Dichiarazioni stragiudiziali da rendere nell'ambito dell'espropriazione presso terzi - Art. 75 bis D.P.R. n° 602/73
Circolare INPS n. 83 del 01.07.2005
SOMMARIO: La legge n° 311/2004 ( Finanziaria 2005,) all’art. 1, comma 425, ha inserito nel D.P.R. 29 settembre 1973, n° 602, l’art. 75 bis rubricato: DICHIARAZIONE STRAGIUDIZIALE DI TERZO.Al riguardo si impartiscono disposizioni in merito
Premessa
Il D.Lgs. n° 112/99, all’art. 18, nell’indicare i principi generali ai quali i concessionari debbono attenersi, ai fini anche delle richieste di discarico delle quote inesigibili, ha stabilito che gli stessi sono autorizzati ad accedere alle informazioni disponibili presso il Ministero delle Finanze.
Tale accesso, di fatto, è un obbligo preciso delle concessioni in quanto l’art. 19, comma 2, lettera d) del medesimo decreto, ha previsto, tra le cause di perdita del diritto al discarico, il mancato svolgimento dell’azione esecutiva su tutti i beni del contribuente la cui esistenza risultava dal sistema informativo del Ministero delle Finanze, a prescindere dalle eventuali informazioni presenti negli archivi delle concessioni.
Per l’attuazione di tale norma è stato predisposto dalla Sogei, che gestisce il sistema informatico del Ministero dell’Economia e delle Finanze, un collegamento con una linea dedicata attraverso il quale i concessionari possono richiedere on line le informazioni disponibili.
Tra i numerosi dati forniti (al riguardo si richiama la circolare n° 222 del 20 dicembre 2001 nella quale viene illustrato il Decreto 16 novembre 2000 relativo all’Accesso dei concessionari agli uffici pubblici in via telematica al fine di visionare ed estrarre copia degli atti riguardanti i beni dei debitori iscritti a ruolo) può risultare l’informazione che il soggetto iscritto a ruolo “ha rapporti con l’Istituto”.
Il concessionario, preso atto di tale informazione, al fine di verificare la consistenza di tale notizia, considerato che la procedura presso terzi ex art.547 c.p.c. si svolge con le norme della procedura ordinaria attraverso giudizi onerosi e, non di rado, senza alcun utile risultato, può richiedere direttamente agli Enti impositori in via amministrativa il rilascio della stessa dichiarazione.
Al riguardo si ricorda che la prassi con la quale i concessionari precedentemente richiedevano a terzi simili dichiarazioni, (avvalorata dall’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n° 17/E del 21 gennaio 2002 sulla base di quanto previsto dalla Normale 77 del 1925, mai abrogata), era stata sospesa a seguito dell’intervento dell’Autorità Garante per la protezione dei dati personali.
L’istituto al riguardo era intervenuto con messaggio n° 16211 del 24 maggio 2004, sospendendo il rilascio delle dichiarazioni in attesa di chiarificazioni in merito.
Sulla questione si è espresso il legislatore che ha inserito, nella Legge 30 dicembre 2004, n° 311 (finanziaria per l’anno 2005) all’art. 1, il comma 425 che testualmente recita:
“Art.75-bis. ( Dichiarazione stragiudiziale del terzo). Il concessionario, prima di procedere ai sensi degli articoli 543 e seguenti del codice di procedura civile, può chiedere a soggetti terzi, debitori del soggetto che è iscritto a ruolo e dei coobbligati, di indicare per iscritto, anche solo in modo generico, le cose e le somme da loro dovute al creditore.”
Successivamente, l’Agenzia delle Entrate, al fine di assicurare il rispetto delle norme vigenti in materia di tutela della riservatezza ed, in particolare, dell’art. 11, comma 1, lett. d) del D. Lgs n° 196/2003 ai sensi del quale i dati personali oggetto di trattamento devono essere pertinenti, completi e non eccedenti le finalità per le quali sono raccolti e trattati, ha predisposto apposito modello di richiesta di dichiarazione stragiudiziale al quale i concessionari dovranno uniformarsi (vedi allegato).
Dopo l’emanazione della circolare dell’Agenzia delle Entrate, i concessionari hanno provveduto a richiedere alle Sedi Inps il rilascio delle dichiarazioni.
Pertanto, tenuto conto che risultano superate tutte le problematiche connesse al rilascio delle stesse, si fa presente che, una volta ricevute le richieste dei concessionari, le Sedi interessate dovranno provvedere a restituire al concessionario le stesse debitamente compilate.
Le richieste stragiudiziali non conformi al modello predisposto dall’Agenzia delle Entrate dovranno essere restituite ai concessionari con l’invito ad attenersi al modello ufficiale.
Tempistica per il rilascio
Come si può evidenziare dal testo della dichiarazione, il concessionario concede alla Sede interessata dieci giorni di tempo per il rilascio. In mancanza, la concessione potrebbe chiedere di rendere la dichiarazione in via giudiziale, a norma dell’art. 547 c.p.c.
Si chiarisce al riguardo che tale termine non è perentorio ma è da sottolineare che sicuramente il rilascio della dichiarazione in tempi brevi potrà consentire un recupero più immediato del credito e, comunque, il concessionario, nelle more, potrebbe già essersi rivolto al giudice per il rilascio in sede giurisdizionale.
Dati da fornire in caso di dichiarazione stragiudiziale positiva
L’art. 75 bis ha stabilito di indicare per iscritto, anche in modo generico, le cose e le somme dovute dal debitore.
In particolare viene richiesto se l’interessato iscritto a ruolo risulta creditore di somme o di cose in relazione a rapporti economici o di lavoro ,intendendosi con tale dicitura i tipi di rapporti di lavoro intrattenuti con l’Istituto (lavoro dipendente, collaborazioni varie, etcc) oppure rapporti economici relativi a somme che l’Istituto eroga a titolo di prestazioni.
Dopo aver provveduto a svolgere tutte le verifiche del caso, qualora dovesse emergere che l’Istituto eroga somme al contribuente indicato dal concessionario nella dichiarazione stragiudiziale, la Sede provvederà ad indicarne l’ammontare, specificando possibilmente a quale titolo (se a titolo di pensione, di rimborso di contributi o a titolo di prestazioni professionali etcc.).
La certificazione richiesta deve essere completata con la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000.
La firma in calce dovrà essere apposta dal Direttore della Sede o dalla persona da lui delegata.
Ai fini della privacy, la certificazione viene completata con le “Informazioni relative al trattamento dei dati personali”.
In particolare viene affermato che il conferimento dei dati non è obbligatorio e che la raccolta e il trattamento dei dati sono effettuati ai soli fini dello svolgimento dell’attività di servizio pubblico di cui al D.Lgs n° 112/99.
Dichiarazione stragiudiziale negativa
In caso invece di dichiarazione negativa,cioè di dichiarazione che l’istituto non detiene presso di sé somme o cose da sottoporre a pignoramento, il concessionario si attiverà per l’espletamento di altre procedure, sia cautelari che esecutive, oppure, verificata la nullatenenza del contribuente,richiederà il discarico della quota considerata inesigibile.
Iter successivo al rilascio della dichiarazione
In caso di dichiarazione stragiudiziale positiva, la concessione procede ai sensi degli artt. 543 e seguenti del c.p.c. per il pignoramento di tali somme.
La concessione notificherà un atto personalmente al terzo e al debitore che, oltre all’ingiunzione al debitore, dovrà contenere l’indicazione del credito per il quale si procede, l’indicazione, almeno generica delle somme e delle cose dovute e l’intimazione al terzo di non disporne senza ordine del giudice,la citazione del terzo e del debitore a comparire avanti al giudice affinché il terzo faccia la dichiarazione di cui all’art. 547 cpc.
Pertanto l’Istituto sarà chiamato a rendere la medesima dichiarazione già resa con la dichiarazione stragiudiziale.
Dal giorno in cui gli è stato notificato l’atto, il terzo è soggetto agli obblighi che la legge impone al custode per cui le somme che eventualmente potrebbero essere sottoposte a pignoramento dovranno diventare indisponibili per il contribuente iscritto a ruolo.
All’udienza fissata dal giudice l’Istituto dovrà comparire e ribadire di quali cose e/o di quali somme il contribuente interessato è creditore e quando ne deve eseguire la consegna o il pagamento indicando anche gli eventuali sequestri precedenti eseguiti presso di lui.
Il Giudice, una volta accertato che il terzo, in questo caso l’Istituto si è dichiarato possessore di somme appartenenti al debitore, su richiesta del concessionario, assegnerà le somme di che trattasi a quest’ultimo il quale, dopo averle ricevute, le imputerà ai debiti iscritti a ruolo.
Si ricorda che il pignoramento presso terzi può essere attivato dal concessionario sia per il recupero di contributi previdenziali INPS che per la riscossioni di tributi e contributi di altri Enti creditori.
Allegato N. 1 [in formato pdf dal sito INPS]
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