Astensione obbligatoria e facoltativa per maternità: Nuovi moduli di domanda
Circolare INPS n. 82 del 02.04.2001
SOMMARIO: Nuovo modulario di domanda: * “congedo parentale” (astensione facoltativa) - mod. AST.FAC. * “congedo per maternità” (astensione obbligatoria) - mod. MAT.
Mod. AST. FAC.
Si trasmette il Mod. AST. FAC. che sostituisce il precedente Mod. Ind. Mat. Fac. (alleg. 6 della circ. 7122 del 14.7.87), da utilizzare per le domande di “congedo parentale” (denominazione che d’ora in avanti sostituirà quella precedente di “astensione facoltativa”) di cui all’art. 3 della legge n. 53 del 8.3.2000.
Il modulo è stato predisposto per le domande delle lavoratrici dipendenti ed autonome (art., comm., CD-CM) e dei lavoratori dipendenti per i propri figli o per minori da loro avuti in adozione o in affidamento (anche provvisorio), nazionali e internazionali secondo le nuove procedure sulla adozione internazionale stabilite con la legge 476 del 31.12.98, sulla quale istruzioni generali vengono impartite separatamente.
Il modulo è valido sia per le prestazioni a pagamento diretto che per quelle “a conguaglio” e deve essere presentato, oltre che al datore di lavoro (la presentazione al datore di lavoro non è necessaria per i lavoratori licenziati o sospesi), all’INPS anche nel caso in cui i periodi di congedo non diano diritto alla indennità in relazione alle condizioni reddituali del richiedente.
Nelle “Avvertenze importanti” sono stati sintetizzati i principali criteri applicativi delle nuove disposizioni.
Nel punto 3) delle suddette “Avvertenze importanti” è stata inserita la precisazione che qui si intende sottolineare: in caso di fruizione del congedo parentale in modo frazionato è necessaria la ripresa effettiva del lavoro tra una frazione e l’altra, ripresa non rinvenibile nelle ferie; ciò non significa, peraltro, che immediatamente dopo una frazione e prima della successiva non possano essere fruiti giorni di ferie. Significa, invece, che se le frazioni si susseguono in modo continuativo (ad es.: in caso di settimana corta, dal lunedì al venerdì e così successivamente) oppure sono intervallate soltanto da ferie, i giorni festivi e, in caso di settimana corta, i sabati (anche quelli cadenti subito prima e subito dopo le ferie) sono conteggiati come giorni di congedo parentale.
Mod. MAT.
Si trasmette altresì il Mod. MAT., che sostituisce il precedente Mod. IND. MAT. (v. circ. n. 118 del 28.5.90), da utilizzare per le domande di “congedo per maternità” (denominazione che d’ora in avanti sostituirà quella precedente di “astensione obbligatoria”) di cui agli artt. 4 e 4 bis (v. art. 12 della legge 53/2000) della legge 1204/71 all’art. 5 della legge 1204/71 e all’art. 6 bis (v. art. 13 della legge 53/2000) della legge 903/77.
Il modulo è stato predisposto per le domande delle lavoratrici dipendenti e può essere utilizzato anche dai padri lavoratori dipendenti nei casi previsti dall’art. 13 della legge 53/2000, come precisato nelle “Avvertenze importanti”, punto 1).
Il modulo è valido per le prestazioni a pagamento diretto e “a conguaglio” e deve essere presentato, nel 1° caso solo all’INPS, nel 2° caso all’INPS e al datore di lavoro.
STAMPA
Per l’allestimento tipografico dei moduli dovrà essere utilizzato il formato A3 (cm. 29,7 x 42), in modo che il foglio ripiegato assuma le dimensioni del formato A4 (cm. 21 x 29,7).
In sostanza sulla facciata anteriore (da ripiegare) dovranno essere stampate, a sinistra la pag. 4 e a destra la pag. 1, e sulla facciata posteriore a sinistra la pag. 2 e a destra la pag. 3.
La stampa sarà curata dalle Sedi utilizzando gli stanziamenti di bilancio previsti per l’approvvigionamento di modulari.
Come può rilevarsi dai moduli consultabili nel sito INTERNET/INTRANET, il colore di alcuni riquadri è celeste chiaro per il Mod. AST. FAC. e verde chiaro per il Mod. MAT..
Ovviamente i moduli possono essere stampati da P.C., per singola pagina, in formato A4, utilizzando i “files” scaricabili dal predetto sito INTERNET/INTRANET.
Allegati: omessi
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