Circolare INPS n. 79 del 30.03.2001

Articolo 69, comma 5, della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Assicurazione facoltativa e Mutualità pensioni
Circolare INPS n. 79 del 30.03.2001

SOMMARIO: L’articolo 69, comma 5, della legge 23 dicembre 2000, n.388, prevede la rivalutazione dei contributi versati dal 1° gennaio 1952 nell’assicurazione facoltativa nonché di quelli versati dal 13 ottobre 1963 a titolo di “Mutualità pensioni”.

1 - Premessa

La legge 23 dicembre 2000, n. 88, avente per oggetto “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)”, all’articolo 69, comma 5, prevede la rivalutazione dei contributi versati dal 1° gennaio 1952 nell'assicurazione facoltativa di cui al regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, nonché di quelli versati dal 13 ottobre 1963 a titolo di "Mutualità pensioni" di cui alla legge 5 marzo 1963, n.389.
In particolare tale disposizione stabilisce che “I contributi versati dal 1° gennaio 1952 al 31 dicembre 2000 nell'assicurazione facoltativa di cui al titolo IV del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n.1827, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 aprile 1936, n.1155, nonché quelli versati dal 13 ottobre 1963 al 31 dicembre 2000, a titolo di <> di cui alla legge 5 marzo 1963, n.389, sono rivalutati, per i periodi antecedenti la liquidazione della pensione e secondo l'anno di versamento, in base ai coefficienti utili ai fini della rivalutazione delle retribuzioni pensionabili, di cui all'articolo 3 della legge 29 maggio 1982, n.297, e dal 1° gennaio 2001 decorrono gli aumenti dei relativi trattamenti pensionistici. Dal 1° gennaio 2001 i contributi versati alla medesima assicurazione facoltativa e quelli versati a titolo di <> sono rivalutati annualmente con le modalità previste dal presente comma. Non sono rivalutati i contributi versati a titolo di <> afferenti i periodi successivi al 31 dicembre 1996, che siano computati nel calcolo della pensione secondo il sistema contributivo, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 16 settembre 1996, n.565”.
In pratica la norma recepisce le indicazioni fornite dalla Corte Costituzionale con le sentenze n.141 dell’8-21 marzo 1989 e n.78 del 26 febbraio-11 marzo 1993, con le quali è stata dichiarata l’illegittimità costituzionale, rispettivamente, dell’articolo 29, comma terzo, della legge 4 aprile 1952, n.218, nella parte in cui non prevede un meccanismo di adeguamento dell’importo nominale dei contributi versati nell’assicurazione facoltativa dal giorno della sua entrata in vigore in poi, e dell’articolo 9 della legge 5 marzo 1963, n.389, nella parte in cui non prevede un meccanismo di adeguamento dell’importo nominale dei contributi versati nella gestione “Mutualità pensioni”.
Per la pratica applicazione della norma si forniscono le seguenti istruzioni.

2 - Campo di applicazione

In applicazione della norma in esame devono essere rivalutati i contributi versati:
- dal 1° gennaio 1952 nell'assicurazione facoltativa di cui al titolo IV del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n.1827;
- dal 13 ottobre 1963 a titolo di "Mutualità pensioni" di cui alla legge 5 marzo 1963, n.389.

2.1 - Assicurazione facoltativa
La norma è destinata ai pensionati ed agli assicurati:
- dell’assicurazione facoltativa comune;
- delle Convenzioni stipulate:
- il 29 ottobre 1935 per l’assicurazione degli artigiani;
- il 4 agosto 1951 per l’assicurazione dei venditori ambulanti e rivenditori di giornali;
- il 24 febbraio 1960 per l’assicurazione dei giocatori di calcio professionisti e semiprofessionisti;
- della tariffa per l’assicurazione dei lavoratori appartenenti alle categorie dei barrocciai, piccoli autotrasportatori e ausiliari del traffico, dei facchini ed ausiliari.

2.2 Mutualità Pensioni
La norma trova applicazione nei confronti dei pensionati e degli assicurati.
Peraltro, per gli assicurati già iscritti alla data del 31 dicembre 1996 alla gestione “Mutualità pensioni”, e non ancora pensionati, la disposizione in esame deve essere coordinata con quanto previsto dal decreto legislativo 16 settembre 1996, n.565, e successive modificazioni e integrazioni. Al riguardo si veda il successivo punto 4.2.
Ovviamente per i soggetti provenienti dai ruoli dell’assicurazione facoltativa di cui al titolo IV del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n.1827, devono essere rivalutati anche i contributi versati nell’assicurazione facoltativa successivamente al 1° gennaio 1952 e anteriormente all’iscrizione nella gestione “Mutualità pensioni”.

3 - Pensioni in essere al 31 dicembre 2000

La prima parte dell’articolo 69, comma 5, prevede la rivalutazione dei contributi versati nella assicurazione facoltativa dal 1° gennaio 1952 al 31 dicembre 2000 nonché dei contributi versati nella gestione “Mutualità pensioni” dal 13 ottobre 1963 al 31 dicembre 2000 sulla base dei coefficienti utili ai fini della rivalutazione delle retribuzioni pensionabili, di cui all'articolo 3 della legge 29 maggio 1982, n. 297, e dispone che gli aumenti dei relativi trattamenti pensionistici decorrono dal 1° gennaio 2001.
La rivalutazione dei contributi deve pertanto essere effettuata utilizzando i coefficienti di rivalutazione delle retribuzioni e dei redditi validi per la liquidazione della quota di pensione relativa alle anzianità contributive acquisite fino al 31 dicembre 1992 (c.d. quota A).
Poiché la decorrenza degli aumenti è fissata al 1° gennaio 2001, ai fini dell’applicazione della norma i contributi relativi ai periodi antecedenti la liquidazione della pensione, versati dal 1° gennaio 1952, dovranno essere rivalutati, secondo l’anno di versamento, sulla base dei coefficienti, previsti per la rivalutazione delle retribuzioni e dei redditi validi per la liquidazione della quota A, da utilizzare per la liquidazione delle pensioni aventi decorrenza nell’anno 2001.
I coefficienti in parola sono stati comunicati con messaggio n. 36 del 30 gennaio 2001.
Una volta effettuata la rivalutazione dei contributi, l’importo delle pensioni dovrà essere determinato con le consuete modalità, utilizzando i coefficienti di conversione in rendita dei contributi utilizzati per la liquidazione della pensione.
Al riguardo si richiamano la pubblicazione “Assicurazione Facoltativa” (edizione 1961) e la circolare n.830 C. e V. del 7 marzo 1966 per le pensioni dell’assicurazione facoltativa e le circolari n.12600 C. e V. del 23 settembre 1964 e n.134 del 31 maggio 1991 per le pensioni della gestione “Mutualità pensioni”.
I relativi aumenti spettano con effetto dal 1° gennaio 2001.

4 - Assicurati al 31 dicembre 2000

La seconda parte della norma in esame prevede che “Dal 1° gennaio 2001 i contributi versati alla medesima assicurazione facoltativa e quelli versati a titolo di "Mutualità pensioni" sono rivalutati annualmente con le modalità previste dal presente comma”.

4.1 - Assicurazione facoltativa

Nei confronti degli assicurati al 31 dicembre 2000, all’atto della liquidazione della pensione occorre procedere alla rivalutazione dei contributi versati dal 1° gennaio 1952 fino alla decorrenza della pensione.
Anche per tale rivalutazione devono essere utilizzati i coefficienti di rivalutazione delle retribuzioni e dei redditi validi per la liquidazione della quota di pensione relativa alle anzianità contributive acquisite fino al 31 dicembre 1992 (c.d. quota A).
La rivalutazione dei contributi deve essere effettuata, in relazione all’anno di versamento, sulla base dei coefficienti validi per le pensioni con decorrenza nello stesso anno di decorrenza della pensione facoltativa.
Una volta effettuata tale rivalutazione, l’importo delle pensioni dovrà essere determinato con le consuete modalità.

4.2- Mutualità pensioni

Il decreto legislativo 16 settembre 1996, n.565, in attuazione della delega conferita dall’articolo 2, comma 33, della legge 8 agosto 1995, n.335, ha previsto, all’articolo 1, che dal 1° gennaio 1997 la gestione “Mutualità pensioni” assume la denominazione di Fondo di previdenza per le persone che svolgono lavori di cura non retribuiti derivanti da responsabilità familiari”.
Il comma 2 del citato articolo 1 ha stabilito, tra l’altro, che “Al Fondo sono iscritti i soggetti già iscritti nella gestione Mutualità pensioni di cui alla legge 5 marzo 1963, n.389, utilizzando, come premio unico d’ingresso, i contributi versati nella predetta gestione”.
L’articolo 2, come sostituito dall’articolo 58, comma 1, lettera a), della legge n.17 maggio 1999, n.144, ha disposto che a decorrere dal 1° gennaio 1999 l’importo della contribuzione da versare al Fondo non può essere inferiore a lire cinquantamila mensili.
L’articolo 3 ha disciplinato le prestazioni, e i relativi requisiti, alle quali hanno diritto gli iscritti al Fondo.
L’articolo 4, come sostituito dall’articolo 58, comma 1, lettera b), della legge n.17 maggio 1999, n.144, ha stabilito che l’importo dei trattamenti pensionistici è determinato secondo il sistema contributivo in vigore per i regimi pensionistici obbligatori di cui all’articolo 1 della legge 8 agosto 1995, n.335 e ha previsto l’emanazione di apposito decreto ministeriale ai fini della determinazione dei coefficienti di trasformazione da utilizzare per il calcolo del trattamento pensionistico.
In attesa dell’emanazione del decreto che determinerà i coefficienti di trasformazione in pensione del montante contributivo, le Sedi dovranno per il momento seguitare a definire le domande di pensione in base alla legge n.389 del 1963, provvedendo peraltro alla rivalutazione dei contributi ai sensi dell’articolo 69, comma 5, della legge n.388 del 2000 secondo le istruzioni di cui al precedente punto 4.1
Non appena l’emanazione del decreto in parola consentirà la liquidazione delle pensioni secondo quanto previsto dal decreto legislativo n.565 del 1996, ai fini della liquidazione dei trattamenti pensionistici per i soggetti già iscritti al 31 dicembre 1996 alla gestione “Mutualità pensioni” dovrà farsi riferimento alla normativa introdotta dal predetto decreto legislativo n.565.
Non appena emanato il decreto ministeriale di determinazione dei coefficienti di trasformazione saranno fornite le istruzioni applicative del decreto legislativo n. 565 del 1996 e successive modificazioni e integrazioni.

5 - Aggiornamento delle procedure

Sono in fase di rilascio le procedure per l’acquisizione dei dati delle pensioni dell’assicurazione facoltativa e della gestione “Mutualità pensioni” da liquidare o da riliquidare in applicazione della disciplina prevista dall’articolo 69, comma 5, della legge n.388 del 2000.

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