Contratto collettivo nazionale dei lavoratori dipendenti dalle aziende pubbliche e private che gestiscono i servizi relativi alla distribuzione e vendita del gas ed al ciclo integrale dell’acqua. Corresponsione “Una Tantum”. Ricalcolo delle prestazioni economiche di malattia, maternità, di integrazione salariale e di congedo matrimoniale
Circolare INPS n. 80 del 08.06.2011
SOMMARIO: Gli arretrati retributivi previsti dall’Accordo 10 febbraio 2011 per il rinnovo del C.C.N.L. per il settore gas-acqua (periodo 1° gennaio 2010-28 febbraio 2011) sono valutati pure ai fini della determinazione delle prestazioni economiche di malattia, maternità, congedi parentali, permessi ex legge 104/92 e altre prestazioni a carico dell’INPS, anticipate e poste a conguaglio con i contributi
L’accordo 10 febbraio 2011 per il rinnovo del C.C.N.L. GAS-ACQUA 9 marzo 2007 ha previsto, tra l’altro, la corresponsione a titolo di arretrati retributivi ai lavoratori del settore in forza alla data di stipulazione del presente accordo, di un importo forfettario una tantum da corrispondere con la prima retribuzione utile successiva allo scioglimento della riserva sul presente accordo, nelle misure indicate nelle tabelle allegate (v. allegato 1).
Secondo quanto riportato nelle predette tabelle, gli importi dell’una tantum risultano differenziati a seconda del settore di appartenenza (gas o acqua) e del livello di inquadramento del lavoratore interessato.
L’una tantum”, comprensivo dell’incidenza sugli istituti retributivi diretti ed indiretti di origine legale o contrattuale, è suddivisibile in quote mensili (quattordicesimi) in relazione ai mesi interi per i quali è stata corrisposta la retribuzione a carico dell’azienda nel periodo 1° gennaio 2010 - 28 febbraio 2011.
La frazione di mese pari o superiore a 15 giorni è considerata, ai predetti fini, come mese intero.
Nel caso di prestazione a tempo parziale, l’importo dell’una tantum è corrisposto in misura proporzionale all’entità della prestazione lavorativa.
Si precisa, altresì, che l’importo anzidetto è escluso dalla base di calcolo del trattamento di fine rapporto.
L’una tantum non compete per i periodi mensili nei quali si è verificata una sospensione della prestazione lavorativa senza diritto alla retribuzione (ad. es., a causa di servizio militare, aspettativa, congedo parentale, cassa integrazione guadagni a zero ore settimanali). Sono, invece, considerate utili ai fini della maturazione dell’una tantum le assenze dal lavoro per malattia, infortunio, gravidanza e puerperio, congedo matrimoniale intervenute nel periodo 1° gennaio 2010 - 28 febbraio 2011, che abbiano dato luogo al pagamento di trattamenti economici previdenziali a carico dell’Istituto competente e, ove dovuto, all’integrazione a carico delle aziende.
Ai lavoratori che nel periodo considerato fruiscano di trattamenti di Cassa integrazione guadagni, di riduzione dell’orario di lavoro per contratti di solidarietà e/o di altre prestazioni economiche previdenziali, l’importo dell’una tantum sarà corrisposto secondo le disposizioni vigenti in materia.
Circa i riflessi sulle prestazioni economiche di malattia e di maternità (nonché sui riposi orari post-partum, sulle “retribuzioni” corrisposte ai donatori di sangue e sulle altre prestazioni a carico dell’INPS, conguagliabili con i contributi) erogate nel periodo a cui si riferiscono gli arretrati retributivi in questione, si ribadiscono, in quanto applicabili, le disposizioni fornite, secondo le quali detti emolumenti vanno conteggiati nei limiti della quota riferita al mese considerato, da computare secondo le regole previste per le mensilità aggiuntive o premi (v. circolare 127 del 17.05.1991 e le altre precedenti ivi richiamate, a cui si deve aver riguardo anche per le modalità di conguaglio).
Ovviamente, in relazione al sistema vigente per il calcolo delle prestazioni economiche di malattia e di maternità, la corresponsione dell’emolumento potrà rilevare per i soli eventi iniziati tra i mesi di febbraio 2010 e di marzo 2011 (salvo, per la malattia, il caso di ricaduta).
Per quanto attiene agli effetti riflessi sulle integrazioni salariali, sia ordinarie che straordinarie, erogate nell’ambito del periodo cui si riferisce la spettanza dell’importo in questione (1° gennaio 2010 - 28 febbraio 2011), devono applicarsi le istruzioni impartite in materia di ricalcolo delle prestazioni in argomento con la circolare n. 58 del 05.03.1991.
Resta fermo che le quote di “una tantum” relative ai periodi integrati nell’arco di tempo sopraindicato potranno essere poste in pagamento entro la capienza del limite stabilito dai massimali mensili che, come è noto, attualmente (cfr. circ. n. 25 del 27.01.1996) riguardano anche le integrazioni salariali ordinarie.
In merito, infine, ai riflessi sull’ammontare delle integrazioni salariali straordinarie per solidarietà – il cui importo, si rammenta, per gli anni 2009, 2010, 2011 è pari all’80 per cento della retribuzione persa a seguito della riduzione dell’orario di lavoro – e dell’assegno per congedo matrimoniale si richiamano le disposizioni contenute nella circolare n. 247 del 23.10.1992.
Allegato N. 1 dal sito INPS
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