Legge 20 maggio 1975 n. 164. Articoli 12 e 13. Dichiarazione di responsabilità ai fini della determinazione dell’aliquota contributiva dovuta alla CIG
Circolare INPS n. 89 del 20.05.2003
SOMMARIO: Nuove modalità di comunicazione del numero medio dei dipendenti ai fini della determinazione dell’aliquota CIG per le imprese industriali, edili e lapidee.
Com’é noto la legge 20 maggio 1975 n. 164, per il finanziamento degli interventi di integrazione salariale ordinaria, ha stabilito, a carico delle imprese industriali, un contributo differenziato in relazione al numero dei dipendenti (fino a 50 unità ovvero superiore) complessivamente in forza alle aziende medesime.
A tal fine, l'art. 13 della legge ha previsto che tale consistenza sia determinata, con effetto dal 1° gennaio di ciascun anno, sulla base della media di dipendenti in forza alle imprese nell'anno precedente, quale risulta da apposita dichiarazione aziendale da presentare annualmente all’Istituto.
Tale prassi, tuttavia, ha comportato il ripetersi di adempimenti che si sono rivelati per lo più pedissequi e onerosi.
In considerazione dell’elevato livello di informatizzazione raggiunto e avuto riguardo alla costante attenzione rivolta al settore della consulenza alle aziende, si è determinato quindi, nello spirito di semplificazione delle regole e degli atti amministrativi, di modificare i criteri di comunicazione.
Nuove modalità operative.
Ai fini della determinazione dell'aliquota CIG (1,90% o 2,20%) le imprese industriali, quelle edili e lapidee (1) provvederanno, seguendo le modalità in uso, ad inviare la dichiarazione del numero medio dei dipendenti nei seguenti casi:
- in occasione dell'inizio dell'attività con dipendenti (in tale circostanza si farà riferimento al numero degli addetti occupati alla fine del primo mese di attività);
- al verificarsi di eventi che, modificando la forza lavoro in precedenza comunicata, influiscano ai fini della contribuzione di cui trattasi.
In assenza di comunicazione, le Sedi, ai fini della determinazione dell’aliquota CIG, considereranno invariata la media occupazionale aziendale.
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(1) Per gli impiegati e quadri del settore dell'edilizia e del settore lapideo la contribuzione per il trattamento ordinario di integrazione salariale secondo le aliquote generali dell'1,90 per cento e del 2,20 per cento previste a carico delle imprese industriali è stata introdotta dall’art. 2, c. 1 della legge 20 marzo 1998, n. 52, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 20 gennaio 1998, n. 4, recante “Disposizioni urgenti in materia di sostegno al reddito, di incentivazione all'occupazione e di carattere previdenziale”.
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