Manuale di classificazione dei datori di lavoro aggiornato alla codifica Ateco 2007.
Procedura automatizzata degli inquadramenti dei datori di lavoro.
Chiarimenti sull?inquadramento di particolari attivit?.
Obbligatoriet? dell?unicit? della posizione contributiva aziendale.
Sommario:
1. Procedura automatizzata di inquadramento dei datori di lavoro
2. Adozione della codifica Ateco 2007
3. Codici Ateco da utilizzare
4. Struttura del manuale di classificazione
5. Chiarimenti sull?inquadramento di particolari attivit?:
5.1 Casse Edili
5.2 Sale di scommesse
6. Obbligo dell?unicit? della posizione contributiva aziendale
1. Procedura automatizzata di inquadramento dei datori di lavoro
L?evoluzione tecnologica e normativa, cui ? seguita la messa a disposizione dell?Istituto di diverse banche dati inerenti il mondo del lavoro e delle imprese, consente di semplificare la procedura di inquadramento dei datori di lavoro mediante un nuovo sistema automatizzato in grado di attribuire, in tempo reale, la matricola, il codice statistico contributivo (CSC) e gli eventuali codici di autorizzazione che potrebbero avere effetto su tipologia e misura dei contributi dovuti.
Il nuovo sistema ? coerente con l?impianto normativo definito dall?art. 49 della legge n. 88/89, che assegna all?Istituto il potere di attribuire l?inquadramento previdenziale dei datori di lavoro.
La procedura automatizzata di inquadramento non modifica le regole finora seguite, che prevedono l?attribuzione ai datori di lavoro di una classificazione nel settore di riferimento in relazione all?attivit? effettivamente esercitata con i dipendenti assunti.
In caso di svolgimento di attivit? multiple, non connotate dai caratteri dell?autonomia funzionale ed organizzativa, ai fini dell?inquadramento, l?oggetto dell?azienda deve essere valutato unitariamente sulla base della natura dell?attivit? prevalente, con l?individuazione di quella primaria; da ci? deriva che l?inquadramento ? di regola unico ed ? determinato appunto dall?attivit? prevalente; le altre attivit? sono considerate accessoriealla principale e, di conseguenza, assimilate all?attivit? principale, della quale dovranno seguire il regime giuridico e contributivo.
Ci? non impedisce, nel caso in cui vengano svolte attivit? multiple, l?apertura di una posizione per l?attivit? secondaria, diversa da quella principale, qualora l?attivit? secondaria rientri in un diverso settore e presenti i caratteri di autonomia funzionale ed organizzativa, che legittimino l?attribuzione di distinti inquadramenti previdenziali.
La nuova procedura di iscrizione dei datori di lavoro prevede che, nella generalit? dei casi, l?inquadramento dei datori di lavoro avvenga automaticamente al momento di presentazione della domanda.
Tuttavia, alcune attivit? non saranno suscettibili di inquadramento automatizzato sia per la specificit? delle stesse, sia per necessit? di maggiori approfondimenti sulle modalit? di svolgimento dell?attivit? con dipendenti; in questi casi, l?inquadramento sar? effettuato dalla sede INPS di competenza.
Si precisa che non sar? possibile ottenere l?inquadramento automatizzato per una nuova iscrizione inviata oltre 45 giorni dalla data di inizio dell?attivit? con dipendenti. In tal caso l?inquadramento sar? effettuato dalla sede competente, previa verifica amministrativa, ovvero ispettiva qualora se ne ravvisi l?opportunit?.
La nuova procedura automatizzata di inquadramento ? strutturata per attribuire ai datori di lavoro l?inquadramento previdenziale sulla base dell?autocertificazione dell?attivit? dichiarata e, qualora sia necessario, sulla base dell?autocertificazione dell?attivit? attraverso la compilazione di un questionario, personalizzato in base all?attivit? indicata.
L?innovazione in argomento, quindi, attiene anche ai rapporti tra l?Istituto e i datori di lavoro e i loro intermediari che, in tal modo, diventano soggetti che partecipano in maniera diretta alla formazione del provvedimento di inquadramento.
Il nuovo sistema, nella maggioranza dei casi, consente l?immediata classificazione previdenziale dei datori di lavoro, rendendo quindi possibile il tempestivo assolvimento degli obblighi contributivi.
Resta immutato il potere/dovere dell?Inps di effettuare i controlli delle autocertificazioni.
Tutte le iscrizioni effettuate mediante il sistema automatizzato di inquadramento saranno, quindi, sottoposte a verifica automatizzata per il riscontro di quanto dichiarato.
In caso di esito positivo, l?inquadramento automatizzato attribuito sar? consolidato.
Qualora, invece, l?esito dei controlli evidenziasse difformit? rispetto a quanto dichiarato, la sede competente per la gestione della matricola aziendale contatter? direttamente il datore di lavoro/intermediario per evidenziare le anomalie riscontrate.
Nel caso in cui l?inquadramento sia stato attribuito sulla base di un?autocertificazione che non abbia trovato riscontro, la sede modificher? l?inquadramento sulla base delle risultanze dell?istruttoria con decorrenza retroattiva. In questo caso, infatti, l?inquadramento ? stato attribuito sulla scorta di dati forniti che non sono risultati veritieri e non a seguito di cambio di orientamento dell?Istituto sulla classificazione di quella determinata attivit?.
2. Adozione della codifica Ateco 2007
Con il Regolamento (CE) n. 1893/2006 del 20 dicembre 2006, successivamente modificato dal Regolamento (CE) n. 295/2008 dell?11 marzo 2008 ? stata adottata, a livello europeo, una nomenclatura unica delle attivit? economiche finalizzata ad assolvere all?esigenza di pervenire a una classificazione di riferimento unica a livello mondiale, definita come tale anche in ambito ONU.
A livello nazionale, detta nuova nomenclatura viene rappresentata dalla tabella ATECO 2007, utilizzata dalla Pubblica Amministrazione quale sistema comune di classificazione delle attivit? economiche.
Sulla base di queste premesse, anche l?Istituto - cui l?articolo 49 della legge 9 marzo 1989, n. 88 attribuisce la titolarit? della classificazione dei datori di lavoro a tutti i fini previdenziali ed assistenziali - per consentire una lettura uniforme del tessuto produttivo da parte di tutti gli operatori economici pubblici e privati, ? stato chiamato ad adeguare i propri standard e ha adottato l?ATECO 2007 quale criterio di catalogazione delle attivit? economiche su cui basare l?inquadramento dei datori di lavoro.
Conseguentemente, i datori di lavoro che inviano una domanda di iscrizione all?INPS hanno l?obbligo di comunicare il codice dell?attivit? economica esercitata in relazione alla posizione aziendale aperta per i dipendenti, desunto dalla tabella ATECO 2007 e riportata nel manuale (allegato n.1).
Laddove il codice ATECO 2007 riguardante l?attivit? economica esercitata e/o la descrizione di quest?ultima - da indicare all?atto della richiesta dell?apertura di una posizione aziendale per i dipendenti - non coincidesse con il corrispondente Ateco2007 presente nella Camera di Commercio, si precisa che l?inquadramento previdenziale dovr? comunque essere attribuito in relazione all?attivit? economica dichiarata e/o al codice ATECO 2007 indicato nella domanda d?iscrizione all?Istituto.
Come sopra specificato, qualora il datore di lavoro eserciti attivit? plurime con una diversa classificazione ATECO 2007 e tali attivit? non siano connotate dai caratteri dell?autonomia funzionale ed organizzativa, dovr? essere indicato il codice relativo all?attivit? prevalente svolta con i lavoratori dipendenti, ritenendosi le altre attivit? sussidiarie o ausiliarie di quella principale.
In ogni caso, si chiarisce che l?adozione della classificazione ATECO 2007 lascia impregiudicato il potere dell?Istituto di inquadrare i datori di lavoro in uno dei settori normativamente previsti in funzione dell?attivit? svolta, indipendentemente dal raggruppamento delle attivit? effettuato dall?Istat.
3. Codici Ateco da utilizzare
Per l?individuazione delle attivit?, la classificazione ATECO 2007 prevede la possibilit? di utilizzare fino a 6 cifre di dettaglio; qualora tale maggior livello di dettaglio non sia necessario, la classificazione pu? limitarsi ad utilizzare 3, 4 oppure 5 cifre. Le regole stabilite dall?ISTAT prevedono che nel caso in cui il codice ATECO sia di 3, 4 o 5 cifre, lo stesso pu? essere esteso a sei cifre aggiungendo alla fine degli zeri.
Per individuare correttamente il settore di inquadramento aziendale, nei rapporti con l?INPS deve essere sempre indicato un codice a 6 cifre, contenente cio? il maggior dettaglio possibile, al fine di individuare correttamente il settore di inquadramento del datore di lavoro. La codifica a 6 cifre accettata dall?INPS ? esclusivamente quella contenuta nel manuale allegato e utilizzata nella procedura on line di iscrizione dei datori di lavoro.
La classificazione ATECO 2007, ai fini Inps, talvolta non ? esaustiva per le necessit? di inquadramento previdenziale in quanto esistono attivit? che non sono censite dall?ISTAT (es. i proprietari di fabbricato, gli assistenti parlamentari assunti direttamente dal parlamentare, i cantieri di lavoro delle Pubbliche Amministrazioni, ecc?). In tal caso, nel manuale allegato, la classificazione ufficiale ATECO 2007 ? stata integrata con codici di classificazione delle attivit? ad uso esclusivo dell?INPS (Sezione "Attivit? dei datori di lavoro non censite dall?ISTAT?).
4. Struttura del Manuale di classificazione
L?inquadramento attribuito dall?Inps, effettuato ai sensi dell?art. 49 della legge 88/89, ? codificato con il codice statistico contributivo (CSC) composto da cinque cifre, dove:
Per ogni attivit? catalogata dall?ISTAT, nel manuale ? stato riportato il/i codice/i statistico contributivo (CSC) attribuito. Qualora, in relazione a specificit? di interesse contributivo, sia necessario distinguere, all?interno di un CSC, alcune situazioni particolari, la posizione contributiva viene contraddistinta anche da un codice di autorizzazione (CA). Se, quindi, all?interno del manuale, in corrispondenza di un?attivit? economica viene riportato oltre al CSC anche un codice di autorizzazione, ci? significa che, ai fini di un corretto inquadramento, devono essere attribuiti entrambi.
Per facilitare l?utilizzo del manuale di classificazione dei datori di lavoro e per mantenere la correlazione con la classificazione ATECO 2007, si ? scelto di non raggruppare gli inquadramenti sulla base dei settori di attivit? nei quali l?Inps opera la classificazione (da 1XXXX a 7XXXX), ma di adottare la medesima struttura descrittiva della classificazione delle attivit? economiche utilizzata dall?ISTAT.
All?interno del manuale ? riportato anche il dettaglio delle descrizioni delle attivit? predisposto dall?ISTAT, come ausilio nella corretta classificazione dei datori di lavoro ai fini previdenziali.
Qualora l?attivit? oggetto di classificazione preveda delle particolarit?, all?interno di riquadri denominati ("Particolari criteri di inquadramento?) sono state aggiunte delle note contenenti il riferimento a circolari e/o messaggi emanati dall?Istituto con riguardo all?attivit? per cui viene richiesto l?inquadramento. Ci? al fine di pervenire ad approfondimenti di maggior dettaglio che favoriscano l?adozione di un corretto provvedimento di classificazione contributiva.
5. Chiarimenti sull?inquadramento previdenziale di particolari attivit?:
5.1 Casse Edili
Con il messaggio n. 5850 del 12 gennaio 1990, ? stato disposto che le Casse Edili ? quali organismi costituiti da rappresentanti delle imprese edili e dei lavoratori dell?edilizia - dovevano essere classificate fra le attivit? ausiliarie dell?edilizia con il c.s.c. 1.13.05, a decorrere dalla data di entrata in vigore dell?art.49 della Legge 88/89, sempre che non fossero gi? inquadrate in tale settore.
In seguito ad approfondimenti circa la natura dell?attivit? svolta dalle Casse Edili, nonché nell?ottica di una rivisitazione e di un aggiornamento della classificazione dei datori di lavoro in base all?attivit? esercitata, si ritiene che non sia pi? possibile mantenere l?attuale inquadramento delle Casse Edili come sopra esposto.
Infatti, l?attivit? esercitata dai suddetti organismi (i quali svolgono, in generale, un ruolo di rilievo nell?assicurare ai lavoratori sia una parte importante del trattamento economico derivante dal contratto di lavoro, sia significative prestazioni integrative sul piano previdenziale e assistenziale) deve essere ricondotta nel settore terziario con il c.s.c 7.07.06, non potendo pi? essere considerata una vera e propria attivit? ausiliaria delle imprese edili nel senso proprio del termine, né assumendo alcuna rilevanza, ai fini classificatori, la circostanza che al personale dipendente delle Casse Edili venga applicato il contratto collettivo nazionale di lavoro del settore edile.
In conseguenza, si rende necessario variare l?inquadramento delle Casse Edili dal settore industria ? attivit? ausiliaria dell?edilizia - al settore terziario con efficacia dal periodo di paga in corso alla data di emanazione della presente circolare, in considerazione del fatto che si tratta di una variazione disposta a seguito di un mutato indirizzo in materia da parte dell?Istituto.
Le sedi provvederanno, quindi, ad effettuare la variazione di inquadramento e a notificare il provvedimento alle Casse edili.
5.2 Sale di scommesse
In relazione ai quesiti pervenuti circa il corretto inquadramento delle aziende che svolgono attivit? di case da gioco e sale di scommesse, si evidenzia che con la circolare n.66/2010, che ha recepito gli interpelli n.21/2007 e n.59/2009, ? stato precisato che i lavoratori dipendenti delle case da gioco, sale scommesse e sale giochi devono essere iscritti alla Gestione ex Enpals, sempre che le attivit? di che trattasi siano esercitate in modo esclusivo dal datore di lavoro.
Nel caso in cui, invece, l'attivit? abbia carattere promiscuo (essendo spesso le case da gioco e le sale giochi all'interno o annesse ai pubblici esercizi) e non rivesta carattere di autonomia, i lavoratori occupati continueranno a essere assicurati presso l?INPS anche ai fini previdenziali.
Le imprese che svolgono le attivit? descritte dovranno essere inquadrate nel settore terziario, sia ai fini del versamento delle sole contribuzioni minori (con obblighi contributivi pensionistici alla gestione ex Enpals), sia nell?ipotesi di completo regime previdenziale INPS.
Tenendo fermo quanto sopra, in seguito agli approfondimenti effettuati e in considerazione dell?attuale fase di generale rivisitazione delle attivit? e della classificazione dei datori di lavoro in base alla codifica Ateco 2007, si precisa quanto segue.
Nell?ipotesi in cui il versamento della contribuzione pensionistica debba essere effettuato alla gestione ex Enpals, la sala di scommesse o la casa da gioco dovr? essere inquadrata con il c.s.c. 7.07.09.
Laddove, invece, l?attivit? delle sale di scommesse o delle case da gioco abbia caratteristiche per cui i lavoratori soggiacciono al completo regime previdenziale INPS, l?inquadramento dovr? essere attribuito nel settore terziario con il c.s.c. 7.07.08.
6. Obbligo dell?unicit? della posizione contributiva aziendale
Con la circolare n. 172 del 31/12/2010 ? stato introdotto il principio dell?unicit? della posizione contributiva.
Nel corso di questi anni sono sorti dubbi circa la portata di tale innovazione, in particolare, con riferimento al dettato dei punti 2 e 3 della suddetta circolare.
Al riguardo, in considerazione delle disposizioni che regolano l?apertura di distinte posizioni aziendali in ragione delle quali, a norma dell?articolo 49 della legge 9 marzo 1989, n. 88, sono previsti obblighi contributivi differenziati in capo al medesimo datore di lavoro e dalle quali possono discendere anche diversit? di classificazione ai fini previdenziali e assistenziali, si evidenzia che il principio dell?unicit? della posizione contributiva aziendale non pu? considerarsi discrezionale ma deve intendersi come obbligatorio.
Per consentire, tuttavia, un graduale adeguamento di tutti gli attori del sistema alle regole dell?unicit? della posizione contributiva, viene previsto un periodo transitorio, fino al 31.12.2014, entro il quale, datori di lavoro e/o intermediari dovranno registrare nella procedura Iscrizioni e Variazioni le Unit? operative alle quali abbinare i lavoratori che attualmente fanno capo a matricole aziendali diverse e chiedere la chiusura delle posizioni contributive (matricole) secondarie.
In caso di mancato adempimento, le Sedi - dopo aver attivato le opportune sinergie - cesseranno d?ufficio le posizioni contributive secondarie aventi il medesimo inquadramento previdenziale della posizione primaria.
Si fa presente, ad ogni modo, che non potranno pi? essere riattivate le posizioni contributive secondarie che siano sospese durante il periodo transitorio.
Le procedure informatiche saranno aggiornate al fine di recepire il contenuto delle disposizioni di cui al presente paragrafo.
Si allega il manuale tecnico della procedura di Iscrizione e variazione aziende su web ? Internet (allegato n.2).
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