Circolare INPS n. 80 del 17.06.2005

Contratto di inserimento, artt. 54-59 del Dlgs 10 settembre 2003, n. 276: disposizioni per le aziende del settore agricolo che assumono lavoratori con la qualifica di operai
Circolare INPS n. 80 del 17.06.2005

SOMMARIO: Premessa - Definizione, campo di applicazione e durata del contratto - Stipula e validità dei contratti di inserimento per il comparto agricolo - Benefici contributivi - Codici contratto - Adempimenti delle aziende

Premessa.
Con le circolari 16 marzo 2004, n. 51 dell’Istituto e 21 luglio 2004, n. 31 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali è stata illustrata la normativa in materia di contratti di inserimento così come previsti dagli artt. 54 –59 del D.lgs. 276/2003 la cui attuazione è divenuta operativa a seguito della sottoscrizione dell’accordo interconfederale, siglato tra le parti sociali in data 11 febbraio 2004.

Definizione, campo di applicazione e durata del contratto.
Al riguardo si osserva che secondo le indicazioni del legislatore, il contratto di inserimento o reinserimento è un contratto a tempo determinato il cui scopo è quello di adattare, mediante uno specifico progetto individuale, le competenze professionali del lavoratore alle esigenze delle singole aziende ed è finalizzato all’inserimento o reinserimento lavorativo delle sottoindicate categorie di lavoratori così come previste all’art. 54, comma 1 del decreto legislativo in trattazione che ha delineato l’ambito soggettivo di applicazione:
a) soggetti di età compresa tra i diciotto e i ventinove anni;
b) disoccupati di lunga durata da ventinove fino a trentadue anni;
c) lavoratori con più di cinquanta anni di età che siano privi di un posto di lavoro;
d) lavoratori che desiderino riprendere una attività lavorativa e che non abbiano lavorato per almeno due anni;
e) donne di qualsiasi età residenti in una area geografica in cui il tasso di occupazione femminile, determinato con apposito decreto del Ministro dei lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sia inferiore almeno del 20 per cento di quello maschile o in cui il tasso di disoccupazione femminile superi del 10 per cento quello maschile;
f) persone riconosciute affette, ai sensi della normativa vigente, da un grave handicap fisico, mentale o psichico
Per quanto attiene alla durata dei contratti a tempo determinatola norma prevede che la loro durata non deve essere inferiore a nove mesi e non superiore a diciotto ad eccezione dei contratti stipulati con soggetti che hanno un grave handicap fisico, mentale o psichico per i quali la durata può essere elevata fino a trentasei mesi.
Il contratto può essere prorogato più volte coerentemente al progetto individuale ma non può comunque eccedere il limite massimo di diciotto o trentasei mesi.
Il contratto di inserimento/reinserimento lavorativo, nel rispetto delle condizioni soggettive richiamate all’art. 54 lettere a)-f), trova applicazione anche nei confronti dei cittadini comunitari ed extracomunitari.

Stipula e validità dei contratti di inserimento per il comparto agricolo.
L’art. 54 al comma 2 individua nelle imprese ed i loro consorzi, gruppi di imprese, gli enti pubblici economici, le associazioni professionali, socio-culturali e sportive, le fondazioni, gli enti di ricerca, le organizzazioni e associazioni di categoria, i soggetti destinatari della norma per la stipula di contratti di inserimento/reinserimento riferiti ad attività di natura agricola.
Qualora il lavoratore venga inserito in un gruppo di imprese o in un consorzio il piano individuale può prevedere l’impiego del soggetto in diverse società del gruppo pur restando in capo ad una sola società del gruppo.
Le condizione necessaria per cui il datore di lavoro possa procedere alla stipula dei contratti di inserimento è che abbia mantenuto in servizio almeno il 60% dei lavoratori il cui contratto sia venuto a scadere nei diciotto mesi precedenti.
Dal computo dei contratti non trasformati a tempo indeterminato sono esclusi quelli:
a. risolti dal datore di lavoro nel corso o al termine del periodo di prova o per giusta causa;
b. risolti dal lavoratore per dimissioni o per rifiuto;
c. contratti di inserimento non trasformati a tempo indeterminato nella misura di quattro.
Pertanto nell’ipotesi in cui presso un’azienda siano stati assunti sette lavoratori con contratto di inserimento, di cui cinque non trasformati e due trasformati, l’azienda può procedere all’assunzione con contratti di inserimento in considerazione del fatto che ha mantenuto in servizio il 60% dei lavoratori assunti.
Infatti,dei tre eccedenti i quattro contratti non trasformati i due trasformati rappresentano il 78%.
I lavoratori, il cui rapporto di lavoro sia stato trasformato a tempo indeterminato prima della scadenza, rientrano nel computo del numero del 60% dei lavoratori mantenuti in servizio mentre è di tutta evidenza che non esistono percentuali da rispettare per le aziende che hanno stipulato un solo contratto di inserimento.
Per i requisiti relativi ai progetti individuali di inserimento, alla forma del contratto ed al rapporto di lavoro si rimanda alla circolare ministeriale n. 31 del 21 luglio 2004 pubblicata sulla gazzetta ufficiale del 4 agosto 2004, n. 181
Il datore di lavoro, secondo quanto precisato all’art. 12 del Decreto Legislativo del 6 ottobre 2004 n. 251, qualora commetta delle gravi inadempienze che ostacolino la realizzazione del progetto individuale di inserimento, è tenuto al pagamento di una somma, a titolo di contributi, sulla differenza retributiva tra quanto corrisposto al lavoratore e quanto dovuto con riferimento al livello di inquadramento contrattuale superiore che sarebbe stato raggiunto dal lavoratore al termine del periodo di inserimento maggiorata del 100 per cento.

Benefici contributivi.
Secondo il dettato dell’art. 59, comma 3 del D.lgs. 276/2003 per l’identificazione delle agevolazioni bisogna fare riferimento alle diverse misure già previste per i contratti di formazione e lavoro distinte per ubicazione territoriale:
- datori di lavoro del centro/nord: agevolazione pari al 25%
- datori di lavoro del mezzogiorno: contributi in misura fissa come per gli apprendisti.
Resta ferma la contribuzione a carico del lavoratore nella misura prevista per la generalità dei lavoratori.
Le predette agevolazioni non trovano applicazione nei confronti dei soggetti di cui all’art. 54 lettera a : giovani di età compresa tra i 18 e i 29 anni.

Codici contratto.
Per la gestione delle predette disposizioni di legge vengono istituiti, nella sottostante tabella, i codici contratto da indicare nelle dichiarazioni trimestrali degli operai agricoli assunti a tempo determinato.

Codice contratto

Descrizione

080

giovani di età compresa tra i 18 e i 29 anni

081

disoccupati di lunga durata, cioè coloro che, dopo aver perso il posto di lavoro in qualità di subordinati o lavoratori autonomi, siano alla ricerca di una nuova occupazione da più di dodici mesi, di età da 29 a 32 anni dipendenti da un datore di lavoro del centro/nord

082

disoccupati di lunga durata, cioè coloro che, dopo aver perso il posto di lavoro in qualità di subordinati o lavoratori autonomi, siano alla ricerca di una nuova occupazione da più di dodici mesi, di età da 29 a 32 anni dipendenti da un datore di lavoro del mezzogiorno

083

lavoratori superiori a 50 anni privi del posto di lavoro dipendenti da un datore di lavoro del centro/nord

084

lavoratori superiori a 50 anni privi del posto di lavoro dipendenti da un datore di lavoro del mezzogiorno

085

lavoratori senza occupazione da più di due anni che intendono ricominciare a lavorare dipendenti da un datore di lavoro del centro/nord

086

lavoratori senza occupazione da più di due anni che intendono ricominciare a lavorare dipendenti da un datore di lavoro del mezzogiorno

087

lavoratrici di qualsiasi età, assunte nelle aree in cui il tasso di occupazione femminile sia inferiore ad almeno il 20% di quello maschile o in cui il tasso di disoccupazione femminile superi del 10% quello maschile, dipendenti da datore di lavoro del centro-nord

088

lavoratrici di qualsiasi età, assunte nelle aree in cui il tasso di occupazione femminile sia inferiore ad almeno il 20% di quello maschile o in cui il tasso di disoccupazione femminile superi del 10% quello maschile, dipendenti da datore di lavoro del mezzogiorno

089

persone affette da grave handicap fisico, mentale o psichico, riconosciuto dalla vigente normativa dipendenti da un datore di lavoro del centro/nord

090

persone affette da grave handicap fisico, mentale o psichico, riconosciuto dalla vigente normativa dipendenti da un datore di lavoro del mezzogiorno

Adempimenti delle aziende.
Le aziende che hanno stipulato i contratti di inserimento disciplinati dall’art. 54 comma 1 del D.lgs. 273/2003 provvederanno ad adeguarsi al nuovo disposto normativo a decorrere dal periodo di paga in corso alla data di emanazione della presente circolare.
Per i rapporti di lavoro instaurati nel periodo intercorrente tra l’entrata in vigore del D.lgs e la data di emanazione della presente circolare, i dati occupazionali e retributivi dei lavoratori interessati dovranno essere dichiarati compilando un modello DMAG-Unico per ciascun trimestre del periodo pregresso.

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