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Circolare INPS n. 8 del 08.01.2002

Decreto 25 maggio 2001. Contributi dovuti per gli Amministratori locali che non siano lavoratori dipendenti. Quote forfetarie: gestione coltivatori diretti, coloni e mezzadri
Circolare INPS n. 8 del 08.01.2002

SOMMARIO: Premessa. Determinazione delle quote forfetarie annue. Adempimenti delle Sedi. Modalità e termini di pagamento.

Premessa.
Il decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali), attuativo della Legge 3 agosto 1999 n. 265 dispone che le Amministrazioni locali devono provvedere al pagamento, a titolo di contributi previdenziali, assistenziali ed assicurativi, di una cifra forfetaria annua, da versare per quote mensili alle forme pensionistiche alle quali il soggetto era iscritto o continua ad essere iscritto alla data dell’incarico.
La norma di carattere generale si estende anche ai soggetti che ricoprono lo status di amministratori locali e che risultano o risultavano iscritti alla gestione dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri.
In attuazione della predetta disposizione, il decreto 25 maggio 2001 del Ministero dell’Interno, del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica ha individuato, per le varie categorie di lavoratori non dipendenti, le quote forfetarie che gli Enti locali devono corrispondere, per i propri amministratori, alle Gestioni di appartenenza.
Con circolare n. 205 del 21 novembre 2001, alla quale si rimanda per ogni riferimento normativo, sono state impartite le istruzioni applicative della norma in esame.
Nel quadro delle disposizioni impartite con la citata circolare n. 205/2001 si ribadiscono le specifiche istruzioni il cui testo si riporta integralmente:

“Individuazione degli Amministratori locali destinatari del nuovo regime contributivo.

L’art.1 del citato decreto 25 maggio 2001 individua, quali destinatari delle disposizioni in argomento, sulla scorta di quanto previsto dall’art.86 del Testo Unico, i lavoratori non dipendenti che rivestano la carica di:
sindaci, presidenti di provincia, presidenti di comunità montane, di unioni di comuni e di consorzi fra enti locali, assessori provinciali ed assessori di comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti, presidenti dei consigli dei comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti, presidenti dei consigli provinciali, presidenti dei consigli circoscrizionali, nei casi in cui il comune abbia effettuato nei loro confronti un effettivo decentramento di funzioni e presidenti di aziende, anche consortili, fino all’approvazione della riforma in materia di servizi pubblici locali.”

Determinazione delle quote forfetarie annue.
L’art.2 del citato decreto ministeriale fissa i criteri per la determinazione delle quote forfetarie che gli Enti locali devono corrispondere alle Gestioni alle quali gli amministratori erano iscritti o continuano ad essere iscritti alla data del conferimento del mandato.
In particolare, per i coltivatori diretti,i mezzadri ed i coloni, la quota forfetaria annuale è determinata in base al reddito minimo ed all’aliquota contributiva dovuta e versata all’Istituto considerati dall’Istituto ai fini previdenziali,assicurativi ed assistenziali.

Adempimenti delle Sedi.
A seguito di intesa e/o comunicazione da parte dell’Ente locale dei dati anagrafici e codice fiscale del soggetto che riveste la qualifica di amministratore locale, nonché della decorrenza della carica rivestita, le Sedi, utilizzando la procedura LACDCM, devono provvedere alla verifica dello status del soggetto in relazione alla titolarità o collaborazione di un nucleo diretto-coltivatore o mezzadrie.
In caso affermativo, sempre utilizzando la procedura LACDCM l’operatore addetto inserisce preliminarmente, nel campo “reddito agrario” corrispondente alla prima fascia, l’importo convenzionale di un euro.
L’inserimento del valore convenzionale consentirà di individuare e qualificare il coltivatore diretto o mezzadro quale amministratore locale.
Successivamente sarà attiva l’operazione per la costruzione (“c.d. CALCOLO”) della code-line utilizzando l’opzione 22 della procedura necessaria per segnalare sul modello F24 la specifica tipologia di versamento da parte dell’Amministrazione competente.
Il modello F24, stampato a cura dell’operatore, dovrà pertanto contenere i seguenti dati:
codice Sede
categoria: LAA
code-line
periodo di riferimento
importo da versare arrotondato al centesimo di euro.
Per quanto attiene al periodo di riferimento si osserva, a titolo di esempio, che nell’ipotesi di versamento, da effettuare entro la predetta scadenza, secondo le precisazioni fornite al punto successivo, alla data del 16 gennaio 2002 dovrà essere riportato il periodo 1 gennaio 2002- 31 gennaio 2002.

Modalità e termini di pagamento.
Come ribadito al punto precedente gli Enti locali provvederanno al versamento della quota mensile utilizzando il modello F24 che sarà rilasciato dalla Sede competente.
Il pagamento della quota forfetaria deve essere effettuato con cadenza mensile, come previsto dalla norma in esame, entro il giorno 16, a decorrere dal mese di gennaio 2002.
In attesa della determinazione, da parte dell’Istituto, degli importi dovuti per l’anno 2002, gli Enti locali sono autorizzati a corrispondere le quote forfetarie nella misura prevista per l’anno precedente, salvo conguagli da effettuarsi con le modalità che saranno tempestivamente comunicate.
Entro la stessa scadenza del 16 gennaio 2002 saranno corrisposte, senza aggravio di oneri accessori, anche le quote dovute per periodi pregressi, decorrenti dal mese di nomina degli amministratori locali, non anteriori alla data di iscrizione alle Gestioni e, comunque, al 21 agosto 1999, data di entrata in vigore della legge 3 agosto 1999, n.265 che ha inizialmente introdotto la disposizione in esame, successivamente recepita nel T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali citato.
Per quanto precede si riportano, nel prospetto che segue, le quote annuali e mensili, distintamente per gli iscritti alle diverse Gestioni dell’Istituto in riferimento agli anni 1999, 2000 e 2001, espresse in euro, in considerazione dei suddetti termini di versamento.
I contributi da versare sono sintetizzati nelle seguenti tabelle i cui importi sono espressi in euro:

Maggiori di 21 territori non agevolati.

Anno

Importo annuale

Importo mensile

Dal 21/8/1999 al 31/12/1999

558,10

111,62

2000

1.749,22

145,77

2001

1.883,20

156,93

Maggiori di 21 territori agevolati.

Anno

Importo annuale

Importo mensile

Dal 21/8/1999 al 31/12/1999

447,08

89,42

2000

1.407,72

117,31

2001

1.525,44

127,12

Minori di 21 territori non agevolati.

Anno

Importo annuale

Importo mensile

Dal 21/8/1999 al 31/12/1999

508,50

101,70

2000

1.595,92

132,99

2001

1.725,01

143,75

Minori di 21 territori agevolati.

Anno

Importo annuale

Importo mensile

Dal 21/8/1999 al 31/12/1999

357,80

71,56

2000

1.131,76

94,31

2001

1.231,41

102,62

Ultrasessantacinquenni territori non agevolati.

Anno

Importo annuale

Importo mensile

Dal 21/8/1999 al 31/12/1999

364,31

72,86

2000

1.134,52

94,54

2001

1.233,53

102,79

Ultrasessantacinquenni territori agevolati.

Anno

Importo annuale

Importo mensile

Dal 21/8/1999 al 31/12/1999

283,05

56,61

2000

884,99

73,75

2001

961,38

80,12

Sempre in riferimento a periodi precedenti l’anno 2002, il versamento delle quote forfetarie da parte degli Enti locali legittima la richiesta di rimborso dei contributi eventualmente versati dai soggetti interessati.

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