile del TFS/TFR. È possibile l’erogazione del finanziamento anche in caso di altre cessioni o vincoli presenti sul TFS/TFR, limitatamente alla quota ancora disponibile, libera da vincoli o cessioni. Gli importi del TFS/TFR da considerare cedibili da parte del richiedente il finanziamento sono quelli relativi a un rapporto di lavoro concluso, maturati, disponibili ed esigibili dopo almeno 6 mesi dalla data di presentazione della domanda di anticipazione.

L’anticipazione può essere richiesta per l’intero importo del TFS/TFR maturato, disponibile e esigibile dopo almeno 6 mesi dalla data della domanda; il contratto di cessione del credito è stipulato in questo caso per il 100% del trattamento maturato, disponibile e cedibile e viene erogato per il corrispondente importo al netto degli interessi dell’intero ammortamento e delle spese amministrative.

In caso di richiesta di un determinato importo, qualora l’importo del TFS/TFR maturato, disponibile e cedibile lo consenta, il contratto di cessione del credito è stipulato per l’importo richiesto maggiorato degli interessi e delle spese amministrative e l’importo erogato è pari a quello richiesto; qualora, invece, l’importo del TFS/TFR maturato, disponibile e cedibile sia inferiore all’importo richiesto maggiorato degli interessi e delle spese amministrative, la domanda di anticipazione è considerata come presentata per l’intero ammontare del TFS/TFR maturato, disponibile ed esigibile dopo almeno 6 mesi dalla data di presentazione della domanda.

Prima della materiale erogazione delle somme, l’INPS provvede ad accertare la presenza di eventuali debiti nei confronti dell’Istituto o dell’Agenzia delle entrate-Riscossione.

L’importo finanziato viene accreditato sull’IBAN del richiedente presente in “Proposta di cessione” al netto delle trattenute di eventuali morosità nei confronti della Gestione unitaria e dei relativi interessi, qualora non considerati nel calcolo del TFS/TFR disponibile.

Inoltre, è possibile per l’iscritto chiedere di utilizzare l’importo del finanziamento per rimborsare integralmente e anticipatamente uno o più finanziamenti ottenuti dalla Gestione unitaria (mutui ipotecari, piccoli prestiti, prestiti pluriennali); in tale caso è possibile procedere soltanto qualora l’importo dell’anticipazione, al netto di interessi e spese di amministrazione ed eventualmente decurtato dell’importo delle morosità da recuperare e dei relativi interessi, sia pari o superiore all’importo necessario a estinguere i finanziamenti indicati. Nel caso in cui sia possibile l’estinzione solo di alcuni dei finanziamenti indicati dal richiedente, si procede con l’estinzione prioritaria di quelli estinguibili di importo maggiore.

L’eventuale differenza a credito tra l’importo erogato e le trattenute operate a compensazione di morosità con la Gestione unitaria e per le anticipate estinzioni richieste è accreditata sull’IBAN del richiedente presente in “Proposta di cessione”.

4. Tasso di interesse e spese di amministrazione

Sull’importo erogato a titolo di anticipazione del TFS/TFR è applicato un tasso di interesse nominale fisso in regime di capitalizzazione semplice pari attualmente all’1% annuo. L’INPS si riserva la facoltà di aggiornare con proprio provvedimento il tasso di interesse applicato, dandone comunicazione e pubblicità sul proprio sito istituzionale; l’eventuale nuovo tasso troverà applicazione per le domande di anticipazione presentate successivamente al relativo provvedimento.

Gli interessi sono calcolati in funzione delle scadenze di esigibilità degli importi di TFS/TFR oggetto di cessione e desumibili dalle relative certificazioni e successive prese d’atto, considerando anche i tempi previsti per l’accredito delle relative somme, ossia 3 mesi dalla esigibilità della prima rata del TFS/TFR e 30 giorni dalla esigibilità della seconda e della terza rata. Gli interessi saranno successivamente ricalcolati in considerazione delle date effettive di restituzione delle somme a favore della Gestione unitaria da parte degli Enti erogatori del TFS/TFR. A tale riguardo si evidenzia che:

  • le sole eccedenze trattenute per un importo superiore a 12,00 euro sono restituite ai beneficiari della prestazione;
  • eventuali ritardi nella corresponsione delle quote alla Gestione unitaria, da parte dell’Ente erogatore del TFS/TFR, comportano l’addebito esclusivo al medesimo Ente erogatore di interessi di mora, qualora di importo superiore a 12,00 euro;
  • nel caso in cui l’interesse effettivamente maturato sia maggiore di quello applicato per la determinazione del piano di ammortamento e ciò dipenda, per i pensionati “quota 100”, “quota 102” e “quota 103”, dall’adeguamento dei requisiti di accesso al pensionamento agli incrementi della speranza di vita, la differenza a favore della Gestione unitaria, se maggiore di 12,00 euro, viene richiesta ai beneficiari della prestazione stessa.

Sull’importo dell’anticipazione del TFS/TFR, al lordo degli interessi, si applica la ritenuta dello 0,50% per le spese di amministrazione.

5. Modalità di presentazione della domanda

La domanda di anticipazione ordinaria del TFS/TFR da parte degli iscritti alla Gestione unitaria deve essere trasmessa esclusivamente per via telematica, accedendo al relativo servizio dal sito istituzionale dell’INPS, digitando, nella Home Page, alla funzione “Cerca”:

  • “Anticipazione ordinaria TFR per gli iscritti alla Gestione Unitaria delle prestazioni creditizie e sociali (Fondo Credito)”;
  • “Anticipazione ordinaria TFS per gli iscritti alla Gestione Unitaria delle prestazioni creditizie e sociali (Fondo Credito)”.

Eventuali domande di anticipazione del TFR presentate come domanda di anticipazione del TFS e domande di anticipazione del TFS presentate come domanda di anticipazione del TFR non possono essere accolte per insussistenza del trattamento oggetto di richiesta di anticipazione.

Il richiedente deve specificare nella domanda se l’anticipazione del TFS/TFR è richiesta per l’intero ammontare o per una quota dello stesso, indicandone in tal caso l’importo; deve, inoltre, dichiarare se il TFS/TFR maturato è corrisposto a seguito di cessazione dal servizio con diritto a pensione o cessazione dal servizio senza diritto a pensione e nuovo impiego con iscrizione alla Gestione unitaria, qualora il richiedente abbia maturato il diritto al TFS/TFR pur in presenza di nuova assunzione.

In caso di anticipazione del TFS/TFR il richiedente deve indicare il periodo temporale e il datore di lavoro di riferimento del TFS/TFR di cui si chiede l’anticipazione; in caso di più datari di lavoro “successivi” è necessario indicare l’ultimo, in ordine temporale.

L’iscritto, oltre alla presa visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali, deve dichiarare di essere a conoscenza delle conseguenze relative a dichiarazioni mendaci, falsità negli atti e uso di atti falsi, nonché di conoscere e accettare integralmente le disposizioni del Regolamento e, in particolare, di prendere atto e accettare che:

  • gli interessi dovuti per l’anticipazione del TFS/TFR sono inizialmente conteggiati tenendo conto dei tempi di predisposizione per l’accredito, cioè per un periodo di 3 mesi dalla esigibilità della prima rata e di 30 giorni dalla esigibilità della seconda e della terza rata; detti importi a titolo di interesse sono successivamente ricalcolati in considerazione delle date effettive di restituzione delle somme a favore della Gestione unitaria, ed eventualmente restituiti parzialmente ai beneficiari in caso di accrediti anticipati rispetto ai termini sopra indicati;
  • se la richiesta di anticipazione è presentata per il massimo erogabile, il finanziamento si intende richiesto per l’ammontare del TFS/TFR effettivamente cedibile e ceduto all’Istituto, al netto di interessi e spese di amministrazione e con le limitazioni e specificazioni indicate nel Regolamento;
  • se la richiesta di anticipazione è presentata per un importo specifico, in caso di incapienza del TFS/TFR rispetto alla somma richiesta a titolo di anticipazione, la domanda si intende presentata per il massimo erogabile;
  • l’anticipazione del TFS/TFR viene erogata qualora rientri nella disponibilità del budget stanziato annualmente dall’Istituto;
  • la domanda non può trovare accoglimento qualora dalla certificazione risulti che l’unica o l’ultima rata del TFS/TFR debba essere corrisposta entro sei mesi decorrenti dalla data della domanda di anticipazione;
  • l'importo richiesto è meramente indicativo e non vincola l'Istituto, in quanto in sede di istruttoria si deve tenere conto della disciplina prevista dal Regolamento, del contenuto della certificazione del TFS/TFR, degli eventuali importi da trattenere a scomputo di morosità a titolo di capitale e interessi dovuti su precedenti finanziamenti erogati dalla Gestione unitaria, di eventuali estinzioni anticipate di finanziamenti in corso, di eventuali cessioni parziali o di pignoramenti presso terzi o sequestri;
  • l’INPS, prima di erogare l’importo riconosciuto, accerta la presenza di debiti del titolare nei confronti dell’Istituto o dell’Agenzia delle entrate–Riscossione;
  • qualora l’Ente erogatore del TFS/TFR risultasse insolvente, l’Istituto, in qualità di creditore cessionario, può rivalersi sull’iscritto cedente;
  • qualora la proposta di cessione non venga trasmessa all’Istituto entro 30 giorni dalla disponibilità della relativa bozza, la domanda viene considerata definita per rinuncia al finanziamento;
  • non è prevista la possibilità di estinguere anticipatamente il finanziamento;
  • non è possibile recedere dall’anticipazione del TFS/TFR dopo l’accettazione da parte dell’Istituto della relativa proposta di cessione;
  • le comunicazioni trasmesse dall’Istituto si intendono conosciute all’atto del caricamento nell’Area riservata dell’utente presente nel portale www.inps.it e/o nel momento in cui risultano recapitate all’indirizzo e-maile/o al numero di telefono mobile autorizzati a tale fine con la domanda;
  • il richiedente è responsabile della corretta gestione dello spazio destinato alla ricezione e alla archiviazione dei propri messaggi di posta elettronica e l'eventuale mancato inserimento di un nuovo messaggio nella propria casella di posta elettronica, per saturazione della sua capienza, costituisce un evento imputabile al richiedente che non impedisce il perfezionamento della comunicazione.

In caso di Ente erogatore diverso dall’INPS, il richiedente deve obbligatoriamente allegare alla domanda la certificazione del TFS/TFR già ottenuta dall’Ente erogatore competente e dichiarare che è conforme all’originale in suo possesso.

L’INPS si riserva:

a) la facoltà di variare le modalità di inoltro della domanda telematica, previa pubblicazione di apposito avviso sul sito istituzionale;

b) di prevedere, ai sensi dell’articolo 50, comma 1, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, integrazioni delle modalità di presentazione della domanda, tramite protocolli d’intesa e/o convenzioni con Enti e Amministrazioni che richiedano servizi in cooperazione applicativa.

5.1 Presentazione della domanda da parte di soggetto delegato

A decorrere dal 18 aprile 2023 è possibile presentare la domanda di anticipazione ordinaria del TFS/TFR degli iscritti alla Gestione unitaria da parte di un soggetto delegato.

Il delegato, accedendo al portale istituzionale dell’INPS, può scegliere se operare per proprio conto o, in forza di delega già registrata a sistema, in nome e per conto di un delegante; in quest’ultimo caso il delegato viene identificato a sistema come il delegante e la domanda presentata con tale modalità, così come le eventuali successive azioni poste in essere, sono considerate censite e registrate come eseguite direttamente dal delegante.

5.2 Presentazione della domanda tramite CAF e Istituti di patronato

I Centri di assistenza fiscale (CAF) e gli Istituti di patronato dotati di apposita delega censita sul portale istituzionale dell’Istituto possono presentare domanda di anticipazione ordinaria del TFS/TFR per conto degli iscritti alla Gestione unitaria.

I CAF e gli Istituti di patronato delegati possono seguire tutto l’iter procedimentale della domanda e procedere con le eventuali azioni di trasmissione della proposta di cessione e/o di rinuncia alla prestazione per conto del richiedente.

Il delegante ha, comunque, la possibilità di consultare e verificare, tramite le credenziali in suo possesso, lo stato di avanzamento/definizione della pratica, anche intervenendo con azioni produttive di effetti sull’iter procedimentale in corso.

6. Responsabile del procedimento e determinazione della competenza per l’istruttoria della domanda di anticipazione ordinaria del TFS/TFR

Il responsabile del procedimento relativo alla domanda di anticipazione ordinaria del TFS/TFR agli iscritti alla Gestione unitaria è il titolare della posizione organizzativa (Polo o team) competente per l’istruttoria da svolgere da parte degli operatori Credito.

La competenza all’istruttoria delle domande di anticipazione ordinaria del TFS/TFR, relativamente agli operatori Credito, è determinata con i medesimi criteri previsti per l’attribuzione della competenza alla lavorazione delle domande di piccolo prestito e prestito pluriennale agli iscritti alla Gestione unitaria, con la sola eccezione dei pensionati che abbiano richiesto l’anticipazione del TFS/TFR per il servizio svolto presso le Forze Armate o di Polizia, per le quali la gestione delle attività è assegnata a specifica Struttura territoriale individuata quale “Polo Nazionale”. In tale caso la competenza all’istruttoria è del Polo Nazionale. Eventuali pratiche di competenza dei Poli Nazionali attribuite dalla procedura “Credito” alle Sedi e ai Poli potranno essere trasferite a opera delle Sedi e dei Poli stessi al Polo Nazionale competente, tramite l’utilizzo dell’apposita funzionalità presente in procedura.

Nel caso in cui l’Ente erogatore del TFS/TFR sia l’INPS – Ente previdenziale/operatori territoriali TFS/TFR, per gli aspetti endoprocedimentali del TFS/TFR la competenza territoriale viene determinata con la stessa logica utilizzata per l’attribuzione della competenza alla lavorazione delle domande di quantificazione ordinaria e/o agevolata.

Nel caso in cui l’Ente erogatore del TFS/TFR sia l’INPS – Direzione Centrale Risorse Umane (DCRU), per gli aspetti endoprocedimentali del TFS/TFR la competenza è accentrata nel competente team della medesima Direzione centrale.

Nel caso in cui l’Ente erogatore del TFS/TFR sia diverso dall’INPS, per gli aspetti endoprocedimentali del TFS/TFR la competenza è dell’Ente erogatore del trattamento che è attivato tramite posta elettronica certificata (PEC) dalla Struttura territorialmente competente dell’INPS.

7. Istruttoria della domanda di anticipazione ordinaria del TFS/TFR agli iscritti alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali

Gli operatori Credito verificano per le domande di anticipazione ordinaria del TFS/TFR degli iscritti alla Gestione unitaria la correttezza dei dati inseriti in procedura dai richiedenti o loro delegati e la presenza dei requisiti stabiliti dal Regolamento.

Con riferimento all’adesione alla Gestione unitaria, la procedura “Anticipazioni Credito” opera un controllo automatico basato sul contenuto dei dati presenti negli archivi dell’Istituto; gli operatori Credito sono in ogni caso tenuti a operare le relative verifiche, sia in caso di esito negativo del controllo automatico sia, con particolare ma non esclusivo riferimento ai cessati dal servizio senza diritto a pensione titolari di nuovo impiego, in caso di esito positivo.

L’esito negativo delle verifiche comporta il mancato accoglimento della domanda. A titolo esemplificativo, il mancato accoglimento della domanda può verificarsi al ricorrere dei seguenti casi:

  • per mancata iscrizione alla Gestione unitaria per il periodo di pensione, qualora presentata in qualità di pensionato;
  • per mancata iscrizione alla Gestione unitaria “in servizio e con riferimento al nuovo ed attuale impiego” in seguito a cessazione e nuova assunzione;
  • per avere presentato domanda “da pensionato” mentre si era ancora in servizio;
  • per avere dichiarato di avere presentato domanda in qualità di “cessato e riassunto in servizio con iscrizione alla Gestione unitaria” in luogo di “pensionato”;
  • in caso di Ente erogatore diverso dall’INPS, per errore nell’indicazione dell’IBAN da utilizzare per l’accredito del finanziamento;
  • in caso di Ente erogatore diverso dall’INPS, per errore nei dati della certificazione del TFS/TFR allegata alla domanda.

A seguito del positivo esito delle verifiche, nel caso in cui l’Ente erogatore del TFS/TFR sia l’INPS, viene avviata la fase endoprocedimentale relativa all’emissione della certificazione del trattamento, a cura, in base alle competenze come sopra richiamate, degli operatori TFS/TFR oppure degli operatori della DCRU. La fase di predisposizione della certificazione del TFS/TFR risulta sospesa fino alla completa definizione o alla rinuncia da parte del richiedente delle eventuali e precedenti domande di quantificazione ordinaria e/o agevolata e/o di altre e precedenti domande di anticipazione ordinaria del TFS/TFR agli iscritti alla Gestione unitaria; di tale circostanza viene data evidenza al richiedente all’atto della presentazione della domanda.

7.1 Bozza di proposta di cessione

Superate le verifiche iniziali sopra descritte e sulla base della certificazione del TFS/TFR (prodotta in allegato alla domanda dal richiedente in caso di Ente erogatore diverso dall’INPS o emessa dagli operatori TFS/TFR o dalla DCRU in caso di Ente erogatore INPS), gli operatori Credito, valorizzati i dati identificativi dell’Ente erogatore del trattamento, qualora diverso dall’INPS, predispongono, ove la domanda sia accolta, la bozza di proposta di cessione da sottoporre all’iscritto.

Al fine di predisporre la bozza di proposta di cessione gli operatori Credito, preliminarmente, devono verificare la presenza di eventuali morosità del richiedente nei confronti della Gestione unitaria, non considerate nella determinazione del TFR/TFS disponibile e riferibili a prestiti pluriennali, piccoli prestiti e/o mutui ipotecari, i cui relativi importi, ove presenti, devono essere inseriti in procedura “Anticipazioni Credito”, unitamente ad apposita nota esplicativa, e trattenuti sull’importo erogato con l’anticipazione ordinaria del TFS/TFR; la verifica è operata con l’ausilio di report che consentono di accertare la presenza di piccoli prestiti, prestiti pluriennali e/o mutui ipotecari per il richiedente, indipendentemente dalla relativa competenza territoriale.

Con riferimento ai piccoli prestiti e ai prestiti pluriennali:

  • in caso di morosità su piani di ammortamento, gli operatori Credito provvedono con l’inserimento di una variazione di “calcolo in unica soluzione” in procedura “Prestiti” per rilevare l’importo dovuto (valutando l’eventuale necessità di sostituire al valore dell’interesse di mora applicato dalla procedura quello legale calcolato con l’apposito foglio di calcolo);
  • nel caso in cui la morosità sia relativa a importi in unica soluzione calcolati da oltre 60 giorni, in base alla relativa natura, gli operatori Credito valutano se annullare e riemettere la relativa variazione (ad esempio, importi calcolati in unica soluzione ormai scaduti e derivanti dalla variazione corrispondente) o applicare interessi agli importi già calcolati e scaduti (ad esempio, importi in unica soluzione generati da variazioni di prolungamento del piano di ammortamento);
  • nel caso di morosità relative a piani di ammortamento o uniche soluzioni di competenza di altre Sedi/Poli è necessaria una sinergia tra gli operatori Credito competenti per l’anticipazione del TFS/TFR in istruttoria e gli operatori che hanno in gestione i prestiti oggetto di morosità e per i quali devono essere svolte le azioni di cui ai punti precedenti.

Con riferimento ai mutui ipotecari:

  • in caso di morosità, gli operatori Credito inseriscono in procedura “Mutui” dei “calcoli alla data”, che non comportano una modifica dei piani di ammortamento e che potrebbero essere seguiti da nuovi calcoli basati sui dati aggiornati alla “nuova data”;
  • in caso di morosità relative a mutui di competenza di altre Sedi/Poli, è necessaria una sinergia tra gli operatori Credito competenti per l’anticipazione del TFS/TFR in istruttoria e gli operatori che hanno in gestione i mutui oggetto di morosità e per i quali devono essere svolte le azioni di cui al punto precedente.

Le eventuali morosità su prestiti Small devono essere gestite preliminarmente da parte degli operatori Credito affinché i relativi importi, comprensivi di interesse, siano considerati nel calcolo del TFS/TFR disponibile già in fase di predisposizione della relativa certificazione, o quanto meno al momento della relativa presa d’atto; non sarà, infatti, possibile recuperare le eventuali morosità relative a prestiti Small contestualmente all’erogazione dell’anticipazione del TFS/TFR agli iscritti alla Gestione unitaria.

All’atto della predisposizione della bozza di proposta di cessione, inoltre, gli operatori Credito devono calcolare e inserire in procedura “Anticipazioni Credito" gli importi delle somme per l’estinzione anticipata eventualmente richiesta in domanda dall’iscritto con riferimento a finanziamenti ancora in corso erogati dalla Gestione unitaria, senza morosità (non considerando i recuperi contestuali alla possibile futura erogazione del finanziamento); gli operatori devono inserire altresì in procedura anche una nota esplicativa degli importi da trattenere all’atto dell’erogazione del finanziamento. È possibile procedere all’estinzione anticipata richiesta soltanto qualora l’importo dell’anticipazione, al netto di interessi e spese di amministrazione, eventualmente decurtato dell’importo delle morosità nei confronti della Gestione unitaria e relativi interessi, sia pari o superiore all’importo necessario a estinguere il/i finanziamento/i indicato/i. In caso di possibile estinzione solo di alcuni dei finanziamenti indicati, tra quelli estinguibili, si procede con l’estinzione prioritaria di quelli con importo maggiore.

Con riferimento ai piccoli prestiti e ai prestiti pluriennali da estinguere anticipatamente:

  • gli operatori Credito inseriscono in procedura “Prestiti” una variazione “calcolo di anticipata estinzione” per avere l’evidenza dell’importo da inserire in procedura “Anticipazioni Credito”;
  • in caso di prestito di cui calcolare l’anticipata estinzione di competenza di altra Sede/Polo è necessaria una sinergia tra gli operatori Credito competenti per l’anticipazione in istruttoria e gli operatori che hanno in gestione i prestiti di interesse, per i quali devono essere svolte le azioni di cui al punto precedente.

Con riferimento ai mutui ipotecari da estinguere anticipatamente:

  • gli operatori Credito inseriscono in procedura “Mutui” dei “calcoli di anticipata estinzione”, che non comportano una modifica dei piani di ammortamento e che potrebbero essere seguiti da nuovi calcoli basati sui dati aggiornati alla “nuova data”;
  • in caso di mutui di competenza di altre Sedi/Poli, è necessaria una sinergia tra gli operatori Credito competenti per l’anticipazione in istruttoria e gli operatori che hanno in gestione i mutui oggetto di anticipata estinzione e per i quali devono essere svolte le azioni di cui al punto precedente.

A titolo esemplificativo, si evidenzia che in questa fase di lavorazione della pratica di anticipazione del TFS/TFR si può incorrere in un mancato accoglimento della domanda in caso di assenza del diritto al trattamento, di indisponibilità totale del trattamento o in caso di TFS/TFR completamente esigibile entro i 6 mesi dalla data di presentazione della domanda di anticipazione.

7.2. Proposta di cessione

L’iscritto a cui è stata comunicata la disponibilità della bozza di proposta di cessione ha 30 giorni di tempo per visionarla nella propria area personale del portale dell’INPS, farla propria e trasmettere la proposta di cessione all’Istituto. Preliminarmente all’inoltro della proposta di cessione l’iscritto, oltre alla presa visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali, deve dichiarare di essere a conoscenza delle conseguenze relative a dichiarazioni mendaci, falsità negli atti e uso di atti falsi, nonché di conoscere e accettare integralmente le disposizioni del vigente Regolamentoe, in particolare, di prendere atto e accettare che:

  • gli interessi dovuti per l’anticipazione del TFS/TFR sono inizialmente conteggiati anche tenendo conto dei tempi di predisposizione per l’accredito, cioè per un periodo di 3 mesi dalla esigibilità della prima rata e di 30 giorni dalla esigibilità della seconda e della terza rata; detti importi a titolo di interesse saranno successivamente ricalcolati in considerazione delle date effettive di restituzione delle somme a favore della Gestione unitaria ed eventualmente restituiti parzialmente ai beneficiari in caso di accrediti anticipati rispetto a detti termini;
  • l'anticipazione del TFS/TFR viene erogata qualora rientri nella disponibilità del budget stanziato annualmente dall'Istituto;
  • il contratto si perfeziona con l'accettazione da parte dell'Istituto della proposta, ma diventa efficace con la relativa presa d'atto positiva;
  • nel caso in cui dalla presa d'atto emerga l'indisponibilità parziale del TFS/TFR, il contratto è efficace per la minore somma ceduta, della quale viene data comunicazione dall'Istituto;
  • l'importo erogato, gli interessi, le spese di amministrazione, l'importo da trattenere a scomputo di morosità per sorte e interessi su precedenti finanziamenti erogati dalla Gestione unitaria, l'importo delle eventuali estinzioni anticipate di finanziamenti in corso e l'importo residuo da accreditare sull'IBAN del titolare sono ricalcolati all'atto dell'eventuale ed effettiva erogazione dell'anticipazione, tenendo conto dell'importo ceduto e della pianificazione del recupero del TFS/TFR indicati nella presa d'atto, dell'effettiva data di erogazione della prestazione e dello stato, alla data medesima, delle morosità e dei finanziamenti da estinguere;
  • il mancato recupero di morosità contestuale all'erogazione dell'anticipazione non libera il titolare da eventuali mancati pagamenti rilevati successivamente, ancorché riferiti a prestiti e/o mutui preesistenti all'anticipazione stessa;
  • l'INPS, prima di erogare l'importo riconosciuto, accerta la presenza di debiti del titolare nei confronti dell'Istituto o dell'Agenzia delle entrate–Riscossione;
  • qualora l'Ente erogatore del TFS/TFR risultasse insolvente, l'Istituto, in qualità di creditore cessionario, può rivalersi sull'iscritto cedente;
  • nell'ipotesi di pensionamento per “quota 100”, “quota 102” e “quota 103” e in caso di adeguamento dei requisiti di accesso al pensionamento agli incrementi della speranza di vita, è operato il ricalcolo degli interessi applicati all'anticipazione; qualora risultino dovute al richiedente delle somme, le stesse sono corrisposte dall'Istituto dopo l'avvenuto integrale rimborso dell'anticipazione; nel caso in cui il richiedente debba versare delle somme all'Istituto, le stesse sono trattenute nei limiti di legge sul trattamento pensionistico o, in caso di impossibilità di recupero con tale sistema, saranno richieste dall'Istituto al beneficiario della prestazione che sarà tenuto al relativo e tempestivo pagamento;
  • non è prevista la possibilità di estinguere anticipatamente il finanziamento;
  • non è possibile recedere dall'anticipazione del TFS/TFR dopo l'accettazione da parte dell'Istituto della proposta di cessione;
  • le comunicazioni trasmesse dall'Istituto si intendono conosciute all'atto del caricamento nell'Area riservata dell'utente presente nel portale www.inps.it e/o nel momento in cui risultano recapitate all'indirizzo e-mail e/o al numero di telefono mobile autorizzati a tale fine con la domanda di anticipazione;
  • il richiedente è responsabile della corretta gestione dello spazio destinato alla ricezione e alla archiviazione dei propri messaggi di posta elettronica; l'eventuale mancato inserimento di un nuovo messaggio nella propria casella di posta elettronica, per saturazione della sua capienza, costituisce un evento a lui imputabile che non impedisce il perfezionamento della comunicazione.

Decorsi 30 giorni dalla comunicazione della disponibilità della bozza di proposta di cessione senza che l’iscritto abbia trasmesso la proposta, la relativa domanda viene considerata definita per rinuncia al finanziamento.

7.3 Perfezionamento contratto di cessione. Presa d’atto

Ricevuta la proposta di cessione del TFS/TFR dall’iscritto, la procedura “Anticipazioni Credito” opera una verifica circa la disponibilità del budget annuo relativo alla prestazione per l’importo del finanziamento da erogare; superato il controllo di budget e verificato il rispetto dei termini di presentazione della proposta, nonché verificata nuovamente l’adesione alla Gestione unitaria per i cessati dal servizio senza diritto a pensione titolari di nuovo impiego e per gli ex-ufficiali che abbiano presentato domanda di anticipazione nel corso del periodo di ausiliaria, l’operatore Credito trasmette l’accettazione della proposta all’iscritto e viene operato l’impegno corrispondente; in caso di esito negativo dei controlli l’operatore Credito trasmette il mancato accoglimento al richiedente.

Come anticipato, il contratto di cessione si perfeziona con l’accettazione da parte dell’Istituto ma diventa efficace solo con la successiva presa d’atto positiva. Contestualmente all’accettazione della proposta, viene trasmessa la richiesta di presa d’atto del contratto di cessione stipulato, alternativamente, agli operatori TFS/TFR competenti sul Territorio, agli operatori della DCRU o, tramite PEC, al competente Ente erogatore diverso dall’INPS.

In caso di Ente erogatore del TFS/TFR diverso dall’INPS, qualora entro i 30 giorni previsti dal Regolamento non pervenga la presa d’atto alla PEC dell’Istituto, il contratto è risolto e l’Istituto ne dà comunicazione all’iscritto e all’Ente erogatore stesso.

In caso di presa d’atto negativa, attestante la totale indisponibilità di importi cedibili del TFS/TFR, il contratto di cessione stipulato è improduttivo di effetti e della circostanza viene data comunicazione all’iscritto, conseguentemente l'impegno assunto in precedenza viene stornato se acquisito nello stesso anno o proposto per l'eliminazione nel successivo esercizio.

In caso di presa d’atto positiva per importi e/o date di esigibilità del TFS/TFR diversi da quelli sanciti dalla precedente certificazione e dal contratto di cessione, il contratto è efficace per la somma disponibile e ceduta, in considerazione delle eventuali nuove date di esigibilità; in caso di importo da erogare inferiore all'impegno assunto in precedenza, quest’ultimo è adeguatamente “aggiornato”.

8. Erogazione del finanziamento

In base alla data di effettiva erogazione del finanziamento e all’importo del TFS/TFR ceduto, nonché alle relative date di esigibilità indicati nella presa d’atto positiva (sia confermativa del contratto stipulato che per importi e/o date di esigibilità del TFS/TFR diverse), vengono ricalcolati e attualizzati l’importo da erogare, gli interessi da applicare e le spese di amministrazione.

Vengono altresì verificati i finanziamenti in essere con la Gestione unitaria al fine di valutare la presenza di eventuali morosità e/o di aggiornare gli importi delle estinzioni anticipate da “saldare” con l’importo erogato a titolo di anticipazione del TFS/TFR.

Con gli stessi limiti e vincoli già descritti per la predisposizione della bozza di proposta di cessione, gli operatori Credito (eventualmente interagendo con gli operatori delle Sedi/Poli competenti per i prestiti/mutui):

  • con riferimento alle morosità su piccoli prestiti e prestiti pluriennali:

- verificano nuovamente, anche nel caso in cui non siano state rilevate morosità in fase di predisposizione della bozza di proposta di cessione, la presenza di morosità per i richiedenti l’anticipazione con l’ausilio dei report richiamati;

- calcolano nuovamente le morosità ed eventualmente inseriscono/aggiornano i relativi importi in procedura “Anticipazioni Credito”, valutando la necessità di inserire in procedura “Prestiti” nuovi “calcoli in unica soluzione” (eventualmente chiedendo all’Area Prestazioni creditizie della Direzione centrale Credito, welfare e strutture sociali l’annullamento dei precedenti);

- caricano in procedura “Anticipazioni Credito” i prospetti di calcolo delle morosità in modo che siano disponibili al richiedente nella propria area personale del portale dell’Istituto;

  • con riferimento alle morosità su mutui ipotecari:

- verificano nuovamente, anche nel caso in cui non siano state rilevate morosità in fase di predisposizione della bozza di proposta di cessione, la presenza di morosità per i richiedenti l’anticipazione con l’ausilio dei report richiamati;

- calcolano nuovamente le morosità ed eventualmente inseriscono/aggiornano i relativi importi in procedura “Anticipazioni Credito”, valutando la necessità di inserire in procedura “Mutui” nuovi “calcoli alla data”;

- caricano in procedura “Anticipazioni Credito” i prospetti di calcolo delle morosità in modo che siano disponibili al richiedente nella propria area personale del portale dell’Istituto;

  • con riferimento alle eventuali richieste di estinzioni anticipate di piccoli prestiti e prestiti pluriennali:

- calcolano nuovamente gli importi da recuperare tramite un nuovo calcolo di anticipata estinzione in procedura “Prestiti” e alimentano/aggiornano i relativi dati in Procedura “Anticipazioni Credito”;

- caricano in procedura “Anticipazioni Credito” i prospetti di calcolo delle anticipate estinzioni in modo che vengano esposti al richiedente nella propria area personale del portale dell’Istituto;

  • con riferimento alle eventuali richieste di estinzioni anticipate di mutui ipotecari:

- calcolano nuovamente gli importi da recuperare tramite un nuovo “calcolo di anticipata estinzione” in procedura “Mutui” e alimentano/aggiornano i relativi dati in procedura “Anticipazioni Credito”;

- caricano in procedura “Anticipazioni Credito” i prospetti di calcolo delle anticipate estinzioni in modo che siano disponibili al richiedente nella propria area personale del portale dell’Istituto.

L’operatore Credito, terminate tutte le attività propedeutiche, conclude l’istruttoria della pratica di anticipazione ordinaria del TFS/TFR e procede alla creazione della relativa proposta di erogazione (determina/biglietto contabile). La proposta di erogazione viene trasmessa tramite flussi telematici dalla procedura “Anticipazioni Credito” al sistema contabile per la relativa registrazione e per la generazione del mandato di pagamento per gli importi da accreditare sull’IBAN del richiedente; il numero e la data di registrazione del mandato di pagamento vengono restituiti telematicamente alla procedura “Anticipazioni Credito” per la registrazione degli estremi sulla determina e sulle singole pratiche incluse nella stessa. Le pratiche presenti all’interno delle proposte di erogazione con mandati di pagamento non emessi saranno riportate in istruttoria in procedura “Anticipazioni Credito”. Successivamente all’emissione dei mandati di pagamento, eventuali riaccrediti di importi non riscossi dai beneficiari delle anticipazioni TFS/TFR non possono essere riemessi in pagamento e vengono “stornati” in automatico dal sistema contabile, anche per le eventuali somme erogate ma trattenute a compensazione di morosità e/o estinzioni anticipate su prestiti/mutui agli iscritti alla Gestione unitaria; il sistema contabile alimenta telematicamente la procedura “Anticipazioni Credito” affinché siano riportate in istruttoria le relative pratiche.

Una volta erogata l’anticipazione ordinaria del TFS/TFR all’iscritto, è cura degli operatori Credito (eventualmente interagendo con gli operatori delle Sedi/Poli competenti per i prestiti/mutui) registrare in procedura “Prestiti” e/o in procedura “Mutui” gli importi trattenuti all’atto dell’erogazione del finanziamento a copertura delle morosità e/o delle estinzioni anticipate calcolate, attribuiti contabilmente sui partitari di servizio messi a disposizione per l'esclusiva gestione di entrambe le procedure.

8.1 Determina/biglietto contabile relativa all’erogazione del finanziamento

Come illustrato nel paragrafo precedente, terminata la fase di istruttoria della pratica di anticipazione ordinaria del TFS/TFR agli iscritti alla Gestione unitaria, vengono trasmessi, tramite flusso telematico dalla procedura “Anticipazioni Credito”, al sistema contabile la determina/disposizione di pagamento e il biglietto contabile che consentono di operare le corrette registrazioni in contabilità e la corretta registrazione finanziaria riferibile all’accredito da operare sull’IBAN del richiedente.

Gli importi recuperati all’atto dell’erogazione del finanziamento per morosità/estinzioni anticipate di piccoli prestiti, prestiti pluriennali e mutui ipotecari sono attribuiti sui conti di servizio, partitari amministrativi che generano i pertinenti “sc724”, a disposizione delle procedure gestionali "Piccoli prestiti e prestiti Pluriennali" e "Mutui" per l'esclusiva gestione delle poste da ripartire successivamente con modalità automatica.

8.2. Budget annuale previsto per l’anticipazione ordinaria del TFS/TFR agli iscritti alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali

Le spese relative all'erogazione dell'anticipazione ordinaria del TFS/TFR saranno sostenute dalla Gestione unitaria a fronte dello stanziamento definito e autorizzato nell'ambito dei bilanci di previsione, nel rispetto dell’equilibrio economico patrimoniale della Gestione stessa, e graveranno sul capitolo di bilancio 3U2114020 “Concessione prestiti agli iscritti della Gestione prestazioni creditizie e sociali”, e in particolare sulle nuove voci di spesa:

  • 3U211402006 per le anticipazioni ordinarie del TFS agli iscritti alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali;
  • 3U211402007 per le anticipazioni ordinarie del TFR agli iscritti alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali.

È attualmente prevista una gestione transitoria della verifica della disponibilità di budget, in attesa della piena e già prevista conferenza delle procedure Credito, e tra queste e i sistemi contabili; tale gestione transitoria, implementata in procedura “Anticipazioni Credito”, prevede una doppia fase di verifica della disponibilità di budget annuale stanziato per la nuova prestazione e della relativa “riserva”:

  • all’atto del ricevimento della proposta di cessione dal richiedente, e per consentire la relativa accettazione da parte dell’Istituto, è verificata in procedura “Anticipazioni Credito” la disponibilità di budget annuo per l’importo “da erogare” presente in proposta, con contestuale “riserva” della somma;
  • all’atto della conclusione dell’istruttoria, con l’erogazione del finanziamento o il rigetto della domanda, la “riserva” in precedenza operata con riferimento alla proposta viene aggiornata di conseguenza:

- l’importo inizialmente “riservato” può essere confermato, in quanto coincidente con il dovuto da erogare;

- l’importo da erogare può essere inferiore all’importo preliminarmente “riservato” e, in tale caso, la differenza viene resa nuovamente disponibile per altre anticipazioni;

- l’importo da erogare può essere pari a 0 euro e, in tale caso, viene reso nuovamente disponibile l’intero importo corrispondente alla precedente riserva.

Nel caso in cui la verifica della disponibilità di budget relativa a una proposta di cessione restituisca un esito negativo, la proposta stessa e quelle successive relative all’anno di riferimento vengono considerate “prive di copertura” e predisposte per il mancato accoglimento da parte degli operatori Credito. La Direzione centrale Credito, welfare e strutture sociali monitorerà periodicamente, nel corso dell’anno, l’avanzamento di utilizzo del budget stanziato al fine di rendere tempestivamente nota, alle Strutture territoriali, ogni utile informazione volta al più ampio utilizzo del medesimo.

In ogni caso la procedura “Anticipazioni Credito” deve essere implementata affinché sia garantita la piena conferenza con il sistema contabile; in tale senso, gli impegni relativi alle proposte di cessione ricevute nell’anno “X” e accettate dall’Istituto, che non trovano nel medesimo anno riscontro con la conclusione dell’iter istruttorio con l’erogazione o il mancato accoglimento della domanda, devono essere gestiti come “residuo”, in modo che le relative erogazioni nel corso dell’anno “X+1” non producano effetti sul budget dell’anno “X+1” e siano consentite fino all’ammontare del “residuo” relativo.

9. Modalità di rimborso dell’anticipazione

Le quote di TFS/TFR cedute a fronte di anticipazioni ordinarie del TFS/TFR agli iscritti alla Gestione unitaria vengono “restituite” alla citata Gestione dall’Ente erogatore del trattamento, nelle “date” e per gli importi indicati e/o confermati nella presa d’atto dell’avvenuta cessione.

In caso di presa d’atto positiva errata da parte dell’Ente erogatore, la differenza tra l’eventuale maggiore somma anticipata al richiedente dalla Gestione unitaria e quanto effettivamente disponibile per la cessione è imputata all’Ente erogatore, che deve provvedere a rimborsarla alla Gestione unitaria, ferma restando la possibilità per l’Ente medesimo di rivalersi nei confronti del beneficiario del finanziamento.

In funzione dell’Ente erogatore del TFS/TFR, la restituzione degli importi ceduti dagli iscritti alla Gestione unitaria avviene sulla base delle seguenti specifiche modalità:

  • Ente erogatore del TFS/TFR INPS - Ente previdenziale/operatori territoriali TFS/TFR, la restituzione avviene con “trasferimenti dal TFS/TFR alla Gestione” con la valorizzazione del nuovo partitario di servizio;
  • Ente erogatore del TFS/TFR INPS - DCRU in qualità di ex datore di lavoro, la restituzione avviene con “trasferimenti dalla DCRU alla Gestione” con la valorizzazione del nuovo partitario di servizio;
  • Ente erogatore del TFS/TFR diverso dall’INPS, lo strumento di pagamento previsto per il versamento alla Gestione da parte degli Enti è “PagoPA”, la cui riscossione viene realizzata e accreditata dal sistema contabile al nuovo partitario di servizio della Gestione unitaria.

Dopo l’avvenuto e integrale rimborso dell’anticipazione ordinaria del TFS/TFR alla Gestione unitaria, e sulla base delle effettive date di restituzione del finanziamento, viene operato un ricalcolo degli interessi e il relativo risultato viene rapportato a quanto calcolato in sede di erogazione della prestazione e considerato nel relativo piano di ammortamento:

  • nel caso in cui l’interesse effettivamente maturato sia maggiore di quello applicato per la determinazione del piano di ammortamento e ciò dipenda, per i titolari di trattamento pensionistico riconosciuto ai sensi degli articoli 14 e 14.1 del decreto-legge n. 4/2019, dall’adeguamento dei requisiti di accesso al pensionamento agli incrementi della speranza di vita, la differenza a favore della Gestione unitaria, se maggiore di 12,00 euro:

- in caso di pensionato e qualora possibile, viene recuperata con specifica trattenuta sulla pensione accreditata sul nuovo partitario di servizio della Gestione unitaria;

- in caso di iscritto privo di pensione o di pensionato per il quale non risulti possibile il recupero su pensione, viene richiesta all’iscritto tramite pagamento diretto all’Istituto, attribuito al nuovo partitario di servizio della Gestione unitaria;

  • nel caso in cui l’interesse effettivamente maturato sia maggiore di quello applicato per la determinazione del piano di ammortamento e ciò dipenda da ritardi da parte dell’Ente erogatore, l’eventuale differenza è imputata all’Ente erogatore stesso, che deve corrisponderla; il relativo introito è attribuito al nuovo partitario di servizio della Gestione unitaria;
  • nel caso in cui l’interesse effettivamente maturato sia minore di quello applicato per la determinazione del piano di ammortamento e qualora la differenza a favore dell’iscritto sia maggiore di 12,00 euro:

- in caso di pensionato, viene corrisposta con specifica voce sulla pensione;

- in caso di iscritto privo di pensione, viene corrisposta con pagamento diretto all’iscritto (allo stesso IBAN utilizzato per l’erogazione del finanziamento, qualora ancora valido).

10. Recesso ed estinzione anticipata

L’iscritto può recedere dalla richiesta di anticipazione del TFS/TFR fino all’accettazione da parte dell’Istituto della relativa proposta di cessione; in tale caso l’utente non è tenuto a corrispondere alcun importo, neanche a titolo di spese amministrative. Successivamente all’accettazione da parte dell’Istituto della proposta di cessione il richiedente non potrà recedere dal contratto.

Non è prevista la possibilità per il richiedente di estinguere anticipatamente il finanziamento ottenuto dalla Gestione unitaria.

11. Istruzioni contabili

Con riferimento alle istruzioni operative fornite nei paragrafi precedenti di seguito si illustrano le pertinenti istruzioni contabili.

a) Liquidazione delle anticipazioni ordinarie del TFS/TFR

Gli operatori territoriali provvederanno a elaborare le liquidazioni delle anticipazioni ordinarie del TFS/TFR a favore degli iscritti alla Gestione unitaria, a valere su impegni in precedenza assunti sul capitolo finanziario in uso:

3U2114020 - Concessione prestiti agli iscritti della Gestione prestazioni creditizie e sociali;

sulle nuove voci di spesa:

"06" - per le anticipazioni ordinarie del TFS;

"07" - per le anticipazioni ordinarie del TFR.

Le anticipazioni ordinarie del TFS/TFR verranno erogate ai beneficiari, sulla base delle informazioni prodotte dalla procedura conferente, contraddistinta dal nuovo codice "TFGP", per la predisposizione di lotti telematici per la Banca d'Italia e la generazione degli ordinativi di pagamento emessi sulla Direzione generale a valere sulla Tesoreria provinciale dello Stato.

Sulle Sedi territoriali verranno rilevate automaticamente le scritture relative all'assunzione dei debiti verso i beneficiari, al conto in uso GPA10250, che per l'occasione verrà ridenominato, e le trattenute per quanto ammesso nella fase di istruttoria gestionale.

Si allega alla presente circolare lo schema dei biglietti contabili (Allegato n. 1), a cura della procedura conferente e della procedura contabile, strutturati per la rilevazione dell'erogazione delle anticipazioni in argomento.

Predisposti i lotti, i cui pagamenti saranno identificati dai codici prefisso di nuova istituzione "AO" per le anticipazioni ordinarie TFR e "PU" per le anticipazioni ordinarie di TFS, la Direzione generale, sede "0001", emetterà gli ordinativi di pagamento al conto di interferenza in uso GPA55173, che consentirà, successivamente, la chiusura dei debiti sulle Sedi territoriali.

A seguito dell'avvenuto pagamento, la procedura gestionale attiverà il relativo piano di ammortamento e, a seguito dell'adeguamento procedurale, conferirà il biglietto contabile per l'apertura del cespite contabile sulle Sedi pertinenti.

b) Gestione dei riaccrediti

La rilevazione contabile di eventuali riaccrediti di pagamenti non andati a buon fine verrà definita sulla base del flusso telematico di rendicontazione fornito da Banca d'Italia.

La procedura contabile attribuirà i riaccrediti sulla Direzione generale al conto di interferenza in uso GPA55180, che verrà chiuso in contropartita del conto esistente GPA10031 - Debito per somme non riscosse dai beneficiari - assistito da partitario contabile con l'indicazione del seguente codice bilancio appositamente istituito:

"3295" - per rilevare le somme non riscosse dai beneficiari relative alle anticipazioni ordinarie di TFS/TFR.

I riaccrediti non potranno essere riemessi in pagamento e verranno, pertanto, reintroitati dalla procedura contabile, con modalità automatica, ai conti di nuova istituzione INC80133 e INC80134. L'esito dell'operazione verrà comunicato alla Gestione unitaria affinché possano essere annullate le posizioni interessate all'interno dell'applicativo gestionale.

c) Recupero delle quote TFS/TFR

Le successive fasi gestionali, seppure di seguito illustrate, saranno portate in produzione e comunicate con apposito messaggio.

La restituzione delle quote di TFS/TFR cedute a fronte delle anticipazioni ordinarie erogate ai beneficiari regolerà e definirà la chiusura dei piani di ammortamento per gli importi e con la tempistica previsti nella presa d'atto dell'avvenuta cessione.

Alla scadenza delle rate maturate, la procedura gestionale produrrà l'accertamento del credito con riferimento alle singole componenti per l'evidenza della quota capitale, della quota relativa agli interessi e di quella relativa alle spese.

Il credito accertato verrà chiuso a seguito del trasferimento telematico della liquidazione (tipo operazione TF) a carico delle gestioni per il trattamento di fine servizio al personale dipendente delle amministrazioni statali "INB" e per il trattamento di fine servizio ai dipendenti degli enti locali "IND" o a carico dell'Istituto nei confronti del personale dipendente (tipo operazione RU) o altrimenti con rimessa tramite PagoPA per i datori di lavoro diversi dall’INPS.

Le riscossioni derivanti dai trasferimenti telematici sopra indicati verranno accreditate sul nuovo conto di servizio GPA54148 in attesa della ripartizione che interverrà a seguito delle lavorazioni gestionali il cui esito definirà la chiusura dei crediti in precedenza accertati.

Dalla lavorazione relativa alla chiusura dell'anticipazione potrà scaturire una commisurazione diversa a titolo di interessi, come da istruzioni operative di cui al precedente paragrafo 9, nel caso in cui si riscontrasse una differenza:

- a favore della Gestione unitaria, la stessa sarà accreditata sul conto di servizio GPA54148, sia nel caso che la trattenuta venga operata sulle cedole pensionistiche sia che venga richiesta al pensionato con versamento tramite “PagoPA”;

- a favore dell’iscritto, la stessa verrà rilevata sui nuovi conti IPW34148 e IPW34149 e rimborsata sulla cedola pensionistica ovvero con diversa modalità da definirsi.

d) Trattenute operate sulla concessione delle anticipazioni TFS/TFR

In particolare, si segnala l'adeguamento del sistema contabile per accogliere le riscossioni relative alle trattenute operate sull'anticipazione TFS/TFR per rate insolute ovvero per rilevare le estinzioni anticipate di "prestiti" o "mutui" in precedenza concessi dalla Gestione unitaria.

Pertanto, viene istituito il nuovo conto di servizio GPA54155 dedicato ad accogliere le riscossioni o le trattenute, operate sulle nuove concessioni, a favore della nuova procedura gestionale conferente con il sistema contabile "Prestiti Gestione Dipendenti Pubblici" contraddistinta dal nuovo codice "PGP", mentre per le trattenute operate a titolo di mutui già concessi agli iscritti della Gestione unitaria, dovrà essere utilizzato il conto in uso GPA54100 di servizio alla procedura gestionale identificata dal codice "MI".

Le procedure "Prestiti" e "Mutui" restituiranno, non appena adeguate, la ripartizione contabile delle riscossioni tramite la chiusura dei rispettivi “sc724” con l'evidenza delle singole componenti relative alle quote capitali, agli interessi o la chiusura delle inadempienze delle rate scadute e non ancora riscosse. L'adeguamento gestionale e contabile delle procedure "Prestiti" e "Mutui" verrà comunicato alle Sedi con un apposito e successivo messaggio.

Si riporta nell’Allegato n. 2 la variazione apportata al piano dei conti.

Il Direttore Generale

Vincenzo Caridi

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