Circolare INPS n. 84 del 30.04.2003

Ricongiunzione dei periodi assicurativi ai fini previdenziali per i liberi professionisti ai sensi della legge 5.3.90 n. 45. Rateizzazione oneri di ricongiunzione relativi alle domande presentate nel 2003
Circolare INPS n. 84 del 30.04.2003

SOMMARIO: I piani di rateizzazione degli oneri di ricongiunzione, relativi a domande presentate nel corso del corrente anno 2003, in applicazione del terzo comma dell’art. 2 della legge in oggetto, devono essere predisposti in base ai coefficienti riportati nelle allegate tabelle

Con precedente circolare n. 112 del 18.06.2002 sono state fornite le tabelle dei coefficienti da utilizzare per i piani di ammortamento degli oneri di ricongiunzione relativi alle domande presentate nel corso dell’anno 2002, aggiornati in base al tasso di variazione medio annuo dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertato dall’ISTAT per il 2001, come previsto dal comma 3 dell’art. 2 della legge n. 45/90.
Ai fini della predisposizione dei piani di ammortamento degli oneri relativi alle domande di ricongiunzione presentate nel corrente anno 2003, sono state aggiornate le tabelle allegate alla circolare n. 112/02 in base al tasso di variazione medio annuo dell'indice dei prezzi al consumo, senza tabacchi, delle famiglie degli operai e impiegati accertato dall'ISTAT per il 2002.
Tanto premesso, si allegano le nuove tabelle aggiornate al tasso del 2,4%:
- la tabella I/2003 - Ammontare della rata mensile costante posticipata per ammortizzare al tasso annuo composto del 2,4% il capitale unitario da 2 a 120 mensilità (all. 2);
- la tabella II/2003 - Coefficienti per la determinazione del debito residuo in caso di sospensione del versamento delle rate mensili prima della estinzione del debito al tasso annuo del 2,4(all. 3);
- le istruzioni per il corretto uso delle predette tabelle (all. 1).

Allegato 1

ISTRUZIONI ED ESEMPI

a) Determinazione della rata di ammortamento mensile nel caso di concessione della dilazione di pagamento dell’onere di ricongiunzione. L'importo della rata si determina moltiplicando l’ammontare del debito da rateizzare per il coefficiente riportato nella tabella I/2003 in corrispondenza del numero delle rate mensili concesse per l'ammortamento.
b) Determinazione del debito residuo da versare in unica soluzione nel caso in cui i pagamenti rateali vengano sospesi prima dell'estinzione del debito. Il coefficiente per la determinazione del debito residuo deve essere ricercato nella tabella II/2003 in corrispondenza delle rate che l'assicurato avrebbe dovuto ancora pagare per perfezionare l'operazione di ricongiunzione, ottenuto come differenza fra il numero delle rate mensili originariamente concesse ed il numero di mensilità già corrisposte. La somma da versare, riferita alla data di scadenza dell'ultima rata pagata, si determina moltiplicando l'importo della rata per il coefficiente sopra indicato.

Allegato 2

Tab I/2003 - Ammontare della rata mensile costante posticipata per ammortizzare al tasso annuo composto del 2,4% di un capitale unitario da 2 a 120 mensilità

Allegato 3

Tab II/2003 - Coefficienti per la determinazione del debito residuo nel caso di sospensione del versamento delle rate mensili prima della estinzione del debito al tasso annuo del 2,4%

[Le tabelle sono visualizzabili nel presente documento in formato .pdf dal sito INPS]

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