Circolare INPS n. 9 del 20.01.2011

Indennità antitubercolari
Circolare INPS n. 9 del 20.01.2011

SOMMARIO: Variazioni degli importi da corrispondere a titolo di indennità antitubercolari, secondo la percentuale indicata dagli artt. 1 e 2 del Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 19 novembre 2010

Gli importi delle indennità antitubercolari sono correlate legislativamente (art. 4 della legge n. 419/1975 e art. 2, co. 2, della legge n. 88/87) alla dinamica del trattamento minimo delle pensioni a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti.
Pertanto, per effetto delle variazioni percentuali determinate dall’art. 1 e dall’art. 2 del decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 19/11/2010, pubblicato sulla G.U. n. 279 del 29/11/2010, pari rispettivamente allo 0,7% dal 1°gennaio 2010 (coincidente con la misura provvisoria dello 0,7% di cui al D.M. del 19 novembre 2009) e all’1,4% dal 1°gennaio 2011 (in via provvisoria), sono rideterminati, per il 2010 e per il 2011, gli importi delle seguenti indennità:

1°gennaio 2010

1°gennaio 2011

- Indennità giornaliera spettante agli assistiti in qualità di assicurati.

€ 12,07

€ 12,24

- Indennità giornaliera spettante agli assistiti in qualità di familiari di assicurato, nonché ai pensionati o titolari di rendita ed ai loro familiari ammessi a fruire delle prestazioni antitubercolari ai sensi dell’art. 1 della legge n. 419/1975.

€ 6,04

€ 6,13

- Indennità post-sanatoriale spettante agli assistiti in qualità di assicurati (giornaliera).

€ 20,12

€ 20,40

- Indennità post-sanatoriale spettante agli assistiti in qualità di familiari di assicurato, nonché ai pensionati o titolari di rendita ed ai loro familiari ammessi a fruire delle prestazioni antitubercolari ai sensi dell’art. 1 della legge n. 419/1975 (giornaliera).

€ 10,07

€ 10,21

- Assegno di cura o di sostentamento (mensile).

€ 81,16

€ 82,30

La procedura automatizzata di liquidazione delle prestazioni antitubercolari è stata adeguata con i nuovi importi.
Si rammenta che l’aggiornamento di cui trattasi sarà operato, sempre a decorrere dal 1° gennaio 2011, anche sulle indennità giornaliere in corso di godimento a quest’ultima data, spettanti agli assicurati contro la tubercolosi in misura pari all’indennità di malattia per i primi 180 giorni di assistenza ai sensi dell’art. 1, co. 1, della legge 14 dicembre 1970, n. 1088. In ogni caso, se l’indennità di malattia da corrispondere dovesse risultare inferiore all’indennità giornaliera nella misura fissa di Euro 12,24, dovrà essere erogata quest’ultima.

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