Circolare INPS n.89 del 07.11.2023

INDICE

1. Premessa e quadro normativo

2. Compatibilità delle indennità di disoccupazione NASpI e DIS-COLL con le prestazioni agricole di lavoro subordinato occasionale a tempo determinato

1. Premessa e quadro normativo

La legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025” - pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale n. 303 del 29 dicembre 2022 (di seguito legge di Bilancio 2023) – all’articolo 1, comma 343, ha introdotto l’utilizzo delle prestazioni di lavoro occasionale a tempo determinato in agricoltura (LOAgri), secondo la disciplina di cui ai successivi commi da 344 a 354 del medesimo articolo.

In particolare, la richiamata previsione di cui al comma 343, avente la finalità di garantire la continuità produttiva delle imprese agricole e di creare le condizioni per facilitare il reperimento di manodopera per le attività stagionali, limita l’utilizzo delle prestazioni di lavoro occasionale in agricoltura al biennio 2023-2024.

Tanto rappresentato, di seguito si forniscono chiarimenti circa la compatibilità delle citate prestazioni con l’indennità di disoccupazione NASpI e DIS-COLL.

2. Compatibilità delle indennità di disoccupazione NASpI e DIS-COLL con le prestazioni agricole di lavoro subordinato occasionale a tempo determinato

L’articolo 1, comma 344, della legge di Bilancio 2023, definisce le prestazioni agricole di lavoro subordinato occasionale a tempo determinato riferendo le stesse ad attività di natura stagionale di durata non superiore a quarantacinque giornate annue per singolo lavoratore e individua la platea dei soggetti che possono svolgere tali prestazioni agricole.

In particolare, la richiamata disposizione di cui all’articolo 1, comma 344, della legge di Bilancio 2023, ammette tra i soggetti che possono rendere prestazioni agricole di lavoro subordinato occasionale a tempo determinato anche i percettori delle prestazioni di disoccupazione NASpI e DIS-COLL di cui, rispettivamente, agli articoli 1 e 15 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22.

Il successivo comma 349 del medesimo articolo 1 prevede, inoltre, che il compenso erogato al lavoratore per il lavoro occasionale in agricoltura è esente da qualsiasi imposizione fiscale e che lo stesso non incide sullo stato di disoccupato o inoccupato, entro il limite di quarantacinque giornate di prestazione per anno civile.

Alla luce delle disposizioni sopra richiamate, il beneficiario delle indennità di disoccupazione NASpI e DIS-COLL può svolgere prestazioni di lavoro occasionale in agricoltura entro il predetto limite di quarantacinque giornate di prestazione per anno civile, senza obbligo di comunicazione all’INPS del compenso derivante dalle stesse.

Pertanto, in caso di svolgimento di prestazioni occasionali in agricoltura, nei limiti sopra individuati, in concomitanza alla fruizione di prestazioni di disoccupazione NASpI e DIS-COLL, i compensi derivanti dalle prestazioni occasionali sono interamente cumulabili con le richiamate indennità di disoccupazione che non saranno, quindi, soggette a sospensione, abbattimento o decadenza di cui agli articoli 9, 10 e 11 del decreto legislativo n. 22 del 2015.

Inoltre, ai sensi del medesimo comma 349 dell’articolo 1, la contribuzione versata dal datore di lavoro e dal lavoratore per lo svolgimento delle prestazioni lavorative occasionali in agricoltura è da considerare utile ai fini di eventuali successive prestazioni di disoccupazione, anche agricola.

Si evidenzia, infine, che ai sensi dell’articolo 1, comma 345, della legge di Bilancio 2023, in caso di prestazioni di lavoro occasionale in agricoltura, l’INPS provvede a sottrarre dalla contribuzione figurativa relativa alle prestazioni di disoccupazione NASpI e DIS-COLL gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni di lavoro occasionale agricolo.

Il Direttore Generale
Vincenzo Caridi

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