Convenzione per la riscossione delle quote sindacali sulle prestazioni straordinarie previste dall’accordo programmatico del 15 maggio 2009 a carico del Fondo per il perseguimento di politiche attive di sostegno del reddito e dell’occupazione per il personale delle Società del Gruppo FS, sottoscritta tra l’INPS e la FILT CGIL (Federazione Italiana Lavoratori Trasporti CGIL). Istruzioni procedurali e contabili. Variazioni al piano dei conti
Circolare INPS n. 88 del 25.06.2012
SOMMARIO: Si forniscono le istruzioni operative per l’applicazione della convenzione stipulata tra l’INPS e la FILT CGIL per la riscossione delle quote sindacali sulle prestazione straordinarie previste dall’accordo programmatico del 15 maggio 2009 a carico del Fondo per il perseguimento di politiche attive di sostegno del reddito e dell’occupazione per il personale delle Società del Gruppo FS
A seguito della determinazione presidenziale n. 125 dell’11 aprile 2011, è stata sottoscritta dal Presidente dell’Istituto, dott. Antonio Mastrapasqua, la convenzione con FILT CGIL, per la riscossione delle quote sindacali sulle prestazioni straordinarie previste dall’accordo programmatico del 15 maggio2009 a carico del Fondo per il perseguimento di politiche attive di sostegno del reddito e dell’occupazione per il personale delle Società del Gruppo FS (v. allegato n. 1 ).
Di seguito si chiariscono i punti più significativi della convenzione.
SOGGETTI CHE POSSONO ESERCITARE IL DIRITTO AD AVVALERSI DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE
L’articolo 1, individua i soggetti aventi diritto ad avvalersi del servizio. Essi sono tutti i lavoratori titolari delle prestazioni straordinarie previste dal Fondo per il perseguimento di politiche attive a sostegno del reddito e dell’occupazione per il personale delle Società del Gruppo FS di cui all’Accordo Programmatico per il rilancio competitivo del Gruppo FS del 15 maggio 2009 – Allegato C - che vogliano esercitare tale diritto a favore dell’Organizzazione sindacale di appartenenza firmataria dell’Accordo citato.
MODALITA’ DI RILASCIO DELLA DELEGA
L’autorizzazione ad effettuare le trattenute(art.2), rilasciata dal lavoratore al momento della richiesta della prestazione, viene acquisita dall’INPS al momento del trasferimento dei dati, relativi al titolare del trattamento straordinario, dalle Società del Gruppo FS all’INPS.
La delega deve essere rilasciata secondo il testo predisposto dall’Istituto nel quale sono indicate la misura del contributo e le autorizzazioni necessarie per la trattazione dei dati ai sensi del D.Lgs. 196/03. La delega dovrà essere debitamente sottoscritta dal titolare della prestazione e controfirmata dal responsabile locale dell’Organizzazione sindacale stipulante.
A tal fine, è previsto che i nominativi dei rappresentanti e degli incaricati della Organizzazione sindacale abilitati alla firma e alla presentazione delle deleghe all’INPS, siano comunicati in forma scritta alle Strutture territoriali dell'Istituto, a cura della dell’Organizzazione sindacale stipulante.
DECORRENZA DELLA DELEGA
L’articolo 3 prevede che le nuove deleghe, rilasciate da persone già titolari di prestazioni, produrranno effetti dal primo giorno del terzo mese successivo a quello in cui sono pervenute alle strutture territoriali dell’INPS che hanno in carico l’assegno stesso.
Le deleghe, controfirmate dal responsabile o dall’incaricato, abilitato mediante comunicazione all’INPS, devono essere accompagnate da un elenco in duplice copia, una delle quali viene restituita dalla Sede dell’INPS alla Organizzazione sindacale interessata per ricevuta. Il suddetto elenco, unitamente a copia della delega, fa fede, in caso di contestazione, dell’avvenuta presentazione.
La delega si intende tacitamente rinnovata di anno in anno salvo revoca.
DECORRENZA E VALIDITA’ DELLA REVOCA
Nel caso dell’instaurarsi del rapporto associativo con un’Organizzazione sindacale diversa da quella indicata all’atto della richiesta della prestazione straordinaria, la nuova delega, rilasciata da persona titolare della prestazione stessa, produrrà effetti solo se accompagnata dalla revoca di quella precedente.
La revoca della delega produrrà i suoi effetti dal primo giorno del terzo mese successivo a quello in cui è pervenuta alla Struttura territoriale dell’INPS che ha in carico l’assegno straordinario.
Fermo restando che le parti riconoscano che il rapporto intercorre tra l’associato e l’Organizzazione sindacale stipulante, nell’ipotesi in cui l'INPS riceva comunicazione direttamente dall’associato della sua volontà di revocare la delega per la riscossione della quota associativa, la Struttura territoriale dell’INPS, procederà all'acquisizione della revoca stessa, entro tre mesi dal giorno in cui risulta pervenuta alla Struttura stessa.
CONSULTAZIONE DELEGHE
L’INPS mette a disposizione dell’Organizzazione sindacale stipulante (art.11) un’apposita banca dati nella quale saranno caricati tutti i dati relativi alle deleghe sindacali (nuove deleghe, revoche, deleghe eliminate nell’anno precedente per qualsiasi causa) dello stesso sindacato.
Sul proprio sito Internet, inoltre, l’Istituto rende disponibile all’Organizzazione sindacale stipulante:
- l’elenco generale nominativo degli assegni straordinari in essere al primo gennaio di ogni anno, sui quali verrà effettuata la trattenuta a favore della stessa Organizzazione sindacale stipulante;
- l’elenco generale nominativo degli assegni straordinari con deleghe eliminate nell’anno precedente per qualsiasi causa.
La consultazione e/o prelevamento dei relativi dati potrà avvenire secondo le modalità e l’autorizzazione disposte dall’INPS e nel rispetto delle norme di sicurezza stabilite dall’Ente e dal Garante per la protezione dei dati personali.
MISURA DEL CONTRIBUTO SINDACALE
L’ammontare della quota sindacale riportato nel testo di delega, è stabilito nelle seguenti percentuali dell’importo lordo delle singole rate dell’assegno straordinario:
0,50 % sugli importi compresi entro la misura del trattamento minimo del Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti;
0,40 % sugli importi eccedenti quelli di cui al precedente punto1) e non eccedenti il doppio della misura del trattamento minimo del FPLD;
0,35 % sugli importi eccedenti il doppio della misura del trattamento minimo del FPLD.
RAPPORTI FINANZIARI, SPESE E RIMESSE
Sono regolati dagli articoli 5, 6, 7, 8 e 9 della convenzione ed i relativi adempimenti sono previsti a livello centrale tra questa Direzione Generale e l’Organizzazione sindacale stipulante.
ESONERO DA RESPONSABILITA'
In base all'articolo 10 della convenzione, l’INPS s’intende sollevato da ogni e qualsiasi responsabilità derivante dall’applicazione della presente convenzione e in particolare da quella relativa all’ipotesi di pignoramento presso terzi eseguito sulle somme oggetto della presente convenzione da creditori dell’Organizzazione sindacale stipulante e nei casi di controversie conseguenti a contestazioni sull’effettiva validità e regolarità nel rilascio della delega. L’Associazione stipulante è tenuta a rimborsare, a semplice presentazione di nota specifica, le spese sostenute in dipendenza di eventuali controversie giudiziarie attinenti la legittimità, l’efficacia o comunque l’applicazione della presente convenzione.
RAPPORTI TRA L’ISTITUTO E L’ASSOCIAZIONE SINDACALE
Tutti i problemi concernenti l’applicazione della convenzione saranno esaminati tra la Direzione generale dell’INPS e l’Organizzazione sindacale stipulante.
CODICE INPS
Il codice INPS assegnato alla FILT CGIL è il seguente: H0
ISTRUZIONI CONTABILI
Ai fini della rilevazione contabile delle trattenute per i contributi sindacali di che trattasi effettuate sugli assegni straordinari per conto delle organizzazioni sindacali sopra citate sono stati istituiti i conti riportati nell’allegato n. 3.
I rapporti finanziari con la suddetta Organizzazione Sindacale saranno definiti, come già precisato, direttamente da questa Direzione Generale.
Allegati dal sito INPS:
Allegato N. 1
Allegato N. 2
Allegato N. 3
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