INDICE
1. Premessa e quadro normativo
2. Finalità dei programmi formativi
3. Beneficiari
4. Criteri e modalità di accesso. Termini e modalità di presentazione della domanda di intervento
5. Elementi della domanda
6. Misura della prestazione
7. Istruzioni operative
7.1. Istruttoria della domanda
7.2. Deliberazione di concessione
8. Modalità di finanziamento dell’intervento formativo e modalità operative
9. Istruzioni contabili
Al fine di assicurare ai lavoratori una tutela in costanza di rapporto di lavoro nei casi di riduzione o sospensione dell'attività lavorativa per le cause previste dalle disposizioni in materia di integrazione salariale, l’articolo 26 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, prevede che le organizzazioni sindacali e imprenditoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale stipulino accordi e contratti collettivi, anche intersettoriali, aventi a oggetto la costituzione di fondi di solidarietà bilaterali per i settori che non rientrano nell'ambito di applicazione della normativa in materia di integrazione salariale.
In applicazione della suddetta norma, con l’accordo del 28 luglio 2016, stipulato tra le organizzazioni sindacali del settore comparativamente più rappresentative a livello nazionale, si è convenuto di adeguare la previgente disciplina del “Fondo per il perseguimento di politiche attive a sostegno del reddito e dell’occupazione per il personale delle Società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 92 del 28 giugno 2012” di cui al decreto interministeriale n. 86984 del 9 gennaio 2015, alle disposizioni del D.lgs n. 148/2015.
I contenuti dell’accordo del 28 luglio 2016 sono stati successivamente recepiti con il decreto interministeriale n. 99296 del 18 maggio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – Serie generale n. 166 del 18 luglio 2017, recante la disciplina del “Fondo per il perseguimento di politiche attive a sostegno del reddito e dell'occupazione per il personale delle Società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, ai sensi del Decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148” (di seguito, anche Fondo).
Ai sensi dell’articolo 5 del D.I. n. 99296/2017, in coerenza con le finalità previste dall’articolo 26 del D.lgs n. 148/2015, il Fondo, nell’ambito e in connessione con processi di ristrutturazione o di riorganizzazione aziendale, di riduzione o di trasformazione di attività o di lavoro, nonché in situazioni di crisi aziendale, provvede:
a) in via ordinaria, al finanziamento di programmi formativi nel quadro di processi di riconversione e/o riqualificazione professionale, preordinati al superamento e al contenimento delle situazioni di eccedenza del personale, anche in concorso con gli appositi Fondi nazionali o dell'Unione europea;
b) in via ordinaria, all’erogazione di prestazioni a favore dei lavoratori interessati da riduzione o sospensione dell’attività lavorativa per le cause previste dalla normativa in materia di integrazione salariale ordinaria o straordinaria di cui al D.lgs n. 148/2015;
c) in via straordinaria, a garantire una tutela a sostegno del reddito, nel quadro di processi di agevolazione all’esodo, a favore dei lavoratori cessati dal servizio perché dichiarati in esubero o al fine di favorire il ricambio generazionale al ricorrere delle condizioni tassativamente elencate dall’articolo 5, comma 1, lett. c) e d), del D.I. n. 99296/2017.
Con la circolare n. 70 del 3 giugno 2020 sono state fornite le istruzioni amministrative, operative e contabili per l’accesso alla prestazione di assegno ordinario erogata dal Fondo, che, dal 1° gennaio 2022, per effetto delle modifiche introdotte dalla legge 30 dicembre 2021, n. 234, ha assunto la nuova denominazione di assegno di integrazione salariale.
Con la presente circolare si forniscono le istruzioni amministrative, operative e contabili per l’erogazione da parte del Fondo del finanziamento di programmi formativi di cui alla summenzionata lettera a).
L’accesso ai finanziamenti per gli interventi di natura formativa è finalizzato a favorire il mutamento e l’adeguamento delle professionalità dei lavoratori dipendenti nel quadro di processi di riorganizzazione e/o riqualificazione professionale.
Gli interventi del Fondo sono rivolti al personale dipendente delle Società del Gruppo Ferrovie dello Stato, ossia aziende operanti nel settore del trasporto ferroviario nelle quali Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. detiene una partecipazione azionaria di controllo, anche indiretta, nonché delle aziende già rientranti nel campo di applicazione del preesistente Fondo di sostegno al reddito istituito ai sensi dell’articolo 59, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
Su concorde parere del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, a tali programmi formativi sono ammessi tutti i lavoratori dipendenti delle aziende di cui sopra, compresi quelli a tempo determinato, i lavoratori assunti con qualsiasi tipologia di contratto di apprendistato e i lavoratori a domicilio.
Non possono avere accesso alle prestazioni in oggetto i dirigenti in quanto non esplicitamente previsti dal D.I. n. 99296/2017.
L’accesso ai programmi formativi non è subordinato al possesso, in capo al lavoratore, di alcuna anzianità aziendale.
L’accesso ai programmi formativi da parte di ciascun lavoratore avviene secondo i criteri individuati in sede di contrattazione collettiva di cui all’articolo 7 del D.I. n. 99296/2017.
Ai sensi dell’articolo 7, comma 1, del citato decreto interministeriale, l’accesso al finanziamento dei programmi formativi è subordinato al preventivo espletamento delle procedure contrattuali previste per i processi che modificano le condizioni di lavoro del personale.
Le suddette procedure sindacali devono concludersi con un accordo aziendale, nell’ambito del quale siano individuati i criteri di accesso alla prestazione in argomento da parte di ciascun lavoratore (cfr. l’art. 8, comma 1, del D.I. n. 99296/2017).
Qualora non si raggiunga detto accordo, l’azienda non può accedere al finanziamento richiesto. L’accordo deve contenere la quantificazione del personale eccedentario risultante al momento della stipula dello stesso.
L’accesso al finanziamento dei programmi formativi avviene previa presentazione della domanda, esclusivamente per via telematica, alla Struttura INPS competente in base alla matricola aziendale sulla quale insistono i lavoratori coinvolti nel programma formativo; per le aziende che hanno adempiuto all’obbligo dell’unicità della posizione contributiva di cui alla circolare n. 80 del 25 giugno 2014, la Struttura INPS competente è individuata in base alla matricola di accentramento contributivo.
L’inoltro on-line delle domande di finanziamento deve avvenire dal portale istituzionale www.inps.it inserendo, nel campo di ricerca testuale della home page, la voce “Accesso ai servizi per aziende e consulenti”.
Dopo avere effettuato l’autenticazione tramite la propria identità digitale – SPID almeno di livello 2, CNS o CIE - viene proposto un menu di applicazioni nel quale deve essere scelta la voce “CIG e Fondi di solidarietà”.
Da questo sottomenu occorre, infine, scegliere la voce “Fondi di solidarietà”.
Il manuale utente è scaricabile in formato .pdf dalla sezione “Area di download” del menu principale.
Le domande di accesso agli interventi formativi sono esaminate dal Comitato amministratore del Fondo e deliberate secondo l’ordine cronologico di presentazione, nel rispetto del vincolo di disponibilità del Fondo; il finanziamento di ciascun intervento formativo è, infatti, determinato nei limiti delle risorse disponibili nel Fondo, al netto degli oneri di gestione e amministrazione.
Il Fondo, pertanto, non può erogare prestazioni in carenza di disponibilità, dovendo operare nel rispetto del principio di pareggio del bilancio.
La domanda deve contenere, oltre ai dati anagrafici dell’azienda e del titolare o del legale rappresentante, i seguenti elementi:
Alla domanda, infine, deve essere allegata copia dell’accordo aziendale e l’elenco dei lavoratori beneficiari dei programmi formativi con la specifica indicazione, per ciascuno di essi, della retribuzione oraria lorda, delle ore di formazione e della retribuzione da finanziare.
La misura dell’intervento formativo richiesto è pari alla retribuzione oraria lorda percepita dai lavoratori interessati per il numero di ore destinate alla realizzazione di programmi formativi, ridotto degli eventuali finanziamenti erogati dagli specifici Fondi nazionali e dell’Unione europea.
La retribuzione mensile dell’interessato, che dovrà essere riparametrata su base oraria, è determinata prendendo a riferimento gli elementi ricorrenti e continuativi della retribuzione calcolata come media della retribuzione imponibile ai fini previdenziali relativa ai dodici mesi precedenti la data di presentazione della domanda. Sono esclusi, a titolo esemplificativo, il compenso per lavoro straordinario, gli emolumenti erogati in caso di trasferimento e ogni altro emolumento a esso connesso, i premi e le erogazioni una tantum di qualsiasi natura e titolo (cfr. l’art. 8, comma 8, del D.I. n. 99296/2017).
Nel caso in cui nei dodici mesi precedenti siano presenti periodi di permanenza nelle prestazioni ordinarie del Fondo, ai fini del calcolo della retribuzione media imponibile, tali periodi non vengono considerati e si retrocede ulteriormente fino a concorrenza dei dodici mesi (cfr. l’art. 8, comma 8, del D.I. n. 99296/2017).
L’Istituto ha predisposto un’apposita procedura volta alla gestione end to end dell’intero iter amministrativo sotteso all’emanazione delle deliberazioni da parte dei Comitati amministratori dei Fondi di solidarietà bilaterali, ivi compreso il Fondo di solidarietà in argomento. La procedura guiderà l’operatore INPS in tutte le fasi del processo amministrativo, dall’acquisizione della domanda alle verifiche istruttorie fino all’inoltro al Comitato della proposta di deliberazione.
All’atto della ricezione dell’istanza di accesso la Struttura territorialmente competente provvede alla relativa istruttoria, verificando nello specifico, anche mediante l’ausilio di controlli automatizzati contemplati dalla procedura sopra richiamata, i seguenti elementi:
Terminati gli adempimenti istruttori, sulla base degli stessi, la Struttura territoriale predisporrà la proposta di deliberazione e la relativa relazione per il successivo invio alla Direzione centrale competente, la quale provvederà a verificare la capienza del Fondo e curerà l’inoltro delle istanze, per il tramite della Segreteria del Presidente, del Vicepresidente e del Consiglio di Amministrazione, al Comitato amministratore per l’adozione della deliberazione.
Nella fase di avvio dell’operatività del Fondo, l’intero flusso sarà gestito dalla Direzione centrale Ammortizzatori sociali. Con apposito messaggio saranno fornite le istruzioni operative per la gestione da parte delle Strutture territoriali.
La concessione del finanziamento è disposta dal Comitato amministratore del Fondo con conforme deliberazione, assunta a maggioranza dei presenti.
Qualora l’esecuzione delle decisioni adottate dal Comitato evidenzi profili di illegittimità, la medesima esecuzione può essere sospesa da parte del Direttore generale dell’INPS. Il provvedimento di sospensione, con l’indicazione della norma che si ritiene violata, deve essere adottato nel termine di cinque giorni e sottoposto al Presidente dell’INPS che, entro i tre mesi successivi, stabilisce se dare ulteriore corso alla decisione o annullarla. Trascorso tale termine la decisione diviene esecutiva.
Una volta deliberato il finanziamento da parte del Comitato amministratore del Fondo, la Struttura territoriale INPS competente rilascia un’autorizzazione, propedeutica alle operazioni di conguaglio da parte dell’azienda. La deliberazione e la relativa autorizzazione vengono comunicate all’azienda tramite il Cassetto previdenziale.
All’interno del flusso Uniemens, i datori di lavoro valorizzeranno nell’elemento
Ai fini della rilevazione dell’onere per i programmi formativi di riconversione e riqualificazione professionale del personale, di cui all’articolo 5, comma 1, lettera a), del D.I. n. 99296/2017, a carico del Fondo per il perseguimento di politiche attive a sostegno del reddito e dell’occupazione per il personale delle Società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, evidenziato nel flusso Uniemens con il codice “L110”, da parte delle aziende che accedono al relativo finanziamento con il sistema del conguaglio dei contributi, si istituiscono i seguenti conti:
- FER30110 - per l’imputazione dell’onere per il finanziamento dei programmi formativi, di competenza degli anni precedenti;
- FER30170 - per l’imputazione dell’onere per il finanziamento dei programmi formativi, di competenza dell’anno in corso.
I citati conti verranno gestiti in via automatizzata, da parte della procedura informatica di ripartizione contabile DM.
Nell’Allegato n. 1 si riporta la variazione intervenuta al piano dei conti.
Il Direttore Generale |
Vincenzo Caridi |
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C.f. e p.iva 01316560331
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Periodico telematico Reg. Tribunale di Piacenza n. 587 del 20/02/2003
Direttore responsabile: Riccardo Albanesi